IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, ed in particolare il suo articolo 61, comma  23,
che ha disposto che le somme di  denaro  sequestrate  ed  i  proventi
derivanti dai beni confiscati affluiscono ad un unico fondo,  nonche'
stabilito che per la gestione di tali risorse puo' essere  utilizzata
la societa' prevista dall'articolo  1,  comma  367,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e che con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e  con  il
Ministro dell'interno, sono adottate le  disposizioni  di  attuazione
del medesimo comma; 
  Visto  il  decreto-legge  16  settembre  2008,  n.   143,   recante
interventi  urgenti  in  materia   di   funzionalita'   del   sistema
giudiziario, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  novembre
2008, n. 181, e successive modificazioni, ed in particolare i commi 1
e 2 del suo articolo 2 che hanno denominato «Fondo  unico  giustizia»
il fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del  citato  decreto-legge
n. 112 del 2008, nonche' integrato  e  specificato  il  novero  delle
somme di denaro ovvero dei proventi che, con  i  relativi  interessi,
rientrano nel Fondo unico giustizia e stabilito che  quest'ultimo  e'
gestito da Equitalia Giustizia S.p.a. con le modalita'  previste  con
il  decreto  di  cui  all'articolo  61,  comma   23,   del   predetto
decreto-legge n. 112 del 2008; 
  Visto altresi', in particolare, l'articolo 27 del decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, ed in particolare il  suo  comma  21-ter  con  il
quale sono stati  inseriti  i  commi  3-bis  e  7-quater  nel  citato
articolo 2  del  decreto-legge  n.  143  del  2008,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  n.  181  del  2008,  nonche'  modificato
l'alinea del comma 7 del medesimo articolo; 
  Visto altresi', in particolare, l'articolo 42, comma 7-octies,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha  apportato
modificazioni ai commi  3-bis,  7,  alinea  e  7-quater,  del  citato
articolo 2  del  decreto-legge  n.  143  del  2008,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008; 
  Visto altresi', in particolare,  l'articolo  6,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, recante norma  di  interpretazione
autentica della disposizione di cui  all'articolo  2,  comma  2,  del
citato articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008; 
  Visto il regolamento 30 luglio 2009, n. 127,  emanato  con  decreto
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri della giustizia e dell'interno, e, in  particolare,  il  suo
articolo 10 che  rinvia  a  successivo  regolamento  le  disposizioni
applicative in materia di Fondo unico giustizia relative ai  prodotti
assicurativi; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministero della giustizia, in data 23  ottobre  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  252
del 27 ottobre 2008,  nonche'  quello  in  data  25  settembre  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del  5  ottobre  2009,  di
individuazione e definizione delle informazioni dovute dalle  banche,
da Poste Italiane S.p.A. nonche' dagli altri operatori finanziari per
la  ricognizione  delle  risorse  che  rientrano  nel  «Fondo   unico
giustizia», adottati ai sensi dell'articolo 2, comma  3,  del  citato
decreto-legge n. 143 del 2008; 
  Ritenuta  la   necessita'   di   emanare   ulteriori   disposizioni
regolamentari per la disciplina applicativa del Fondo unico giustizia
relativa ai prodotti assicurativi; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 12 aprile 2010; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del  1988,  effettuata  con
nota prot. n. 3-4534 del 28 aprile 2010; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e  con   il   Ministro
dell'interno, 30 luglio 2009, n. 127, recante disposizioni in materia
di  Fondo  unico   di   giustizia,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) nel preambolo: 
      1) nel settimo «Visto» la parola «adottato» e' sostituita dalle
seguenti: «nonche' quello in data 25 settembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre  2009,  di  individuazione  e
definizione delle informazioni dovute dalle banche, da Poste Italiane
S.p.A. nonche' dagli altri operatori finanziari per  la  ricognizione
