L'ingegnere  Capo  del  Consorzio Intercomunale per lo sviluppo della
costa  tirrenica  richiedeva un intervento dell'Autorita' in ordine a
vari  problemi  interpretativi concernenti il ricorso alla trattativa
privata  nel  caso  di realizzazione per lotti successivi di un'opera
pubblica.

L'esame  dei  problemi  stessi  poneva in evidenza il loro rilievo di
carattere  generale  e, quindi, la utilita' di un intervento inteso a
sciogliere i dubbi emergenti.

L'articolo 24 della legge 11 febbraio 194, n. 109 stabilisce al comma
1  i  casi  in  cui  e'  ammesso l'affidamento di lavori a trattativa
privata  e  aggiunge  l'avverbio  "esclusivamente",  indicativo della
tassativita' dei casi previsti.

Al  comma  7  dello stesso articolo e' previsto che "qualora un lotto
funzionale  appartenente  ad un'opera sia stato affidato a trattativa
privata,  non puo' essere assegnato con tale procedura altro lotto da
appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera".

Questa,  la disciplina normativa della legge quadro oggi vigente; ma,
anteriormente  alle  modifiche  ad essa apportate con la piu' recente
legge  18  novembre  1998,  n.  415, esisteva un complesso normativo,
costituito  da  norme  succedutesi  nel  tempo, e che aprivano varchi
all'adozione  del  sistema  di  affidamento  di  lavori  a trattativa
privata, proprio nel caso di suddivisione dell'opera in lotti.

L'articolo  12  della  legge  3  gennaio  1978,  n.  1  consentiva al
ricorrere  di  specifiche  condizioni, l'affidamento dell'appalto dei
lavori  relativi  a  lotti  successivi di progetti generali esecutivi
approvati  e parzialmente finanziati mediante trattativa privata alla
stessa impresa esecutrice del lotto precedente.

L'articolo  9  del  decreto  legislativo  19  dicembre  1991,  n. 406
stabiliva  una  complessa  disciplina  di  casi in cui era consentito
l'affidamento   dei   lavori  a  trattativa  privata  dei  quali,  in
particolare,  la  lettera e) del comma 2 era relativa a "nuovi lavori
consistenti  nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa
titolare di un primo appalto dalla medesima amministrazione".

Va  considerato  che i casi di ricorso alla trattativa privata di cui
all'articolo  9  del  decreto  legislativo  406/91  sono  gli  stessi
disciplinati dall'articolo 5 della legge 584/77. La previsione di cui
all'articolo 12 della legge n.1/78, riproduce l'articolo 5 lettera g)
della L. 584/77, ma se ne discosta per un aspetto significativo, vale
a  dire omette la condizione "che i nuovi lavori siano conformi ad un
progetto   di  base  che  sia  stato  oggetto  di  un  primo  appalto
aggiudicato  secondo  le  procedure  della  presente legge" e "che la
somma  complessiva  prevista  per  i nuovi lavori sia stata tenuta in
considerazione  del  primo  appalto  ai  fini di cui agli artt. 1 e 2
della presente legge".

Infine,  nella stessa legge quadro, prima della modifica introdottavi
con  il  provvedimento  legislativo  del 1998, era contenuto un comma
(oggi  abrogato)  il quale stabiliva che l'interferenza tecnica, o di
altro  tipo,  di lavori di affidare con lavori in corso di esecuzione
non  e' compresa fra i motivi temici di cui alla lettera b) del comma
2  dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 406/91. In tali casi il
contratto  in  esecuzione e' risolto e si procede ad affidare i nuovi
lavori  congiuntamente  a  quelli  oggetto  del contratto risolto non
ancora eseguiti".

E'  da tener presente che il Regolamento, di cui all'articolo 3 della
Legge  quadro,  contiene  l'espressa abrogazione sia dell'articolo 12
della  legge  1/78  che  dell'articolo  9  del decreto legislativo n.
406/91,  a  cio'  autorizzato  da espressa disposizione contenuta nel
comma 4 dello stesso articolo 3.

Questa   abrogazione   segue,   peraltro,   ad   una   situazione  di
incompatibilita',  con  la  normativa  oggi  vigente  in  materia  di
trattativa  privata, della disciplina precedente, situazione che deve
far considerare gia' priva di efficacia detta disciplina, anche prima
della  sua  espressa abrogazione. Cio' in quanto, come ha ritenuto la
Corte  Costituzionale  (sentenza  n.  482  del  1995) la legge quadro
"stabilisce,  negli  appalti  di  opere pubbliche, il principio della
gara  per  la  selezione del contraente cui affidare la realizzazione
delle  opere.  L'esigenza di fondo e' quella di assicurare la massima
trasparenza  nella scelta del contraente e la concorrenza tra diverse
imprese.  La  trattativa  privata  e'  ammessa  solo  in  ambiti piu'
ristretti  e rigorosi di quanto non preveda la normativa comunitaria,
che  peraltro  configura  il  ricorso alla "procedura negoziata" come
eccezione  rispetto  alla  regola  della  "procedura  aperta" o della
"procedura  ristretta",  le  quali  implicano  una  gara  tra imprese
concorrenti. La norma nazionale assicura il modo ancor piu' esteso la
concorrenza  e non determina una lesione del diritto comunitario, che
consente, ma non impone, la trattativa privata.

Anche  il  giudice  amministrativo  (Consiglio  di  Stato,  Sez. V 18
settembre  1998  n.  1312)  ha affermato, anteriormente alla legge n.
415/98,  che  la  materia  della trattativa privata per l'affidamento
degli  appalti  di opere pubbliche e' stata ridisciplinata per intero
dalla  L. 109/94 che ha previsto con elencazione tassativa le ipotesi
eccezionali  in cui il ricorso a tale strumento e' ancora consentito,
implicitamente  abrogando  la  normativa  previgente che disponeva il
senso difforme.

Comunque,  con l'abrogazione del comma 8 dell'articolo 24 della legge
quadro  ad  opera  della  detta  legge  n. 415/98 e' venuto meno ogni
argomento  esegetico,  quale  poteva  trarsi  dal richiamo al decreto
legislativo n. 406/91, gia' contenuto in detta disposizione.

Occorre   aggiungere  che  la  disposizione  contenuta  nel  comma  7
dell'articolo  24,  sopra integralmente riportato, nel caso opposto a
quello  in essa previsto, e cioe' nel caso in cui un lotto funzionale
appartenente  ad un'opera sia stato affidato con un sistema di gara e
si  debba  appaltare  altro  lotto  successivo  e  appartenente  alla
medesima  opera,  non  puo' indurre a ritenere consentito, il ricorso
alla   trattativa   privata,  anche  in  ipotesi  diverse  da  quelle
tassativamente  elencate  al  comma  1  dello  stesso articolo 24. In
questo  caso  devono  sempre  ricorrere  i presupposti indicati nella
suddetta  elencazione tassativa contenuta alle lettere a) b) e c) del
detto  comma  1  perche'  sia  possibile applicare il nuovo lotto dei
lavori a trattativa privata.

La  funzione  della norma contenuta nel comma 7 e' diversa; quella di
introdurre  un  rigoroso,  ulteriore  divieto.  Nel  caso  in  cui al
precedente  lotto  funzionale  (per  il  ricorrere dei presupposti di
legge)  sia  stato  affidato  a trattativa privata, non e' consentito
assegnare  con  tale  procedura  il  lotto  successivo,  anche quando
ricorrano  le  condizioni  cui  si e' subito prima fatto riferimento,
cioe' quelle del 1 comma dell'articolo 24.

                                  Il presidente: GARRI