IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare,  l'articolo
17, comma 3; 
  Visto  il  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  134,   recante:
«Disposizioni urgenti  per  garantire  la  continuita'  del  servizio
scolastico  ed  educativo  per  l'anno  2009-2010»,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2009,  n.  167,   e,   in
particolare, l'articolo 1, commi 4-octies e 4-novies,  che  prevedono
l'obbligo per il personale della scuola che  chiede  l'inserimento  o
che e' gia' inserito nella graduatoria di una  provincia  diversa  da
quella di residenza, di trasmettere la certificazione medica ai  fini
della fruizione dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni o dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e
successive modificazioni; 
  Visto il comma 4-decies del medesimo articolo 1  del  decreto-legge
n. 134 del  2009,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
novembre  2009,  n.  167,  che  prevede  la  richiesta  di  ulteriori
accertamenti qualora vi siano motivate ragioni, ovvero con  metodi  a
campione, sulla sussistenza delle condizioni  personali  o  familiari
che danno diritto alla fruizione dei benefici previsti dalla legge  5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni o  dalla  legge  12
marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni; 
  Visto il comma 4-undecies del medesimo articolo 1 del decreto-legge
n. 134 del  2009,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
novembre 2009, n. 167,  che  prevede  che  con  apposito  regolamento
approvato con decreto ministeriale,  di  concerto  con  il  Ministero
della salute e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
sono adottate le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle norme
di  cui  ai  citati  commi,  da  4-octies  a  4-decies  del  predetto
decreto-legge; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni
recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  di
diritto di accesso ai documenti  amministrativi»  ed  in  particolare
l'articolo 18, comma 2; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,
concernente: «Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione  sociale
e i diritti delle persone handicappate»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,   n.   297,   di
approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado; 
  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68,  e  successive  modificazioni,
concernente: «Norme per il diritto al  lavoro  dei  disabili»  e,  in
particolare, l'articolo 1, comma 4, l'articolo  3  e  l'articolo  18,
comma 2; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente:  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
sottosegretari di Stato»; 
  Visto l'articolo 20  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  ottobre  2000,
n. 333, concernente: «Regolamento di esecuzione della legge 12  marzo
1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2010; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
e successive modificazioni, e il relativo nulla-osta della Presidenza
del Consiglio dei Ministri reso in data 13 luglio 2010; 
  Di concerto con il Ministro della salute  e  con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. I benefici applicabili ai fini del presente regolamento sono: 
    a) il diritto alla precedenza  nell'assegnazione  di  sede  e  il
diritto alla scelta, ove possibile, della sede piu' vicina al proprio
domicilio ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 21 e dell'articolo
33, comma 6, della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni; 
    b) il diritto del  familiare  lavoratore  o  dell'affidatario  di
persona  con  handicap  in   situazione   di   gravita'   ai   sensi,
rispettivamente, dei commi 5 e 7, dell'articolo 33,  della  legge  n.
104 del 1992 e successive modificazioni, a scegliere, ove  possibile,
la  sede  piu'  vicina  al  domicilio  individuato  dalle  richiamate
disposizioni; 
    c) il diritto alla riserva del posto ai sensi e nei limiti  delle
disposizioni di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della legge n.  68
del 1999. 
  2. Ai fini del presente regolamento si intende: 
    a)  per  condizione  familiare,  di  cui  all'articolo  1,  commi
4-octies e 4-decies, del decreto-legge 25  settembre  2009,  n.  134,
convertito in legge, con modificazioni,  dall'articolo  1,  comma  1,
della legge 24 novembre  2009,  n.  167,  di  seguito  indicato  come
«decreto-legge», quella del familiare o dell'affidato con handicap in
situazione di gravita', rilevanti agli effetti, rispettivamente,  dei
commi 5 e 7,  dell'articolo  33,  della  legge  n.  104  del  1992  e
successive modificazioni, nonche' quella  del  soggetto  riconosciuto
grande invalido per cause di guerra, di servizio o di lavoro; 
    b) per certificazione medica originale, di  cui  all'articolo  1,
comma 4-octies, del decreto-legge, si intende l'atto, il verbale o la
certificazione,    rilasciata    all'interessato    a     conclusione
dell'accertamento effettuato a norma dell'articolo 4 della  legge  n.