delle risorse che rientrano nel «Fondo unico giustizia», adottati»; 
    b) all'articolo 1: 
      1) nella lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonche' "Operatore assicurativo" ovvero "Operatori  assicurativi",
le  imprese  di  assicurazione  che,   relativamente   alle   risorse
assicurative di cui alla lettera i-bis) e ai  contratti  assicurativi
di cui alla lettera l),  al  pari  degli  altri  Operatori  rientrano
nell'ambito applicativo del presente regolamento;»; 
      2) dopo  la  lettera  i),  e'  inserita  la  seguente:  «i-bis)
"risorse assicurative", le somme di denaro, con i relativi interessi,
dovute dagli Operatori assicurativi  successivamente  al  verificarsi
dell'evento di cui alla lettera m-quater);»; 
      3) la lettera l) e' sostituita dalla seguente:  «l)  "contratti
assicurativi", i contratti di assicurazione sulla vita, che prevedono
l'obbligo dell'Operatore assicurativo di versare un  capitale  o  una
rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana,  nonche'
i contratti di capitalizzazione e i contratti  di  adesione  a  fondi
pensione aperti istituiti e gestiti da  Operatori  assicurativi,  che
prevedono  l'obbligo  dell'Operatore  assicurativo  di  pagare  somme
determinate al termine del periodo contrattuale senza  assunzione  di
rischio demografico;»; 
      4)  la  lettera  m),  e'   sostituita   dalla   seguente:   «m)
"intestazione" ovvero "intestazioni", il mutamento di titolarita'  in
favore di Fondo unico giustizia ovvero l'attribuzione di  titolarita'
a Fondo unico giustizia, effettuati dagli Operatori e dagli Operatori
assicurativi, dei rapporti aventi ad oggetto le risorse,  nonche'  le
risorse assicurative,»; 
      5) dopo la lettera  m),  sono  aggiunte  le  seguenti:  «m-bis)
"vincolo" ovvero "vincoli", la costituzione a favore di  Fondo  unico
giustizia da parte degli Operatori assicurativi  di  un  vincolo  sui
contratti assicurativi oggetto di provvedimenti di  sequestro  ovvero
di  confisca,  mediante  apposizione  sui  medesimi  contratti  della
stampigliatura "Contratto oggetto di vincolo a favore di Fondo  unico
giustizia presso Equitalia Giustizia S.p.a., con sede in Roma, codice
fiscale n. 97525160582 - articolo 61, comma 23, della legge 6  agosto
2008, n. 133" che costituisce per tali contratti, in  funzione  della
peculiarita' dei relativi rapporti, modalita'  applicativa  specifica
della loro intestazione  e  che  della  stessa  tiene  luogo;  m-ter)
"svincolo" ovvero "svincoli", la  revoca  da  parte  degli  Operatori
assicurativi dei vincoli a seguito di provvedimenti  di  dissequestro
ovvero di revoca di confisca dei contratti  assicurativi,  effettuata
dagli   Operatori   assicurativi   mediante    cancellazione    della
stampigliatura di cui alla  lettera  m-bis;  m-quater)  "evento",  il
verificarsi  del  rischio  dedotto  in  garanzia  e  contemplato  nei
contratti   assicurativi   ovvero   la   scadenza    dei    contratti
assicurativi;»; 
      6) la lettera n), e' sostituita dalla seguente: «n) "dati delle
intestazioni", tutti i dati  e  le  informazioni  che  gli  Operatori
finanziari  e  gli  Operatori  assicurativi  comunicano  a  Equitalia
Giustizia in applicazione del decreto  informazioni  relativamente  a
tutte le intestazioni, nonche' a  tutti  i  vincoli  e  a  tutti  gli
svincoli, come definiti alle lettere m-bis) ed m-ter), che i predetti
Operatori hanno effettuato a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore del decreto-legge n. 143 del 2008;»; 
    c) all'articolo 6: 
      1) nel comma 2, dopo le parole «Equitalia Giustizia gestisce le
risorse,»,  sono  inserite   le   seguenti:   «nonche'   le   risorse
assicurative»; 
      2) nel comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)
relativamente  alle  risorse  sequestrate   che   alla   data   della
intestazione risultano in  forma  di  denaro,  nonche'  alle  risorse
assicurative  registra  la  misura  del  tasso   d'interesse   attivo
riconosciuto dagli Operatori e dagli Operatori assicurativi alla data
dell'intestazione, nonche' ogni variazione  del  predetto  tasso  che
fosse successivamente comunicata dagli Operatori  e  dagli  Operatori
assicurativi;»; 
      3) nel comma 5, le parole «Equitalia Giustizia e gli Operatori»
sono sostituite dalle seguenti: «Equitalia Giustizia,  gli  Operatori
