La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                    Autorizzazione alla ratifica 
 
  1. Il Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare
l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
regione  amministrativa  speciale  di  Hong  Kong  della   Repubblica
popolare cinese concernente la mutua assistenza  in  materia  penale,
fatto a Roma il 28 ottobre 1998.