L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 20 dicembre 2000,

- Premesso che:

   -  l'articolo  2,  comma  1,  lettera b), del decreto del Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro  del tesoro del bilancio e della programmazione economica 26
gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.
27  del  3  febbraio  2000,  in materia di individuazione degli oneri
generali  afferenti  al  sistema  elettrico  (di  seguito: decreto 26
gennaio  2000)  prevede  che  costituisce onere generale afferente al
sistema  elettrico  la  compensazione  della maggiore valorizzazione,
derivante   dall'attuazione   della   direttiva   europea   96/92/CE,
dell'energia   elettrica   prodotta   da   impianti  idroelettrici  e
geotermoelettrici  che,  alla  data  del  19  febbraio 1997, erano di
proprieta' o nella disponibilita' di imprese che, alla medesima data,
svolgevano  il  servizio  di distribuzione, producendo in proprio, in
tutto o in parte, l'energia elettrica distribuita;
   -  l'articolo 3, comma 3, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che,
al  fine  di  compensare  anche  solo parzialmente gli oneri generali
afferenti  al  sistema  elettrico,  sia  recuperata per un periodo di
sette  anni  a  partire  dal giorno 1^ gennaio 2000 esclusivamente la
maggiore  valorizzazione  dell'energia elettrica prodotta da impianti
idroelettrici  e  geotermoelettrici  non  ammessi  a contribuzione ai
sensi  dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12
luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6 e
successive  modificazioni ed integrazioni, ad esclusione dell'energia
elettrica prodotta da impianti con potenza nominale non superiore a 3
MW e da impianti idroelettrici di pompaggio;
   -  l'articolo  5, comma 9, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che
la  maggiore  valorizzazione  di  cui  al primo alinea della presente
premessa  sia  pari,  per l'anno 2000, al costo unitario riconosciuto
dell'energia   elettrica  prodotta  da  impianti  termoelettrici  che
utilizzano  combustibili  fossili  commerciali di cui all'articolo 6,
comma  6.5, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia e il gas
(di  seguito:  Autorita')  26  giugno  1997.  n.  70/97  (di seguito:
deliberazione  n.  70/97) e per gli anni dal 2001 al 2006 per ciascun
impianto ed in ciascun bimestre, ad una quota della differenza tra il
valore medio ponderato dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica
ceduta  sul  mercato  nazionale  nei  diversi  periodi  di  tempo del
bimestre,  utilizzando  come  pesi  le quantita' di energia elettrica
prodotta dall'impianto nei diversi periodi di tempo del bimestre, e i
costi fissi medi unitari dell'impianto, come determinati annualmente,
entro  il  31 dicembre dell'anno precedente, dall'Autorita'; e che la
suddetta  quota  sia pari al 75% per gli anni 2001 e 2002, al 50% per
gli anni 2003 e 2004 e al 25% per gli anni 2005 e 2006;

Premesso altresi' che:

-  la  deliberazione  18  febbraio 1999, n. 13/99, recante disciplina
delle  condizioni  tecnico-economiche  del  servizio di vettoriamento
dell'energia  elettrica e di alcuni servizi di rete, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale,  Serie  Generale,  n.  49  dell'1 marzo 1999 (di
seguito:  deliberazione  n.  13/99),  prevede  all'articolo 12, comma
12.1,  che  a  tutti  gli impianti di produzione di energia elettrica
collegati  in  parallelo  con  la  rete si applichi la componente del
corrispettivo per l'uso del sistema a copertura dei costi dei servizi
dinamici di cui all'articolo 8, comma 8.1, lettera a), della medesima
deliberazione;
-  la  deliberazione 29 dicembre 1999, n. 205/99, recante definizione
delle   tariffe  di  cessione  dell'energia  elettrica  alle  imprese
distributrici,  per l'integrazione della deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e per la
definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia
elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti
del  mercato  vincolato,  fissa, all'articolo 2, comma 2.1, il prezzo
dell'energia   elettrica  all'ingrosso  per  i  clienti  del  mercato
vincolato;
-  con  deliberazione 9 marzo 2000, n. 53/00, recante disposizioni in
materia  di  Cassa  conguaglio  per  il settore elettrico, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie generale, n. 90 del 17 aprile 2000
(di  seguito:  deliberazione  n. 53/00), l'Autorita' ha, tra l'altro,
istituito  presso  la  Cassa  conguaglio  per il settore elettrico il
Conto   per   la   gestione   della   compensazione   della  maggiore
valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione;
-  la  deliberazione  dell'Autorita'  20  dicembre  2000,  n. 230/00,
recante    modificazione    e    integrazione   delle   deliberazioni
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 26 giugno 1997, n.
70/97,  28  ottobre  1997, n. 108/97, 29 dicembre 1999, n. 204/99, ha
soppresso  la parte B della tariffa di cui all'articolo 6, comma 6.2,
della  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
26 giugno 1997, n. 70/97;
-  la  deliberazione  dell'Autorita'  20  dicembre  2000,  n. 231/00,
recante  definizione della maggiorazione dei corrispettivi di accesso
e  uso  della  rete di trasmissione nazionale per l'energia elettrica
prodotta  da  impianti  idroelettrici  e geotermoelettrici per l'anno
2000, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (di seguito:
deliberazione  n.  231/00), ha definito le modalita' di calcolo della
rendita       idroelettrica       realizzata       dalle      imprese
produttrici-distributrici nell'anno 2000;

