L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - Nella riunione del 20 dicembre 2000, - Premesso che: - l'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000, in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (di seguito: decreto 26 gennaio 2000) prevede che costituisce onere generale afferente al sistema elettrico la compensazione della maggiore valorizzazione, derivante dall'attuazione della direttiva europea 96/92/CE, dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprieta' o nella disponibilita' di imprese che, alla medesima data, svolgevano il servizio di distribuzione, producendo in proprio, in tutto o in parte, l'energia elettrica distribuita; - l'articolo 3, comma 3, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che, al fine di compensare anche solo parzialmente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, sia recuperata per un periodo di sette anni a partire dal giorno 1^ gennaio 2000 esclusivamente la maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici non ammessi a contribuzione ai sensi dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione dell'energia elettrica prodotta da impianti con potenza nominale non superiore a 3 MW e da impianti idroelettrici di pompaggio; - l'articolo 5, comma 9, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che la maggiore valorizzazione di cui al primo alinea della presente premessa sia pari, per l'anno 2000, al costo unitario riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia e il gas (di seguito: Autorita') 26 giugno 1997. n. 70/97 (di seguito: deliberazione n. 70/97) e per gli anni dal 2001 al 2006 per ciascun impianto ed in ciascun bimestre, ad una quota della differenza tra il valore medio ponderato dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale nei diversi periodi di tempo del bimestre, utilizzando come pesi le quantita' di energia elettrica prodotta dall'impianto nei diversi periodi di tempo del bimestre, e i costi fissi medi unitari dell'impianto, come determinati annualmente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, dall'Autorita'; e che la suddetta quota sia pari al 75% per gli anni 2001 e 2002, al 50% per gli anni 2003 e 2004 e al 25% per gli anni 2005 e 2006; Premesso altresi' che: - la deliberazione 18 febbraio 1999, n. 13/99, recante disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 49 dell'1 marzo 1999 (di seguito: deliberazione n. 13/99), prevede all'articolo 12, comma 12.1, che a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica collegati in parallelo con la rete si applichi la componente del corrispettivo per l'uso del sistema a copertura dei costi dei servizi dinamici di cui all'articolo 8, comma 8.1, lettera a), della medesima deliberazione; - la deliberazione 29 dicembre 1999, n. 205/99, recante definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici, per l'integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e per la definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato, fissa, all'articolo 2, comma 2.1, il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso per i clienti del mercato vincolato; - con deliberazione 9 marzo 2000, n. 53/00, recante disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 90 del 17 aprile 2000 (di seguito: deliberazione n. 53/00), l'Autorita' ha, tra l'altro, istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico il Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione; - la deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2000, n. 230/00, recante modificazione e integrazione delle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, 28 ottobre 1997, n. 108/97, 29 dicembre 1999, n. 204/99, ha soppresso la parte B della tariffa di cui all'articolo 6, comma 6.2, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97; - la deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2000, n. 231/00, recante definizione della maggiorazione dei corrispettivi di accesso e uso della rete di trasmissione nazionale per l'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici per l'anno 2000, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (di seguito: deliberazione n. 231/00), ha definito le modalita' di calcolo della rendita idroelettrica realizzata dalle imprese produttrici-distributrici nell'anno 2000; Visti: - la legge 14 novembre 1995, n. 481; - il decreto legislativo n. 79/99; - il decreto 26 gennaio 2000; Viste: - il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/90, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 29 dicembre 1990; - la deliberazione n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente integrata e modificata; - la deliberazione n. 13/99; - la deliberazione n. 204/99; - la deliberazione n. 205/99; - la deliberazione n. 53/00; - la deliberazione 15 giugno 2000, n. 108/00, in materia di adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificazione degli articoli 1, 7 e 8 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e delle componenti tariffarie A ed UC di cui all'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, adozione di disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000; - la deliberazione 26 luglio 2000, n. 131/00, in materia di definizione delle modalita' per l'ammissione alla reintegrazione dei costi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 213 del 12 settembre 2000; - la nota informativa dell'Autorita' del 3 agosto 2000, recante criteri per la determinazione dei