104 del 1992 e successive modificazioni; 
    c) relativamente al personale docente, educativo ed  A.T.A.,  per
autorita' scolastiche di  cui  all'articolo  1,  comma  4-octies  del
decreto-legge, gli uffici di livello dirigenziale  non  generale  che
gestiscono, quali articolazioni territoriali degli uffici  scolastici
regionali,  la  graduatoria  nella  quale  l'interessato  ha  chiesto
l'inserimento; 
    d) relativamente ai dirigenti scolastici, per ufficio  scolastico
regionale competente  di  cui  all'articolo  1,  comma  4-novies  del
decreto-legge,   l'ufficio   scolastico   regionale   che    provvede
all'assunzione a tempo indeterminato del predetto personale. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note al titolo. 
              - Si riporta il testo dei commi da 4-octies a  4-decies
          dell'art. 1 del decreto-legge 25 settembre  2009,  n.  134,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2009, n. 167, recante «Disposizioni urgenti  per  garantire
          la continuita' dell'anno scolastico ed educativo per l'anno
          2009-2010»: 
              «4-octies. A decorrere dall'anno scolastico  2009-2010,
          i  docenti  e  il  personale  amministrativo,   tecnico   e
          ausiliario che si avvalgono o  chiedono  di  avvalersi  dei
          benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  o
          dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, all'atto della  richiesta
          di inserimento nella graduatoria di una  provincia  diversa
          da  quella  di  residenza,   trasmettono   alle   autorita'
          scolastiche della provincia nella cui graduatoria  chiedono
          di  essere  inseriti  la  certificazione  medica  originale
          comprovante le condizioni personali o familiari  che  danno
          diritto a fruire dei benefici medesimi.  Per  il  personale
          gia' inserito nella graduatoria di una provincia diversa da
          quella di residenza alla data di entrata  in  vigore  della
          legge   di   conversione   del   presente    decreto,    la
          certificazione  e'  trasmessa  nei  termini  stabiliti  dal
          regolamento di cui al comma 4-undecies. 
              4-novies. A  decorrere  dallo  stesso  anno  scolastico
          indicato al comma  4-octies,  i  dirigenti  scolastici  che
          conseguono la  nomina  in  regione  diversa  da  quella  di
          residenza trasmettono la documentazione di cui al  medesimo
          comma 4-octies all'ufficio scolastico regionale competente. 
              4-decies. Sulla base della  certificazione  di  cui  ai
          commi  4-octies  e  4-novies,  le  autorita'   scolastiche,
          qualora sussistano motivate ragioni ovvero anche con metodi
          a  campione,  richiedono   ulteriori   accertamenti   sulla
          sussistenza delle  condizioni  personali  o  familiari  che
          danno diritto a fruire dei benefici previsti  dalle  citate
          norme; questi ultimi sono svolti presso un'unita' sanitaria
          locale diversa da quella che ha esaminato la documentazione
          ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,
          individuata secondo criteri  di  competenza  stabiliti  dal
          regolamento di cui al comma 4-undecies.». 
          Note alle premesse. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - Per  il  testo  dei  commi  da  4-octies  a  4-decies
          dell'articolo 1 del decreto-legge  25  settembre  2009,  n.
          134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2009, n. 167, recante «Disposizioni urgenti  per  garantire
          la continuita' dell'anno scolastico ed educativo per l'anno
          2009-2010», si veda nelle note al titolo. 
              -  La  legge  5  febbraio   1992,   n.   104,   recante
          «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e  i
          diritti delle persone  handicappate»  e'  stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale  del  17  febbraio  1992,  n.  39,
          supplemento ordinario. 
              - La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per  il
          diritto al lavoro dei disabili» e' stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1999,  n.  68,  supplemento
          ordinario. 
              - Si riporta il testo del comma 4-undecies, dell'art. 1
          del decreto-legge 25 settembre 2009,  n.  134,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2009,  n.  167,
          recante «Disposizioni urgenti per garantire la  continuita'
          dell'anno scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»: 
              «4-undecies. Con regolamento emanato  con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          di concerto con il Ministro  del  lavoro,  della  salute  e
          delle politiche  sociali,  sono  adottate  le  disposizioni
          necessarie per l'esecuzione delle norme di cui ai commi  da
          4-octies a 4-decies.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  18,  comma  2,  della
          legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi»: 
              «Art. 18 (Autocertificazione). - 1. (Omissis). 