assicurativi e gli altri Operatori»; 
      4) nel comma 5 sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«Equitalia Giustizia, ai fini delle iniziative di competenza del  MEF
ai sensi dell'articolo 2, comma 3-bis, della legge n.  181  del  2008
comunica al MEF, non appena in suo possesso, ogni notizia od elemento
utile a costituire presupposto delle medesime iniziative.»; 
    d)  l'articolo  10  e'  sostituito   dal   seguente:   «Art.   10
(Disposizioni  in  materia  di  contratti  assicurativi).  - 1.   Gli
Operatori assicurativi: 
      a) trasmettono a Equitalia Giustizia, nei termini  e  nei  modi
disciplinati nel decreto informazioni  ai  fini  della  effettuazione
della relativa informazione, copia dei provvedimenti di  sequestro  o
di confisca dei contratti assicurativi ovvero di  dissequestro  o  di
revoca della confisca  dei  contratti  assicurativi  di  cui  abbiano
notizia, anche qualora l'evento non si sia ancora verificato; 
      b)  costituiscono  i   vincoli   relativamente   ai   contratti
assicurativi oggetto di provvedimenti di sequestro ovvero di confisca
adottati, dandone comunicazione a Equitalia Giustizia nei  termini  e
nei  modi  disciplinati  nel  decreto  informazioni  ai  fini   della
effettuazione della relativa informazione; 
      c)  effettuano  gli   svincoli   relativamente   ai   contratti
assicurativi  oggetto  di  vincolo  a  fronte  di  provvedimenti   di
dissequestro  ovvero  di  revoca  della  confisca  adottati,  dandone
comunicazione  a  Equitalia  Giustizia  nei  termini   e   nei   modi
disciplinati nel decreto informazioni  ai  fini  della  effettuazione
della relativa informazione; 
      d) successivamente al verificarsi dell'evento, accendono presso
Banche ovvero Poste Italiane uno o piu'  conti  correnti  fruttiferi,
intestati  Fondo  unico  giustizia,  sui  quali  versano  le  risorse
assicurative dovute, relativamente ai contratti assicurativi  oggetto
di vincolo, dandone immediata comunicazione a Equitalia Giustizia. In
caso di accensione di un conto unico mantengono separate evidenze  di
ciascuna posizione soggettiva, dando immediata comunicazione di  esse
ad Equitalia Giustizia; 
      e) chiedono  a  Equitalia  Giustizia  la  reintestazione  delle
risorse   assicurative,   comprensive   degli   interessi    maturati
sull'apposito  conto,  che,  nonostante  il  vincolo  del   contratto
assicurativo,  dovessero  essere  versate  al  beneficiario,   previa
trasmissione di  copia  dell'eventuale  provvedimento  dell'autorita'
giudiziaria che disponesse in tal senso; 
      f)  successivamente   al   verificarsi   dell'evento   e   alla
conseguente intestazione  ai  sensi  della  lettera  d),  chiedono  a
Equitalia Giustizia la  reintestazione  delle  risorse  assicurative,
comprensive degli interessi maturati sull'apposito conto, in caso  di
dissequestro  ovvero  di  revoca   della   confisca   dei   contratti
assicurativi relativamente  ai  quali  abbiano  gia'  proceduto  allo
svincolo; 
      g) qualora il  provvedimento  di  sequestro  concerna  solo  il
beneficiario: 
        1) prima di dare seguito a qualunque richiesta del contraente
circa l'esercizio di  un  proprio  diritto  derivante  dal  contratto
assicurativo oggetto di vincolo, informano  immediatamente  Equitalia
Giustizia  delle  disposizioni  fornite  al  riguardo  dall'Autorita'
giudiziaria; 
        2) in caso di sospensione del pagamento dei  premi  da  parte
del contraente, comunicano a Equitalia Giustizia nei  termini  e  nei
modi  disciplinati   nel   decreto   informazioni   ai   fini   della
effettuazione  della  relativa  informazione  l'eventuale  valore  di
riduzione del contratto; comunicano altresi'  a  Equitalia  Giustizia
l'eventuale ripresa del pagamento dei premi; 
      h) qualora il  provvedimento  di  sequestro  concerna  solo  il
contraente: 
        1) si astengono dall'attuazione dell'eventuale  esercizio  di
diritti derivanti dal contratto in favore del contraente; 
        2)  prima  di  dare  seguito  a   qualunque   richiesta   del
beneficiario circa l'esercizio di un proprio  diritto  derivante  dal
contratto assicurativo oggetto di vincolo,  informano  immediatamente
Equitalia  Giustizia   delle   disposizioni   fornite   al   riguardo
dall'Autorita' giudiziaria. 
