IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto  14  giugno  1934,  n.  1181, concernente
l'erezione   a   ente   morale   dotato   di  personalita'  giuridica
dell'Istituto   nazionale  "Umberto  Maddalena"  per  i  figli  degli
aviatori con sede in Gorizia;
  Visto  il  regio  decreto  21  agosto 1937, n. 1585, concernente la
modifica   dello   statuto   del  citato  Istituto  e  il  cambio  di
denominazione  dell'ente stesso in "Opera nazionale per i figli degli
aviatori" (ONFA);
  Vista  la legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni,
concernente  revisione  degli  ordinamenti  pensionistici  e norme in
materia di sicurezza sociale;
  Vista  la legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente il riordino degli
enti pubblici;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n.
243,  che  ha  dichiarato l'ente pubblico Opera nazionale per i figli
degli  aviatori "necessario ai fini dello sviluppo economico, civile,
culturale  e  democratico del Paese" e lo ha inserito nella categoria
II della tabella allegata alla legge n. 70 del 1975;
  Visto  il decreto del Ministro della difesa in data 18 agosto 1998,
con il quale e' stato approvato il vigente statuto dell'ONFA;
  Visto  il  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente
il  riordino  del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto  l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244;
  Visto  l'articolo  26  dei  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003,
n.  97,  emanato  a  norma  della  legge n. 70 del 1975, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999,
n. 556, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione
della  legge 18 febbraio 1997, n. 25, sulle attribuzioni dei Ministro
della  difesa,  ristrutturazione  dei  vertici  delle  Forze armate e
dell'Amministrazione della difesa;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 maggio 2009;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'Adunanza del 16 settembre
2009;
  Acquisito   il   parere   della  Commissione  parlamentare  di  cui
all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
  Visto  l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 novembre 2009;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i
Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e l'innovazione, per la
semplificazione  normativa, per l'attuazione del programma di Governo
e dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a


                      il seguente regolamento:

                               Art. 1


                    Natura e finalita' dell'ente

  1.  L'Opera  nazionale  per  i  figli  degli  aviatori,  di seguito
denominata:  "ONFA",  ente  di  diritto  pubblico dotato di autonomia
amministrativa   e   contabile   avente   lo   scopo   di  provvedere
all'assistenza  degli  orfani del personale militare dell'Aeronautica
militare  sotto la vigilanza del Ministro della difesa, e' riordinata
secondo le disposizioni del presente regolamento.
  2.  L'organizzazione e il funzionamento dell'ONFA sono disciplinati
con  lo  statuto  di  cui  all'articolo 3 deliberato dal consiglio di
amministrazione,  su  proposta  del Presidente nazionale, e approvato
con decreto del Ministro della difesa.
  3.  Ai  fini  di  cui al comma 1, sono equiparati agli orfani degli
aviatori  i  figli  del  personale militare dell'Aeronautica militare
dichiarato  grande  invalido  per  causa  di servizio e iscritto alla
prima categoria di pensione privilegiata.
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: 
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.». 
              - Il regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181 (erezione  a
          ente morale dell'Istituto nazionale «Umberto Maddalena» per
          i figli degli aviatori di  Gorizia),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1934, n. 176. 
              - Il regio decreto 21 agosto 1937,  n.  1585  (modifica
          dello statuto dell'Istituto nazionale «Umberto Maddalena» e
          cambio di denominazione in «Opera  nazionale  per  i  figli
          degli aviatori»  -  ONFA),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 settembre 1937, n. 222. 
              - Per la legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione  degli
          ordinamenti pensionistici e norme in materia  di  sicurezza
          sociale), si veda nelle note all'art. 3. 
              - La legge 20  marzo  1975,  n.  70  (Disposizioni  sul
          riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di  lavoro
          del personale dipendente),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 1°  aprile
          1978, n. 243 (Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20
          marzo 1975, n. 70, dell'Opera nazionale per i  figli  degli
          aviatori), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7  giugno
          1978, n. 156. 
              - Il decreto 18 agosto 1998 del Ministro  della  difesa
          (approvazione  del  vigente  statuto  dell'ONFA)  e'  stato
          pubblicato per notizia nella Gazzetta Ufficiale 13  ottobre
          1998, n. 239. 
              - Il  decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  419
          (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
          norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997,  n.
          59), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  15  novembre
          1999, n. 268. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e' pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106. 
