L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2000,

Premesso che:

   -  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma 14, della legge 14 novembre
1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n.  481/95)  devono  intendersi
trasferite  all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di
seguito:  Autorita')  tutte  le funzioni amministrative esercitate da
organi  statali  e da altri enti e amministrazioni pubbliche, anche a
ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni;
   -  ai  sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 481/95, sono
in  particolare  trasferite  all'Autorita'  le funzioni in materia di
energia  elettrica e gas attribuite dall'articolo 5, comma 2, lettera
b),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 aprite 1994, n.
373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
   -  l'articolo  2,  comma  12,  lettera  e),  della legge n. 481/95
prevede   che   l'Autorita'   stabilisce  e  aggiorna,  in  relazione
all'andamento  del  mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri
elementi  di  riferimento  per determinare le tariffe di cui ai commi
17,  18  e  19,  nonche'  le  modalita'  per  il  recupero  dei costi
eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare
la  qualita',  l'efficienza  del servizio e l'adeguata diffusione del
medesimo  sul  territorio  nazionale,  nonche' la realizzazione degli
obiettivi  generali  di  carattere sociale, di tutela ambientale e di
uso  efficiente  delle  risorse  di  cui  al comma 1 dell'articolo 1,
tenendo  separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio;
prevede,  inoltre, che l'Autorita' verifica la conformita' ai criteri
di  cui  alla  presente lettera delle proposte di aggiornamento delle
tariffe  annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente
i   soggetti   esercenti   il  servizio,  entro  novanta  giorni  dal
ricevimento  della  proposta;  e  prevede,  infine,  che,  qualora la
pronuncia  dell'Autorita'  non  intervenga  entro  tale  termine,  le
tariffe si intendono verificate positivamente;
   -  l'articolo  3,  comma  4,  della  legge n. 481/95 prevede che i
soggetti   esercenti   il   servizio  predispongono  la  proposta  di
aggiornamento  delle  tariffe  da sottoporre entro il 30 settembre di
ogni  anno alla verifica da parte dell'Autorita' nell'esercizio delle
funzioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  12, della medesima legge;
prevede,   inoltre,   che   trascorsi   quarantacinque  giorni  dalla
comunicazione  della  proposta di aggiornamento senza che l'Autorita'
abbia  verificato  la  proposta  la  stessa  si intende positivamente
verificata; che ove l'Autorita' ritenga necessario richiedere notizie
o  effettuare approfondimenti, il suddetto termine e' prorogato di 15
giorni;  e  prevede,  infine,  che  le tariffe relative ai servizi di
fornitura  dell'energia elettrica, aggiornate entro il 31 dicembre di
ogni anno, entrano in vigore dall'1 gennaio dell'anno successivo;
   -  con  la  deliberazione  29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale, n. 306, del 31 dicembre
1999,  Supplemento  ordinario  n.  235  (di  seguito deliberazione n.
204/99),  l'Autorita'  ha emanato norme per la regolamentazione della
tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per
la  determinazione  delle  tariffe  dei servizi di distribuzione e di
vendita  dell'energia  elettrica  ai clienti del mercato vincolato ai
sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95;
   -  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  5.4,  della  deliberazione
dell'Autorita'   n.   204/99,   le   imprese   esercenti   presentano
all'Autorita', ai fini della verifica di cui all'articolo 3, comma 4,
della  legge  n.  481/95,  le  opzioni tariffarie base e speciali che
intendono  offrire  per  l'anno  2001 alle tipologie di utenza di cui
all'articolo  2, comma 2.1, lettere da b) a i) della deliberazione n.
204/99;
   -  il  Tribunale  amministrativo  regionale  per la Lombardia, con
sentenze  06165/2000,  06166/2000  e 06167/2000 depositate in data 30
ottobre   2000,  in  parziale  accoglimento  di  alcuni  dei  ricorsi
proposti, ha disposto l'annullamento della deliberazione n. 204/99;
   - con ordinanze dell'1 dicembre 2000, n. 6203/2000, n. 6204/2000 e
n.  6205/2000,  il  Consiglio  di  Stato ha sospeso l'efficacia delle
sentenze sopra citate rese dal Tribunale amministrativo regionale per
la Lombardia;
   -  la  deliberazione  dell'Autorita'  20  dicembre  2000,  n. 230,
recante norme per la modificazione e integrazione delle deliberazioni
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 26 giugno 1997, n.
70/97,  28  ottobre 1997, n. 108/97, 29 dicembre 1999, n. 204/99, (di
seguito:  deliberazione  n.  230/00)  ha  soppresso  la parte B della
tariffa;
   -  la  deliberazione  dell'Autorita'  28 dicembre 2000, n. 238/00,
recante  norme  per  la definizione dei prezzi dell'energia elettrica
all'ingrosso  per i clienti del mercato vincolato per l'anno 2001, in
corso   di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale,  (di  seguito:
deliberazione  n.  238/00)  ha  aggiornato  il  parametro  PG  di cui
all'articolo 1, comma 1.1, lettera cc) della deliberazione n. 204/99;
   -  la  deliberazione  dall'Autorita'  28 dicembre 2000, n. 242/00,
recante  norme per l'adozione di ulteriori disposizioni in materia di
codici  di  condotta  commerciale  e  di integrazione dell'articolo 4
della  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
n.  204/99,  in  corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, (di
seguito:  deliberazione  n. 242/00) ha definito un codice di condotta
commerciale per i soggetti esercenti ai quali non sia stato approvato
il codice di condotta commerciale entro il 31 dicembre 2000.

