IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e,  in  particolare,
l'articolo 2, commi 78 e 79; 
  Visto l'articolo 13 del decreto-legge 30  dicembre  2008,  n.  207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo  2009,  n.
37; 
  Visto l'articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
come  modificato  dall'articolo  3,  comma  3,  del  decreto-legge  4
novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2009, n. 197; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 1° marzo 2010; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 22 marzo 2010; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 aprile 2010; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i
Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze,  del  lavoro  e
delle politiche sociali e della salute; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3
                          marzo 2009, n. 37 
 
  1. All'articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto del  Presidente
della Repubblica 3 marzo 2009, n. 37, dopo le parole:  «di  cui  alle
lettere a), b), c),  d)  ed  e)  ovvero»  inserire  le  seguenti:  «i
genitori,». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali  e'  operante  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,
          recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 78 e 79, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato» (Legge finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300: 
              «78. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa
          di servizio e di adeguati indennizzi al personale  italiano
          impiegato nelle missioni militari all'estero, nei  poligoni
          di tiro e nei siti in cui vengono stoccati  munizionamenti,
          nonche'  al  personale  civile  italiano  nei   teatri   di
          conflitto e nelle  zone  adiacenti  le  basi  militari  sul
          territorio nazionale, che abbiano  contratto  infermita'  o
          patologie tumorali connesse all'esposizione e  all'utilizzo
          di proiettili  all'uranio  impoverito  e  alla  dispersione
          nell'ambiente  di  nanoparticelle   di   minerali   pesanti
          prodotte dalle esplosioni di materiale bellico,  ovvero  al
          coniuge, al convivente, ai figli superstiti,  ai  genitori,
          nonche' ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli
          unici superstiti in caso  di  decesso  a  seguito  di  tali
          patologie, e' autorizzata la spesa di 10  milioni  di  euro
          per ciascun anno del triennio 2008-2010. 
              79. Con regolamento da emanare  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge  ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
          il Ministro della difesa e con il  Ministro  della  salute,
          sono  disciplinati  i  termini  e  le  modalita'   per   la
          corresponsione ai soggetti di cui al comma 78 ed  entro  il
          limite massimo di  spesa  ivi  stabilito  delle  misure  di
          sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto  1980,  n.
          466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3
          agosto 2004, n. 206». 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni   legislative   e   disposizioni
          finanziarie urgenti», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          31 dicembre 2008, n. 304: 
              «Art. 13 (Emanazione  del  regolamento  in  materia  di
          cause di servizio  e  indennizzi).  -  1.  Il  termine  per
          l'emanazione del regolamento di cui all'art. 2,  comma  79,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'  prorogato  al  31
          marzo 2009. 
              2.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  1,  inteso   a
          disciplinare, entro il limite massimo  di  spesa  stabilito
          nell'art. 2, comma 78, della  predetta  legge  n.  244  del
          2007, termini e modalita' per il riconoscimento della causa
          di servizio e di adeguati indennizzi in favore dei soggetti
          indicati nel medesimo comma, e' emanato, ai sensi dell'art.
          17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  sulla
          proposta del Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i
          Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e  del
          lavoro, della salute e delle politiche sociali. 
              3. Le  somme  iscritte  in  bilancio,  in  applicazione
          dell'art. 2, comma 78, della  predetta  legge  n.  244  del
          2007, non impegnate al 31 dicembre 2008, sono mantenute  in
          bilancio  nel  conto  dei  residui  per  essere  utilizzate
          nell'esercizio successivo.». 
              - Il decreto del Presidente della  Repubblica  3  marzo
          2009, n. 37, recante «Regolamento  per  la  disciplina  dei
          termini e delle modalita' di riconoscimento di  particolari
          infermita' da cause di servizio per il personale  impiegato
          nelle missioni militari all'estero, nei conflitti  e  nelle
          basi militari nazionali, a norma dell'art. 2,  commi  78  e
          79, della legge 24 dicembre 2007, n.  244»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2009, n. 93. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  comma  3,  del
          decreto-legge 4 novembre  2009,  n.  152,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2009,  n.  197,
          recante  «Disposizioni  urgenti  per   la   proroga   degli
          interventi di cooperazione allo sviluppo e a  sostegno  dei
          processi  di  pace  e  di  stabilizzazione,  nonche'  delle
          missioni internazionali delle Forze armate e di  polizia  e
          disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2009, n.
          257: 
              «3. All'art. 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007,
          n. 244, dopo le parole: "ai figli superstiti" sono inserite
          le seguenti: ", ai genitori,"». 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 3 marzo 2009,  n.  37,  recante
          «Regolamento  per  la  disciplina  dei  termini   e   delle
          modalita' di riconoscimento di  particolari  infermita'  da
          cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni
          militari all'estero, nei conflitti e  nelle  basi  militari
          nazionali, a norma dell'art. 2, commi 78 e 79, della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244»,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 2. - 1. In attuazione dell'art. 2, commi 78 e 79,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai soggetti  indicati
          al   comma   2,   che   abbiano    contratto    menomazioni
          all'integrita' psicofisica permanentemente invalidanti o  a
          cui e' conseguito il decesso, delle quali  l'esposizione  e
          l'utilizzo  di  proiettili  all'uranio  impoverito   e   la
          dispersione nell'ambiente di  nano-particelle  di  minerali
          pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico abbiano
          costituito  la  causa  ovvero  la  concausa  efficiente   e
          determinante, e' corrisposta l'elargizione di cui  all'art.
          5, commi 1 e 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206. 
              2. I soggetti beneficiari dell'elargizione  di  cui  al
          comma 1 sono: 
                a) il personale militare e civile italiano  impiegato
          nelle missioni militari all'estero; 
                b) il personale militare e civile italiano  impiegato
          nei poligoni di tiro e nei siti  in  cui  vengono  stoccati
          munizionamenti; 
                c) il personale militare e civile italiano  impiegato
          nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a)
          e b); 
                d) i cittadini italiani operanti  nei  settori  della
          cooperazione  ovvero  impiegati   da   organizzazioni   non
          governative  nell'ambito  di  programmi  aventi  luogo  nei
          teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere  a)  e
          b); 
                e)  i  cittadini  italiani   residenti   nelle   zone
          adiacenti  alle  basi  militari  sul  territorio  nazionale
          presso le quali  e'  conservato  munizionamento  pesante  o
          esplosivo e nelle aree di cui alla  lettera  b).  Per  zone
          adiacenti si intendono quelle rientranti  nella  fascia  di
          territorio  della  larghezza  di  1,5  km,  circostante  al
          perimetro delle basi militari o  delle  aree  di  cui  alla
          lettera b); 
                f) il coniuge, il convivente e i figli superstiti dei
          soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) ovvero  i
          genitori, fratelli conviventi e a carico qualora siano  gli
          unici superstiti,  in  caso  di  decesso  a  seguito  delle
          patologie di cui all'art.  2,  comma  78,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244. 
              3. L'elargizione di cui al comma 1  e'  corrisposta  ai
          beneficiari secondo i termini e le modalita'  di  cui  agli
          articoli 3, 4 e 5, con riferimento ad  eventi  verificatisi
          dal 1° gennaio 1961 ed entro i termini di cui  all'art.  3,
          comma 2, sul territorio nazionale e all'estero.».