L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 28 dicembre 2000 Premesso che: - ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera d) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') definisce le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti; - ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e) della legge n. 481/95, l'Autorita' stabilisce ed aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo, nonche' le modalita' per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualita', l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonche' la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1 della medesima legge, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; - l'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 142 del 20 giugno 2000 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), attribuisce la qualifica di cliente idoneo; - ai sensi dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n.164/00, l'Autorita' determina le tariffe per la vendita ai clienti non idonei in modo da realizzare un'adeguata ripartizione dei benefici tra clienti ed imprese e da assicurare a queste ultime una congrua remunerazione del capitale investito; - ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 4 del decreto legislativo n.164/00, l'Autorita' determina le tariffe per la distribuzione in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito, nonche' che "le tariffe per la distribuzione tengono conto della necessita' di remunerare iniziative volte ad innalzare l'efficienza di utilizzo dell'energia e a promuovere l'uso delle fonti rinnovabili, la qualita', la ricerca e l'innovazione finalizzata al miglioramento del servizio, di non penalizzare le aree in corso di metanizzazione e quelle con elevati costi unitari; a tal fine l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' disporre, anche transitoriamente, appositi strumenti di perequazione"; - con delibera 23 aprile 1998, n. 40/98 (di seguito: delibera n. 40/98), l'Autorita' ha disposto l'avvio del procedimento per la formazione di un provvedimento in materia di fissazione e aggiornamento, in relazione all'andamento del mercato, della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe del servizio gas, cosi' come previsto dall'articolo 2, comma 12, lettera e) della legge n. 481/95; - con delibera 3 agosto 2000, n. 148/00 (di seguito: delibera n. 148/00), l'Autorita' ha disposto l'avvio del procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 8, all'articolo 16, commi 2 e 5, all'articolo 23, commi 2 e 4 e all'articolo 24, comma 5 del decreto legislativo n. 164/00, in tema di esercizio dell'attivita' di distribuzione, di obblighi delle imprese, di condizioni di accesso e relative tariffe; - con delibera 3 agosto 2000, n. 149/00 (di seguito: delibera n. 149/00), l'Autorita' ha disposto l'avvio del procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 5, all'articolo 18, commi 2, 3, 5 e 6 e all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 164/00, in tema di esercizio dell'attivita' di vendita, delle relative tariffe e di definizione del codice di condotta commerciale; - in base alla legge n. 481/95 e al decreto legislativo n. 164/00 e tenuto conto sia della numerosita' e delle diverse dimensioni degli esercenti, sia delle differenti tipologie organizzative degli stessi, l'Autorita' definisce criteri, parametri e altri elementi di riferimento omogenei sull'intero territorio nazionale che gli esercenti devono applicare nella determinazione delle tariffe per l'attivita' di distribuzione del gas e per l'attivita' di fornitura ai clienti del mercato vincolato; Visti: - la legge n. 481/95; - il decreto legislativo n. 164/00; Visti: - il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 30 giugno 1983, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 180 del 2 luglio 1983; - il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1993 (di seguito: provvedimento Cip n. 16/93), come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 300 del 23 dicembre 1996; - la deliberazione dell'Autorita' 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata e integrata dall'Autorita' con le deliberazioni dell'Autorita' 24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 dell'1 luglio 1999, 26 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 28 agosto 1999, 25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre 1999, n. 195/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 del 29 febbraio 2000, 21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 98 del 28 aprile 2000, 22 giugno 2000, n. 114/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000, 28 agosto 2000, n. 160/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 203 del 31 agosto 2000 e 24 ottobre 2000, n. 199/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 254 del 30 ottobre 2000; - la deliberazione dell'Autorita' 22 dicembre 1999, n. 193/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1999, recante l'adozione di disposizioni urgenti concernenti i