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo n. 79/99;
- il decreto 26 gennaio 2000;

Viste:

   -  il  provvedimento  del Comitato interministeriale dei prezzi 19
dicembre  1990,  n.  45/90, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 29 dicembre 1990;
   -  la deliberazione n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
Serie  generale,  n.  150  del  30  giugno 1997, come successivamente
integrata e modificata;
   - la deliberazione n. 13/99;
   - la deliberazione n. 204/99;
   - la deliberazione n. 205/99;
   - la deliberazione n. 53/00;
   -  la  deliberazione  15  giugno  2000,  n.  108/00, in materia di
adeguamento  del  corrispettivo  per  l'accesso e l'uso della rete di
trasmissione  nazionale  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  11, del
decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  modificazione  degli
articoli  1,  7  e 8 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas  18 febbraio 1999, n. 13/99, e delle componenti
tariffarie   A  ed  UC  di  cui  all'articolo  3,  comma  3.1,  della
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 29
dicembre  1999,  n.  204/99,  adozione  di disposizioni in materia di
Cassa  conguaglio per il settore elettrico, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000;
   -  la  deliberazione  26  luglio  2000,  n.  131/00, in materia di
definizione  delle modalita' per l'ammissione alla reintegrazione dei
costi  di  cui  all'articolo  2,  comma 1, lettera a) del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto
con  il  Ministro  del  Tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica 26 gennaio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale, n. 213 del 12 settembre 2000;
   -  la  nota  informativa dell'Autorita' del 3 agosto 2000, recante
criteri  per  la  determinazione dei parametri di cui all'articolo 5,
commi 1 e 9, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro. del bilancio
e   della   programmazione   economica  26  gennaio  2000,  approvata
dall'Autorita' 2000 con delibera 3 agosto 2000, n. 136/00;
   - la deliberazione n. 230/00;
   - la deliberazione n. 231/00;

Considerato che:

   -  la  maggiore valorizzazione dell'energia elettrica rilevante al
fini  dell'applicazione  dell'articolo  2,  comma  1, lettera b), del
decreto  26  gennaio  2000 e' quella derivante dalla liberalizzazione
del   settore   dell'energia  elettrica  come  disposto  dal  decreto
legislativo n. 79/99;
   -  in  assenza  di liberalizzazione del mercato, la valorizzazione
dell'energia   elettrica   prodotta   da   impianti  idroelettrici  e
geotermoelettrici  che  alla  data  del  19  febbraio  1997  erano di
proprieta'      o      nella     disponibilita'     delle     imprese
produttrici-distributrici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
26  gennaio  2000,  sarebbe  stata pari ad una componente di prezzo a
copertura   dei   soli   costi   fissi  di  produzione,  non  essendo
riconosciuti  a  questi  impianti contributi a copertura dei costi di
combustibile;
   -  la componente di prezzo copertura dei costi fissi di produzione
di energia elettrica di cui al precedente alinea e' stata fissata per
l'anno   2000   dall'articolo   2,   comma  2.1,  lettera  a),  della
deliberazione  n.  205/99  e rappresenta il riferimento ai fini della
determinazione   della   valorizzazione  dell'energia  elettrica  per
impianti    idroelettrici   e   geotermoelettrici   in   assenza   di
liberalizzazione per gli anni dal 2001 al 2006;
   -  la  maggiore  valorizzazione dell'energia elettrica da impianti
idroelettrici  e  geotermoelettrici  di  cui all'articolo 2, comma 1,
lettera  b),  del decreto 26 gennaio 2000, da recuperare per gli anni
dal 2001 al 2006, puo' essere al massimo pari differenza tra la media
ponderata  dei  prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul
mercato  nazionale  e la media ponderata della componente di prezzo a
copertura  dei costi fissi di produzione di energia elettrica, di cui
all'articolo  2, comma 2.1, lettera a), della deliberazione n. 205/99
stabilita per l'anno 2000;
   -   i   costi   fissi  medi  unitari  per  alcuni  degli  impianti
idroelettrici  e geotermoelettrici che alla data del 19 febbraio 1997
erano   di   proprieta'   o   nella   disponibilita'   delle  imprese
produttrici-distributrici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
26  gennaio  2000, possono risultare superiori alla componente di cui
al precedente terzo alinea.