  2. Equitalia Giustizia gestisce le  risorse  assicurative  ad  essa
intestate secondo le disposizioni del presente regolamento, in quanto
compatibili.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 15 giugno 2010 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                              Tremonti 
 
                     Il Ministro della giustizia 
                               Alfano 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Maroni 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2010 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  4
Economia e finanze, foglio n. 32 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    prumulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali  e'  operante  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 6 del  decreto
          ministeriale 30 luglio 2009, n. 127,  recante  «Regolamento
          di attuazione dell'art. 61, comma 23, del decreto-legge  n.
          112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
          133 del 2008, nonche' dell'art. 2 del decreto-legge n.  143
          del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181
          del 2008, e successive modificazioni, in materia  di  Fondo
          unico di giustizia» come modificati dal presente decreto: 
              «Art.  1  (Definizioni  ed  oggetto).  -  Nel  presente
          decreto si intendono per: 
                a) «decreto-legge n. 112», il decreto-legge 25 giugno
          2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria; 
                b) «legge n. 133», la legge 6 agosto 2008, n. 133, di
          conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 112; 
                c)  «decreto-legge  n.  143»,  il  decreto-legge   16
          settembre 2008,  n.  143,  recante  interventi  urgenti  in
          materia di funzionalita' del sistema giudiziario; 
                d) «legge n. 181», la legge 13 novembre 2008, n. 181,
          di conversione, con  modificazioni,  del  decreto-legge  n.
          143, nonche' ogni ulteriore  successiva  modificazione  del
          suo  art.  2,  richiamata  nel   preambolo   del   presente
          regolamento; 
                e) «decreto informazioni», il decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          della giustizia, in data 23 ottobre 2008, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 252 del  27
          ottobre 2008, adottato ai sensi dell'art. 2, comma  3,  del
          citato  decreto-legge  n.  143  del  2008,   nonche'   ogni
          ulteriore decreto di modificazione ovvero  di  integrazione
          della sua disciplina adottato ai sensi del medesimo art. 2,
          comma 3, del decreto-legge n. 143 del 2008; 
                f)  «Fondo  unico  giustizia»,  il   fondo   previsto
          dall'art. 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008 e
          cosi' denominato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge n.
          143 del 2008; 
                g) «Equitalia Giustizia», Equitalia Giustizia S.p.a.,
          societa' prevista dall'art. 1, comma 367,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244,  nonche'  individuata  dall'art.  2,
          comma 2, del decreto-legge n. 143 del 2008 come la societa'
          che gestisce Fondo unico giustizia; 
                h) «Poste Italiane», «Banche», «Operatori  Finanziari
          », «Operatori» ovvero  «Operatore»,  rispettivamente  Poste
          italiane S.p.a., le banche, gli altri operatori finanziari,
          ovvero tali soggetti  complessivamente  intesi,  depositari
          delle  risorse,  nonche'  «Operatore  assicurativo»  ovvero
          «Operatori assicurativi», le imprese di assicurazione  che,
          relativamente alle risorse assicurative di cui alla lettera
          i-bis) e ai contratti assicurativi di cui alla lettera  l),
          al  pari  degli  altri  Operatori   rientrano   nell'ambito
          applicativo del presente regolamento; 
                i) «risorse»,  i  seguenti  valori,  con  i  relativi
          interessi,  esclusi  in  ogni  caso  quelli  di   complessi
          aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca: 
                  1) somme di denaro, e  relativi  proventi,  inclusi
          tra gli altri i dividendi,  le  cedole,  gli  interessi,  i
          frutti civili e il controvalore dei titoli alla scadenza  o
          in caso di vendita, relativi  ai  titoli  al  portatore,  a
          quelli emessi o garantiti  dallo  Stato  anche  se  non  al
          portatore, ai valori di bollo,  ai  crediti  pecuniari,  ai
          conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai depositi  a
          risparmio e a ogni altra attivita' finanziaria a  contenuto
          monetario o patrimoniale: 
                    1.a)  oggetto   di   sequestro   nell'ambito   di
          procedimenti penali  o  per  l'applicazione  di  misure  di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni,  o  di  irrogazione  di  sanzioni
          amministrative, anche  di  cui  al  decreto  legislativo  8
          giugno 2001, n. 231; 
                    1.b) oggetto di confisca ovvero che costituiscono
          il  controvalore  o  i   proventi   dei   beni   confiscati
          nell'ambito di procedimenti penali,  amministrativi  o  per
          l'applicazione di misure di prevenzione di cui  alla  legge
          31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche'
          alla  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423,  e   successive
          modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative,
          anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231,
