IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 1, comma 845, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, ove e' previsto che il Ministro dello  sviluppo  economico,  con
proprio decreto, istituisca appositi regimi di aiuto  in  conformita'
alla normativa comunitaria; 
  Visti gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati  a
promuovere gli investimenti in capitale di rischio  nelle  piccole  e
medie imprese 2006/C  194/02,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea C 194 del 18 agosto 2006; 
  Ritenuto  necessario  istituire  uno  specifico  regime  di   aiuto
destinato a promuovere gli investimenti nel capitale di rischio delle
piccole e medie imprese attraverso  l'organizzazione  di  un  sistema
aperto destinato ad incoraggiare gli investitori a  fornire  capitale
di rischio; 
  Vista la decisione della Commissione europea C (2008) 3361  del  1°
luglio 2008, Aiuto di Stato  n.  304/2007,  con  la  quale  e'  stato
autorizzato il predetto regime  di  aiuto  per  la  promozione  degli
investimenti nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni per la razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge  23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2009; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota 3408 del 10 febbraio 2010; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: 
    a) PMI: le imprese come definite dalla  Commissione  europea  con
raccomandazione  2003/361  del  6  maggio  2003  e  dal  decreto  del
Ministero  delle  attivita'  produttive  del  18   aprile   2005   di
recepimento della stessa; 
    b) capitale di rischio: finanziamento equity  e  quasi-equity  ad
imprese nelle fasi iniziali della loro crescita ed  espansione  (fasi
seed, start-up e di espansione); 
    c)  equity  (capitale  proprio):  quota  di   partecipazione   in
un'impresa,  rappresentata  da  azioni  o  quote   emesse   per   gli
investitori; 
    d) quasi-equity: strumenti il cui rendimento, per chi li  detiene
(chi  effettua   l'investimento/concede   il   prestito),   si   basa
principalmente   sui   profitti   o   sulle   perdite    dell'impresa
destinataria, e non sono garantiti in caso di cattivo andamento delle
imprese; 
    e) seed capital: finanziamento dello studio, della valutazione  e
dello sviluppo di un'idea imprenditoriale che precedono  la  fase  di
start-up; 
    f) start-up capital: finanziamento concesso alle imprese che  non
hanno ancora  venduto  il  proprio  prodotto  o  servizio  a  livello
commerciale e non stanno ancora generando profitto, per  lo  sviluppo
del prodotto e la commercializzazione iniziale; 
    g) capitale di espansione: finanziamento concesso per la crescita
e l'espansione di una societa' che puo' andare  in  pari  o  produrre
utile, allo scopo di aumentare la capacita' produttiva,  favorire  lo
sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante
aggiuntivo; 
    h) venture capital: l'investimento in  imprese  destinatarie  non
quotate da parte di fondi di investimento  che,  agendo  per  proprio
conto,  gestiscono  fondi  individuali,  istituzionali   o   interni;
comprende l'early-stage capital e il capitale di espansione,  ma  non
include il finanziamento di sostituzione ed i buy-out; 
    i) fondi di investimento mobiliare  di  tipo  chiuso:  indica  il
fondo comune di investimento  in  cui  l'ammontare  del  capitale  da
sottoscrivere ed il numero delle  quote  sono  stabiliti  al  momento
dell'istituzione del fondo stesso ed il  diritto  al  rimborso  delle
quote viene riconosciuto solo a scadenze predeterminate; 
    l)  early-stage  capital:  capitale  per  le  fasi  iniziali   di
un'impresa e comprende il seed capital e lo start-up capital; 
    m) capitale di sostituzione: acquisto di azioni o quote esistenti
di una societa' da parte di un altro  organismo  di  investimento  in
private equity o da parte di uno o piu' altri azionisti; 
    n) private equity: investimento nel capitale proprio di  societa'
non quotate in borsa, compresi il venture  capital,  il  capitale  di
sostituzione e i buy-out; 
    o) buy-out ovvero acquisizione con  indebitamento:  acquisizione,
attraverso una trattativa  o  un'offerta  pubblica  di  acquisto,  di
almeno  una  percentuale  di  controllo  del  capitale   proprio   di
un'impresa da parte degli azionisti esistenti al  fine  di  rilevarne
gli attivi e le operazioni; 
    p) strategia di uscita: liquidazione di partecipazioni  da  parte
di un fondo di venture capital o di private equity secondo  un  piano
inteso ad  ottenere  il  massimo  rendimento;  comprende  la  vendita
commerciale,    la    liquidazione,    il    rimborso    di    azioni
privilegiate/prestiti, la vendita ad un altro investitore in capitale
di rischio, la vendita ad un'istituzione  finanziaria  e  la  vendita
mediante offerta pubblica; 
    q) zone assistite: le aree del territorio nazionale che rientrano
nel campo di applicazione delle deroghe di cui all'articolo 87.3.a) o
87.3.c) del trattato CE; 
    r) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico; 
    s)  soggetti  intermediari:  banche  e  intermediari   finanziari
sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, nonche', nel rispetto
delle norme nazionali e  comunitarie  applicabili,  i  corrispondenti
organismi aventi sede legale e  direzione  generale  in  un  medesimo
Stato comunitario diverso dall'Italia. 
 
                                    N O T E 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  845,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2007)»: 
              «845. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio
          decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformita'
          alla normativa comunitaria. Lo  stesso  Ministro  riferisce
          annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano  sui  criteri   utilizzati   per
          l'individuazione dei progetti e delle azioni,  sullo  stato
          degli interventi finanziati e sul grado  di  raggiungimento
          degli obiettivi, allegando il prospetto inerente  le  spese
          sostenute per la gestione, che  sono  poste  a  carico  dei
          singoli progetti nel limite massimo  del  5  per  cento  di
          ciascuno stanziamento.». 
              - La decisione della Commissione europea C (2008)  3361
          del  1°  luglio  2008,  aiuto  di  Stato  n.  304/2007,  e'
          pubblicata  sul  sito  dell'Unione  europea   all'indirizzo
          Internet http://ec.europa.eu/ 
              community_law/state_aids/comp-2007/n304-07.pdf 
              -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   123
          (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di
          sostegno  pubblico  alle  imprese),  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e  4  della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400,   recante:   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.». 
          Note all'art. 1: 
              - La Raccomandazione 2003/361 del 6 maggio  2003  della
          Commissione europea e' pubblicata nella GUCE del 20  maggio
          2003. 
              - Il decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive
          del  18  aprile  2005  di   recepimento   della   succitata
          raccomandazione e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          238 del 12 ottobre 2005. 
              - Si riporta il testo dell'art.  87.3a)  e  87.3c)  del
          Trattato CE: 
              «3. Possono considerarsi  compatibili  con  il  mercato
          comune: 
                a)  gli  aiuti  destinati  a  favorire  lo   sviluppo
          economico  delle  regioni  ove  il  tenore  di   vita   sia
          normalmente basso, oppure  si  abbia  una  grave  forma  di
          sottoccupazione; 
                b) (omissis); 
                c) gli aiuti destinati ad agevolare  lo  sviluppo  di
          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempreche'
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al comune interesse;».