L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 28 dicembre 2000
Premesso che:

   -  ai  sensi  dell'articolo 2, comma 12, lettera d) della legge 14
novembre  1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), l'Autorita' per
l'energia  elettrica  e il gas (di seguito: l'Autorita') definisce le
condizioni  tecnico-economiche  di accesso e di interconnessione alle
reti;
   -  ai  sensi  dell'articolo 2, comma 12, lettera e) della legge n.
481/95,    l'Autorita'   stabilisce   ed   aggiorna,   in   relazione
all'andamento  del  mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri
elementi  di  riferimento  per determinare le tariffe di cui ai commi
17,  18  e  19  del  medesimo  articolo,  nonche' le modalita' per il
recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in
modo   da   assicurare  la  qualita',  l'efficienza  del  servizio  e
l'adeguata  diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonche'
la  realizzazione  degli  obiettivi generali di carattere sociale, di
tutela   ambientale   e  di  uso  efficiente  delle  risorse  di  cui
all'articolo  1, comma 1 della medesima legge, tenendo separato dalla
tariffa qualsiasi tributo od onere improprio;
   -  l'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di
attuazione  della  direttiva  n. 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato  interno  del  gas  naturale,  a norma dell'articolo 41 della
legge  17  maggio  1999, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
Serie  generale  n.  142  del  20  giugno  2000  (di seguito: decreto
legislativo n. 164/00), attribuisce la qualifica di cliente idoneo;
   -  ai  sensi  dell'articolo  23,  comma  2 del decreto legislativo
n.164/00,  l'Autorita' determina le tariffe per la vendita ai clienti
non  idonei  in  modo  da  realizzare  un'adeguata  ripartizione  dei
benefici  tra  clienti ed imprese e da assicurare a queste ultime una
congrua remunerazione del capitale investito;
   -  ai  sensi dell'articolo 23, commi 2 e 4 del decreto legislativo
n.164/00,  l'Autorita'  determina  le tariffe per la distribuzione in
modo  da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito,
nonche'  che  "le  tariffe  per  la distribuzione tengono conto della
necessita'  di  remunerare iniziative volte ad innalzare l'efficienza
di   utilizzo   dell'energia   e   a  promuovere  l'uso  delle  fonti
rinnovabili,  la  qualita', la ricerca e l'innovazione finalizzata al
miglioramento  del  servizio,  di non penalizzare le aree in corso di
metanizzazione  e  quelle  con  elevati  costi  unitari;  a  tal fine
l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas puo' disporre, anche
transitoriamente, appositi strumenti di perequazione";
   -  con  delibera 23 aprile 1998, n. 40/98 (di seguito: delibera n.
40/98),  l'Autorita'  ha  disposto  l'avvio  del  procedimento per la
formazione   di   un   provvedimento   in  materia  di  fissazione  e
aggiornamento,  in relazione all'andamento del mercato, della tariffa
base,  dei  parametri  e  degli  altri  elementi  di  riferimento per
determinare   le  tariffe  del  servizio  gas,  cosi'  come  previsto
dall'articolo 2, comma 12, lettera e) della legge n. 481/95;
   -  con  delibera 3 agosto 2000, n. 148/00 (di seguito: delibera n.
148/00),  l'Autorita'  ha  disposto  l'avvio  del procedimento per la
formazione   di  provvedimenti  di  cui  all'articolo  14,  comma  8,
all'articolo  16,  commi  2  e  5,  all'articolo  23,  commi  2 e 4 e
all'articolo  24,  comma 5 del decreto legislativo n. 164/00, in tema
di  esercizio  dell'attivita'  di  distribuzione,  di  obblighi delle
imprese, di condizioni di accesso e relative tariffe;
   -  con  delibera 3 agosto 2000, n. 149/00 (di seguito: delibera n.
149/00),  l'Autorita'  ha  disposto  l'avvio  del procedimento per la
formazione   di  provvedimenti  di  cui  all'articolo  17,  comma  5,
all'articolo  18,  commi  2,  3, 5 e 6 e all'articolo 23, comma 2 del
decreto legislativo n. 164/00, in tema di esercizio dell'attivita' di
vendita,  delle  relative  tariffe  e  di  definizione  del codice di
condotta commerciale;
   -  in base alla legge n. 481/95 e al decreto legislativo n. 164/00
e tenuto conto sia della numerosita' e delle diverse dimensioni degli
esercenti, sia delle differenti tipologie organizzative degli stessi,
l'Autorita'   definisce   criteri,  parametri  e  altri  elementi  di
riferimento   omogenei   sull'intero  territorio  nazionale  che  gli
esercenti  devono  applicare  nella  determinazione delle tariffe per
l'attivita'  di  distribuzione del gas e per l'attivita' di fornitura
ai clienti del mercato vincolato;