          e successive modificazioni; 
                  2) somme di  denaro  di  cui  all'art.  262,  comma
          3-bis, del codice di procedura penale; 
                  3) somme di denaro e proventi depositati presso gli
          Operatori   in   relazione   ai   procedimenti   civili   e
          fallimentari di cui all'art. 2, comma 2, lettere  c-bis)  e
          c-ter), della legge n. 181; 
                  4)  somme  di  denaro  e  proventi  che   Equitalia
          Giustizia intesta Fondo  unico  giustizia  in  applicazione
          dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 143; 
                i-bis) «risorse assicurative», le  somme  di  denaro,
          con  i   relativi   interessi,   dovute   dagli   Operatori
          assicurativi successivamente al verificarsi dell'evento  di
          cui alla lettera m-quater);»; 
                l)   «contratti   assicurativi»,   i   contratti   di
          assicurazione   sulla   vita,   che   prevedono   l'obbligo
          dell'Operatore assicurativo di versare un  capitale  o  una
          rendita al verificarsi  di  un  evento  attinente  la  vita
          umana,  nonche'  i  contratti  di  capitalizzazione   e   i
          contratti di adesione a fondi pensione aperti  istituiti  e
          gestiti da Operatori assicurativi, che prevedono  l'obbligo
          dell'Operatore assicurativo di pagare somme determinate  al
          termine  del  periodo  contrattuale  senza  assunzione   di
          rischio demografico;»; 
                m) «intestazione» ovvero «intestazioni», il mutamento
          di titolarita' in favore di Fondo  unico  giustizia  ovvero
          l'attribuzione di  titolarita'  a  Fondo  unico  giustizia,
          effettuati dagli Operatori e dagli Operatori  assicurativi,
          dei rapporti aventi  ad  oggetto  le  risorse,  nonche'  le
          risorse assicurative; 
                m-bis) «vincolo» ovvero «vincoli», la costituzione  a
          favore di Fondo unico giustizia da  parte  degli  Operatori
          assicurativi  di  un  vincolo  sui  contratti  assicurativi
          oggetto di provvedimenti di sequestro ovvero  di  confisca,
          mediante   apposizione   sui   medesimi   contratti   della
          stampigliatura "Contratto oggetto di vincolo  a  favore  di
          Fondo unico giustizia presso  Equitalia  Giustizia  S.p.a.,
          con sede in Roma, codice fiscale n. 97525160582 - art.  61,
          comma  23,  della  legge  6  agosto  2008,  n.   133"   che
          costituisce  per  tali   contratti,   in   funzione   della
          peculiarita' dei relativi rapporti,  modalita'  applicativa
          specifica della loro intestazione e che della stessa  tiene
          luogo; 
                m-ter) «svincolo» ovvero  «svincoli»,  la  revoca  da
          parte degli Operatori assicurativi dei vincoli a seguito di
          provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca di  confisca
          dei  contratti  assicurativi,  effettuata  dagli  Operatori
          assicurativi mediante cancellazione della stampigliatura di
          cui alla lettera m-bis); 
                m-quater)  «evento»,  il  verificarsi   del   rischio
          dedotto   in   garanzia   e   contemplato   nei   contratti
          assicurativi ovvero la scadenza dei contratti assicurativi; 
                n) «dati delle  intestazioni»,  tutti  i  dati  e  le
          informazioni che gli Operatori finanziari e  gli  Operatori
          assicurativi   comunicano   a   Equitalia   Giustizia    in
          applicazione del decreto informazioni relativamente a tutte
          le intestazioni nonche' a tutti i vincoli  e  a  tutti  gli
          svincoli, come definiti alle lettere m-bis) ed m-ter) che i
          predetti Operatori hanno effettuato a decorrere dalla  data
          di entrata in vigore del decreto-legge n. 143 del 2008; 
                o)  «dati  delle  risorse»,  tutti  i   dati   e   le
          informazioni   necessari   per   la   individuazione    dei
          procedimenti ovvero dei provvedimenti civili, fallimentari,
          penali,  per  l'applicazione  di  misure  di   prevenzione,
          nonche' amministrativi nell'ambito  dei  quali  ovvero  per
          effetto dei quali si determinano le risorse; 
                p) «Ministero  della  giustizia»,  gli  uffici  della
          amministrazione  della   giustizia   che   formano   ovvero
          detengono i dati delle risorse di loro competenza; 
                q)  «Ministero  dell'interno»,   gli   uffici   della
          amministrazione dell'interno che formano ovvero detengono i
          dati delle risorse di loro competenza; 
                r) «Demanio», gli uffici della  Agenzia  del  demanio
          che formano ovvero detengono i dati delle risorse  di  loro
          competenza; 
                s)   «MEF»,   il   Ministro   ovvero   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze; 
                t) «devoluzione allo Stato», alternativamente: 
                  1) il versamento in conto entrate al bilancio dello
          Stato effettuato da Equitalia  Giustizia  nei  soli  limiti
          applicativi e per le sole finalita' previsti  dall'art.  2,
          comma 5, del decreto-legge n. 143 del 2008; 
                  2) il versamento in conto entrate al bilancio dello
          Stato effettuato da  Equitalia  Giustizia  delle  somme  da
          destinare con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri ai sensi e per gli effetti delle  disposizioni  di
          cui ai commi da 7 a 7-ter dell'art. 2 della  legge  n.  181
          del 2008. 
