L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2000,

Premesso che:

   -  la  disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio
di    vettoriamento    dell'energia   elettrica,   introdotta   dalla
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas (di
seguito:  l'Autorita')  18  febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale,  n. 49 dell'1 marzo 1999, come
successivamente integrata e modificata, (di seguito: deliberazione n.
13/99) prevede, all'articolo 10 della medesima deliberazione, che per
la   determinazione   della  riconciliazione  dell'energia  elettrica
vettoriata   si   confrontino,  per  ciascuna  ora  fissa,  l'energia
elettrica  immessa  nei  punti  di  consegna, al netto dei pedaggi in
energia  a  copertura  delle perdite, e l'energia elettrica prelevata
nei punti di riconsegna;
   -  l'articolo  6, comma 6.2, della deliberazione dell'Autorita' 12
luglio  2000,  n.  119/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale,  n.  187  dell'11 agosto 2000 (di seguito: deliberazione n.
119/00) prevede che i complessi di misura devono consentire almeno la
rilevazione  e  la  registrazione  per  ciascuna  ora della potenza e
dell'energia   elettrica   attiva  e  reattiva  immessa  e  prelevata
rispettivamente nei punti di consegna e di riconsegna;
   - il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito:
Gestore  della  rete)  ha  informato  l'Autorita' con nota in data 20
aprile  2000  (prot.  Autorita'  n.  006496)  che  presso  i punti di
riconsegna   di   energia   elettrica  interessati  da  contratti  di
vettoriamento e per i quali il Gestore medesimo e' gestore contraente
sono   installati   misuratori   idonei  a  contabilizzare  l'energia
elettrica    vettoriata   secondo   le   modalita'   previste   dalla
deliberazione n. 13/99;
   -  con  lettera  in  data  7  aprile  2000  (prot. n. 4734) l'Enel
distribuzione  Spa ha informato l'Autorita' che a meta' marzo 2000, a
fronte  dei  circa 1.500 punti di riconsegna, oggetto di contratti di
vettoriamento,  solo  250 di essi erano provvisti dei nuovi gruppi di
misura  elettronici statici, che per i restanti punti solo la maggior
parte  di quelli in alta tensione erano dotati di complessi di misura
idonei  alla  rilevazione  delle  potenze orarie e che il processo di
installazione  dei  gruppi di misura idonei presso gli altri punti di
riconsegna  sarebbe  stato  portato  a regime entro il mese di giugno
2000;
   -  con  delibera 3 agosto 2000, n. 139/00 (di seguito: delibera n.
139/00),  l'Autorita'  ha  avviato  un'istruttoria conoscitiva per la
verifica  dello stato di attuazione degli interventi di adeguamento e
rinnovo  dei  complessi  di  misura  dell'energia  elettrica  ai fini
dell'applicazione degli articoli 7 e 10 della deliberazione n. 13/99,
e degli articoli 4, comma 4.2, e 5, comma 5.2, lettere a) e b), della
deliberazione  dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale,  n. 306 del 31 dicembre
1999,  Supplemento  ordinario  n.  235  (di seguito: deliberazione n.
205/99);
   -  l'istruttoria  conoscitiva  di  cui al precedente alinea non e'
stata ancora chiusa;
   Visti:
   - la legge 14 novembre 1995, n. 481;
   - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/99);

   Visti:

   - la deliberazione n. 13/99;
   -  la  deliberazione  dell'Autorita'  29  dicembre 1999 n. 204/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31
dicembre   1999,   Supplemento   ordinario   n.   235   (di  seguito:
deliberazione n. 204/99);
   - la deliberazione n. 205/99;
   -  la  deliberazione  dell'Autorita'  15  giugno  2000, n. 108/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30
giugno 2000 (di seguito: deliberazione n. 108/00);
   - la deliberazione n. 119/00;
   - la deliberazione n. 139/00;
   -  la  deliberazione  29  dicembre  2000,  n. 23 8/00 (di seguito:
deliberazione n. 238/00);

   Considerato che:

   -  ai  sensi  dell'articolo  6  della  deliberazione  n. 119/00 il
gestore della rete in cui si trova un punto di riconsegna interessato
da un contratto di vettoriamento e' responsabile dell'installazione e
del  corretto funzionamento del misuratore, nonche' della rilevazione
delle misure in tale punto;
   -   dalla   documentazione  acquisita  dall'Autorita'  nell'ambito
dell'istruttoria  avviata  con  la  delibera n. 139/00 emerge che gli
attuali  misuratori  installati  presso  i  punti  di  riconsegna non
localizzati  sulla rete di trasmissione nazionale non sono in tutti i
casi  idonei alla rilevazione oraria dell'energia elettrica prelevata
ma  consentono solo la misura dell'energia per ciascuna fascia oraria
ed  in  alcuni  casi,  tipicamente per i punti di riconsegna in bassa
tensione,  solamente  la  rilevazione  dell'energia  complessivamente
prelevata;
   -  l'articolo  4, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria
del  commercio  e  dell'artigianato 21 novembre 2000 prevede che fino
all'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'articolo
5,  comma  1, del decreto legislativo n. 79/99, il gestore della rete
di trasmissione nazionale cede l'energia elettrica acquisita ai sensi
dell'articolo  2  del medesimo decreto mediante procedure concorsuali
disciplinate dall'Autorita';
   -  l'articolo  4, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria
del  commercio  e  dell'artigianato 21 novembre 2000 prevede che alle
procedure concorsuali di cui al precedente alinea possono partecipare
i  clienti  idonei  inclusi  nell'elenco  di cui all'articolo 2 della
deliberazione  dell'Autorita'  30  giugno  1999,  n.  91/99,  nonche'
l'acquirente  unico a partire dalla data di assunzione della funzione
di garante della fornitura per i clienti vincolati;
   - nel corso del 2001, per effetto del decreto di cui al precedente
alinea,   aumentera'   considerevolmente   il  numero  dei  punti  di
riconsegna  dell'energia  elettrica  in  conseguenza  dell'incremento
dell'energia elettrica disponibile per il mercato dei clienti idonei;
   -  i coefficienti di scambio di cui alle tabelle 10, 11 e 12 della
deliberazione  n.  13/99  riflettono il valore dell'energia elettrica
nelle varie fasce orarie;
   -  il  mancato aggiornamento dei coefficienti di scambio di cui al
precedente  alinea determinerebbe una disparita' di trattamento tra i
clienti  del  mercato libero e quelli del mercato vincolato quanto al
valore  dell'energia  destinata alle due tipologie di clienti, da cui
possono anche derivare distorsioni nella scelta, per i clienti finali
che ne hanno la facolta', tra l'approvvigionamento sul mercato libero
e quello sul mercato vincolato;

   Ritenuto che:

   -  sia opportuno riconoscere agli utenti delle reti con obbligo di
connessione  di  terzi  nella cui disponibilita' si trovi un punto di
riconsegna   dell'energia   elettrica   vettoriata   ai  sensi  della
deliberazione     n.     13/99     la    facolta'    di    provvedere
all'approvvigionamento  delle  apparecchiature  di misura nei casi in
cui il gestore della rete sulla quale e' situato il medesimo punto di
riconsegna non abbia provveduto nei tempi previsti;
   -  sia  necessario,  nei  casi in cui non sia attivo un misuratore
idoneo, definire un criterio per la ricostruzione convenzionale delle
misure  su base oraria nei punti di riconsegna dell'energia elettrica
vettoriata;
   -  per  i  punti  di  riconsegna dotati dei misuratori idonei, sia
opportuno  riconoscere  al  soggetto  richiedente  del  contratto  di
vettoriamento   la   facolta'   di   scegliere,   per   l'anno  2000,
l'applicazione, in alternativa alla misura effettivamente rilevata su
base  oraria  nei  punti  di  riconsegna,  del  suddetto  criterio di
ricostruzione convenzionale delle misure;
   -  sia necessario aggiornare i coefficienti di scambio di cui alle
tabelle  10,  11  e  12 della deliberazione n. 13/99 per tenere conto
della  sopravvenuta  determinazione dei prezzi dell'energia elettrica
all'ingrosso  articolati  per fasce orarie in seguito alla emanazione
della deliberazione n. 238/00;

                              DELIBERA

                             Articolo 1
                             Definizioni
   Ai  fini  della presente deliberazione si applicano le definizioni
contenute  nell'articolo  1  della  deliberazione  dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il gas 15 giugno 2000, n. 108/00, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000,
integrate come segue:
   a) "Autorita'" e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
   b)  "deliberazione n. 13/99" e' la deliberazione dell'Autorita' 18
febbraio 1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.
49 dell'1 marzo 1999;
   c)  "deliberazione  n. 52/00" e' la deliberazione dell'Autorita' 9
marzo  2000,  n.  52/00,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale, n. 68 del 22 marzo 2000;
   d) "deliberazione n. 119/00" e' la deliberazione dell'Autorita' 12
luglio  2000,  n.  119/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale, n. 187 dell'11 agosto 2000;
   e) "deliberazione n. 204/99" e' la deliberazione dell'Autorita' 29
dicembre  1999  n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235;
   f)  "Gestore  della  rete"  e'  la  societa' Gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa;
   g)  "misura"  sono  i  dati  e  le  informazioni  risultanti dalle
rilevazioni di un misuratore;
   h)  "misura  dell'energia  elettrica"  e'  la  misura dell'energia
elettrica attiva e reattiva;
   i)  "misuratore" e' un dispositivo per la rilevazione di grandezze
elettriche;
   j)  "misuratore  idoneo" e' il misuratore che soddisfa, al momento
della  sua  installazione,  i  requisiti  di cui all'articolo 6 della
deliberazione n. 119/00, nonche' quelli di cui al successivo articolo
3;
   k)  "punto  di  misura"  dell'energia elettrica e' il punto di una
rete  con  obbligo  di  connessione  di  terzi  o di una rete interna
d'utenza   dove   viene   resa  disponibile  la  misura  dell'energia
elettrica;
   l)  "Rete"  e'  la  rete  elettrica di trasmissione nazionale come
individuata  dal  decreto del Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato   25   giugno  1999  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.