L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 28 dicembre 2000, Premesso che: - la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica, introdotta dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999, come successivamente integrata e modificata, (di seguito: deliberazione n. 13/99) prevede, all'articolo 10 della medesima deliberazione, che per la determinazione della riconciliazione dell'energia elettrica vettoriata si confrontino, per ciascuna ora fissa, l'energia elettrica immessa nei punti di consegna, al netto dei pedaggi in energia a copertura delle perdite, e l'energia elettrica prelevata nei punti di riconsegna; - l'articolo 6, comma 6.2, della deliberazione dell'Autorita' 12 luglio 2000, n. 119/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 187 dell'11 agosto 2000 (di seguito: deliberazione n. 119/00) prevede che i complessi di misura devono consentire almeno la rilevazione e la registrazione per ciascuna ora della potenza e dell'energia elettrica attiva e reattiva immessa e prelevata rispettivamente nei punti di consegna e di riconsegna; - il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: Gestore della rete) ha informato l'Autorita' con nota in data 20 aprile 2000 (prot. Autorita' n. 006496) che presso i punti di riconsegna di energia elettrica interessati da contratti di vettoriamento e per i quali il Gestore medesimo e' gestore contraente sono installati misuratori idonei a contabilizzare l'energia elettrica vettoriata secondo le modalita' previste dalla deliberazione n. 13/99; - con lettera in data 7 aprile 2000 (prot. n. 4734) l'Enel distribuzione Spa ha informato l'Autorita' che a meta' marzo 2000, a fronte dei circa 1.500 punti di riconsegna, oggetto di contratti di vettoriamento, solo 250 di essi erano provvisti dei nuovi gruppi di misura elettronici statici, che per i restanti punti solo la maggior parte di quelli in alta tensione erano dotati di complessi di misura idonei alla rilevazione delle potenze orarie e che il processo di installazione dei gruppi di misura idonei presso gli altri punti di riconsegna sarebbe stato portato a regime entro il mese di giugno 2000; - con delibera 3 agosto 2000, n. 139/00 (di seguito: delibera n. 139/00), l'Autorita' ha avviato un'istruttoria conoscitiva per la verifica dello stato di attuazione degli interventi di adeguamento e rinnovo dei complessi di misura dell'energia elettrica ai fini dell'applicazione degli articoli 7 e 10 della deliberazione n. 13/99, e degli articoli 4, comma 4.2, e 5, comma 5.2, lettere a) e b), della deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99); - l'istruttoria conoscitiva di cui al precedente alinea non e' stata ancora chiusa; Visti: - la legge 14 novembre 1995, n. 481; - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99); Visti: - la deliberazione n. 13/99; - la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999 n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99); - la deliberazione n. 205/99; - la deliberazione dell'Autorita' 15 giugno 2000, n. 108/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000 (di seguito: deliberazione n. 108/00); - la deliberazione n. 119/00; - la deliberazione n. 139/00; - la deliberazione 29 dicembre 2000, n. 23 8/00 (di seguito: deliberazione n. 238/00); Considerato che: - ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione n. 119/00 il gestore della rete in cui si trova un punto di riconsegna interessato da un contratto di vettoriamento e' responsabile dell'installazione e del corretto funzionamento del misuratore, nonche' della rilevazione delle misure in tale punto; - dalla documentazione acquisita dall'Autorita' nell'ambito dell'istruttoria avviata con la delibera n. 139/00 emerge che gli attuali misuratori installati presso i punti di riconsegna non localizzati sulla rete di trasmissione nazionale non sono in tutti i casi idonei alla rilevazione oraria dell'energia elettrica prelevata ma consentono solo la misura dell'energia per ciascuna fascia oraria ed in alcuni casi, tipicamente per i punti di riconsegna in bassa tensione, solamente la rilevazione dell'energia complessivamente prelevata; - l'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000 prevede che fino all'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, il gestore della rete di trasmissione nazionale cede l'energia elettrica acquisita ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto mediante