              - Il testo dell'art. 2, commi 634 e 635 della legge  24
          dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2008),  pubblicata  nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007,  n.  300,  e'  il
          seguente: 
              «634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
          e  crescita,  di  ridurre  il  complesso  della  spesa   di
          funzionamento   delle   amministrazioni    pubbliche,    di
          incrementare l'efficienza e di migliorare la  qualita'  dei
          servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
          ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Ministro  o  dei
          Ministri interessati, di concerto con il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, il  Ministro  per
          la semplificazione normativa, il Ministro per  l'attuazione
          del programma di Governo  e  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  sentite  le  organizzazioni  sindacali   in
          relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,
          trasformati o soppressi e messi in  liquidazione,  enti  ed
          organismi pubblici  statali,  nonche'  strutture  pubbliche
          statali  o  partecipate  dallo  Stato,   anche   in   forma
          associativa, nel rispetto dei seguenti principi  e  criteri
          direttivi: 
                a) fusione di enti, organismi e  strutture  pubbliche
          comunque  denominate  che  svolgono  attivita'  analoghe  o
          complementari,  con  conseguente  riduzione   della   spesa
          complessiva  e  corrispondente  riduzione  del   contributo
          statale di funzionamento; 
                b) trasformazione degli enti  ed  organismi  pubblici
          che non svolgono funzioni e servizi di rilevante  interesse
          pubblico   in   soggetti   di   diritto   privato,   ovvero
          soppressione e messa in liquidazione degli  stessi  secondo
          le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
          e successive modificazioni, fermo restando quanto  previsto
          dalla lettera e) del presente comma, nonche'  dall'art.  9,
          comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile  2002,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
          2002, n. 112; 
                c) fusione, trasformazione o soppressione degli  enti
          che svolgono attivita' in materie devolute alla  competenza
          legislativa regionale ovvero attivita' relative a  funzioni
          amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; 
                d)  razionalizzazione  degli  organi   di   indirizzo
          amministrativo, di gestione e consultivi  e  riduzione  del
          numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
          per cento, con salvezza della  funzionalita'  dei  predetti
          organi; 
                e) previsione che, per gli enti soppressi e messi  in
          liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
          dell'attivo della singola liquidazione in conformita'  alle
          norme sulla liquidazione coatta amministrativa; 
                f) abrogazione  delle  disposizioni  legislative  che
          prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
          del  bilancio  dello  Stato  o  di  altre   amministrazioni
          pubbliche, degli enti ed  organismi  pubblici  soppressi  e
          posti in liquidazione o trasformati in soggetti di  diritto
          privato ai sensi della lettera b); 
                g)  trasferimento,  all'amministrazione  che  riveste
          preminente competenza  nella  materia,  delle  funzioni  di
          enti, organismi e strutture soppressi; 
                h) la riduzione del numero degli uffici  dirigenziali
          esistenti presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione
          degli   organici   del   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale ed il contenimento delle spese  relative  alla
          logistica ed al funzionamento; 
                i)  la  riduzione  da  parte  delle   amministrazioni
          vigilanti del numero dei  propri  uffici  dirigenziali  con
          corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  organiche  del
          personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  nonche'   il
          contenimento  della  spesa   per   la   logistica   ed   il
          funzionamento. 
              635. Gli schemi dei regolamenti di  cui  al  comma  634
          sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del  parere
          della Commissione di cui all'art. 14, comma 19, della legge
          28 novembre 2005, n.  246.  Il  parere  e'  espresso  entro
          trenta giorni dalla data di trasmissione  degli  schemi  di
          regolamento, salva la richiesta di  proroga  ai  sensi  del
          comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale  termine,
          eventualmente prorogato,  il  parere  si  intende  espresso
          favorevolmente.». 
              -  Il  testo  dell'art.  26,  commi  da  1  a  3,   del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione  tributaria),  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008,  n.  147,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive modificazioni, e' il seguente: 
              «Art. 26 (Taglia-enti). -  1.  Gli  enti  pubblici  non
          economici con una  dotazione  organica  inferiore  alle  50
          unita', con esclusione degli ordini  professionali  e  loro
          federazioni, delle federazioni sportive e  degli  enti  non
          inclusi nell'elenco  ISTAT  pubblicato  in  attuazione  del
          comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,
          degli enti la cui funzione consiste nella  conservazione  e
          nella trasmissione della memoria della Resistenza  e  delle
          deportazioni, anche con riferimento alle  leggi  20  luglio
          2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30
          marzo 2004, n.  92,  istitutiva  del  Giorno  del  ricordo,
          nonche' delle Autorita' portuali, degli enti parco e  degli
          enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, ad eccezione  di  quelli  confermati  con
          decreto dei Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione  e  per  la  semplificazione  normativa,   da
          emanarsi  entro  il  predetto  termine.   Sono,   altresi',
          soppressi tutti gli enti  pubblici  non  economici,  per  i
          quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non  siano  stati
          emanati i regolamenti di riordino ai sensi  del  comma  634
          dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,  n.  244.  Il
          termine di cui  al  secondo  periodo  si  intende  comunque
          rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri degli schemi  dei  regolamenti  di  riordino.  Nei
          successivi novanta giorni i Ministri  vigilanti  comunicano
          ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione
          e per la semplificazione normativa gli enti  che  risultano
          soppressi ai sensi del presente comma. 