              2. Il  presente  decreto  reca  disposizioni  attuative
          delle norme di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge
          n. 112, convertito dalla legge n.  133  del  2008,  nonche'
          delle  norme  di  cui  all'art.  2,  commi  1  e   6,   del
          decreto-legge n. 143, come integrato dalla legge n. 181.». 
              «Art. 6 (Gestione, versamenti allo Stato,  investimenti
          e  rendicontazione).  -  1.   Equitalia   Giustizia   versa
          all'entrata del bilancio dello Stato le somme per le  quali
          sussistono i requisiti  per  il  loro  incameramento  entro
          trenta   giorni.   Equitalia   Giustizia   versa   altresi'
          all'entrata  del  bilancio   dello   Stato,   con   cadenza
          trimestrale e nella percentuale di cui all'art. 2, comma 7,
          della  legge  n.  181,  ovvero  nella  diversa  percentuale
          eventualmente determinata ai sensi del comma  7-quater  del
          medesimo  articolo,  le  quote  delle  risorse  oggetto  di
          sequestro  penale   o   amministrativo   che   si   rendono
          disponibili per massa, in base a criteri  statistici  e  di
          rotativita'. 
              2. Fino  al  momento  del  versamento  all'entrata  del
          bilancio   dello   Stato,   ai   fini   della    successiva
          riassegnazione per le destinazioni disposte con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi  e  per  gli
          effetti delle disposizioni di cui ai commi  da  7  a  7-ter
          dell'art.  2  della  legge  n.  181,  Equitalia   Giustizia
          gestisce le risorse nonche' le risorse esecutive  intestate
          Fondo unico giustizia  avendo  riguardo  alle  esigenze  di
          liquidita' del Fondo unico giustizia e garantendo la pronta
          disponibilita' delle  risorse  diverse  dal  denaro  ovvero
          delle  somme  di  denaro   necessarie   per   eseguire   le
          restituzioni e i prelevamenti di cui al presente decreto. 
              3. Anche al fine di assicurare la pronta disponibilita'
          di cui al comma 2, Equitalia Giustizia: 
                a) relativamente alle risorse  sequestrate  che  alla
          data della intestazione  risultano  in  forma  diversa  dal
          denaro, non effettua  disinvestimenti,  nuovi  investimenti
          ovvero diversificazione degli investimenti,  salvo  diversa
          disposizione   appositamente   impartitale   dal   relativo
          amministratore; 
                b) relativamente alle risorse  sequestrate  che  alla
          data della  intestazione  risultano  in  forma  di  denaro,
          nonche' alle risorse assicurative registra  la  misura  del
          tasso d'interesse attivo  riconosciuto  dagli  Operatori  e
          dagli Operatori assicurativi alla  data  dell'intestazione,
          nonche'  ogni  variazione  del  predetto  tasso  che  fosse
          successivamente  comunicata   dagli   Operatori   e   dagli
          Operatori assicurativi; 
                c) intrattiene un apposito conto corrente,  intestato
          Fondo unico giustizia, con  l'Operatore  che  riconosce  il
          piu' elevato  tasso  di  interesse  attivo,  in  ogni  caso
          superiore  alla  media  dei  tassi  di   interesse   attivi
          applicati dalle maggiori banche sui conti correnti dei loro
          clienti,  di  cui  alla  pubblicazione  Bankitalia-depositi
          overnight presso l'Eurosistema; 
                d) trasferisce sul conto corrente di cui alla lettera
          c) le risorse di cui alla lettera b) esclusivamente  se  il
          relativo tasso di  interesse  attivo  risulti  superiore  a
          quello praticato sulle risorse di cui alla medesima lettera
          b) e soltanto per il tempo durante  il  quale  il  predetto
          tasso risulti effettivamente superiore; 
                e) investe le risorse di cui  alle  lettere  b),  per
          massa e non per singolo provvedimento, e d)  esclusivamente
          in  titoli  emessi  e  garantiti  dallo  Stato  italiano  e
          soltanto se, all'atto dell'investimento e nel  corso  della
          relativa gestione, l'investimento garantisce la sua  pronta
          liquidazione, nonche'  una  remunerazione  complessivamente
          maggiore di quella conseguente all'applicazione  dei  tassi
          di interesse attivo di cui alle medesime lettere. 
