L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2000,

Premesso che:

   - la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita') 18 febbraio 1999, n. 13/99, recante norme
per la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di
vettoriamento  dell'energia  elettrica  e  di alcuni servizi di rete,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie generale, n. 49 dell'1
marzo  1999 (di seguito: deliberazione n. 13/99) ha determinato, agli
articoli  7  e  8, i corrispettivi di potenza e del corrispettivo per
l'uso del sistema per la fornitura del servizio di vettoriamento;
   -  la  deliberazione  dell'Autorita'  15  giugno  2000, n. 108/00,
recante  norme  per  l'adeguamento  del corrispettivo per l'accesso e
l'uso  della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 3,
comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificazioni
degli  articoli  1,  7  e  8  della  deliberazione dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  18 febbraio 1999, n. 13/99, e delle
componenti tariffarie A ed UC di cui all'articolo 3, comma 3.1, della
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 29
dicembre  1999,  n.  204/99,  adozioni  di disposizioni in materia di
Cassa  conguaglio per il settore elettrico, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale,  Serie  generale,  n.  151 del 30 giugno 2000 (di seguito:
deliberazione  n.  108/00) ha modificato i corrispettivi di potenza e
il  corrispettivo  per  l'uso del sistema, di cui agli articoli 7 e 8
della  deliberazione  n.  13/99,  per  la  fornitura  del servizio di
vettoriamento;
   -  la  deliberazione  dell'Autorita'  19  luglio  2000, n. 123/00,
recante  norme  per l'aggiornamento delle componenti e degli elementi
delle opzioni tariffarie e delle tariffe dei servizi di distribuzione
e  di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato
ai  sensi  dell'articolo  17  della  deliberazione dell'Autorita' per
l'energia   elettrica   e   il  gas  29  dicembre  1999,  n.  204/99,
aggiornamento  dei  corrispettivi  per  il  trasporto  sulla  rete di
trasmissione  nazionale  dell'energia  elettrica destinata ai clienti
del  mercato  vincolato  di  cui  all'articolo  3 della deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n.
205/99  e  nuove  disposizioni  in materia di Cassa conguaglio per il
settore   elettrico,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie
generale  n. 186 del 10 agosto 2000, ha fissato i livelli, per l'anno
2001,  delle  componenti  e degli elementi delle opzioni tariffarie e
delle   tariffe   a   copertura   dei  costi  di  trasmissione  e  di
distribuzione.

   Visti:

   - la legge 14 novembre 1995, n. 481;
   -il decreto legislativo 19 febbraio 1999, n. 79/99;

   Viste:

