L'AUTORITA PER L'ENERGIA ELETMCA E IL GAS
Nella riunione del 28 dicembre 2000,

Premesso che:

   -  rispetto  ai valori definiti nella deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 24 ottobre
2000,  n. 199/00 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale,
n. 254 del 30 ottobre 2000 (di seguito: deliberazione n. 199/00), gli
indici  dei  prezzi  di  riferimento It relativo al gas naturale e Jt
relativo  ai  gas  di  petrolio  liquefatti  e  agli altri gas, hanno
registrato una variazione maggiore del 5%;
   -  e' stata pubblicata nel bollettino Platt's Oilgram Price Report
del  17  novembre  2000,  volume  78,  numero 222, la rettifica della
quotazione  del  mese  di  settembre  2000  del  greggio  Kuwait  FOB
breakeven  price,  la  cui  quotazione  e'  utilizzata per il calcolo
dell'indice  dei  prezzi  di riferimento It, da 32,59 US$/bbl a 30,27
US$/bbl;
   Visto  il  provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi
23  dicembre  1993,  n. 16/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
Serie  generale,  n.  303  del  28 dicembre 1993, come modificato dal
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
4  agosto  1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale,
n.  184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 300 del 23 dicembre 1996;
   Vista  la  deliberazione  dell'Autorita' 22 aprile 1999, n. 52/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale, Serie generale, n. 100 del 30
aprile  1999  (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata e
integrata  dall'Autorita'  con  le  deliberazioni  dell'Autorita'  24
giugno  1999,  n.  87/99,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale,  n.  152  dell'1  luglio  1999,  26 agosto 1999, n. 126/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 28
agosto  1999,  25  ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale,  Serie  generale,  n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre
1999, n. 195/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale,
n.  303  del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 del 29 febbraio 2000,
21  aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale,  n.  98  del  28  aprile  2000,  22 giugno 2000, n. 114/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30
giugno  2000,  28  agosto  2000, n. 160/00, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale,  Serie  generale,  n.  203  del 31 agosto 2000 e n. 199/00
richiamata in premessa;

   Visti in particolare:

   -  l'articolo  1  della deliberazione n. 52/99 dell'Autorita', nel
quale  si  stabilisce  che  le tariffe del gas naturale distribuito a
mezzo di reti urbane vengano aggiornate nel caso in cui si registrino
variazioni  dell'indice  It,  calcolato  ai sensi del comma 1.2 dello
stesso  articolo,  in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto
al valore preso precedentemente a riferimento;
   -  l'articolo  2  della deliberazione n. 52/99 dell'Autorita', nel
quale  si  stabilisce che le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e
degli altri gas distribuiti a mezzo di reti urbane vengano aggiornate
nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice Jt, calcolato ai
sensi  del comma 2.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione,
maggiori   del   5%   rispetto  al  valore  preso  precedentemente  a
riferimento;
   Considerato  che  la  quotazione  rettificata  del greggio Kuwait,
richiamato  in  premessa, determina per il bimestre novembre-dicembre
2000  una  variazione  in  aumento  di 28,0 L/mc per forniture di gas
naturale  con potere calorifico superiore di riferimento pari a 9.200
kcal/mc,  anziche'  di  28,1  L/mc come deliberato dall'Autorita' con
deliberazione n. 199/00;
   Ritenuto conseguentemente di modificare la deliberazione n. 199/00
e  prevedere,  per  il  bimestre  novembre-dicembre 2000, conguagli a
favore dell'utenza;

                              DELIBERA
                             Articolo 1
            Aggiornamento delle tariffe del gas naturale

   1.1 Le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane
di  cui all'articolo 1, comma 1. 1 della deliberazione dell'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e  il  gas  22  aprile 1999, n. 52199 sono
aumentate  di  44,1  L/mc  per  forniture  di gas naturale con potere
calorifico superiore di riferimento pari a 9.200 kcal/mc standard.
   1.2  Nei  casi in cui il potere calorifico superiore effettivo del
gas  naturale  si  discosti  dal  valore di riferimento, pari a 9.200
kcal/mc standard, di oltre il 5% e nei casi previsti dall'articolo 2,
comma  2.5 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica
e  il  gas  22  aprile  1999, n. 52/99, gli esercenti del servizio di
distribuzione  del  gas  naturale a mezzo di reti urbane calcolano la
variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito
al  precedente comma 1.1 per il potere calorifico superiore effettivo
del  gas  distribuito,  espresso  in kcal/mc standard, e dividendo il
risultato per 9.200 kcal/mc standard.