   Premesso che:

   -    centosessantotto    soggetti   esercenti   hanno   presentato
all'Autorita'  proposte  di  opzioni  tariffarie  base  ai fini della
verifica  di  conformita' ai criteri di cui all'articolo 2, comma 12,
lettera  e) della legge n. 481/95 e alla deliberazione dell'Autorita'
n. 204/99;
   -  ventidue  soggetti esercenti non hanno presentato all'Autorita'
opzioni  tariffarie  	base  ai  sensi dell'articolo 3, comma 4, della
legge   n.  481/95,  secondo  le  	disposizioni  della  deliberazione
dell'Autorita' n. 204/99, vale a dire:
- l'azienda Interessenza Elettrica Vicina Armentarola
- l'azienda Interessenza Utilizzazioni Idrauliche Pedraces-Costalta
- la Societa' Elettrica Musellarese di Emilio Sarra & Co.
- la Ditta Ebenkofler Laurentius
- la Casa di Reclusione di Gorgogna
- il Comune di Jenne
- la Centrale Elettrica Colz Spessa
- il Comune di Montecompatri
- il Comune di Moso in Passiria
- il Consorzio Azienda Elettrica Corvara
- il Comune di Perdifumo
- il Comune di Rocca Pia
- il Consorzio Utenti Luce Elettrica Salza
- il Comune di Sessa Cilento
- il Comune di Tres
- il Comune di Ussita
- il Comune di Valprato Soana - Servizi Elettrici
- il Comune di Vermiglio - Servizi Elettrici
- l'Azienda Elettrica Comunale di Vervo'
- il Comune di Saracinesco - Servizi Elettrici
- l'Azienda Elettrica Stelvio
- l'Azienda Ahrntaler Bauindustrie;

   -  trentuno  soggetti  esercenti  hanno  presentato  all'Autorita'
proposte  di  opzioni  tariffarie  speciali e ulteriori ai fini della
verifica  di  conformita' ai criteri di cui all'articolo 2, comma 12,
lettera  e) della legge n. 481/95 e alla deliberazione dell'Autorita'
n. 204/99;

   Visti:

   - la legge n. 481/95;
   - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

   Visti:

   -  il  provvedimento  del Comitato interministeriale dei prezzi 19
dicembre  1990,  n.  45,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale,  Supplemento  ordinario,  n.  302  del 29 dicembre 1990 (di
seguito: provvedimento Cip n. 45/90);
   -  i  provvedimenti  del  Comitato interministeriale dei prezzi 14
dicembre   1993,  n.  15  e  29  dicembre  1993,  n.  17,  pubblicati
rispettivamente  nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del
24  dicembre  1993 e nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306
del  31  dicembre  1993  (di  seguito:  provvedimenti  Cip n. 15/93 e
17/93);
   -   il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   19   dicembre   1995,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;
   -   il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
Serie generale, Supplemento ordinario, n. 151 del 30 giugno 1999;

   Viste:

