Con  nota  del  28  ottobre  1999,  il Comune di Sovico (Mi) chiedeva
l'avviso  dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  lavori pubblici in
merito  alla  immediata  applicabilita'  dei  commi  4,  5,  6, 7 e 8
dell'art.  21  della  legge  11  febbraio  1994,  n. 109 e successive
modificazioni ed, in particolare, se l'elencazione delle categorie di
soggetti  che  possono  essere  nominati  componenti  di  Commissioni
giudicatrici di appalto di lavori o di concessioni di lavori pubblici
(comma 6) sia da considerarsi tassativa.

In relazione alla suesposta richiesta, si ritiene che i comma 5, 6, 7
e   8   dell'art.   21   che   disciplinano   la  composizione  e  le
incompatibilita'  dei  membri  delle  Commissioni sono immediatamente
applicabili,  non  essendo  previsto  alcun rinvio a disposizioni del
Regolamento;  ne'  questa  immediata  applicabilita'  e' preclusa dal
richiamo al Regolamento effettuato dal comma 4 dello stesso articolo,
che  si  riferisce  unicamente alla determinazione delle modalita' di
valutazione  delle  offerte da parte di Commissione giudicatrice, una
volta nominata.

Inoltre  l'elencazione  delle  categorie  indicate  al  comma  6 deve
ritenersi  tassativa  e,  pertanto,  vincola  l'Amministrazione nelle
relative   scelte;   inoltre,  ai  sensi  della  chiara  disposizione
contenuta  nel comma 5, i membri della Commissione, oltre che tecnici
debbano  essere  esperti della specifica materia cui si riferiscono i
lavori.

                                  Il Presidente: GARRI