Visti:

- la legge n. 481/95;
- il decreto legislativo n. 164/00;

Visti:

   -  il  provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di
seguito:  Cip)  30  giugno  1983,  n.  17,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 180 del 2 luglio 1983;
   -  il  provvedimento  del Comitato interministeriale dei prezzi 23
dicembre  1993,  n.  16,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale,  n. 303 del 28 dicembre 1993 (di seguito: provvedimento Cip
n.  16/93),  come modificato dal decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  4  agosto 1994, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale,  Serie generale, n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
19   novembre   1996,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie
generale, n. 300 del 23 dicembre 1996;
   -  la  deliberazione  dell'Autorita'  22  aprile  1999,  n. 52/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale, Serie generale, n. 100 del 30
aprile  1999  (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata e
integrata  dall'Autorita'  con  le  deliberazioni  dell'Autorita'  24
giugno  1999,  n.  87/99,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale,  n.  152  dell'1  luglio  1999,  26 agosto 1999, n. 126/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 28
agosto  1999,  25  ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale,  Serie  generale,  n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre
1999, n. 195/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale,
n.  303  del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 del 29 febbraio 2000,
21  aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale,  n.  98  del  28  aprile  2000,  22 giugno 2000, n. 114/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30
giugno  2000,  28  agosto  2000, n. 160/00, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale,  Serie  generale,  n.  203 del 31 agosto 2000 e 24 ottobre
2000, n. 199/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale,
n. 254 del 30 ottobre 2000;
   -  la  deliberazione  dell'Autorita'  22 dicembre 1999, n. 193/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28
dicembre 1999, recante l'adozione di disposizioni urgenti concernenti
i criteri per la negoziazione dei prezzi di cessione del gas naturale
sottoposti  al  regime  di  sorveglianza e per la modificazione delle
tariffe  del  servizio  di  distribuzione del gas naturale a mezzo di
reti urbane;
   -   la  deliberazione  dell'Autorita'  2  marzo  2000,  n.  47/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie generale, n. 90 del 17
aprile  2000,  recante  la  "Direttiva  concernente la disciplina dei
livelli  specifici  e generali di qualita' commerciale dei servizi di
distribuzione e di vendita del gas";

Visti:

   - il documento per la consultazione "Criteri per la determinazione
delle  tariffe dei servizi di distribuzione e vendita dei gas a mezzo
di  reti a media e bassa pressione", approvato dall'Autorita' in data
13 aprile 2000;
   - il documento per la consultazione "Criteri per la determinazione
delle  tariffe  per  l'attivita'  di  distribuzione  del gas e per la
fornitura  del  gas  ai  clienti  del  mercato  vincolato", approvato
dall'Autorita' in data 24 ottobre 2000;
   Considerato  l'esito  del  procedimento avviato con le delibere n.
40/98,  n. 148/00 e n. 149/00 e in particolare gli elementi acquisiti
nel corso di audizioni speciali con i soggetti interessati;

Considerato che:

   -  i  costi  riconosciuti dal vigente sistema tariffario approvato
con  il provvedimento Cip n. 16/93 non riflettano in generale i costi
propri   delle  attivita'  di  distribuzione  e  delle  attivita'  di
fornitura  del gas ai clienti del mercato vincolato, e le tariffe non
sono separate tra le suddette due attivita';
   -  al  fine  di garantire adeguate condizioni di economicita' e di
redditivita'  degli esercenti, come previsto dall'articolo 1, comma 1
della  legge  n.  481/95,  le  tariffe  devono essere determinate con
riferimento ai costi efficienti dei servizi;
   -  per  lo  stesso  fine  di  cui al precedente alinea, sono stati
rilevati,  anche a mezzo di apposite indagini condotte su un campione
rappresentativo di esercenti, i costi dell'attivita' di distribuzione
e dell'attivita' di fornitura del gas a clienti del mercato vincolato
relativi  all'anno  1998,  ultimo  anno per il quale sono disponibili
dati  di  contabilita'  e  di  bilancio dettagliati con la necessaria
certezza e completezza;
   -  i  costi  unitari  elevati  che  si  determinano nei primi anni
dell'attivita'  di  distribuzione, in condizioni di bassa densita' di
utenza  o  di  consumo,  possono  penalizzare  le  aree  in  corso di
metanizzazione;
   - gli oneri per la fornitura del gas possono risultare gravosi per
le famiglie in condizioni economiche disagiate;

Ritenuto che:

   -   al  fine  di  garantire  la  necessaria  tutela  degli  utenti
dell'attivita'  di  distribuzione  e  dei  clienti  dell'attivita' di
fornitura del gas, sia opportuno che le tariffe siano determinate nel
rispetto  dei vincoli massimi sui ricavi, definiti dall'Autorita' con
riferimento ai costi dei servizi svolti, in condizioni di efficienza;
   -  il capitale lordo riconosciuto per l'attivita' di distribuzione
sia  calcolato  in base all'esame di bilanci di esercizio e ai valori
ottenuti rivalutando gli stati patrimoniali dell'esercizio 1990 e gli
investimenti  degli  anni  successivi,  relativi  ad  un  campione di
esercenti  operanti  con  adeguati  livelli di qualita' del servizio,
trasformati in parametri ed elementi di costo articolati in relazione
alle specifiche condizioni operative;
   -   il   capitale   netto,  a  cui  e'  riconosciuta  una  congrua
remunerazione,  sia  assunto  pari  alla meta' del capitale lordo, in
considerazione delle condizioni di ammortamento accelerato consentite
dai  criteri  di  determinazione  tariffaria vigenti e dei contributi
ricevuti  dagli  esercenti  da  parte  di  utenti, enti locali , enti
nazionali o comunitari;
   - occorre prevedere un'eccezione per le localita' alimentate a gas
naturale  e  per  le estensioni rilevanti del servizio attivate negli
ultimi  dieci anni, in relazione alla finalita' di non penalizzare le
aree  in  corso di metanizzazione di cui all'articolo 23, comma 4 del
decreto legislativo n. 164/00;
   -  le  tariffe  per  l'attivita'  di  distribuzione  del gas e per
l'attivita'  di  fornitura  del  gas ai clienti del mercato vincolato
debbano  essere  determinate  sulla  base  dei  suddetti criteri e di
parametri  omogenei  sull'intero  territorio  nazionale, in relazione
alle  condizioni  proprie  di  ogni  localita'  servita, in quanto il
servizio  di  distribuzione  di gas naturale e' attivita' di servizio
pubblico, riservata all'ente locale, ai sensi dell'articolo 14, comma
1 del decreto legislativo n. 164/00;

Ritenuto che:

   -  l'ambito  di  determinazione  delle  tariffe  dell'attivita' di
distribuzione  del  gas  debba  essere correlato alle caratteristiche
tecniche  delle  reti  in  modo  da  tenere  conto  dell'integrazione
funzionale esistente tra i gasdotti locali;
   -  qualora gli enti locali affidino in forma associata il servizio
di  distribuzione  del  gas, l'ambito di determinazione delle tariffe
debba  coincidere  con il relativo bacino di utenza, anche se servito
da  piu'  impianti  di  distribuzione, indipendentemente dal grado di
integrazione funzionale delle reti;
   -  i  sopraddetti  criteri  per  l'identificazione  dell'ambito di
determinazione   delle   tariffe  garantiscano  l'aderenza  ai  costi
caratteristici di ogni localita';