              2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati
          soggettivi, necessari per l'istruttoria  del  procedimento,
          sono  acquisiti   d'ufficio   quando   sono   in   possesso
          dell'amministrazione  procedente,  ovvero  sono   detenuti,
          istituzionalmente,  da  altre  pubbliche   amministrazioni.
          L'amministrazione   procedente   puo'    richiedere    agli
          interessati i soli elementi necessari per  la  ricerca  dei
          documenti.». 
              - Il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,
          recante «Approvazione del testo  unico  delle  disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado» e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994, n. 115,  supplemento
          ordinario. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, dell'art. 3
          e dell'art. 18 comma 2, della legge 12 marzo 1999,  n.  68,
          recante: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»: 
              «4. L'accertamento delle condizioni di  disabilita'  di
          cui al presente articolo, che danno diritto di accedere  al
          sistema  per  l'inserimento  lavorativo  dei  disabili,  e'
          effettuato dalle commissioni di cui all'art. 4 della  legge
          5  febbraio  1992,  n.  104,  secondo  i  criteri  indicati
          nell'atto  di  indirizzo  e   coordinamento   emanato   dal
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  entro  centoventi
          giorni dalla data di cui  all'art.  23,  comma  1.  Con  il
          medesimo atto vengono stabiliti i criteri  e  le  modalita'
          per l'effettuazione delle  visite  sanitarie  di  controllo
          della permanenza dello stato invalidante.». 
              «Art. 3 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva).  -
          1. I datori di lavoro pubblici e  privati  sono  tenuti  ad
          avere alle loro  dipendenze  lavoratori  appartenenti  alle
          categorie di cui all'art. 1 nella seguente misura: 
                a)  sette  per  cento  dei  lavoratori  occupati,  se
          occupano piu' di 50 dipendenti; 
                b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; 
                c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. 
              2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15  a
          35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si  applica  solo
          in caso di nuove assunzioni. 
              3. Per i partiti politici, le organizzazioni  sindacali
          e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano  nel
          campo della solidarieta' sociale, dell'assistenza  e  della
          riabilitazione,   la   quota   di   riserva   si    computa
          esclusivamente     con     riferimento     al     personale
          tecnico-esecutivo e  svolgente  funzioni  amministrative  e
          l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso  di  nuova
          assunzione. 
              4. Per i servizi di polizia, della protezione civile  e
          della difesa nazionale, il  collocamento  dei  disabili  e'
          previsto nei soli servizi amministrativi. 
              5. Gli  obblighi  di  assunzione  di  cui  al  presente
          articolo sono  sospesi  nei  confronti  delle  imprese  che
          versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e
          3 della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e   successive
          modificazioni,  ovvero  dall'art.  1 del  decreto-legge  30
          ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi  sono  sospesi
          per  la  durata  dei  programmi  contenuti  nella  relativa
          richiesta  di  intervento,  in  proporzione   all'attivita'
          lavorativa effettivamente sospesa e per il  singolo  ambito
          provinciale. Gli  obblighi  sono  sospesi  inoltre  per  la
          durata della  procedura  di  mobilita'  disciplinata  dagli
          articoli 4 e 24 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
          successive modificazioni, e, nel caso in cui  la  procedura
          si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo
          in cui permane  il  diritto  di  precedenza  all'assunzione
          previsto dall'art. 8, comma 1, della stessa legge. 
              6.  Agli  enti  pubblici  economici   si   applica   la
          disciplina prevista per i datori di lavoro privati. 
              7. Nella quota di riserva sono computati  i  lavoratori
          che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n.
          686, e successive modificazioni,  nonche'  della  legge  29
          marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.». 
