IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate

  Visto  il  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti
dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul  valore  aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del  sistema di
gestione delle dichiarazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
14 ottobre  1999,  n.  542, recante le modalita' per la presentazione
delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto;
  Visto  in  particolare  l'art.  3,  comma  2,  secondo periodo, del
predetto  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 322 del 1998,
come   modificato   dal   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
14 ottobre 1999, n. 542, in base al quale i soggetti con un numero di
dipendenti  non inferiore a 50 sono tenuti alla presentazione per via
telematica delle dichiarazioni;
  Visto  in  particolare  l'art. 4, comma 6, del predetto decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  322  del 1998, come sostituito dal
decreto  del  Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, in
base  al  quale  le  amministrazioni  dello  Stato  sono  tenute alla
presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta;
  Visto  in  particolare  l'art. 3, comma 3, lettera e), del predetto
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998, come
modificato  dall'art.  1,  comma 3, lettera d), numero 2, del decreto
del  Presidente  della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, in base al
quale  con  decreto del Ministro delle finanze sono individuati altri
incaricati della trasmissione telematica;
Visti  gli  articoli  3,  comma  2,  14  e 16 del decreto legislativo
3 febbraio    1993,    n.    29,    recanti   disposizioni   relative
all'individuazione  della  competenza  ad  adottare  gli  atti  delle
pubbliche amministrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  l'art.  13  della  legge 8 maggio 1998, n. 146, ai sensi del
quale   le  disposizioni  legislative  concernenti  l'amministrazione
finanziaria successive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
vanno  intese nel senso che devono essere adottati dal Ministro delle
finanze  esclusivamente  i  provvedimenti  che  sono  espressione del
potere  di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3,
comma 1, e 14 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;
  Visto  il  decreto  del  Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n.
164,  recante  il  regolamento  relativo  alle norme per l'assistenza
fiscale  resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i
dipendenti,  dai  sostituti  d'imposta  e dai professionisti ai sensi
dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  Visto   il  decreto  31 luglio  1998  del  direttore  generale  del
Dipartimento delle entrate, e successive modificazioni, relativo alle
modalita'  tecniche  di trasmissione telematica delle dichiarazioni e
dei  dati  concernenti  i  contratti  di  locazione  e  di affitto da
sottoporre  a  registrazione,  nonche'  di  esecuzione telematica dei
versamenti;
  Ritenuto  di  dover provvedere all'individuazione di altri soggetti
incaricati  della  trasmissione  telematica  di cui al citato art. 3,
comma  3,  lettera  e),  del  menzionato decreto del Presidente della
Repubblica  n.  322  del  1998, cosi' come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 542 del 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
       Altri incaricati della trasmissione delle dichiarazioni
  1.  Ai  sensi  dell'art.  3,  comma  3, lettera e), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 luglio  1998,  n. 322, e successive
modificazioni  ed integrazioni, si considerano altri incaricati della
trasmissione delle dichiarazioni:
    a) il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  anche  tramite  il  proprio  sistema  informativo, per le
dichiarazioni  delle  amministrazioni  dello  Stato per le quali, nel
periodo   d'imposta   cui  le  stesse  si  riferiscono,  ha  disposto
l'erogazione  sotto  qualsiasi  forma  di  compensi  od  altri valori
soggetti a ritenuta alla fonte;
    b) le  amministrazioni  di  cui  all'art.  29,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600,  per  le
dichiarazioni   degli  uffici  o  strutture  ad  esse  funzionalmente
riconducibili.  Ciascuna  amministrazione  nel  proprio  ambito  puo'
demandare la trasmissione delle dichiarazioni in base all'ordinamento
o modello organizzativo interno.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 dicembre 2000
                                        Il direttore generale: Romano