Ritenuto che sia opportuno che:

   -  a  fini sociali, siano stabiliti criteri per ridurre i costi di
fornitura  del  gas  a beneficio di famiglie in condizioni economiche
disagiate;
   -  la  determinazione delle tariffe avvenga sulla base di proposte
degli esercenti, consentendo altresi' l'offerta di opzioni tariffarie
speciali, approvate dall'Autorita';
   - specifiche componenti tariffarie siano destinate a remunerare le
iniziative volte al risparmio energetico, alla promozione delle fonti
rinnovabili, alla sicurezza degli impianti dei clienti finali;
   - per mezzo dell'istituzione di un fondo di compensazione parziale
dei  maggiori  costi unitari delle attivita' di distribuzione, propri
di  alcune  aree,  venga promossa l'economicita' del servizio in tali
aree,  consentendo  il graduale avvicinamento delle tariffe al valore
medio nazionale;
   - venga previsto un periodo di regolazione all'interno del quale i
parametri  per  la  determinazione  delle  tariffe  dell'attivita' di
distribuzione  del  gas  siano  aggiornati  annualmente,  in  modo da
fornire  adeguati stimoli al perseguimento di obiettivi di efficienza
nell'erogazione del servizio;
   -   vengano   fissati   per   gli   esercenti,  anche  sulla  base
dell'esperienza internazionale, obiettivi di aumento di produttivita'
annui per l'attivita' di distribuzione e per l'attivita' di fornitura
del gas ai clienti del mercato vincolato;
   - venga prevista un'adeguata gradualita' nel passaggio dal sistema
tariffario   vigente  al  nuovo  ordinamento  previsto  dal  presente
provvedimento,   in  considerazione  del  significativo  impatto  che
l'introduzione  del  nuovo  ordinamento  tariffario  puo' avere sulle
tariffe  ed  al  fine  di  tenere  conto del quadro delle esigenze di
sviluppo dei servizi di pubblica utilita';

