L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2000,

Premesso che:

- l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(di  seguito:  decreto  n.  79/99) prevede che entro l'1 gennaio 2001
l'ordine di entrata in funzione delle unita' di produzione di energia
elettrica,  nonche' la selezione degli impianti di riserva e di tutti
i  servizi ausiliari offerti e' determinato secondo il dispacciamento
di merito economico;
-  l'articolo  5,  comma  2,  del  medesimo  decreto n. 79/99 prevede
inoltre  che,  dalla data in cui viene applicato il dispacciamento di
merito  economico di cui al precedente alinea, il Gestore del mercato
assume  la gestione delle offerte di acquisto e di vendita di energia
elettrica e di tutti i servizi connessi;
-  l'articolo  4,  comma 6, del medesimo decreto n. 79/99 prevede che
l'Acquirente  unico,  sulla  base  di  direttive  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:  l'Autorita') stipula
contratti  di  vendita  con i distributori elettrici a condizioni non
discriminatorie,  anche  al  fine  di consentire l'applicazione della
tariffa   unica   ai  clienti  vincolati,  nel  contempo  assicurando
l'equilibrio del proprio bilancio;
-  l'articolo  4,  comma 5, del medesimo decreto n. 79/99 prevede tra
l'altro  che  l'Acquirente  unico  stipuli contratti di fornitura con
procedure di acquisto trasparenti e non discriminatorie;
-  la  deliberazione  dell'Autorita'  29  dicembre  1999,  n. 205/99,
recante   la  definizione  delle  tariffe  di  cessione  dell'energia
elettrica    alle   imprese   distributrici,   l'integrazione   della
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 18
febbraio  1999,  n. 13/99, e la definizione dell'ulteriore componente
di  ricavo  concernente  l'energia  elettrica  prodotta dalle imprese
distributrici   e   destinata   ai  clienti  del  mercato  vincolato,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306, del 31
dicembre   1999,   Supplemento   ordinario   n.   235   (di  seguito:
deliberazione  n.  205/99)  fissa  i  prezzi  dell'energia  elettrica
all'ingrosso  da  applicare  alle  cessioni di energia elettrica alle
imprese  distributrici  per  le  forniture  ai  clienti  del  mercato
vincolato;
-  la  determinazione  dei  prezzi  all'ingrosso di cui al precedente
alinea   e'   stata   adottata   in   via   transitoria,   in  attesa
dell'assunzione  da  parte  dell'Acquirente  unico  della funzione di
garante  della  fornitura  ai  clienti  del mercato vincolato nonche'
della  entrata  in  operativita'  del  sistema  delle  offerte di cui
all'articolo 5 del decreto n. 79/99;
- la determinazione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica ai
sensi  della deliberazione n. 205/99 costituiscono il primo stadio di
un  processo  da  cui  risulteranno  prezzi all'ingrosso dell'energia
elettrica efficienti, allorche' la raggiunta operativita' del sistema
delle   offerte  di  acquisto  e  vendita  dell'energia  elettrica  e
dell'Acquirente   unico  consentiranno  il  pieno  dispiegarsi  degli
effetti  della  concorrenza  nella produzione di energia elettrica in
termini di riduzione dei prezzi;
-  l'articolo  2, comma 2.1, lettera a) della deliberazione n. 205/99
stabilisce  che  la  componente  del  prezzo  dell'energia  elettrica
all'ingrosso  a  copertura  dei  costi fissi di produzione di energia
elettrica e' differenziata per le fasce orarie F1, F2, F3 ed F4;
-   il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio
e  della  programmazione  economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale,  n. 27 del 3 febbraio 2000, in
materia  di  individuazione degli oneri generali afferenti al sistema
elettrico  (di  seguito: decreto 26 gennaio 2000) prevede tra l'altro
la  reintegrazione, per un periodo di sette anni a partire dal giorno
1  gennaio  2000,  alle  imprese  che  alla data del 19 febbraio 1997
svolgevano  il  servizio  di  distribuzione producendo in proprio, in
tutto  o  in  parte, l'energia elettrica distribuita, della quota dei
costi di generazione non recuperabili a seguito dell'attuazione della
direttiva europea 96/92/CE;
-  l'articolo  2,  comma  2.1,  della deliberazione dell'Autorita' 26
luglio   2000,  n.  131/00,  recante  definizione  di  modalita'  per
l'ammissione  alla  reintegrazione  di  costi  di cui all'articolo 2,
comma  1,  lettera  a)  del  decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica  26  gennaio 2000,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale, n. 27 del 3
febbraio   2000,   prevede   che   i  soggetti  aventi  diritto  alla
reintegrazione  dei costi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a),
del  decreto 26 gennaio 2000 presentino all'Autorita', entro sessanta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della  medesima deliberazione
apposita domanda di ammissione;
-  la nota informativa approvata dall'Autorita' in data 3 agosto 2000
con deliberazione n. 136/00 in materia di oneri generali afferenti al
sistema  elettrico,  definisce  i  criteri  per la determinazione dei
parametri  rilevanti  ai  fini della quantificazione dei costi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000;
-  nella  nota  informativa approvata dall'Autorita' in data 3 agosto
2000  con  deliberazione  n.  137/00  recante osservazioni e proposte
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas per l'attuazione del
sistema delle offerte di acquisto e vendita dell'energia elettrica di
cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79,  l'Autorita'  propone che l'Acquirente unico debba ricorrere alla
borsa per l'approvvigionamento di tutta l'energia elettrica destinata
ai clienti del mercato vincolato;

