IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante  «Legge  quadro  sul
volontariato»; 
  Visto il decreto legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460,  recante
«Riordino della disciplina tributaria degli enti  non  commerciali  e
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale»; 
  Visto l'articolo 96 della legge 21 novembre  2000,  n.  342,  cosi'
come integrato, al comma 1, dall'articolo  20  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre  2003,  n.
326; 
  Visti,  in  particolare,  gli  ultimi  due  periodi  del  comma   1
dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che  prevedono
che «Per l'acquisto di autoambulanze e di  beni  mobili  iscritti  in
pubblici registri destinati ad attivita'  antincendio  da  parte  dei
vigili del fuoco volontari, in  alternativa  a  quanto  disposto  dal
comma 1, primo periodo, dell'articolo  96  della  legge  21  novembre
2000, n. 342, le associazioni di volontariato iscritte  nei  registri
di cui all'articolo 6 della  legge  11  agosto  1991,  n.  266  e  le
organizzazioni non lucrative  di  utilita'  sociale  (ONLUS)  possono
conseguire il predetto contributo nella misura del  venti  per  cento
del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione
del medesimo prezzo praticata dal rivenditore. Il venditore  recupera
le   somme   corrispondenti   alla   riduzione   praticata   mediante
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241»; 
  Considerato che gli oneri relativi al contributo  conseguito  dalle
associazioni  di  volontariato   iscritte   nei   registri   di   cui
all'articolo  6  della  legge  11  agosto  1991,  n.  266   e   dalle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), di cui agli
ultimi due periodi del comma 1 dell'art. 96 della legge  21  novembre
2000, n. 342, non costituiscono oggetto di disciplina  da  parte  del
presente  regolamento,  in  quanto  oneri  non  a  carico  del  Fondo
nazionale per le politiche sociali; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
in data 28 agosto 2001, n. 388, recante  «Regolamento  concernente  i
criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione  e  l'erogazione  dei
contributi di cui all'articolo 96 della legge 21  novembre  2000,  n.
342, in materia di  attivita'  di  utilita'  sociale,  in  favore  di
associazioni  di  volontariato  e  organizzazioni  non  lucrative  di
utilita' sociale»; 
  Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni contenute  nel
predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n.
388 del 2001, attraverso l'adozione di un nuovo regolamento avente le
medesime finalita'; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400  e
successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive
modificazioni; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2010; 
  Sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
effettuata ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della predetta legge
n. 400 del 1988, con la nota  prot.  n.  04/UL/0004285/L  in  data  3
agosto 2010; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le  modalita'  di
concessione ed erogazione dei contributi previsti  dall'articolo  96,
comma 1, primo periodo, della  legge  21  novembre  2000,  n.  342  e
successive modificazioni ed integrazioni, in favore di organizzazioni
di  volontariato  e  delle  altre  organizzazioni  non  lucrative  di
utilita' sociale (ONLUS), per l'acquisto di autoambulanze e  di  beni
strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente  per  attivita'
di utilita' sociale  e  di  beni  da  donare  a  strutture  sanitarie
pubbliche. 
  2. Il contributo di cui al comma 1 puo' costituire una  percentuale
del prezzo di acquisto del bene, determinata sulla base delle domande
pervenute e ritenute ammissibili. 
  3. I contributi di cui al comma 1 non  sono  cumulabili  con  altri
contributi,   concernenti   il   medesimo   bene,    erogati    dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ne' con le  agevolazioni  previste
in alternativa dall'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342. 
  4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1, della citata  legge  n.  342
del 2000, la quota del Fondo nazionale per le  politiche  sociali  di
pertinenza delle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  viene
attribuita  direttamente  alle  predette  province   che   provvedono
all'erogazione dei contributi direttamente in favore dei  beneficiari
secondo  i  criteri  stabiliti  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della    Repubblica e    sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note al titolo: 
              - Il testo dell'articolo 96  della  legge  21  novembre
          2000, n.  342  (Misure  in  materia  fiscale),  cosi'  come
          modificato dal comma 1, dell'articolo 20 del  decreto-legge
          30  settembre  2003  n.  269,  convertito  in  legge,   con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326  e'  il
          seguente: 
              «Art. 96 (Disposizioni in materia di volontariato e  di
          canone radio per  attivita'  antincendio  e  di  protezione
          civile).  -   1.   Al   fine   di   sostenere   l'attivita'
          istituzionale delle associazioni di  volontariato  iscritte
          nei registri di cui all'articolo 6 della  legge  11  agosto
          1991, n. 266,  e  delle  organizzazioni  non  lucrative  di
          utilita' sociale (ONLUS), a decorrere  dall'anno  2001  una
          quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, di  cui
          al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre  1997,
          n. 449, e successive modificazioni, determinata annualmente
          con decreto del Ministro per la  solidarieta'  sociale,  di
          concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica, in misura non inferiore a lire 15
          miliardi, e' utilizzata per l'erogazione di contributi, nei
          limiti   delle   risorse   finanziarie   disponibili,   per
          l'acquisto,  da  parte  delle   medesime   associazioni   e
          organizzazioni, di  autoambulanze  e  di  beni  strumentali
          utilizzati direttamente ed esclusivamente per attivita'  di
          utilita' sociale che per le loro caratteristiche  non  sono
          suscettibili  di  diverse  utilizzazioni   senza   radicali
          trasformazioni. La quota  del  fondo  di  pertinenza  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano  viene  attribuita
          alle predette province che  provvedono  all'erogazione  dei
          contributi direttamente in favore dei beneficiari,  secondo
          i  criteri  stabiliti  dal  Ministro  per  la  solidarieta'
          sociale. Il contributo di cui al primo periodo del presente
          comma,  sempre  nei  limiti   delle   risorse   finanziarie
          disponibili, e' concesso altresi' alle ONLUS  limitatamente
          alla donazione dei beni ivi indicati  nei  confronti  delle
          strutture sanitarie pubbliche. Ai  fini  di  cui  al  primo
          periodo, il citato Fondo e' integrato dell'importo di  lire
          10 miliardi per  l'anno  2000  e  di  lire  15  miliardi  a
          decorrere dall'anno 2001. Con decreto del Ministro  per  la
          solidarieta'  sociale  sono  stabilite  le  modalita'   per
          l'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  comma.