              4. Equitalia Giustizia tiene contabilita'  e  scritture
          separate per le  operazioni  attinenti  alla  gestione  del
          Fondo unico giustizia, nonche' una separata amministrazione
          delle risorse di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  i),  ad
          essa  pertinenti,  in  modo  che  risulti  identificato  il
          patrimonio destinato a rispondere  delle  obbligazioni  del
          Fondo unico giustizia. 
              5.  Il  rendiconto  della  gestione  del  Fondo   unico
          giustizia, approvato dal consiglio  di  amministrazione  di
          Equitalia  Giustizia,  e'  trasmesso  entro  il  30  aprile
          dell'anno successivo a quello cui si riferisce,  unitamente
          ad una relazione del consiglio di amministrazione, al  MEF,
          al Ministero della giustizia e al  Ministero  dell'interno.
          Equitalia Giustizia trasmette trimestralmente  al  MEF,  al
          Ministero della giustizia e al  Ministero  dell'interno  un
          rendiconto delle somme  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello   Stato.   Equitalia   Giustizia,    gli    Operatori
          assicurativi e gli  altri  Operatori,  d'intesa  fra  loro,
          determinano le date entro le quali  i  dati  e  le  notizie
          occorrenti per  la  predisposizione  del  rendiconto  della
          gestione sono esclusivamente gestiti in formato elettronico
          e trasmessi in forma telematica.  Equitalia  Giustizia,  ai
          fini delle  iniziative  di  competenza  del  MEF  ai  sensi
          dell'art. 2, comma 3-bis), della  legge  n.  181  del  2008
          comunica al MEF, non appena in suo possesso,  ogni  notizia
          od elemento utile a costituire presupposto  delle  medesime
          iniziative». 
              6. Il rendiconto comprende le seguenti voci: 
                a) natura e entita'  delle  risorse  intestate  Fondo
          unico giustizia, distinte per tipologia; 
                b) natura e entita' delle risorse prelevate da  Fondo
          unico giustizia; 
                c) investimenti eseguiti e loro rendimento; 
                d) natura e entita' delle risorse versate all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato,  distinte  per  tipologia,   e
          destinate alla ripartizione di cui all'art. 2, commi da 7 a
          7-ter), della legge n. 181 del 2008; 
                e) entita' dell'aggio dedotto dalle somme versate  al
          bilancio dello Stato; 
                f) spese  di  gestione  del  Fondo  unico  giustizia,
          determinate  con   apposita   convenzione   tra   Equitalia
          Giustizia e MEF, cosi' suddivise: 
                  f.1) commissione spese trattenute dagli Operatori; 
                  f.2) spese sostenute da Equitalia Giustizia; 
                  f.3) spese inerenti alle attivita' di investimento. 
              7. Il MEF,  anche  su  richiesta  del  Ministero  della
          giustizia o del Ministero dell'interno,  puo'  chiedere  in
          qualunque momento a  Equitalia  Giustizia  notizie  e  dati
          sulla  gestione  del  Fondo  unico   giustizia,   ulteriori
          rispetto  a  quelli  che  gia'  emergono   dai   rendiconti
          periodici di Equitalia Giustizia, al fine di verificare  la
          regolarita' e l'appropriatezza della gestione esercitata in
          base al presente regolamento.».