Premesso altresi' che:

-  l'articolo 12 della deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999,
n.  204/99  recante  norme per la regolazione della tariffa base, dei
parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione
delle  tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia
elettrica  ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2,
comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481 pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale, n. 306, del 31 dicembre
1999,  Supplemento  ordinario  n.  235  (di seguito: deliberazione n.
204/99)  fissa,  tra  l'altro,  le  tariffe per le forniture in bassa
tensione  per  gli  usi  domestici da applicare con decorrenza dall'1
gennaio  2000  e  fino  al  31  dicembre  2002  e  che  tali  tariffe
comprendono  corrispettivi  espressi in lire/kWh articolati per fasce
di  consumo  anche  a  copertura  dei  costi  fissi  riconosciuti per
l'attivita' di generazione di energia elettrica;
-  gli  articoli 7, comma 7.4, e 12 comma 12.6 della deliberazione n.
204/99 prevedono
che  l'Autorita'  pubblichi, prima dell'inizio di ciascun bimestre il
valore del parametro PG;
-   ai   sensi   dell'articolo  4,  comma  4.1,  della  deliberazione
dell'Autorita'  22  giugno  2000,  n.  112/00,  recante  adozione  di
disposizioni  in  materia  di  tariffe  per  la  fornitura di energia
elettrica  ai  clienti  del mercato vincolato per il secondo semestre
dell'anno  2000  in  attuazione e ad integrazione della deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n.
204/99,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151
del  30  giugno  2000  (di  seguito:  deliberazione  n.  112/00),  il
parametro PG di cui all'articolo 7, comma 7.4, della deliberazione n.
204/99  e'  fissato  pari  a 49,6 lire/kWh e comprende unicamente una
componente  a  copertura  dei  costi  fissi  di produzione di energia
elettrica;
-  l'articolo 2 della deliberazione dell'Autorita' 19 luglio 2000, n.
123/00  recante  norme  per  l'aggiornamento delle componenti e degli
elementi  delle  opzioni  tariffarie  e  delle tariffe dei servizi di
distribuzione e vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato
vincolato    ai    sensi   dell'articolo   17   della   deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n.
204/99,  aggiornamento  dei corrispettivi per il trasporto sulla rete
di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata ai clienti
del  mercato  vincolato  di  cui  all'articolo  3 della deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n.
205/99  e  nuove  disposizioni  in materia di Cassa conguaglio per il
settore elettrico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale
n.  186  del 10 agosto 2000 (di seguito: deliberazione n. 123/00), ha
aggiornato, tra l'altro, i corrispettivi unitari delle tariffe per le
forniture in bassa tensione per usi domestici per l'anno 2001.
-  il  Gestore  del  mercato  non ha ancora assunto la gestione delle
offerte  di  acquisto  e di vendita di energia elettrica e di tutti i
servizi  connessi in quanto il dispacciamento di merito economico non
e' al presente operante;
-  l'Acquirente  unico  non  ha ancora assunto la funzione di garante
della  fornitura  ai  clienti  del  mercato  vincolato  e  non potra'
raggiungere  la piena operativita', ai sensi dell'Articolo 4, commi 4
e 5, del decreto legislativo n. 79/99, prima dell'1 gennaio 2002;

Visti:

- la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
dicembre 1996;
-  la  legge  n.  481/95,  recante  norme  per  la  concorrenza  e la
regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  e  in particolare
l'articolo  2, commi 12 e 14, e l'articolo 3, comma 1, della medesima
legge;
- il decreto legislativo n. 79/99;
-   il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio
e  della  programmazione  economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale,  n. 27 del 3 febbraio 2000, in
materia  di  individuazione degli oneri generali afferenti al sistema
elettrico (di seguito: decreto 26 gennaio 2000)

Viste:

- la deliberazione dell'Autorita' 8 giugno 1999, n. 81/99, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale, Serie generale n. 158 dell'8 luglio 1999,
(di seguito: deliberazione n. 81/99);
- la deliberazione n. 204/99;
- la deliberazione n. 205/99;
-  la  deliberazione dell'Autorita' 27 gennaio 2000 n. 05/00, recante
rettifica  di errori materiali nelle deliberazioni dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99 e n. 205/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie generale, n. 24 del 31
gennaio 2000;
- la deliberazione n. 112/00,
- la deliberazione n. 123/00;
-  la  nota informativa dell'Autorita' sugli oneri generali afferenti
al  sistema  elettrico  del  3  agosto  2000,  recante criteri per la
determinazione  dei parametri di cui all'articolo 5, commi 1 e 9, del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione economica 26 gennaio 2000, approvata dall'Autorita' in
data 3 agosto 2000 con deliberazione n. 136/00;
-  la  deliberazione  dell'Autorita'  20  dicembre  2000,  n. 232/00,
recante norme per la definizione della maggiorazione ai corrispettivi
di  accesso  e uso della rete di trasmissione nazionale per l'energia
elettrica  prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici per
l'anno  2001,  in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (di
seguito: deliberazione n. 232/00);

Considerato che:

-  in assenza di regimi volti a garantire dell'equilibrio economico -
finanziario  delle  imprese produttrici che alla data del 19 febbraio
1997  svolgevano  il servizio di distribuzione producendo in proprio,
in  tutto  o  in  parte,  l'energia elettrica distribuita, al fine di
assicurare   la  copertura  dei  costi  riconosciuti  l'Autorita'  ha
fissato,   con   deliberazione   n.   205/99,   prezzi   all'ingrosso
dell'energia  elettrica  per  il  mercato  vincolato  pari  ai  costi
riconosciuti,   determinati  sulla  base  dei  costi  effettivi  medi
nazionali di generazione di energia elettrica relativi al 1997;
-  la  fissazione  di  prezzi pari ai costi riconosciuti, determinati
sulla  base  dei  costi  effettivi  medi  nazionali di generazione di
energia  elettrica  relativi al 1997, da' luogo ad inefficienze nella
misura   in   cui   tali  costi  si  discostino  dai  prezzi  che  si
determinerebbero attraverso un sistema delle offerte efficiente in un
mercato concorrenziale e contendibile;
-  l'operativita'  del meccanismo di copertura dei costi riconosciuti
previsto  dal  decreto  26  gennaio 2000 rende possibile un ulteriore
intervento  transitorio finalizzato all'avvicinamento alle condizioni
che  si determinerebbero in un sistema delle offerte efficiente in un
mercato concorrenziale e contenibile;
-  l'Autorita',  ai  fini  della deliberazione n. 81/99 in materia di
aggiornamento  dei  prezzi  di  cessione dell'energia elettrica e dei
contributi  riconosciuti  alla  nuova  energia  prodotta  da impianti
utilizzanti  fonti  rinnovabili  e assimilate ai sensi degli articoli
20,  comma  1  e  22,  comma  5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, ha
proceduto  a rilevazioni di mercato, avvalorate anche da dati forniti
da   qualificati   produttori   nazionali   ed   esteri  del  settore
elettromeccanico,  relative  ai  costi  di  investimento  di un ciclo
combinato a gas di nuova tecnologia che hanno indicato un costo fisso
unitario di produzione sensibilmente inferiore al livello medio delle
componenti del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica a copertura
dei   costi   fissi,   fissate  nella  deliberazione  n.  205/99  con
riferimento all'anno 2000;
-  l'indagine  condotta  dall'Autorita'  sui  costi  di produzione di
energia  elettrica,  di  cui  al  precedente alinea, ha consentito di
determinare   le   componenti  di  costo  evitato  per  gli  impianti
utilizzanti   fonti   rinnovabili   ed   assimilate   delle   imprese
produttrici-distributrici  la cui nuova energia e' soggetta al Titolo
IV, lettera B), del provvedimento CIP n 6/92, tra cui quella relativa
al  costo evitato di impianto che e' risultata pari a 26,3 lire/kWh e
22,4  lire/kWh, rispettivamente per gli impianti entrati in esercizio
nel biennio 1997-1998 e 1999-2000;
-  il parametro PG di cui agli articoli 7, comma 7.4, e 12 comma 12.6
della  deliberazione  n.  204/99  rappresenta  la  stima  della media
bimestrale  dei  prezzi  dell'energia  elettrica  all'ingrosso per il
mercato vincolato;

Ritenuto che:

-  non  essendo  entrato  in operativita' il sistema delle offerte di
acquisto  e  vendita  dell'energia  elettrica  nei tempi previsti dal
decreto  n.  79/99 e, non avendo ancora l'Acquirente unico assunto la
funzione  di  garante  della  fornitura  dei  clienti  vincolati, sia
opportuno  ridefinire  i prezzi all'ingrosso di cessione dell'energia
elettrica  alle imprese distributrici per le forniture ai clienti del
mercato  vincolato in modo da avvicinarli ad un livello comparabile a
quello  che si determinerebbe in un sistema delle offerte di acquisto
e  vendita  dell'energia  elettrica  all'ingrosso  efficiente,  quale
quello  previsto  a  partire  dall'1  gennaio 2001 dalle disposizioni
richiamate in premessa;
-  sia  opportuno  che  l'avvicinamento al livello compatibile con un
sistema  delle  offerte  di acquisto e vendita dell'energia elettrica
all'ingrosso  efficiente  della componente dei prezzi all'ingrosso di
cessione  dell'energia  elettrica  alle  imprese distributrici per le
forniture  ai  clienti  del  mercato  vincolato a copertura dei costi
fissi di produzione di energia elettrica avvenga con gradualita';
-  sia  pertanto  opportuno  procedere ad una riduzione del 20% della
componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura
dei costi fissi di produzione di energia elettrica;
-  sia  opportuno mantenere una articolazione per fascia oraria della
componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura
dei  costi  fissi di produzione di energia elettrica analoga a quella
prevista all'articolo 2, comma 2.1, lettera a) della deliberazione n.
205/99;
-  sia  opportuno  istituire  un'ulteriore componente tariffaria A6 a
carico  sia  dei  clienti  del  mercato  libero,  sia dei clienti del
mercato  vincolato,  al  fine  di assicurare la copertura degli oneri
generali  afferenti al sistema elettrico relativi alla reintegrazione
alle  imprese produttrici-distributrici della quota non recuperabile,
a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE, dei costi
sostenuti per l'attivita' di produzione di energia elettrica;
-  sia opportuno istituire un conto presso la Cassa conguaglio per il
settore  elettrico  per  la  gestione  del  gettito  della componente
tariffaria A6 ai fini della reintegrazione alle imprese che alla data
del   19  febbraio  1997  svolgevano  il  servizio  di  distribuzione
producendo  in  proprio,  in  tutto  o  in parte, l'energia elettrica
distribuita,  della quota dei costi di generazione non recuperabili a
seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE;
- sia necessario aggiornare le componenti tariffarie per le forniture
in  bassa  tensione 	per usi domestici a copertura dei costi fissi di
generazione dell'energia elettrica.

                              DELIBERA

                             Articolo 1
                             Definizioni

   1.1 Ai fini della presente deliberazione, si applicano le seguenti
definizioni:
   a)  per  deliberazione  n.  204/99  si  intende  la  deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n.
204/99,  recante  norme  per  la  regolazione della tariffa base, dei
parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione
delle  tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia
elettrica  ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2,
comma  12,  lettera  e),  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306, del 31
dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235;
   b)  per  deliberazione  n.  205/99  si  intende  la  deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n.
205/99, recante la definizione delle tariffe di cessione dell'energia
elettrica    alle   imprese   distributrici,   l'integrazione   della
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 18
febbraio  1999,  n. 13/99, e la definizione dell'ulteriore componente
di  ricavo  concernente  l'energia  elettrica  prodotta dalle imprese
distributrici   e   destinata   ai  clienti  del  mercato  vincolato,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306, del 31
dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235;
   c)  per  deliberazione  n.  123/00  si  intende  la  deliberazione
dell'Autorita',  n.  123/00,  recante norme per l'aggiornamento delle
componenti  e degli elementi delle opzioni tariffarie e delle tariffe
dei  servizi  di  distribuzione  e  vendita dell'energia elettrica ai
clienti  del  mercato  vincolato  ai  sensi  dell'articolo  17  della
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 29
dicembre  1999,  n.  204/99,  aggiornamento  dei corrispettivi per il
trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica
destinata  ai  clienti  del  mercato  vincolato di cui all'articolo 3
della  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
29  dicembre 1999, n. 205/99 e nuove disposizioni in materia di Cassa
conguaglio  per  il  settore  elettrico,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale serie generale n. 186 del 10 agosto 2000;
   d)  per  deliberazione  n.  232/00  si  intende  la  deliberazione
dell'Autorita'  20  dicembre  2000,  n.  232/00, recante norme per la
definizione  della  maggiorazione  ai  corrispettivi di accesso e uso
della rete di trasmissione nazionale per l'energia elettrica prodotta
da  impianti  idroelettrici  e  geotermoelettrici per l'anno 2001, in
corso   di   pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  (di  seguito:
deliberazione n. 232/00);