                             Articolo 1
                             Definizioni

   1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
dell'articolo  2  del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e le
seguenti definizioni:
   a) attivita' di fornitura o fornitura e' il servizio di consegna o
di  vendita  del  gas  alla  cui formazione contribuiscono le diverse
attivita'   del   settore   del   gas,  ivi  inclusa  l'attivita'  di
distribuzione;
   b)  alta  pressione e' la pressione relativa del gas superiore a 5
bar  (1a,  2a  e  3a  specie,  definita  dal  decreto ministeriale 24
novembre  1984,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  Supplemento
ordinario n. 12 del 15 gennaio 1985 (di seguito: decreto ministeriale
24 novembre 1984));
   c)  anno  termico  e' il periodo compreso tra il primo luglio e il
trenta giugno dell'anno successivo;
   d) anno base e' l'anno termico che decorre dall'1 luglio 1999 fino
al 30 giugno 2000;
   e)  anno  solare  e' il periodo compreso tra il primo gennaio e il
trentuno dicembre di ogni anno;
   f)  Autorita'  e'  l'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas,
istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
   g)  bassa pressione e' la pressione relativa del gas, definita per
il gas naturale dal decreto ministeriale 24 novembre 1984 e per i gas
di  petrolio  liquefatti  dalla  norma  UNI 9860 - Edizione settembre
1998:
   non  superiore  a  0,04  bar  (7a  specie)  nel caso in cui il gas
distribuito sia gas naturale o gas manifatturato;
   non  superiore  a  0,07  bar  (7a  specie)  nel caso in cui il gas
distribuito sia gas di petrolio liquefatto;
   h)   cliente   attivo   e'   il   cliente  servito  ed  alimentato
dall'esercente  ad  una  determinata  data e identificato dal singolo
sito di prelievo o gruppo di misura;
   i)  cliente  del  mercato  vincolato  e' il cliente finale che, ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n.
164/00,  non  ha  o  non  si  avvale  della  capacita'  di "stipulare
contratti  di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore,
importatore,  distributore o grossista, sia in Italia che all'estero,
ed ha diritto di accesso al sistema";
   j)   componente   materia   prima   e'  la  componente  tariffaria
determinata,  per  ciascun bacino tariffario, ai sensi del punto 1.a.
del  provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei  prezzi  23
dicembre  1993,  n.  16,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale,  n. 303 del 28 dicembre 1993 (di seguito: provvedimento Cip
n.  16/93),  come modificato dal decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: decreto
del Ministro dell'industria 4 agosto 1994), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale,  Serie  generale,  n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto
del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato 19
novembre 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.
300   del   23  dicembre  1996  (di  seguito:  decreto  del  Ministro
dell'industria  19  novembre  1996).  Tale  componente  e' aggiornata
secondo  le modalita' previste dal provvedimento Cip n. 16/93, con le
modificazioni  apportate  dal decreto del Ministro dell'industria del
commercio  e  dell'artigianato  13  marzo  1997 e dalle deliberazioni
dell'Autorita'  23  aprile  1998,  n.  41,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale,  Serie  generale n. 100 del 2 maggio 1998, 22 aprile 1999,
n.  52,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 100
del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99) e 22 dicembre
1999, n. 193, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.
303 del 28 dicembre 1999;
   k)  costo  elevato  e'  il  costo di distribuzione superiore ad un
valore fissato dall'Autorita';
   1)  decreto  legislativo  n.  164/00  e' il decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n.98/30/CE recante
norme  comuni  per  il  mercato  interno  del  gas  naturale, a norma
dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
   m)   esercente  e'  ogni  soggetto  che  esercita  l'attivita'  di
distribuzione o l'attivita' di fornitura del gas o entrambe;
   n)   gas   immesso   e'  l'energia  del  gas  immessa  nella  rete
dell'esercente, espressa in MJ;
   o)  gradi  giorno e' l'unita' di misura utilizzata per indicare la
somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di
riscaldamento,  delle  sole  differenze  positive  giornaliere tra la
temperatura  dell'ambiente,  convenzionalmente  fissata a 20o C, e la
temperatura media esterna giornaliera;
   p) gruppo di misura e' la parte dell'impianto di alimentazione del
cliente  finale,  che  serve per l'intercettazione, per la misura del
gas e per il collegamento all'impianto interno;
   q)  impianto  di  distribuzione  e'  una  rete  di gasdotti locali
integrati   funzionalmente,   per   mezzo  dei  quali  e'  esercitata
l'attivita'   di   distribuzione;   l'impianto  di  distribuzione  e'
