Con  nota  del 29 dicembre 1999, il Comune di Monopoli prospettava un
problema insorto in sede di applicazione dell'art. 17, comma 1, della
legge  11  febbraio  1994,  n.  109  e  successive  modificazioni. Il
problema  risulta  avere  un  rilievo  e  portata diffusa, per cui e'
funzionale un intervento dell'Autorita'

A  norma del disposto di cui all'art. 17, comma 1 e 4, della legge 11
febbraio  1994,  n.  109  e  successive  modificazioni, gli incarichi
esterni  di  progettazione, direzione lavori ed attivita' di supporto
alle  attivita'  del  responsabile  del  procedimento  possono essere
affidati  a "liberi professionisti singoli o associati nelle forme di
cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modificazioni".
societa'  di  professionisti",  "societa'  di  ingegneria",  relativi
"raggruppamenti temporanei".

Cio'  comporta che affidamenti collettivi a piu' professionisti di un
unico  incarico  sono consentiti nella sola ipotesi in cui gli stessi
abbiano  dato  vita  ad  una societa', ovvero ad un raggruppamento, o
comunque  abbiano  realizzato  una  forma  di  associazione  del tipo
previsto dall'art. 1 della legge n. 1815/1939 in precedenza indicata.
A tale conclusione si perviene sulla base, innanzitutto, del criterio
letterale  di  interpretazione,  non  potendosi ritenere espletato da
"singoli"  professionisti un incarico conferito congiuntamente ad una
pluralita' di essi.

Allo  stesso  risultato  conduce, poi, anche l'interpretazione logico
sistematica,  in  considerazione della riconosciuta caratterizzazione
personale ed individuale della prestazione inerente alle tradizionali
professioni  liberali;  caratterizzazione,  derogata nei soli casi in
cui l'attivita' di progettazione venga svolta non singolarmente, ma a
mezzo di una organizzazione (societa' o raggruppamento o associazione
in  precedenza  individuati)  ma che trova nuova valorizzazione nella
regola  secondo cui l'incarico deve essere concretamente espletato da
singolo professionista che, con la sottoscrizione del progetto, se ne
assume la responsabilita' (comma 8 indicato art. 17).

Infine,   il   rinvio   -   con   riferimento  ai  raggruppamenti  di
professionisti  -  effettuato dalla lett. g. del comma 1 dell'art. 17
indicato,  alla  disciplina  di cui al precedente art. 13 consente di
ritenere,  ai  sensi  del  relativo  comma  5,  che alla riunione dei
concorrenti,  appunto  in  raggruppamento,  si  possa pervenire anche
successivamente  alla  formulazione  delle offerte e sempre che nelle
offerte stesse venga assunto l'impegno da parte di ciascuno offerente
che,  in  caso  di aggiudicazione della gara, sara' conferito mandato
collettivo  speciale  con rappresentanza di uno di essi nei confronti
della committenza.

Conclusivamente,  nel  caso  un  incarico di progettazione si intenda
conferire   a   due   o   piu'  professionisti,  questi  prima  della
presentazione   delle   offerte  e  comunque  successivamente  devono
assumere l'impegno sopra precisato.

                                  Il Presidente: GARRI