   -  la  delibera  dell'Autorita'  30 maggio 1997, n. 61/97, recante
disposizioni  generali in materia di svolgimento dei procedimenti per
la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorita';
   -  la  deliberazione  dell'Autorita'  26  giugno  1997,  n. 70/97,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30
giugno 1997 come successivamente modificata ed integrata (di seguito:
deliberazione n. 70/97);
   -  la  deliberazione  dell'Autorita'  25  marzo  1998,  n.  28/98,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale, n. 77 del 2
aprile 1998;
   - la deliberazione n. 204 /99;
   -  la  deliberazione  dell'Autorita'  29 dicembre 1999, n. 205/99,
recante  definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica
alle  imprese  distributrici  per  l'integrazione della deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n.
13/99,  e  per  la  definizione  dell'ulteriore  componente di ricavo
concernente  l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici
e  destinata  ai  clienti  del  mercato  vincolato,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale,  n. 306, del 31 dicembre 1999,
Supplemento ordinario n. 235 (di seguito deliberazione n. 205/99);
   -  la  deliberazione  dell'Autorita'  27  gennaio  2000,  n. 4/00,
recante integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas  29  dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 24 del 31 gennaio 2000;
   - la deliberazione dell'Autorita' 27 gennaio 2000 n. 5/00, recante
rettifica  di errori materiali nelle deliberazioni dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99 e n. 205/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie generale, n. 24 del 31
gennaio 2000;
   -   la  comunicazione  dell'Autorita'  27  gennaio  2000,  recante
modalita'   applicative   della   deliberazione   dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  29 dicembre 1999, n. 204/99 recante
regolazione  della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi
di  riferimento  per  la  determinazione delle tariffe dei servizi di
distribuzione  e  di  vendita  dell'energia  elettrica ai clienti del
mercato  vincolato  ai  sensi  dell'articolo 2, comma 12, lettera e),
della   legge   14  novembre  1995,  n.  481,  come  integrata  dalla
deliberazione  dell'Autorita'  27  gennaio  2000, n. 04/00; modalita'
applicative  della  deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n.
205/99  recante la definizione delle tariffe di cessione dell'energia
elettrica    alle   imprese   distributrici,   l'integrazione   della
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 18
febbraio  1999,  n. 13/99, e la definizione dell'ulteriore componente
di  ricavo  concernente  l'energia  elettrica  prodotta dalle imprese
distributrici   e  destinata  ai  clienti  del  mercato  vincolato  e
modalita'  applicative della deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre
1999  n.  206/99  in  materia  di  aggiornamento  della parte B della
tariffa  elettrica  per  il  bimestre gennaio-febbraio 2000, ai sensi
della  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
26 giugno 1997, n. 70/97;
   -  la deliberazione dell'Autorita' 16 marzo 2000 n. 55/00, recante
direttiva  per  la  trasparenza  dei  documenti  di  fatturazione dei
consumi di elettricita' ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettere h)
ed 1) della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 78 del 3 aprile 2000;
   -  la  deliberazione  dell'Autorita'  22  giugno  2000, n. 112/00,
recante  norme  per  l'adozione di disposizioni in materia di tariffe
per  la  fornitura  di  energia  elettrica  ai  clienti  del  mercato
vincolato  per  il secondo semestre dell'anno 2000 in attuazione e ad
integrazione   della   deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas  29  dicembre  1999,  n.  204/99  (di  seguito:
deliberazione n. 112/00);
   - la deliberazione dell'Autorita' 16 maggio 2000, n. 94/00 recante
approvazione  del  codice  di condotta commerciale presentato da Enel
distribuzione   Spa  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  4.1,  della
deliberazione   29   dicembre  1999,  n.  204/99  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas;
   -  la  deliberazione  dell'Autorita'  19  luglio  2000,  n. 123/00
recante  aggiornamento  dei parametri dei vincoli e delle tariffe dei
servizi  di  distribuzione  e  di  vendita  dell'energia elettrica ai
clienti  del  mercato  vincolato,  ai  sensi  dell'articolo  17 della
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 29
dicembre  1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale,  n.  186  del  10 agosto 2000 (di seguito: deliberazione n.
123/00);
   -  la  deliberazione  dell'Autorita'  3  agosto  2000,  n. 141/00,
recante verifica delle opzioni tariffarie per la fornitura di energia
elettrica  ai  clienti  del mercato vincolato per il secondo semestre
dell'anno 2000, presentate ai sensi dell'articolo 2, comma 2.3, della
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 22