criteri per la negoziazione dei prezzi di cessione del gas naturale sottoposti al regime di sorveglianza e per la modificazione delle tariffe del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di reti urbane; - la deliberazione dell'Autorita' 2 marzo 2000, n. 47/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 90 del 17 aprile 2000, recante la "Direttiva concernente la disciplina dei livelli specifici e generali di qualita' commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita del gas"; Visti: - il documento per la consultazione "Criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e vendita dei gas a mezzo di reti a media e bassa pressione", approvato dall'Autorita' in data 13 aprile 2000; - il documento per la consultazione "Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di distribuzione del gas e per la fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato", approvato dall'Autorita' in data 24 ottobre 2000; Considerato l'esito del procedimento avviato con le delibere n. 40/98, n. 148/00 e n. 149/00 e in particolare gli elementi acquisiti nel corso di audizioni speciali con i soggetti interessati; Considerato che: - i costi riconosciuti dal vigente sistema tariffario approvato con il provvedimento Cip n. 16/93 non riflettano in generale i costi propri delle attivita' di distribuzione e delle attivita' di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato, e le tariffe non sono separate tra le suddette due attivita'; - al fine di garantire adeguate condizioni di economicita' e di redditivita' degli esercenti, come previsto dall'articolo 1, comma 1 della legge n. 481/95, le tariffe devono essere determinate con riferimento ai costi efficienti dei servizi; - per lo stesso fine di cui al precedente alinea, sono stati rilevati, anche a mezzo di apposite indagini condotte su un campione rappresentativo di esercenti, i costi dell'attivita' di distribuzione e dell'attivita' di fornitura del gas a clienti del mercato vincolato relativi all'anno 1998, ultimo anno per il quale sono disponibili dati di contabilita' e di bilancio dettagliati con la necessaria certezza e completezza; - i costi unitari elevati che si determinano nei primi anni dell'attivita' di distribuzione, in condizioni di bassa densita' di utenza o di consumo, possono penalizzare le aree in corso di metanizzazione; - gli oneri per la fornitura del gas possono risultare gravosi per le famiglie in condizioni economiche disagiate; Ritenuto che: - al fine di garantire la necessaria tutela degli utenti dell'attivita' di distribuzione e dei clienti dell'attivita' di fornitura del gas, sia opportuno che le tariffe siano determinate nel rispetto dei vincoli massimi sui ricavi, definiti dall'Autorita' con riferimento ai costi dei servizi svolti, in condizioni di efficienza; - il capitale lordo riconosciuto per l'attivita' di distribuzione sia calcolato in base all'esame di bilanci di esercizio e ai valori ottenuti rivalutando gli stati patrimoniali dell'esercizio 1990 e gli investimenti degli anni successivi, relativi ad un campione di esercenti operanti con adeguati livelli di qualita' del servizio, trasformati in parametri ed elementi di costo articolati in relazione alle specifiche condizioni operative; - il capitale netto, a cui e' riconosciuta una congrua remunerazione, sia assunto pari alla meta' del capitale lordo, in considerazione delle condizioni di ammortamento accelerato consentite dai criteri di determinazione tariffaria vigenti e dei contributi ricevuti dagli esercenti da parte di utenti, enti locali , enti nazionali o comunitari; - occorre prevedere un'eccezione per le localita' alimentate a gas naturale e per le estensioni rilevanti del servizio attivate negli ultimi dieci anni, in relazione alla finalita' di non penalizzare le aree in corso di metanizzazione di cui all'articolo 23, comma 4 del decreto legislativo n. 164/00; - le tariffe per l'attivita' di distribuzione del gas e per l'attivita' di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato debbano essere determinate sulla base dei suddetti criteri e di parametri omogenei sull'intero territorio nazionale, in relazione alle condizioni proprie di ogni localita' servita, in quanto il servizio di distribuzione di gas naturale e' attivita' di servizio pubblico, riservata all'ente locale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo n. 164/00; Ritenuto che: - l'ambito di determinazione delle tariffe dell'attivita' di distribuzione del gas debba essere correlato alle caratteristiche tecniche delle reti in modo da tenere conto dell'integrazione funzionale esistente tra i gasdotti locali; - qualora gli enti locali affidino in forma associata il servizio di distribuzione del gas, l'ambito di determinazione delle tariffe debba coincidere con il relativo bacino di utenza, anche se servito da piu' impianti di distribuzione, indipendentemente dal grado di integrazione funzionale delle reti; - i sopraddetti criteri per l'identificazione dell'ambito di determinazione delle tariffe garantiscano