IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
concernente  l'accertamento   dei   requisiti   di   idoneita'   alla
circolazione e omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi  ed,
in particolare, il comma 3-bis del medesimo articolo 75, che  demanda
al Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  l'emanazione  di
norme specifiche per l'approvazione nazionale di sistemi,  componenti
ed  entita'  tecniche,  nonche'  le  idonee  procedure  per  la  loro
installazione quali elementi di sostituzione  o  di  integrazione  di
parti dei veicoli, su tipi di autovetture  e  motocicli  nuovi  o  in
circolazione; 
  Visto l'articolo 236, comma 2, del regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  2
maggio 2001, n. 277, con cui e' stato adottato il regolamento recante
«Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli  a
motore,  dei  rimorchi,  delle  macchine  agricole,  delle   macchine
operatrici e dei loro sistemi,  componenti  ed  entita'  tecniche»  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
20 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  luglio  2002,
n. 172, S.O., recante «Recepimento della direttiva 2001/116/CE  della
Commissione europea del 20 dicembre 2001,  che  adegua  al  progresso
tecnico  la  direttiva  70/156/CE  del   Consiglio   concernente   il
ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati   membri   relative
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  3  maggio  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio  2007,  n.  165,  S.O.,
recante  «Recepimento  della  direttiva  2005/64/CE  del   Parlamento
europeo e del Consiglio del 26  ottobre  2005  sull'omologazione  dei
veicoli a motore, per  quanto  riguarda  la  loro  riutilizzabilita',
riciclabilita'  e  recuperabilita'  e  che  modifica   la   direttiva
70/156/CEE del Consiglio»; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  209,  recante
«Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»
e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7  agosto
2003, n. 182, S.O.; 
  Considerata l'esigenza di regolamentare la sostituzione  di  taluni
componenti dell'impianto frenante delle autovetture; 
  Espletata la procedura d'informazione nel  settore  delle  tecniche
prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317 e successive modifiche ed
integrazioni; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 giugno 2010; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23  agosto  1988,
n. 400; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il regolamento si applica ai sistemi dischi  freno,  di  seguito
definiti «sistema» secondo quanto specificato al successivo  articolo
2,  destinati  ad  essere  installati  sui  veicoli  della  categoria
internazionale M1, quali elementi di sostituzione dei  corrispondenti
componenti originali o loro ricambi. 
  2. I sistemi, di cui al comma 1, sono omologati in conformita' alle
prescrizioni  e  alle  procedure  di  prova  previste  dal   presente
regolamento. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e' operativo il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  Il  comma  3-bis  dell'articolo   75   del   decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' recita: 
              «3-bis.  Il  Ministro  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti stabilisce con propri  decreti  norme  specifiche
          per l'approvazione nazionale  dei  sistemi,  componenti  ed
          entita' tecniche, nonche' le idonee procedure per  la  loro
          installazione  quali  elementi   di   sostituzione   o   di
          integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
          motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed
          entita'  tecniche,  per  i  quali  siano  stati  emanati  i
          suddetti  decreti  contenenti  le  norme   specifiche   per
          l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati  dalla
          necessita' di ottenere l'eventuale nulla  osta  della  casa
          costruttrice del veicolo di cui all'articolo  236,  secondo
          comma, del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  salvo  che  sia
          diversamente disposto nei decreti medesimi». 
              - Il comma 2 dell'art. 236 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, cosi' recita: 
              «2.  Ogni  modifica  riguardante   uno   dei   seguenti
          elementi: 
                a) la massa complessiva massima; 
                b) la massa massima rimorchiabile; 
                c) le masse massime sugli assi; 
                d) il numero di assi; 
                e) gli interassi; 
                f) le carreggiate; 
                g) gli sbalzi; 
                h) il telaio anche se realizzato  con  una  struttura
          portante o equivalente; 
                i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; 
                l) la potenza massima del motore; 
                m) il collegamento  del  motore  alla  struttura  del
          veicolo, e' subordinata al rilascio, da  parte  della  casa
          costruttrice del veicolo,  di  apposito  nulla-osta,  salvo
          diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora
          tale rilascio non avvenga per motivi diversi da  quelli  di
          ordine tecnico concernenti la  possibilita'  di  esecuzione
          della modifica, il nulla-osta puo' essere sostituito da una
          relazione tecnica, firmata da persona a cio' abilitata, che
          attesti la  possibilita'  d'esecuzione  della  modifica  in
          questione. In tale caso deve essere eseguita una  visita  e
          prova  presso  l'ufficio  della  Direzione  generale  della
          M.C.T.C.  competente  in  base  alla   sede   della   ditta
          esecutrice  dei  lavori,  al  fine  di   accertare   quanto
          attestato  dalla  relazione  predetta,  prima   che   venga
          eseguita la modifica richiesta.». 
              -  Il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione del 2 maggio 2001, n. 277 e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2001, n.160. 
              - La direttiva 20 dicembre 2001, n. 2001/116/CE,  della
          Commissione che adegua al progresso  tecnico  la  direttiva
          70/156/CEE  del  Consiglio  concernente  il  ravvicinamento
          delle   legislazioni   degli    Stati    membri    relative
          all'omologazione dei veicoli a motore e dei  loro  rimorchi
          e' stata pubblicata nella GUCE 21 gennaio 2020, n. L 18. 
              - La direttiva  26  ottobre  2005,  n.  2005/64/CE  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio  sull'omologazione  dei
          veicoli   a   motore   per   quanto   riguarda   la    loro
          riutilizzabilita', riciclabilita' e recuperabilita'  e  che
          modifica la direttiva 70/156/CEE  del  Consiglio  e'  stata
          pubblicata nella G.U.U.E. 25 novembre 2005, n. L 310. 
              - La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio18
          settembre 2000, n. 2000/53/CE, relativa  ai  veicoli  fuori
          uso e' stata pubblicata nella G.U.C.E. 21 ottobre 2000,  n.
          L 269. 
              - La legge 21 giugno 1986, n. 317,  recante  «Procedura
          d'informazione nel settore delle norme  e  regolamentazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi della  societa'
          dell'informazione in attuazione  della  direttiva  98/34/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno  1998,
          modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 20 luglio  1998»  e'  stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151. 
              - L'art. 17, commi 3 e 4 , della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, cosi' recita: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.».