giugno 2000, n. 112/00, e per la correzione di errori materiali della
medesima deliberazione (di seguito: deliberazione n. 141/00);
   -  la  deliberazione 3 agosto 2000, n. 142/00 recante verifica dei
codici  di  condotta commerciale presentati dai soggetti esercenti il
servizio  di  distribuzione  e  di  vendita dell'energia elettrica ai
clienti  del mercato vincolato, ai sensi dell'articolo 4, comma 4. 1,
della  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
n. 204/99;
   -  la  deliberazione 27 settembre 2000, n. 176/00 recante verifica
dei  codici di condotta commerciale presentati dai soggetti esercenti
il  servizio  di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai
clienti  del  mercato vincolato, ai sensi dell'articolo 7, comma 4.1,
della  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
n. 204/99;
   - la deliberazione 24 ottobre 2000, n. 200/00 recante verifica dei
codici  di  condotta commerciale presentati dai soggetti esercenti il
servizio  di  distribuzione  e  di  vendita dell'energia elettrica ai
clienti  del  mercato vincolato, ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1,
della  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
29 dicembre 2000, n. 204;
   - la deliberazione n. 230/00;
   - la deliberazione n. 238/00;
   - la deliberazione n. 242/00;
   -  la  proposta  di  deliberazione  per  la verifica dei codici di
condotta commerciale presentati dai soggetti esercenti il servizio di
distribuzione  e  di  vendita  dell'energia  elettrica ai clienti del
mercato  vincolato,  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  4.1,  della
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas n.
204/99;
   Considerato   che   centocinquantatre   soggetti  esercenti  hanno
presentato,  per ogni tipologia di utenza dei livelli di tensione per
i  quali  l'esercente  dispone  di  reti  di  distribuzione,  opzioni
tariffarie  base conformi ai criteri di cui all'articolo 2, comma 12,
lettera e), della legge n. 481/95 e alla deliberazione n. 204/99;
   Considerato  che  le  opzioni  tariffarie  base  di  cui  al punto
precedente sono conformi alla disciplina di cui alla deliberazione n.
204/99, quando:
   -  per  le  opzioni  tariffarie  base  presentate che includono un
corrispettivo  espresso  in  lire  per  kW  e  in  assenza di diversa
indicazione,  la nozione di potenza impegnata rilevante ai fini della
determinazione  degli  importi  dovuti dal cliente e' quella definita
all'articolo 1, comma 1.1, lettera q), della deliberazione n. 204/99;
   -  non  e' prevista l'applicazione ai clienti di corrispettivi per
prelievi di potenza superiori alla potenza contrattualmente impegnata
qualora   non   esplicitamente   evidenziata   dall'esercente   nella
comunicazione delle opzioni tariffarie base;
   - per le opzioni tariffarie base presentate nelle quali la potenza
elettrica  e'  una  delle  caratteristiche elettriche della fornitura
rilevante ai fini dell'identificazione dei clienti ai quali l'opzione
tariffaria  base  stessa deve essere applicata, in assenza di diversa
indicazione  circa  la  nozione  di potenza rilevante, per potenza si
intende  la  potenza disponibile ai sensi dell'articolo 1, comma 1.1,
lettera w), della deliberazione n. 204/99;
   -  per  le opzioni tariffarie base presentate che non includono le
componenti tariffarie GR(e) e GR(n) di cui all'articolo 3, comma 3.2,
della deliberazione n. 204/99, ai corrispettivi indicati per ciascuna
opzione  tariffaria  base  si sommano tali componenti e, ai sensi del
medesimo  articolo  3,  comma  3.2  della  deliberazione n. 204/99, a
decorrere  dall'1  gennaio  2001 i valori delle componenti tariffarie
GR(n)  e GR(e) di cui al medesimo comma sono ridotti del 50% rispetto
a quelli applicati nell'anno 2000;
   -  per  le opzioni tariffarie base in cui alcuni dei corrispettivi
delle  opzioni  tariffarie  base  stesse sono differenziati per fasce
orarie,  in  assenza  di  diversa specificazione e nel caso in cui il
numero  di fasce orarie sia pari a quattro, si applica la definizione
di  fasce  orarie di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera s), della
deliberazione  n.  204/99,  mentre nel caso in cui il numero di fasce
orarie  sia pari a due si applicano le definizioni di fasce orarie di
cui  al  titolo  II,  punto  1), lettera a), del provvedimento Cip n.
45/90;
   -  per  le  opzioni  tariffarie  base  che includono corrispettivi
espressi in lire per kW differenziati per fasce orarie, in assenza di
diversa  specificazione,  tali  corrispettivi  si intendono applicati
secondo le modalita' previste dal provvedimento Cip n. 15/93;
   -  per  le  opzioni  tariffarie  base  espresse  in  funzione  dei
parametri  del  vincolo V2 e del vincolo V1 per le quali non e' stata
data  specificazione  del  valore,  si  intende  che  tali  parametri
assumano i valori di cui alla deliberazione n. 123/00;
   -  per  l'offerta  di  opzioni tariffarie base per le tipologie di
