IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante: «Disposizioni urgenti per garantire la continuita' del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, e, in particolare, l'articolo 1, commi 4-octies e 4-novies, che prevedono l'obbligo per il personale della scuola che chiede l'inserimento o che e' gia' inserito nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza, di trasmettere la certificazione medica ai fini della fruizione dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni o dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni; Visto il comma 4-decies del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, che prevede la richiesta di ulteriori accertamenti qualora vi siano motivate ragioni, ovvero con metodi a campione, sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto alla fruizione dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni o dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni; Visto il comma 4-undecies del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, che prevede che con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle norme di cui ai citati commi, da 4-octies a 4-decies del predetto decreto-legge; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'articolo 18, comma 2; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, concernente: «Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, concernente: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'articolo 1, comma 4, l'articolo 3 e l'articolo 18, comma 2; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente: «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»; Visto l'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, concernente: «Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2010; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e il relativo nulla-osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri reso in data 13 luglio 2010; Di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. I benefici applicabili ai fini del presente regolamento sono: a) il diritto alla precedenza nell'assegnazione di sede e il diritto alla scelta, ove possibile, della sede piu' vicina al proprio domicilio ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 21 e dell'articolo 33, comma 6, della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni; b) il diritto del familiare lavoratore o dell'affidatario di persona con handicap in situazione di gravita' ai sensi, rispettivamente, dei commi 5 e 7, dell'articolo 33, della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni, a scegliere, ove possibile, la sede piu' vicina al domicilio individuato dalle richiamate disposizioni; c) il diritto alla riserva del posto ai sensi e nei limiti delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999. 2. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per condizione familiare, di cui all'articolo 1, commi 4-octies e 4-decies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2009, n. 167, di seguito indicato come «decreto-legge», quella del familiare o dell'affidato con handicap in situazione di gravita', rilevanti agli effetti, rispettivamente, dei commi 5 e 7, dell'articolo 33, della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni, nonche' quella del soggetto riconosciuto grande invalido per cause di guerra, di servizio o di lavoro; b) per certificazione medica originale, di cui all'articolo 1, comma 4-octies, del decreto-legge, si intende l'atto, il verbale o la certificazione, rilasciata all'interessato a conclusione dell'accertamento effettuato a norma dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni; c) relativamente al personale docente, educativo ed A.T.A., per autorita' scolastiche di cui all'articolo 1, comma 4-octies del decreto-legge, gli uffici di livello dirigenziale non generale che gestiscono, quali articolazioni territoriali degli uffici scolastici regionali, la graduatoria nella quale l'interessato ha chiesto l'inserimento; d) relativamente ai dirigenti scolastici, per ufficio scolastico regionale competente di cui all'articolo 1, comma 4-novies del decreto-legge, l'ufficio scolastico regionale che provvede all'assunzione a tempo indeterminato del predetto personale.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo. - Si riporta il testo dei commi da 4-octies a 4-decies dell'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, recante «Disposizioni urgenti per garantire la continuita' dell'anno scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»: «4-octies. A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che si avvalgono o chiedono di avvalersi dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, o dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, all'atto della richiesta di inserimento nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza, trasmettono alle autorita' scolastiche della provincia nella cui graduatoria chiedono di essere inseriti la certificazione medica originale comprovante le condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici medesimi. Per il personale gia' inserito nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la certificazione e' trasmessa nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 4-undecies. 4-novies. A decorrere dallo stesso anno scolastico indicato al comma 4-octies, i dirigenti scolastici che conseguono la nomina in regione diversa da quella di residenza trasmettono la documentazione di cui al medesimo comma 4-octies all'ufficio scolastico regionale competente. 4-decies. Sulla base della certificazione di cui ai commi 4-octies e 4-novies, le autorita' scolastiche, qualora sussistano motivate ragioni ovvero anche con metodi a campione, richiedono ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici previsti dalle citate norme; questi ultimi sono svolti presso un'unita' sanitaria locale diversa da quella che ha esaminato la documentazione ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, individuata secondo criteri di competenza stabiliti dal regolamento di cui al comma 4-undecies.». Note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Per il testo dei commi da 4-octies a 4-decies dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, recante «Disposizioni urgenti per garantire la continuita' dell'anno scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010», si veda nelle note al titolo. - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario. - La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1999, n. 68, supplemento ordinario. - Si riporta il testo del comma 4-undecies, dell'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, recante «Disposizioni urgenti per garantire la continuita' dell'anno scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»: «4-undecies. Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono adottate le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies.». - Si riporta il testo dell'art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»: «Art. 18 (Autocertificazione). - 1. (Omissis). 2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente puo' richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.». - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, dell'art. 3 e dell'art. 18 comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»: «4. L'accertamento delle condizioni di disabilita' di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, e' effettuato dalle commissioni di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'art. 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.». «Art. 3 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva). - 1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano piu' di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. 2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni. 3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarieta' sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione. 4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili e' previsto nei soli servizi amministrativi. 5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attivita' lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilita' disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'art. 8, comma 1, della stessa legge. 6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati. 7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonche' della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.». «2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche' dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status e' riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, e' attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano piu' di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 6, e all'art. 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota e' pari ad un'unita' per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalita' di cui all'art. 7, comma 1. Il regolamento di cui all'art. 20 stabilisce le relative norme di attuazione.». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. - La legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente: «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2009, n. 278. - Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102: «Art. 20 (Contrasto alle frodi in materia di invalidita' civile). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' le commissioni mediche delle aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo e' effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS. 2. L'INPS accerta altresi' la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'art. 5, comma 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidita' civile. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita', complete della certificazione medica attestante la natura delle infermita' invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalita' stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle aziende sanitarie locali. 4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' attraverso le quali sono affidate all'INPS le attivita' relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidita' civile. 5. All'art. 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo e' soppressa la parola "anche"; b) nel secondo periodo sono soppresse le parole "sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia"; c) nel terzo periodo sono soppresse le parole "e' litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 102 del codice di procedura civile e". 5-bis. Dopo il comma 6 dell'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, e' inserito il seguente: "6-bis. Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullita', del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto componente competono le facolta' indicate nel secondo comma dell'art. 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell'economia e delle finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS". 6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, e' nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidita' civile, gia' approvate con decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni. Lo schema di decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma e' trasmesso alle Camere per il parere delle commissioni competenti per materia. Dalla attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, concernente: «Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2000, n. 270. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario. Note all'art. 1. - Si riporta il testo degli articoli 4, comma 1, 21, e 33, commi 5, 6 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»: «Art. 4 (Accertamento dell'handicap). - 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta', alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente e alla capacita' complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unita' sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali.». «Art. 21 (Precedenza nell'assegnazione di sede). - 1. La persona handicappata con un grado di invalidita' superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.». «5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuita' un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. 6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravita' puo' usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravita'.». - Per il testo degli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo del dei commi da 4-octies a 4-decies dell'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, si veda nella nota al titolo.