   - la deliberazione n. 13/99;
   -  la  deliberazione  dell'Autorita'  28 dicembre 1999, n. 202/99,
recante  la  direttiva concernente la disciplina dei livelli generali
di  qualita'  relativi  alle  interruzioni senza preavviso lunghe del
servizio   di   distribuzione   dell'energia   elettrica   ai   sensi
dell'articolo  2, comma 12, lettere g) ed h) della legge 14 novembre,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306, del 31
dicembre   1999,   Supplemento   ordinario   n.   235   (di  seguito:
deliberazione n. 202/99);
   -  la  deliberazione  dell'Autorita'  29 dicembre 1999, n. 204/99,
recante  norme per la regolazione della tariffa base, dei parametri e
degli  altri  elementi  di  riferimento  per  la determinazione delle
tariffe  dei  servizi  di  distribuzione  e  di  vendita dell'energia
elettrica  ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2,
comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481 pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale, n. 306, del 31 dicembre
1999,  Supplemento  ordinario  n.  235  (di seguito: deliberazione n.
204/99);
   -  la  deliberazione  dell'Autorita'  29 dicembre 1999, n. 205/99,
recante   norme   per   la  definizione  delle  tariffe  di  cessione
dell'energia elettrica alle imprese distributrici, per l'integrazione
della  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
18  febbraio  1999,  n.  13/99,  e  per la definizione dell'ulteriore
componente  di  ricavo concernente l'energia elettrica prodotta dalle
imprese  distributrici  e destinata ai clienti del mercato vincolato,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31
dicembre   1999,   Supplemento   ordinario   n.   235   (di  seguito:
deliberazione n. 205/99);
   - la deliberazione n. 108/00;
   - la deliberazione n. 123/00;
   Considerato che:
   -  l'articolo  14,  comma  1, della deliberazione n. 13/99 prevede
che,  a partire dall'anno 2000, l'Autorita' aggiorni, a valere dall'1
gennaio   di   ogni   anno,   i  corrispettivi  per  il  servizio  di
vettoriamento, secondo i criteri previsti dall'articolo 2, commi 18 e
19, della legge 14 novembre 1995, n. 481/99;
   -  la  deliberazione  n.  123/00 ha aggiornato le componenti e gli
elementi  delle  opzioni  tariffarie  e  delle  tariffe  dei  clienti
vincolati  a  copertura dei costi di trasmissione, di distribuzione e
di  vendita,  secondo  quanto  disposto dall'articolo 17, comma 17.1,
della  deliberazione  n.  204/99,  e  che  lo stesso articolo e comma
dispone  che  il valore di ciascuna componente o elemento e' ottenuto
applicando  al  valore  della  stessa componente o elemento nell'anno
precedente:
   a)  il  tasso  di  variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi
precedenti,  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai ed
impiegati, rilevato dall'Istat;
   b)   il  tasso  di  riduzione  annuale  dei  costi  fissi  unitari
riconosciuti;
   c)  il  tasso  di  variazione  collegato  a  modifiche  dei  costi
riconosciuti  derivanti  da  eventi  imprevedibili ed eccezionali, da
mutamenti  del  quadro  normativo  e  dalla variazione degli obblighi
relativi al servizio universale;
   d)  il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi
di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
   e)  con  riferimento  agli  elementi 1(disMT), 1(disBT), 3(disMT),
3(disMT)  e  alla  componente  2, il tasso di variazione collegato ad
aumenti  dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualita' del
servizio;
   -  per  l'aggiornamento  delle  componenti  e degli elementi delle
opzioni tariffarie e delle tariffe dei clienti del mercato vincolato:
   a)   il  tasso  di  riduzione  annuale  dei  costi  fissi  unitari
riconosciuti  e'  stato  fissato  pari al 4%, secondo quanto disposto
dall'articolo 17, comma 17.2, della deliberazione n. 204/99;
   b)  il  tasso  di  variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi
precedenti,  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai ed
impiegati,  rilevato  dall'Istat,  e'  stato fissato al livello della
variazione  registrata  dall'indice  generale  dei  prezzi al consumo
dell'intera  collettivita',  al  netto  dei  prezzi  del tabacco, nel
periodo giugno 1999 - maggio 2000 rispetto ai dodici mesi precedenti,
pari al 2,1%;
   c)  si  e'  ritenuto  opportuno  prevedere  un  aumento  dei costi
riconosciuti  derivanti  da  recuperi  di  continuita'  del  servizio
positivi,  al netto delle penalita' eventualmente dovute per recuperi
negativi, pari a 50 miliardi di lire per l'anno 2001;
   -  la deliberazione n. 123/00 ha aggiornato i corrispettivi per il
trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica
destinata  ai  clienti  del  mercato  vincolato di cui all'articolo 3
della  deliberazione  dell'Autorita'  29  dicembre  1999,  n. 205/99,
secondo  criteri  analoghi all'aggiornamento delle componenti e degli
elementi  delle  opzioni  tariffarie  e delle tariffe a copertura dei
costi di trasmissione;
   - la deliberazione n. 123/00 ha istituito un apposito conto presso
la Cassa conguaglio per il settore elettrico allo scopo di permettere
versamenti  e prelievi in relazione ai riconoscimenti di costo e alle
penalita' previste dall'articolo 8, comma 8.5, della deliberazione n.
202/99   nel   caso   di   recuperi   di   continuita'  del  servizio
rispettivamente positivi e negativi;
   -  il  mancato  aggiornamento dei corrispettivi per il servizio di
vettoriamento  determinerebbe una discriminazione nelle condizioni di
accesso  e di utilizzo delle reti di trasmissione e distribuzione tra
clienti  del  mercato  libero e clienti del mercato vincolato, da cui
possono anche derivare distorsioni nella scelta, per i clienti finali
che ne hanno la facolta', tra l'approvvigionamento sul mercato libero
e quello sul mercato vincolato.
   Ritenuto che sia necessario:
   -  aggiornare  i  corrispettivi  per  la fornitura del servizio di
vettoriamento  con  l'obiettivo  di renderli coerenti con i parametri
dei  vincoli  tariffari  intesi  a  copertura dei costi del trasporto
dell'energia  elettrica  destinata ai clienti del mercato vincolato e
con   le  componenti  dei  corrispettivi  di  cessione  alle  imprese
distributrici  dell'energia  elettrica destinata al mercato vincolato
relative al trasporto dell'energia elettrica;
   -   utilizzare,   nell'aggiornamento   dei  corrispettivi  per  la
fornitura del servizio di vettoriamento, i medesimi criteri applicati
per  l'aggiornamento  delle componenti e degli elementi delle opzioni
tariffarie e delle tariffe per i clienti del mercato vincolato;
   - prevedere versamenti al conto "Oneri per recuperi di continuita'
del  servizio",  istituito  presso la Cassa conguaglio per il settore
elettrico ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione n.
123/00  anche  per  i  corrispettivi per il servizio di vettoriamento
sulle reti di media e di bassa tensione.

                              DELIBERA

                             Articolo 1
                             Definizioni

   1.1 Ai fini della presente deliberazione, si applicano le seguenti
definizioni:
   a)  deliberazione  n. 13/99 e' la deliberazione dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  18 febbraio 1999, n. 13/99, recante
norme  per  la  disciplina  delle  condizioni  tecnico-economiche del
servizio  di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi
di  rete  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49
dell'1 marzo 1999;
   b)  deliberazione n. 108/00 e' la deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 15 giugno 2000, n. 108/00, recante norme
per  l'adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete
di  trasmissione  nazionale  ai  sensi dell'articolo 3, comma 11, del
decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  modificazione  degli
articoli  1,  7  e 8 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e il gas 18 febbraio 1999, e delle componenti tariffarie A
ed   UC   di  cui  all'articolo  3  comma  3.1,  della  deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n.
204/99,  adozione  di disposizioni in materia di Cassa conguaglio per
il  settore  elettrico  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale, Serie
generale, n. 151 del 30 giugno 2000;
   c)  deliberazione  n.  123/00  e'  la deliberazione dell'Autorita'
recante  norme  per l'aggiornamento delle componenti e degli elementi
delle opzioni tariffarie e delle tariffe dei servizi di distribuzione
e  vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai
sensi   dell'articolo   17  della  deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia   elettrica   e   il  gas  29  dicembre  1999,  n.  204/99,
aggiornamento  dei  corrispettivi  per  il  trasporto  sulla  rete di
trasmissione  nazionale  dell'energia  elettrica destinata ai clienti
del  mercato  vincolato  di  cui  all'articolo  3 della deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n.
205/99  e  nuove  disposizioni  in materia di Cassa conguaglio per il
settore   elettrico,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie
generale n. 186 del 10 agosto 2000.