              «2. In attesa di una disciplina organica del diritto al
          lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro  che
          siano  deceduti  per  causa  di  lavoro,  di  guerra  o  di
          servizio,    ovvero    in    conseguenza    dell'aggravarsi
          dell'invalidita' riportata  per  tali  cause,  nonche'  dei
          coniugi  e  dei  figli  di  soggetti  riconosciuti   grandi
          invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei
          profughi   italiani   rimpatriati,   il   cui   status   e'
          riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763,
          e' attribuita in favore  di  tali  soggetti  una  quota  di
          riserva, sul numero di  dipendenti  dei  datori  di  lavoro
          pubblici  e  privati  che  occupano   piu'   di   cinquanta
          dipendenti, pari  a  un  punto  percentuale  e  determinata
          secondo la disciplina di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 6,  e
          all'art. 4, commi 1,  2  e  3,  della  presente  legge.  La
          predetta quota e' pari ad un'unita' per i datori di lavoro,
          pubblici  e  privati,  che  occupano   da   cinquantuno   a
          centocinquanta dipendenti. Le  assunzioni  sono  effettuate
          con le modalita' di cui all'art. 7, comma 1. Il regolamento
          di  cui  all'art.  20  stabilisce  le  relative  norme   di
          attuazione.». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
          recante: «Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
          dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio  2001,  n.
          106, supplemento ordinario. 
              - La legge  13  novembre  2009,  n.  172,  concernente:
          «Istituzione del Ministero della salute  e  incremento  del
          numero complessivo dei Sottosegretari di  Stato»  e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28  novembre  2009,
          n. 278. 
              - Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto-legge 1°
          luglio 2009,  n.  78,  recante:  «Provvedimenti  anticrisi,
          nonche' proroga di termini», convertito, con modificazioni,
          dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102: 
              «Art.  20  (Contrasto  alle   frodi   in   materia   di
          invalidita' civile). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2010
          ai fini degli accertamenti sanitari di invalidita'  civile,
          cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'  le
          commissioni mediche delle  aziende  sanitarie  locali  sono
          integrate  da  un   medico   dell'INPS   quale   componente
          effettivo.  In  ogni  caso  l'accertamento  definitivo   e'
          effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del  presente
          articolo l'INPS medesimo si avvale  delle  proprie  risorse
          umane, finanziarie  e  strumentali,  anche  attraverso  una
          razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del
          decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  30
          marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121  del
          26  maggio  2007,  concernente   il   trasferimento   delle
          competenze residue  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze all'INPS. 
              2. L'INPS accerta altresi' la permanenza dei  requisiti
          sanitari nei confronti dei titolari di invalidita'  civile,
          cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. In
          caso di comprovata insussistenza dei  prescritti  requisiti
          sanitari, si applica l'art. 5, comma 5 del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
          1994, n. 698. Per il triennio  2010-2012  l'INPS  effettua,
          con le risorse umane e finanziarie previste a  legislazione
          vigente,  in  via  aggiuntiva  all'ordinaria  attivita'  di
          accertamento della  permanenza  dei  requisiti  sanitari  e
          reddituali, un programma di 100.000  verifiche  per  l'anno
          2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno  degli  anni
          2011  e  2012  nei  confronti  dei  titolari  di   benefici
          economici di invalidita' civile. 
              3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte  ad
          ottenere i  benefici  in  materia  di  invalidita'  civile,
          cecita' civile, sordita' civile,  handicap  e  disabilita',
          complete della certificazione medica attestante  la  natura
          delle infermita'  invalidanti,  sono  presentate  all'INPS,
          secondo modalita' stabilite dall'ente medesimo.  L'Istituto
          trasmette, in tempo reale e in via telematica,  le  domande
          alle aziende sanitarie locali. 
              4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della
          salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e  non
          oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          legge   di   conversione   del   presente   decreto,   sono
          disciplinate le modalita' attraverso le quali sono affidate
          all'INPS le attivita' relative all'esercizio delle funzioni
          concessorie nei procedimenti di invalidita' civile, cecita'
          civile,  sordita'  civile,  handicap  e  disabilita'.   Nei
          sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS
          apposita    convenzione    che    regola    gli     aspetti
          tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la
          gestione del procedimento per l'erogazione dei  trattamenti
          connessi allo stato di invalidita' civile. 