              2. Le funzioni esercitate  da  ciascun  ente  soppresso
          sono attribuite all'amministrazione vigilante  ovvero,  nel
          caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti,  a  quella
          titolare delle maggiori competenze nella materia che ne  e'
          oggetto.  L'amministrazione  cosi'  individuata  succede  a
          titolo universale all'ente  soppresso,  in  ogni  rapporto,
          anche controverso, e ne acquisisce le risorse  finanziarie,
          strumentali e di personale. I rapporti di  lavoro  a  tempo
          determinato,   alla   prima   scadenza   successiva    alla
          soppressione dell'ente,  non  possono  essere  rinnovati  o
          prorogati. 
              3. Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato A della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i  commi  da  580  a  585
          dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  sono
          abrogati.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   27
          febbraio   2003,    n.    97    (Regolamento    concernente
          l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici  di
          cui alla legge 20 marzo 1975,  n.  70)  e'  pubblicato  nel
          supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  6  maggio
          2003, n. 103. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
          1999, n. 556 (Regolamento concernente le  attribuzioni  dei
          vertici militari), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          18 maggio 2000, n. 114. 
              - Si riportano i commi da 19 a 24  dell'art.  14  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246, pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale   1°   dicembre   2005,   n.   280,   concernente
          «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005»: 
              «19. E' istituita la ''Commissione parlamentare per  la
          semplificazione'', di  seguito  denominata  ''Commissione''
          composta da  venti  senatori  e  venti  deputati,  nominati
          rispettivamente dal Presidente del Senato della  Repubblica
          e dal Presidente della Camera  dei  deputati  nel  rispetto
          della proporzione esistente tra i gruppi  parlamentari,  su
          designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
          i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
          segretari che insieme con il presidente  formano  l'Ufficio
          di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua  prima
          seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
          per l'elezione dell'Ufficio di presidenza. 
              20. Alle spese necessarie per  il  funzionamento  della
          Commissione si provvede, in  parti  uguali,  a  carico  dei
          bilanci interni di ciascuna delle due Camere. 
              21. La Commissione: 
                a)  esprime  il  parere  sugli  schemi  dei   decreti
          legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis; 
                b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del
          procedimento per l'abrogazione generalizzata  di  norme  di
          cui al comma 14-ter e  ne  riferisce  ogni  sei  mesi  alle
          Camere; 
                c) esercita i compiti di cui  all'art.  5,  comma  4,
          della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
              22. Per  l'acquisizione  del  parere,  gli  schemi  dei
          decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e
          18-bis sono trasmessi alla Commissione,  che  si  pronuncia
          entro  trenta  giorni.  Il  Governo,  ove  ritenga  di  non
          accogliere, in tutto o in parte,  le  eventuali  condizioni
          poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni  e
          con le eventuali modificazioni,  alla  Commissione  per  il
          parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni.
          Se il termine previsto per il parere della Commissione cade
          nei trenta giorni che precedono  la  scadenza  di  uno  dei
          termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e  18-bis,
          la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. 
              23. La Commissione puo'  chiedere  una  sola  volta  ai
          Presidenti delle Camere una proroga  di  venti  giorni  per
          l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per
          la complessita' della materia o per  il  numero  di  schemi
          trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.
          Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si
          intende espresso favorevolmente. Nel  computo  dei  termini
          non viene considerato il periodo di sospensione estiva  dei
          lavori parlamentari. 
              24. La Commissione esercita i compiti di cui  al  comma
          21, lettera c), a decorrere dall'inizio  della  legislatura
          successiva alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge. Dallo stesso termine cessano gli  effetti  dell'art.
          5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.». 
              - L'art. 17 del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78
          (Provvedimenti  anticrisi,  nonche'  proroga  di  termini),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n. 102, ha tra l'altro introdotto modifiche all'art. 26 del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          all'art. 2, comma 634, della legge  24  dicembre  2007,  n.
          244. 
              - La legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
          recante provvedimenti anticrisi nonche' proroga di  termini
          e della partecipazione italiana a missioni internazionali),
          e'  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale 4 agosto 2009, n. 179.