parametri di cui all'articolo 5, commi 1 e 9, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro. del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, approvata dall'Autorita' 2000 con delibera 3 agosto 2000, n. 136/00; - la deliberazione n. 230/00; - la deliberazione n. 231/00; Considerato che: - la maggiore valorizzazione dell'energia elettrica rilevante al fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000 e' quella derivante dalla liberalizzazione del settore dell'energia elettrica come disposto dal decreto legislativo n. 79/99; - in assenza di liberalizzazione del mercato, la valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici che alla data del 19 febbraio 1997 erano di proprieta' o nella disponibilita' delle imprese produttrici-distributrici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, sarebbe stata pari ad una componente di prezzo a copertura dei soli costi fissi di produzione, non essendo riconosciuti a questi impianti contributi a copertura dei costi di combustibile; - la componente di prezzo copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica di cui al precedente alinea e' stata fissata per l'anno 2000 dall'articolo 2, comma 2.1, lettera a), della deliberazione n. 205/99 e rappresenta il riferimento ai fini della determinazione della valorizzazione dell'energia elettrica per impianti idroelettrici e geotermoelettrici in assenza di liberalizzazione per gli anni dal 2001 al 2006; - la maggiore valorizzazione dell'energia elettrica da impianti idroelettrici e geotermoelettrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, da recuperare per gli anni dal 2001 al 2006, puo' essere al massimo pari differenza tra la media ponderata dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale e la media ponderata della componente di prezzo a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettera a), della deliberazione n. 205/99 stabilita per l'anno 2000; - i costi fissi medi unitari per alcuni degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici che alla data del 19 febbraio 1997 erano di proprieta' o nella disponibilita' delle imprese produttrici-distributrici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, possono risultare superiori alla componente di cui al precedente terzo alinea. Ritenuta: - la necessita' di riconoscere alla produzione di energia elettrica degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 2000, una valorizzazione almeno pari a quella che avrebbero ottenuto in assenza di liberalizzazione; - l'opportunita' di limitare le istruttorie relative alla determinazione del costo fisso medio unitario degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici la cui produzione e' soggetta, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, al recupero della maggiore valorizzazione, ai soli casi in cui tale costo sia superiore alla media ponderata della componente di prezzo a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica per l'anno 2000; - l'opportunita', in relazione a quanto indicato nel precedente alinea, di lasciare ai soggetti nella cui disponibilita' si trovino gli impianti soggetti al recupero della maggiore valorizzazione, di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto 26 gennaio 2000, la valutazione delle specifiche situazioni di costo relative al singoli impianti; - l'opportunita' che il gettito della maggiorazione dei corrispettivi di accesso e uso della rete di trasmissione nazionale a compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici finanzi il Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione e, qualora risultino disponibilita' in eccesso rispetto al fabbisogno di tale conto, sia trasferito a finanziamento del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate. DELIBERA Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente deliberazione, si applicano le seguenti definizioni: a) per deliberazione n. 13/99 si intende la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, recante condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999; b) per deliberazione n. 205/99 si intende la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 205/99, recante definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici, per l'integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e per la definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306, del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235; c) per deliberazione n. 53/00 si intende la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 9 marzo 2000, n. 53/00, recante disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 90 del 17 aprile 2000; d) per deliberazione n. 108/00 si intende la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 15 giugno 2000, n. 108/00, recante adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificazione degli articoli 1, 7 e 8 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e delle componenti tariffarie A ed UC di cui all'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, adozione di disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000; e) per decreto 26 gennaio 2000 si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della proggrammazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000; f) per imprese produttrici-distributrici si intendono le imprese che alla data del 19 febbraio 1997 svolgevano il senvizio di distribuzione, producendo in proprio, in tutto o in parte, l'energia elettrica distribuita.