utenza allacciate in bassa tensione e in media tensione diverse dalle
forniture  per  illuminazione  pubblica  e per le tipologie di utenza
allacciate  in  alta  tensione  vanno  considerate  congiuntamente le
coppie   di  tipologie  di  utenza  "clienti  vincolati"  e  "clienti
potenzialmente  idonei",  ai  sensi dell'articolo 5, comma 5.2, della
deliberazione 204/99;
   -  per  le opzioni tariffarie base in cui le componenti tariffarie
previste  dalla  deliberazione n. 204/99 siano ottenute come prodotto
di  elementi, parametri o coefficienti, le suddette componenti devono
intendersi   arrotondate  alla  prima  cifra  decimale  con  criterio
commerciale  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma 19.2 della medesima
deliberazione;
   -  per  le  opzioni  tariffarie  base che prevedono la rilevazione
della   potenza   impegnata   in   diversi   periodi   dell'anno,  il
corrispettivo  di  potenza,  se  espresso in lire/KW/anno, si intende
applicato considerando il rapporto tra il numero di giorni di ciascun
periodo e 365;
   Considerato  che  nel caso in cui gli esercenti abbiano presentato
come  opzioni  tariffarie base per le Forniture in bassa tensione per
usi  di  illuminazione  pubblica e le Forniture in media tensione per
usi  di  illuminazione  pubblica  l'opzione  tariffaria  TV1,  di cui
all'articolo 6 della deliberazione n. 204/99, fino a certi livelli di
utilizzo della potenza impegnata e la tariffa TV2 di cui all'articolo
7  della medesima deliberazione per livelli di utilizzo superiori, il
rispetto  del vincolo V2 si ha per un livello di ore di utilizzo pari
a  4265  per  le Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione
pubblica  e  a  4356  per  le  Forniture in media tensione per usi di
illuminazione pubblica;
   Considerato  che quindici proposte di opzioni tariffarie base, tra
quelle  presentate,  sono  difformi ai criteri di cui all'articolo 2,
comma  12,  lettera e), della legge n. 481/95 e alla deliberazione n.
204/99, vale a dire:
   -  La  societa'  ACEGAS  S.p.A. con sede legale in via Maestri del
Lavoro 8, 34123 Trieste, ha presentato un'opzione tariffaria base per
la  tipologia  di  utenza  Forniture  in bassa tensione per tutti gli
altri usi fino a 1,5 kW di potenza impegnata che comporta, per alcuni
livelli   di   utilizzazione  della  potenza  impegnata,  un  esborso
complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di
cui all'articolo 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99;
   -   l'Azienda  Elettrica  di  Dobbiaco  srl,  con  sede  in  p.zza
Municipio, 1, 39034 Dobbiaco (BZ) ha presentato un'opzione tariffaria
per  la tipologia di utenza Forniture in media tensione per tutti gli
altri  usi oltre 190 kW di potenza impegnata che comporta, per alcuni
livelli   di   utilizzazione  della  potenza  impegnata,  un  esborso
complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di
cui all'articolo 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99;
   -  l'Azienda  Elettrica  Monguelfo con sede in via Rienza 7, 39035
Monguelfo  (BZ), ha presentato un'opzione tariffaria per la tipologia
di  utenza  Forniture  in  media  tensione  per  usi di illuminazione
pubblica  che  comporta,  per  alcuni  livelli di utilizzazione della
potenza  impegnata,  un  esborso  complessivo per cliente superiore a
quello  ammesso  dal  vincolo  V2,  di cui all'articolo 8, comma 8.2,
della deliberazione n. 204/99;
   -  La  Centrale  Elettrica  Fleres, con sede in Frazione di Fleres
124, Colle Isarco, 39040 (BZ) ha presentato un'opzione tariffaria per
la  tipologia  di  utenza  Forniture  in media tensione per tutti gli
altri  usi  oltre  192,5  kW  di  potenza impegnata che comporta, per
alcuni  livelli  di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso
complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di
cui all'articolo 8, comma 8.2 , della deliberazione n. 204/99;
   -  la  Centralina elettrica Costa (Anton Leimegger), di Onies, con
sede  in  Localita'  Stegona - Via Althing, 50, 39031 Brunico (BZ) ha
presentato un'opzione tariffaria per la tipologia di utenza Forniture
in  bassa  tensione  per tutti gli altri usi che comporta, per alcuni
livelli   di   utilizzazione  della  potenza  impegnata,  un  esborso
complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di
cui all'articolo 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99;
   -  il  Comune  di Alpette, con sede in via Senta 22, 10080 Alpette
(TO) ha presentato opzioni tariffarie base per le tipologie di utenza
Forniture  in  bassa  tensione  per  usi  di  illuminazione pubblica,
Forniture  in  bassa  tensione  per tutti gli altri usi, Forniture in
media  tensione  per tutti gli altri usi che prevedono una nozione di
potenza elettrica di riferimento per l'applicazione dei corrispettivi
espressi  in  lire/kW  non coerente con quella di cui all'articolo 1,
comma 1.1, lettera q), della deliberazione n. 204/99, e cio' comporta
per  alcuni  livelli  di  utilizzazione  della  potenza impegnata, un
