IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi; Considerata altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare mirati interventi per rafforzare l'azione di contrasto alla criminalita' organizzata e alla cooperazione internazionale di polizia; Ritenuta inoltre, la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare ulteriori misure in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari, di sicurezza urbana e per la funzionalita' del Ministero dell'interno; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l'innovazione; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive 1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2013. 2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 3-quinquies, e' aggiunto, in fine, il seguente: "3-sexies. A garanzia della sicurezza, fruibilita' ed accessibilita' degli impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3-quinquies si applica anche alle societa' sportive che impiegano personale di cui all'articolo 2-ter, in numero inferiore a quello previsto nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo del medesimo articolo 2-ter.".