costituito  dall'insieme  di  punti  di  alimentazione  della rete di
gasdotti  locali,  dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione c/o dai
gruppi  di  riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza
fino  ai  punti  di  consegna  o  di  vendita e dai gruppi di misura;
l'impianto  di  distribuzione  puo'  essere  gestito  da  uno  o piu'
esercenti;
   r)  localita' e' il comune o la parte di esso, servito da un unico
esercente mediante lo stesso tipo di gas;
   s)  margini  di vettoriamento sono i valori previsti dall'articolo
B.2.3  dell'accordo tra Snam, Anci, Anig, Assogas e Federgasacqua del
14  ottobre 1996, applicati alla clientela industriale a favore delle
aziende distributrici, aggiornati con i criteri ivi previsti;
   t)  media pressione e' la pressione relativa del gas, definita per
il gas naturale dal decreto ministeriale 24 novembre 1984 e per i gas
di  petrolio  liquefatti  dalla  norma  UNI 9860 - Edizione settembre
1998:
   superiore  a 0,04 bar e non superiore a 5 bar (4a, 5a e 6a specie)
nel   caso  in  cui  il  gas  distribuito  sia  gas  naturale  o  gas
manifatturato;
   superiore  a 0,07 bar e non superiore a 5 bar (4a, 5a e 6a specie)
nel caso in cui il gas distribuito sia gas di petrolio liquefatto;
   u) opzione tariffaria e' la combinazione di quote fisse rapportate
agli  impegni  di  prelievo  (espresse  in lire/cliente/anno) e quote
variabili rapportate all'energia consumata o distribuita (espresse in
lire/MJ),  al netto degli oneri fiscali, eventualmente articolate per
un massimo di sette scaglioni di consumo su base annuale, in funzione
degli impegni di prelievo e/o dei periodi di consumo;
   v)    opzione    tariffaria    base    e'   l'opzione   tariffaria
obbligatoriamente  definita  dall'esercente,  che  rispetta i vincoli
imposti dal presente provvedimento;
   w)  opzione tariffaria speciale e' ogni opzione tariffaria diversa
dall'opzione     tariffaria     base,    facoltativamente    definita
dall'esercente,   che   rispetta   i  vincoli  imposti  dal  presente
provvedimento, ad eccezione dei vincoli sui ricavi;
   x)  potere  calorifico  superiore  del  gas PCS e' la quantita' di
calore  prodotta  dalla combustione completa, a pressione costante di
1,01325 bar, dell'unita' di volume o di massa del gas, considerando i
costituenti  della  miscela  combustibile  nelle  condizioni standard
(temperatura  15o  C e pressione assoluta 1,01325 bar) e riportando i
prodotti  della  combustione  a  queste  stesse  condizioni.  L'acqua
prodotta  dalla combustione si suppone condensata; l'unita' di misura
e' megajoule al metro cubo di gas secco in condizioni standard;
   y)  potere  calorifico  superiore convenzionale P e' il valore del
potere  calorifico  superiore  convenzionalmente  attribuito  al  gas
distribuito  in  una  localita'  nell'anno  termico  t sulla base dei
valori   del  potere  calorifico  superiore  effettivo  misurato  nel
precedente anno termico t-1;
   z) potere calorifico superiore effettivo P effettivo, e' il valore
del  potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito in una
localita' in un anno termico t;
   aa)  proposta  tariffaria  e'  la  proposta presentata annualmente
dagli  esercenti sulla base di uno schema predisposto dall'Autorita',
contenente  l'indicazione dell'opzione tariffaria base e gli elementi
necessari  a  verificarne  la  conformita'  ai  criteri,  soggetta ad
approvazione  ai  sensi  dell'articolo  2, comma 12, lettera e) della
legge 14 novembre 1995 n. 481/95;
   bb)  punto di alimentazione della rete e' l'impianto di produzione
del  gas distribuito o, per il gas naturale, il punto dove avviene la
consegna del gas all'esercente da parte dell'impresa di trasporto;
   cc)  spesa unitaria annua e' la spesa totale del cliente, espressa
in  lire,  derivante dalle quote fisse e variabili delle tariffe, con
esclusione  delle  imposte  e  dei  contributi  di  allacciamento, di
attivazione  e  dei diritti accessori, divisa per il gas fatturato al
cliente  nell'anno di calcolo espresso in MJ ed ottenuto dal prodotto
del  volume  di  gas fatturato espresso in metri cubi alle condizioni
standard e il potere calorifico superiore del gas;
   dd)  tariffe  sono, ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge
n.  481/95,  i  prezzi  massimi  unitari  dei  servizi al netto delle
imposte;
   ee) vettoriamento e' l'attivita' di distribuzione del gas da uno o
piu'  punti  di consegna a uno o piu' punti di riconsegna, effettuato
per conto terzi;
   ff)  zona  altimetrica  e'  la  zona  di  attribuzione  dei comuni
italiani   in   relazione   all'orografia  del  territorio,  indicata
dall'Istat  nell'indagine  "Popolazione  e  movimento  anagrafico dei
Comuni. Anno 1999", pubblicata su supporto magnetico;
   gg)  zona climatica e' la zona di attribuzione dei comuni italiani
in  relazione  al  clima,  definita  all'allegato  A  del decreto del
Presidente  della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale, Supplemento ordinario, Serie generale n. 242 del
14 ottobre 1993.