Ritenuta:

   -   la  necessita'  di  riconoscere  alla  produzione  di  energia
elettrica  degli  impianti  idroelettrici  e geotermoelettrici di cui
all'articolo   1,   comma   1   del  decreto  legislativo  2000,  una
valorizzazione almeno pari a quella che avrebbero ottenuto in assenza
di liberalizzazione;
   -   l'opportunita'   di  limitare  le  istruttorie  relative  alla
determinazione   del   costo  fisso  medio  unitario  degli  impianti
idroelettrici  e  geotermoelettrici la cui produzione e' soggetta, ai
sensi  dell'articolo  2,  comma 1, lettera b), del decreto 26 gennaio
2000,  al recupero della maggiore valorizzazione, ai soli casi in cui
tale  costo  sia  superiore  alla media ponderata della componente di
prezzo a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica
per l'anno 2000;
   -  l'opportunita',  in  relazione a quanto indicato nel precedente
alinea,  di  lasciare ai soggetti nella cui disponibilita' si trovino
gli  impianti  soggetti al recupero della maggiore valorizzazione, di
cui  all'articolo  5,  comma  9,  del  decreto  26  gennaio  2000, la
valutazione  delle specifiche situazioni di costo relative al singoli
impianti;
   -   l'opportunita'   che   il   gettito  della  maggiorazione  dei
corrispettivi di accesso e uso della rete di trasmissione nazionale a
compensazione  della  maggiore  valorizzazione dell'energia elettrica
prodotta  da  impianti  idroelettrici  e geotermoelettrici finanzi il
Conto   per   la   gestione   della   compensazione   della  maggiore
valorizzazione  dell'energia  elettrica  nella transizione e, qualora
risultino  disponibilita'  in  eccesso rispetto al fabbisogno di tale
conto, sia trasferito a finanziamento del Conto per nuovi impianti da
fonti rinnovabili e assimilate.

                              DELIBERA

                             Articolo 1
                             Definizioni

Ai  fini  della  presente  deliberazione,  si  applicano  le seguenti
definizioni:

   a)   per  deliberazione  n.  13/99  si  intende  la  deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n.
13/99,   recante   condizioni   tecnico-economiche  del  servizio  di
vettoriamento  dell'energia  elettrica  e  di alcuni servizi di rete,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie generale, n. 49 dell'1
marzo 1999;
   b)  per  deliberazione  n.  205/99  si  intende  la  deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n.
205/99,  recante  definizione  delle tariffe di cessione dell'energia
elettrica   alle  imprese  distributrici,  per  l'integrazione  della
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 18
febbraio   1999,  n.  13/99,  e  per  la  definizione  dell'ulteriore
componente  di  ricavo concernente l'energia elettrica prodotta dalle
imprese  distributrici  e  destinata ai clienti del mercato vincolato
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306, del 31
dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235;
   c)   per  deliberazione  n.  53/00  si  intende  la  deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il gas 9 marzo 2000, n.
53/00,  recante  disposizioni  in  materia di Cassa conguaglio per il
settore   elettrico,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie
generale, n. 90 del 17 aprile 2000;
   d)  per  deliberazione  n.  108/00  si  intende  la  deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 15 giugno 2000, n.
108/00,  recante  adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso
della  rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma
11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificazione degli
articoli  1,  7  e 8 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas  18 febbraio 1999, n. 13/99, e delle componenti
tariffarie   A  ed  UC  di  cui  all'articolo  3,  comma  3.1,  della
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 29
dicembre  1999,  n.  204/99,  adozione  di disposizioni in materia di
Cassa  conguaglio per il settore elettrico, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000;
   e)  per decreto 26 gennaio 2000 si intende il decreto del Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del tesoro del bilancio e della proggrammazione economica 26
gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.
27 del 3 febbraio 2000;
   f)  per  imprese produttrici-distributrici si intendono le imprese
che  alla  data  del  19  febbraio  1997  svolgevano  il  senvizio di
distribuzione,  producendo in proprio, in tutto o in parte, l'energia
elettrica distribuita.