esborso  complessivo  per  cliente  superiore  a  quello  ammesso dal
vincolo  V2, di cui all'articolo 8, comma 8.2, della deliberazione n.
204/99;
   -  il  Comune  di  Berchidda con sede in p.zza del Popolo 5, 07022
Berchidda  (SS)  ha presentato un'opzione tariffaria per la tipologia
di  utenza  Forniture  in  media  tensione  per  usi di illuminazione
pubblica  che  comporta,  per  alcuni  livelli di utilizzazione della
potenza  impegnata,  un  esborso  complessivo per cliente superiore a
quello  ammesso  dal  vincolo  V2,  di cui all'articolo 8, comma 8.2,
della deliberazione n. 204/99;
   -  il  Comune di Cles con sede incorso Dante, 28, 38023 Cles (TN),
ha  presentato  un'opzione  tariffaria  per  la  tipologia  di utenza
Forniture  in  bassa  tensione  per usi di illuminazione pubblica che
comporta,   per   alcuni   livelli  di  utilizzazione  della  potenza
impegnata,  un  esborso  complessivo  per  cliente superiore a quello
ammesso  dal  vincolo  V2,  di  cui  all'articolo 8, comma 8.2, della
deliberazione n. 204/99;
   - il Comune di Lillianes, con sede in via Roma 35, 11020 Lillianes
(AO),  ha presentato un'opzione tariffaria per la tipologia di utenza
Forniture  in  bassa  tensione  per usi di illuminazione pubblica che
comporta,   per   alcuni   livelli  di  utifizzazione  della  potenza
impegnata,  un  esborso  complessivo  per  cliente superiore a quello
ammesso  dal  vincolo  V2,  di  cui  all'articolo 8, comma 8.2, della
deliberazione n. 204/99;
   -  il  Comune di Oschiri con sede in via Marconi, 9, 07027 Oschiri
(SS)  ha  presentato un'opzione tariffaria per la tipologia di utenza
Forniture  in  bassa  tensione  per usi di illuminazione pubblica che
comporta,   per   alcuni   livelli  di  utilizzazione  della  potenza
impegnata,  un  esborso  complessivo  per  cliente superiore a quello
ammesso  dal  vincolo  V2,  di  cui  all'articolo 8, comma 8.2, della
deliberazione n. 204/99;
   -  il  Comune  di  Santo  Stefano  di  Sessanio,  con  sede in via
Benedetta, 67020 Santo Stefano di Sessanio (AQ) ha presentato opzioni
tariffarie per le tipologie di utenza Forniture in bassa tensione per
usi  di illuminazione pubblica, Forniture in bassa tensione per tutti
gli  altri usi e Forniture in media tensione per usi di illuminazione
pubblica pubblica che comportano, per alcuni livelli di utilizzazione
della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore
a  quello  ammesso dal vincolo V2, di cui all'articolo 8, comma 8.2 ,
della deliberazione n. 204/99;
   -  la  Ditta  Compassi  Gelindo  con sede in via Stazione 1, 33010
Dogna  (UD)  ha  presentato un'opzione tariffaria per la tipologia di
utenza  Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica
che  comporta,  per  alcuni  livelli  di  utilizzazione della potenza
impegnata,  un  esborso  complessivo  per  cliente superiore a quello
ammesso  dal  vincolo  V2,  di  cui  all'articolo 8, comma 8.2, della
deliberazione n. 204/99;
   -  La  Societa'  Impianti  Elettrici  (SIE) s.r.l. con sede in via
Condotta,  10, 50122 Firenze ha presentato un'opzione tariffaria base
per  la  tipologia  di  utenza Forniture in bassa tensione per usi di
illuminazione  pubblica e un'opzione tariffaria base per la tipologia
di  utenza  Forniture  in  bassa tensione per tutti gli altri usi che
prevedono  una  nozione  di  potenza  elettrica  di  riferimento  per
l'applicazione dei corrispettivi espressi in lire/kW non coerente con
quella   di   cui  all'articolo  1,  comma  1.1,  lettera  q),  della
deliberazione  n.  204/99,  e  cio'  comporta  per  alcuni livelli di
utilizzazione  della  potenza  impegnata,  un esborso complessivo per
cliente   superiore   a   quello  ammesso  dal  vincolo  V2,  di  cui
all'articolo 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99;
   - la societa' SIPPIC S.p.A. con sede legale il via G. Rossini, 22,
80128  Napoli,  ha  presentato  opzioni  tariffarie base per tutte le
tipologie   di   utenza   che   comportano,  per  alcuni  livelli  di
utilizzazione  della  potenza  impegnata,  un esborso complessivo per
cliente   superiore   a   quello  ammesso  dal  vincolo  V2,  di  cui
all'articolo 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99;
   -  la  Societa'  Cooperativa  Idroelettrica di Forni di Sopra, con
sede  in  via  Nazionale,  localita' Santaviela, 33024 Forni di Sopra
(UD)  ha  presentato un'opzione tariffaria per la tipologia di utenza
Forniture  in  media  tensione  per usi di illuminazione pubblica che
comporta,   per   alcuni   livelli  di  utilizzazione  della  potenza
impegnata,  un  esborso  complessivo  per  cliente superiore a quello
ammesso  dal  vincolo  V2,  di  cui  all'articolo 8, comma 8.2, della
deliberazione n. 204/99;
   Considerato  che  i  soggetti  esercenti  che  hanno presentato le
proposte   di   cui   al   punto   precedente   ne  hanno  confermato
l'impostazione  anche  nell'ambito degli approfondimenti svolti dagli
uffici  dell'Autorita'  mediante  richieste  formali di chiarimenti e
integrazioni;