              5. All'art. 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre
          2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
          dicembre  2005,  n.  248,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) nel primo periodo e' soppressa la parola "anche"; 
                b) nel secondo periodo sono soppresse le parole  "sia
          presso gli uffici dell'Avvocatura  dello  Stato,  ai  sensi
          dell'art. 11 del regio decreto 30 ottobre  1933,  n.  1611,
          sia"; 
                c) nel terzo periodo sono  soppresse  le  parole  "e'
          litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 102 del  codice
          di procedura civile e". 
              5-bis. Dopo il comma 6 dell'art. 10  del  decreto-legge
          30 settembre 2005, n. 203, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,  come  modificato  dal
          comma 5 del presente articolo, e' inserito il seguente: 
              "6-bis.   Nei   procedimenti   giurisdizionali   civili
          relativi   a   prestazioni   sanitarie   previdenziali   ed
          assistenziali,  nel  caso  in  cui  il  giudice  nomini  un
          consulente tecnico  d'ufficio,  alle  indagini  assiste  un
          medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di
          nullita', del consulente nominato  dal  giudice,  il  quale
          provvede ad inviare  apposita  comunicazione  al  direttore
          della sede provinciale dell'INPS  competente.  Al  predetto
          componente competono le facolta' indicate nel secondo comma
          dell'art. 194 del codice di procedura civile.  Nell'ipotesi
          di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far
          data  dal  1°  aprile   2007   a   carico   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze o del medesimo in solido  con
          l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica
          o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS". 
              6. Entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  delle
          presenti disposizioni, e' nominata dal Ministro del lavoro,
          della salute e delle politiche sociali di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze una commissione  con
          il  compito  di  aggiornare  le  tabelle  indicative  delle
          percentuali dell'invalidita'  civile,  gia'  approvate  con
          decreto  del  Ministro  della  sanita'  5  febbraio   1992,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale  n.  47  del  26  febbraio  1992,  e   successive
          modificazioni.  Lo  schema  di  decreto  che   apporta   le
          eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente
          comma  e'  trasmesso  alle  Camere  per  il  parere   delle
          commissioni competenti per materia.  Dalla  attuazione  del
          presente comma non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
          2000, n. 333, concernente: «Regolamento di esecuzione della
          legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al
          lavoro dei disabili», e' stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 18 novembre 2000, n. 270. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000, n.  445,  concernente:  «Testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa.  (Testo   A)»,   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20  febbraio  2001,
          n. 42, supplemento ordinario. 
          Note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, comma 1, 21,  e
          33, commi 5, 6 e 7 della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,
          concernente: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
          sociale e i diritti delle persone handicappate»: 
              «Art.  4  (Accertamento  dell'handicap).   -   1.   Gli
          accertamenti relativi alla minorazione,  alle  difficolta',
          alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente  e
          alla capacita'  complessiva  individuale  residua,  di  cui
          all'art. 3, sono effettuati dalle unita'  sanitarie  locali
          mediante le commissioni mediche  di  cui  all'art.  1 della
          legge 15 ottobre 1990, n. 295, che  sono  integrate  da  un
          operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in
          servizio presso le unita' sanitarie locali.». 
              «Art. 21 (Precedenza nell'assegnazione di sede).  -  1.
          La  persona  handicappata  con  un  grado  di   invalidita'
          superiore ai due terzi  o  con  minorazioni  iscritte  alle
          categorie prima, seconda e terza della  tabella  A  annessa
          alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli  enti
          pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo,  ha
          diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. 
              2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza  in
          sede di trasferimento a domanda.». 
              «5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto
          di lavoro pubblico o privato, che assista  con  continuita'
          un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha
          diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro  piu'
          vicina al proprio domicilio e non  puo'  essere  trasferito
          senza il suo consenso ad altra sede. 
              6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di
          gravita' puo' usufruire alternativamente  dei  permessi  di
          cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove  possibile,
          la sede di lavoro piu' vicina al proprio  domicilio  e  non
          puo'  essere  trasferita  in  altra  sede,  senza  il   suo
          consenso. 
              7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4  e  5  si
          applicano anche agli affidatari di persone handicappate  in
          situazione di gravita'.». 
              - Per il testo degli articoli 3 e 18,  comma  2,  della
          legge 12 marzo  1999,  n.  68,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per il testo del dei commi  da  4-octies  a  4-decies
          dell'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, si
          veda nella nota al titolo.