l'aderenza ai costi caratteristici di ogni localita'; Ritenuto che sia opportuno che: - a fini sociali, siano stabiliti criteri per ridurre i costi di fornitura del gas a beneficio di famiglie in condizioni economiche disagiate; - la determinazione delle tariffe avvenga sulla base di proposte degli esercenti, consentendo altresi' l'offerta di opzioni tariffarie speciali, approvate dall'Autorita'; - specifiche componenti tariffarie siano destinate a remunerare le iniziative volte al risparmio energetico, alla promozione delle fonti rinnovabili, alla sicurezza degli impianti dei clienti finali; - per mezzo dell'istituzione di un fondo di compensazione parziale dei maggiori costi unitari delle attivita' di distribuzione, propri di alcune aree, venga promossa l'economicita' del servizio in tali aree, consentendo il graduale avvicinamento delle tariffe al valore medio nazionale; - venga previsto un periodo di regolazione all'interno del quale i parametri per la determinazione delle tariffe dell'attivita' di distribuzione del gas siano aggiornati annualmente, in modo da fornire adeguati stimoli al perseguimento di obiettivi di efficienza nell'erogazione del servizio; - vengano fissati per gli esercenti, anche sulla base dell'esperienza internazionale, obiettivi di aumento di produttivita' annui per l'attivita' di distribuzione e per l'attivita' di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato; - venga prevista un'adeguata gradualita' nel passaggio dal sistema tariffario vigente al nuovo ordinamento previsto dal presente provvedimento, in considerazione del significativo impatto che l'introduzione del nuovo ordinamento tariffario puo' avere sulle tariffe ed al fine di tenere conto del quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilita'; Articolo 1 Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e le seguenti definizioni: a) attivita' di fornitura o fornitura e' il servizio di consegna o di vendita del gas alla cui formazione contribuiscono le diverse attivita' del settore del gas, ivi inclusa l'attivita' di distribuzione; b) alta pressione e' la pressione relativa del gas superiore a 5 bar (1a, 2a e 3a specie, definita dal decreto ministeriale 24 novembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 12 del 15 gennaio 1985 (di seguito: decreto ministeriale 24 novembre 1984)); c) anno termico e' il periodo compreso tra il primo luglio e il trenta giugno dell'anno successivo; d) anno base e' l'anno termico che decorre dall'1 luglio 1999 fino al 30 giugno 2000; e) anno solare e' il periodo compreso tra il primo gennaio e il trentuno dicembre di ogni anno; f) Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481; g) bassa pressione e' la pressione relativa del gas, definita per il gas naturale dal decreto ministeriale 24 novembre 1984 e per i gas di petrolio liquefatti dalla norma UNI 9860 - Edizione settembre 1998: non superiore a 0,04 bar (7a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas naturale o gas manifatturato; non superiore a 0,07 bar (7a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas di petrolio liquefatto; h) cliente attivo e' il cliente servito ed alimentato dall'esercente ad una determinata data e identificato dal singolo sito di prelievo o gruppo di misura; i) cliente del mercato vincolato e' il cliente finale che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 164/00, non ha o non si avvale della capacita' di "stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema"; j) componente materia prima e' la componente tariffaria determinata, per ciascun bacino tariffario, ai sensi del punto 1.a. del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1993 (di seguito: provvedimento Cip n. 16/93), come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 4 agosto 1994), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 300 del 23 dicembre 1996 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 19 novembre 1996). Tale componente e' aggiornata secondo le modalita' previste dal provvedimento Cip n. 16/93, con le modificazioni apportate dal decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 13 marzo 1997 e dalle deliberazioni dell'Autorita' 23 aprile 1998, n. 41, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 100 del 2 maggio 1998, 22 aprile 1999, n. 52, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99) e 22 dicembre 1999, n. 193, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1999; k) costo elevato e' il costo di distribuzione superiore ad un valore fissato dall'Autorita'; 1) decreto legislativo n. 164/00 e' il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n.98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144; m) esercente e' ogni soggetto che esercita l'attivita' di distribuzione o l'attivita' di fornitura del gas o entrambe; n) gas immesso e' l'energia del gas immessa nella rete dell'esercente, espressa in MJ; o) gradi giorno e' l'unita' di misura utilizzata per indicare la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20o C, e la temperatura media