   Considerato che:

   -  per  gli esercenti che hanno presentato opzioni tariffarie base
non  conformi ai criteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera e),
della  legge  n.  481/95 e alla deliberazione n. 204/99, si determina
una situazione di carenza della disciplina tariffaria per l'anno 2001
per   i  clienti  finali  del  mercato  vincolato  appartenenti  alle
tipologie di utenza di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettere da b) a
i),  della  deliberazione  n.  204/99,  nel  caso in cui tali opzioni
tariffarie  siano  le  uniche  opzioni presentate per la tipologia di
utenza;
   -  tale  situazione  di  carenza  della  disciplina tariffaria per
l'anno  2001  si  verifica  anche  per  gli  esercenti  che non hanno
presentato  opzioni  tariffarie base per tutte le tipologie di utenza
servite con la propria rete;
   -  la  situazione  di carenza di cui ai precedenti due alinea deve
essere affrontata prevedendo soluzioni diverse tra gli esercenti che,
per  il  secondo  semestre  dell'anno  2000,  non  avevano presentato
opzioni  tariffarie base o avevano presentato opzioni tariffarie base
non  conformi ai criteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera e),
della  legge  n. 481/95 e alla deliberazione n. 204/99, e quelli che,
per  il  secondo semestre 2000, avevano presentato opzioni tariffarie
conformi ai criteri di cui al medesimo articolo;