procedure concorsuali disciplinate dall'Autorita'; - l'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000 prevede che alle procedure concorsuali di cui al precedente alinea possono partecipare i clienti idonei inclusi nell'elenco di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorita' 30 giugno 1999, n. 91/99, nonche' l'acquirente unico a partire dalla data di assunzione della funzione di garante della fornitura per i clienti vincolati; - nel corso del 2001, per effetto del decreto di cui al precedente alinea, aumentera' considerevolmente il numero dei punti di riconsegna dell'energia elettrica in conseguenza dell'incremento dell'energia elettrica disponibile per il mercato dei clienti idonei; - i coefficienti di scambio di cui alle tabelle 10, 11 e 12 della deliberazione n. 13/99 riflettono il valore dell'energia elettrica nelle varie fasce orarie; - il mancato aggiornamento dei coefficienti di scambio di cui al precedente alinea determinerebbe una disparita' di trattamento tra i clienti del mercato libero e quelli del mercato vincolato quanto al valore dell'energia destinata alle due tipologie di clienti, da cui possono anche derivare distorsioni nella scelta, per i clienti finali che ne hanno la facolta', tra l'approvvigionamento sul mercato libero e quello sul mercato vincolato; Ritenuto che: - sia opportuno riconoscere agli utenti delle reti con obbligo di connessione di terzi nella cui disponibilita' si trovi un punto di riconsegna dell'energia elettrica vettoriata ai sensi della deliberazione n. 13/99 la facolta' di provvedere all'approvvigionamento delle apparecchiature di misura nei casi in cui il gestore della rete sulla quale e' situato il medesimo punto di riconsegna non abbia provveduto nei tempi previsti; - sia necessario, nei casi in cui non sia attivo un misuratore idoneo, definire un criterio per la ricostruzione convenzionale delle misure su base oraria nei punti di riconsegna dell'energia elettrica vettoriata; - per i punti di riconsegna dotati dei misuratori idonei, sia opportuno riconoscere al soggetto richiedente del contratto di vettoriamento la facolta' di scegliere, per l'anno 2000, l'applicazione, in alternativa alla misura effettivamente rilevata su base oraria nei punti di riconsegna, del suddetto criterio di ricostruzione convenzionale delle misure; - sia necessario aggiornare i coefficienti di scambio di cui alle tabelle 10, 11 e 12 della deliberazione n. 13/99 per tenere conto della sopravvenuta determinazione dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso articolati per fasce orarie in seguito alla emanazione della deliberazione n. 238/00; DELIBERA Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'articolo 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 15 giugno 2000, n. 108/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000, integrate come segue: a) "Autorita'" e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; b) "deliberazione n. 13/99" e' la deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999; c) "deliberazione n. 52/00" e' la deliberazione dell'Autorita' 9 marzo 2000, n. 52/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 68 del 22 marzo 2000; d) "deliberazione n. 119/00" e' la deliberazione dell'Autorita' 12 luglio 2000, n. 119/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 187 dell'11 agosto 2000; e) "deliberazione n. 204/99" e' la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999 n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235; f) "Gestore della rete" e' la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa; g) "misura" sono i dati e le informazioni risultanti dalle rilevazioni di un misuratore; h) "misura dell'energia elettrica" e' la misura dell'energia elettrica attiva e reattiva; i) "misuratore" e' un dispositivo per la rilevazione di grandezze elettriche; j) "misuratore idoneo" e' il misuratore che soddisfa, al momento della sua installazione, i requisiti di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 119/00, nonche' quelli di cui al successivo articolo 3; k) "punto di misura" dell'energia elettrica e' il punto di una rete con obbligo di connessione di terzi o di una rete interna d'utenza dove viene resa disponibile la misura dell'energia elettrica; l) "Rete" e' la rete elettrica di trasmissione nazionale come individuata dal decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 e successive modificazioni e integrazioni.