esterna giornaliera; p) gruppo di misura e' la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale, che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno; q) impianto di distribuzione e' una rete di gasdotti locali integrati funzionalmente, per mezzo dei quali e' esercitata l'attivita' di distribuzione; l'impianto di distribuzione e' costituito dall'insieme di punti di alimentazione della rete di gasdotti locali, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione c/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di consegna o di vendita e dai gruppi di misura; l'impianto di distribuzione puo' essere gestito da uno o piu' esercenti; r) localita' e' il comune o la parte di esso, servito da un unico esercente mediante lo stesso tipo di gas; s) margini di vettoriamento sono i valori previsti dall'articolo B.2.3 dell'accordo tra Snam, Anci, Anig, Assogas e Federgasacqua del 14 ottobre 1996, applicati alla clientela industriale a favore delle aziende distributrici, aggiornati con i criteri ivi previsti; t) media pressione e' la pressione relativa del gas, definita per il gas naturale dal decreto ministeriale 24 novembre 1984 e per i gas di petrolio liquefatti dalla norma UNI 9860 - Edizione settembre 1998: superiore a 0,04 bar e non superiore a 5 bar (4a, 5a e 6a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas naturale o gas manifatturato; superiore a 0,07 bar e non superiore a 5 bar (4a, 5a e 6a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas di petrolio liquefatto; u) opzione tariffaria e' la combinazione di quote fisse rapportate agli impegni di prelievo (espresse in lire/cliente/anno) e quote variabili rapportate all'energia consumata o distribuita (espresse in lire/MJ), al netto degli oneri fiscali, eventualmente articolate per un massimo di sette scaglioni di consumo su base annuale, in funzione degli impegni di prelievo e/o dei periodi di consumo; v) opzione tariffaria base e' l'opzione tariffaria obbligatoriamente definita dall'esercente, che rispetta i vincoli imposti dal presente provvedimento; w) opzione tariffaria speciale e' ogni opzione tariffaria diversa dall'opzione tariffaria base, facoltativamente definita dall'esercente, che rispetta i vincoli imposti dal presente provvedimento, ad eccezione dei vincoli sui ricavi; x) potere calorifico superiore del gas PCS e' la quantita' di calore prodotta dalla combustione completa, a pressione costante di 1,01325 bar, dell'unita' di volume o di massa del gas, considerando i costituenti della miscela combustibile nelle condizioni standard (temperatura 15o C e pressione assoluta 1,01325 bar) e riportando i prodotti della combustione a queste stesse condizioni. L'acqua prodotta dalla combustione si suppone condensata; l'unita' di misura e' megajoule al metro cubo di gas secco in condizioni standard; y) potere calorifico superiore convenzionale P e' il valore del potere calorifico superiore convenzionalmente attribuito al gas distribuito in una localita' nell'anno termico t sulla base dei valori del potere calorifico superiore effettivo misurato nel precedente anno termico t-1; z) potere calorifico superiore effettivo P effettivo, e' il valore del potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito in una localita' in un anno termico t; aa) proposta tariffaria e' la proposta presentata annualmente dagli esercenti sulla base di uno schema predisposto dall'Autorita', contenente l'indicazione dell'opzione tariffaria base e gli elementi necessari a verificarne la conformita' ai criteri, soggetta ad approvazione ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e) della legge 14 novembre 1995 n. 481/95; bb) punto di alimentazione della rete e' l'impianto di produzione del gas distribuito o, per il gas naturale, il punto dove avviene la consegna del gas all'esercente da parte dell'impresa di trasporto; cc) spesa unitaria annua e' la spesa totale del cliente, espressa in lire, derivante dalle quote fisse e variabili delle tariffe, con esclusione delle imposte e dei contributi di allacciamento, di attivazione e dei diritti accessori, divisa per il gas fatturato al cliente nell'anno di calcolo espresso in MJ ed ottenuto dal prodotto del volume di gas fatturato espresso in metri cubi alle condizioni standard e il potere calorifico superiore del gas; dd) tariffe sono, ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge n. 481/95, i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte; ee) vettoriamento e' l'attivita' di distribuzione del gas da uno o piu' punti di consegna a uno o piu' punti di riconsegna, effettuato per conto terzi; ff) zona altimetrica e' la zona di attribuzione dei comuni italiani in relazione all'orografia del territorio, indicata dall'Istat nell'indagine "Popolazione e movimento anagrafico dei Comuni. Anno 1999", pubblicata su supporto magnetico; gg) zona climatica e' la zona di attribuzione dei comuni italiani in relazione al clima, definita all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, Serie generale n. 242 del 14 ottobre 1993.