   Ritenuto che:

   -  il procedimento di verifica delle opzioni tariffarie per l'anno
2001  sia stato riavviato per effetto delle ordinanze dell'1 dicembre
2000,  n.  6203/2000,  n.  6204/2000  e n. 6205/2000 del Consiglio di
Stato e che, pertanto, le istanze presentate dagli esercenti ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 481/95 e della deliberazione
dell'Autorita'  n.  204/99  sono fatte salve, restando impregiudicati
gli altri effetti collegati dalla legge n. 481/95 al mancato rispetto
del termine di presentazione.

   Ritenuto che sia necessario:

   -  prevedere che, nel caso in cui gli esercenti abbiano presentato
come  opzioni  tariffarie base per le Forniture in bassa tensione per
usi  di  illuminazione  pubblica e le Forniture in media tensione per
usi di illuminazione pubblica l'opzione tariffaria TV1 fino a livelli
di utilizzo della potenza impegnata, rispettivamente, diversi da 4265
e  4356  ore,  e  la tariffa TV2 di cui all'articolo 7 della medesima
deliberazione  per  livelli  di  utilizzo  superiori,  il  livello di
utilizzazione  presentato  dagli esercenti sia sostituito da 4265 ore
per  le Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica
e da 4356 per le Forniture in media tensione per usi di illuminazione
pubblica;
   -  imporre un regime tariffario per il periodo 1 gennaio 2001 - 31
dicembre  2001  nel  caso  in  cui non siano state presentate o siano
state  presentate  opzioni  tariffarie  non conformi ai criteri della
deliberazione n. 204/99 e che tale regime debba fare riferimento alle
opzioni   tariffarie  base  applicate  dagli  esercenti  nel  secondo
semestre dell'anno 2000 opportunamente corrette o, in assenza di tali
opzioni,  agli  elementi  e  alle  componenti  del  vincolo V2 di cui
all'articolo 7 della deliberazione n. 204/99;
   -    correggere    la    disparita'   di   trattamento   derivante
dall'inosservanza  da  parte  di  numerosi  soggetti  esercenti delle
disposizioni  di  cui  alla  deliberazione  n.  204/99,  e  prevedere
pertanto  che  il  vincolo V1 trovi applicazione nell'anno 2001 anche
per  quelle  tipologie  di  utenza a cui, in tale anno, si applica il
regime  tariffario  imposto  dall'Autorita'  per il periodo 1 gennaio
2001 - 31 dicembre 2001;

                              DELIBERA
                             Articolo 1
                             Definizioni

   Ai fini della presente deliberazione:
   a) Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
   b)  deliberazione n. 204/99 e' la deliberazione dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  29 dicembre 1999, n. 204/99, per la
regolazione  della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi
di  riferimento  per  la  determinazione delle tariffe dei servizi di
distribuzione  e  di  vendita  dell'energia  elettrica ai clienti del
mercato  vincolato  ai  sensi  dell'articolo 2, comma 12, lettera e),
della  legge  14  novembre  1995,  n.  481, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale,  Serie generale, n. 306, del 31 dicembre 1999, Supplemento
ordinario n. 235, e successive modificazioni ed integrazioni;
   c)  deliberazione  n.  55/00 e' la deliberazione dell'Autorita' 16
marzo  2000  n.  55/00,  recante  direttiva  per  la  trasparenza dei
documenti  di  fatturazione  dei  consumi  di  elettricita'  ai sensi
dell'articolo  2,  comma  2, lettere h) ed 1) della legge 14 novembre
1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.
78 del 3 aprile 2000;
   d)  deliberazione  n. 112/00 e' la deliberazione dell'Autorita' 22
giugno  2000, n. 112/00, recante norme per l'adozione di disposizioni
in  materia  di  tariffe  per  la  fornitura  di energia elettrica ai
clienti  del mercato vincolato per il secondo semestre dell'anno 2000
in  attuazione  e  ad integrazione della deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99
   e)  deliberazione  n. 123/00 e' la deliberazione dell'Autorita' 19
luglio  2000,  n.  123/00  recante  aggiornamento  dei  parametri dei
vincoli  e  delle  tariffe  dei servizi di distribuzione e di vendita
dell'energia  elettrica  ai  clienti  del mercato vincolato, ai sensi
dell'articolo  17  della  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas  29  dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 186 del 10 agosto 2000;
   f)  deliberazione  n. 238/00 e' la deliberazione dell'Autorita' 28
dicembre 2000, n. 238/00, recante norme per la definizione dei prezzi
dell'energia   elettrica  all'ingrosso  per  i  clienti  del  mercato
vincolato  per  l'anno 2001, in corso di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale;
   g) legge n. 481/95 e' la legge 14 novembre 1995, n. 481;
   h)  parametro  PG  e'  la  stima della media bimestrale dei prezzi
dell'energia elettrica all'ingrosso, espressa in lire/kWh, pubblicata
dall'Autorita'   prima   dell'inizio   di  ciascun  bimestre  di  cui
all'articolo 1, comma 1.1, lettera cc) della deliberazione n. 204/99.