IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  23
agosto 1982, n. 777, come  modificato  dall'articolo  3  del  decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; 
  Visto il Regolamento CE n.1935/2004 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e  gli  oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che  abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; 
  Visto il Regolamento CE  n.  2023/2006  della  Commissione  del  22
dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali  ed
oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari; 
  Visto il Regolamento CE n. 282/2008 della Commissione del 27  marzo
2008 relativo ai  materiali  e  gli  oggetti  di  plastica  riciclata
destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il  regolamento
(CE) n. 2023/2006; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21  marzo  1973,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  104
del  20  aprile  1973,  concernente  la  disciplina  igienica   degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in  contatto  con
le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale  modificato  da
ultimo con il decreto del Ministro del lavoro, della salute  e  delle
politiche sociali 23 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 144 del 24 giugno 2009; 
  Visto il decreto 22 dicembre 2005, n.  299,  recante  aggiornamento
del decreto 21 marzo 1973 concernente la  disciplina  igienica  degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in  contatto  con
le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale; 
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.  105,  riguardante
l'attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e
alla  commercializzazione   delle   acque   naturali   e   successive
modificazioni; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172; 
  Vista la richiesta della Federazione italiana delle industrie delle
acque minerali, delle acque di sorgente e delle  bevande  analcoliche
volta a consentire l'impiego di polietilentereftalato  riciclato  per
via meccanica  nella  produzione  di  bottiglie  per  acque  minerali
naturali; 
  Vista la relazione finale e le ulteriori precisazioni dell'Istituto
superiore di sanita'  riguardanti  lo  «Studio  su  PET  riciclato  a
contatto con acqua minerale»; 
  Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' in data
1° ottobre 2009; 
  Vista la sentenza n. 443/97 con la quale la Corte costituzionale ha
sancito che i produttori nazionali non possono  essere  sottoposti  a
divieti  ai  quali  i  produttori  degli  altri  Stati   membri   non
soggiacciono; 
  Ritenuto  di  dover  provvedere  a  modificare  il  citato  decreto
ministeriale 21 marzo 1973 in attesa  dell'adozione  delle  Decisioni
comunitarie in merito ai processi di riciclo delle materie  plastiche
riciclate; 
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso  nelle
sedute del 21 ottobre 2009 e del 18 novembre 2009; 
  Vista  la  comunicazione  alla  Commissione   dell'Unione   europea
effettuata  in  data  15  dicembre  2009  ai  sensi  della  direttiva
98/34/CE; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  nella  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2010; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata in data 6 maggio 2010; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Nel  decreto  ministeriale  21  marzo  1973,   pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104  del  20  aprile
1973 e successive modifiche, dopo l'articolo 13-bis  e'  inserito  il
seguente articolo 13-ter: 
 
                            «Art. 13-ter 
 
  1. In deroga a quanto stabilito all'articolo 13  e'  consentita  la
produzione di bottiglie in polietilentereftalato a condizione che: 
    a)   le   bottiglie   di    recupero    siano    costituite    da
polietilentereftalato originariamente idoneo e destinato al  contatto
con gli alimenti ai sensi di quanto stabilito dal presente decreto; 
    b) i produttori  di  bottiglie  impieghino  polietilentereftalato
riciclato  accompagnato  da  una  documentazione  atta  a  dimostrare
mediante un challenge test che il processo di riciclo utilizzato  sia
in grado di garantire la conformita' dell'oggetto finito all'articolo
3 del regolamento (CE) n. 1935/2004. 
  2. Le bottiglie di cui al comma 1 devono contenere almeno il 50% di
polietilentereftalato vergine e possono venire  a  contatto  soltanto
con acqua minerale naturale. 
  3. I produttori di bottiglie che impieghino materia prima  plastica
riciclata devono notificare all'Autorita' sanitaria  territorialmente
competente l'impiego di polietilentereftalato riciclato. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle
bottiglie legalmente prodotte e/o commercializzate in un altro  Stato
dell'Unione europea  e  a  quelle  originarie  dei  Paesi  contraenti
dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonche' della Turchia». 
 
          Avvertenze: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per i  provvedimenti  comunitari  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Il regolamento CE n.1935/2004 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali
          e gli oggetti destinati a venire a contatto con i  prodotti
          alimentari  e  che  abroga  le   direttive   80/590/CEE   e
          89/109/CEE e' stato pubblicato nella GUUE serie  L  n.  338
          del 13 novembre 2004. 
              - Il regolamento CE n.2023/2006 della  Commissione  del
          22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione  dei
          materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con
          prodotti alimentari e' stato pubblicato nella GUUE serie  L
          n. 384 del 29 dicembre 2006. 
              - Il regolamento CE n. 282/2008 della  Commissione  del
          27 marzo 2008 relativo  ai  materiali  e  agli  oggetti  di
          plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e
          che modifica il regolamento  (CE)  n.  2023/2006  e'  stato
          pubblicato nella GUUE serie L. n. 86 del 28 marzo 2008. 
              - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica  23  agosto  1982,  n.  777  (Attuazione   della
          direttiva CEE n.  76/893  relativa  ai  materiali  ed  agli
          oggetti destinati  a  venire  a  contatto  con  i  prodotti
          alimentari), cosi' come modificato dall'art. 3 del  decreto
          legislativo 25  gennaio  1992,  n.  108  (Attuazione  della
          direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli  oggetti
          destinati a venire a contatto con i  prodotti  alimentari),
          e' il seguente: 
              «Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro  della  sanita',
          sentito il Consiglio superiore di  sanita',  sono  indicati
          per i  materiali  e  gli  oggetti,  destinati  a  venire  a
          contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
          da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
          nella loro produzione, e, ove  occorrano,  i  requisiti  di
          purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
          oggetti   debbono   essere   sottoposti   per   determinare
          l'idoneita'  all'uso  cui   sono   destinati   nonche'   le
          limitazioni, le tolleranze e le condizioni di  impiego  sia
          per i limiti di contaminazione degli alimenti che  per  gli
          eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. 
              2. Per i materiali e gli oggetti di  materia  plastica,
          di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
          vetro, di  acciaio  inossidabile,  di  banda  stagnata,  di
          ceramica  e  di  banda  cromata  valgono  le   disposizioni
          contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3  agosto
          1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2  dicembre  1980,
          25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
          1988, n. 243. 
              3. Il Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio
          superiore di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e  alle
          modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2. 
              4.  Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali  o
          oggetti destinati, da soli o in combinazione  tra  loro,  a
          venire  a  contatto  con   le   sostanze   alimentari,   in
          difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
          1 e 2, e' punito per cio' solo con  l'arresto  sino  a  tre
          mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  cinquemilioni   a   lire
          quindicimilioni». 
              - Il decreto ministeriale  22  dicembre  2005,  n.  299
          (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale
          21 marzo 1973, concernente  la  disciplina  igienica  degli
          imballaggi,  recipienti,  utensili  destinati  a  venire  a
          contatto con le sostanze alimentari o  con  sostanze  d'uso
          personale) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          37 del 14 febbraio 2006. 
              - Il  decreto  legislativo  25  gennaio  1992,  n.  105
          (Attuazione  della  direttiva  80/777/CEE   relativa   alla
          utilizzazione  e  alla  commercializzazione   delle   acque
          minerali naturali)  e'  stato  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  39  del  17  febbraio
          1992. 
              - La legge 13 novembre 2009, n.  172  (Istituzione  del
          Ministero della salute e incremento del numero  complessivo
          dei Sottosegretari  di  Stato  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2009. 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».