          Per l'acquisto di autoambulanze e di beni  mobili  iscritti
          in pubblici registri destinati ad attivita' antincendio  da
          parte dei vigili del  fuoco  volontari,  in  alternativa  a
          quanto disposto nei periodi precedenti, le associazioni  di
          volontariato iscritte nei registri di  cui  all'articolo  6
          della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non
          lucrative di utilita' sociale (Onlus),  possono  conseguire
          il predetto contributo nella misura del venti per cento del
          prezzo complessivo  di  acquisto,  mediante  corrispondente
          riduzione del medesimo prezzo praticata dal  venditore.  Il
          venditore recupera le somme corrispondenti  alla  riduzione
          praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              2. A decorrere dal 1° gennaio  2001  la  regione  Valle
          d'Aosta, le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  le
          associazioni  e  le  organizzazioni  da  queste   demandate
          all'espletamento del servizio antincendi ed aventi sede nei
          rispettivi territori,  sono  esonerate  dal  pagamento  del
          canone radio complessivamente dovuto per tutte le attivita'
          antincendi e di protezione civile. Per gli stessi  soggetti
          sono autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31
          dicembre 1999 che non risultino incompatibili con  impianti
          di telecomunicazioni esistenti appartenenti ad organi dello
          Stato o ad altri soggetti autorizzati.». 
          Note alle premesse: 
              -  Il  testo  della  legge  11  agosto  1991,  n.   266
          (Legge-quadro  sul  volontariato),  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196. 
              - Il testo del decreto legislativo 4 dicembre 1997,  n.
          460 (Riordino della disciplina tributaria  degli  enti  non
          commerciali  e  delle  organizzazioni  non   lucrative   di
          utilita' sociale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
          gennaio 1998, n. 1, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 6 della citata  legge  n.  266
          dell'11 agosto 1991 e' il seguente: 
              «Art. 6 (Registri delle organizzazioni di  volontariato
          istituiti dalle regioni e dalle province autonome). - 1. Le
          regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e
          la tenuta dei registri  generali  delle  organizzazioni  di
          volontariato. 
              2. L'iscrizione ai registri  e'  condizione  necessaria
          per accedere ai contributi pubblici nonche'  per  stipulare
          le  convenzioni  e  per  beneficiare   delle   agevolazioni
          fiscali, secondo le disposizioni di  cui,  rispettivamente,
          agli articoli 7 e 8. 
              3. Hanno diritto ad essere  iscritte  nei  registri  le
          organizzazioni di volontariato che abbiano i  requisiti  di
          cui all'articolo 3 e che  alleghino  alla  richiesta  copia
          dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
          aderenti. 
              4. Le regioni e  le  province  autonome  determinano  i
          criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di
          verificare  il  permanere  dei  requisiti   e   l'effettivo
          svolgimento dell'attivita' di volontariato da  parte  delle
          organizzazioni iscritte. Le regioni e le province  autonome
          dispongono la cancellazione dal registro con  provvedimento
          motivato. 
              5. 
              6. Le regioni e le province autonome inviano ogni  anno
          copia aggiornata dei  registri  all'Osservatorio  nazionale
          per il volontariato, previsto dall'articolo 12. 
              7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono  tenute
          alla  conservazione  della  documentazione  relativa   alle
          entrate di cui all'articolo 5, comma 1,  con  l'indicazione
          nominativa dei soggetti eroganti.». 
              - Il testo del decreto ministeriale 28 agosto 2001,  n.
          388 (Regolamento concernente i criteri e le  modalita'  per
          la  concessione  e  l'erogazione  dei  contributi  di   cui
          all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000,  n.  342,  in
          materia di attivita' di  utilita'  sociale,  in  favore  di
          associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative
          di  utilita'  sociale),  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 26 ottobre 2001, n. 250. 
              - Il testo dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il testo dell'articolo 12 della legge 7 agosto  1990,
          n.  241   (Nuove   norme   in   materia   di   procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi), e' il seguente: 
              «Art.12   (Provvedimenti   attributivi   di    vantaggi
          economici). - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi,
          sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione  di  vantaggi
          economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici  e
          privati sono subordinate  alla  predeterminazione  ed  alla
          pubblicazione da parte  delle  amministrazioni  procedenti,
          nelle  forme  previste  dai  rispettivi  ordinamenti,   dei
          criteri e delle modalita'  cui  le  amministrazioni  stesse
          devono attenersi. 
              2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
          di cui al comma 1 deve risultare dai singoli  provvedimenti
          relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.». 
          Note all'art. 1: 
              - Il  testo  dell'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), e' il seguente: 
              «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».