IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il regolamento (CE) n. 924/2009 del 16  settembre  2009,  del
Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,   relativo   ai   pagamenti
transfrontalieri nella Comunita', il quale ha introdotto una serie di
obblighi a carico degli intermediari che, nell'ambito  della  propria
attivita', eseguono pagamenti  transfrontalieri,  ed  in  particolare
l'articolo 13; 
  Visto l'articolo 3 della  legge  4  giugno  2010,  n.  96,  recante
disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   Legge
comunitaria 2009, in base al quale il Governo, fatte salve  le  norme
penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data  di
entrata in vigore della legge medesima, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di  regolamenti  comunitari
vigenti alla data di entrata in vigore  della  legge  stessa,  per  i
quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 luglio 2010; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 dicembre 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Sanzioni applicabili 
 
  1. Per la grave inosservanza degli obblighi a carico dei prestatori
di servizi di pagamento, previsti  dall'articolo  3  del  regolamento
(CE) n. 924/2009 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  16
settembre 2009, di seguito  denominato:'regolamento',  nei  confronti
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione,
nonche' dei dipendenti dei prestatori  di  servizi  di  pagamento  si
applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  50.000  euro  a
150.000 euro. 
  2. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti  dall'articolo
4, paragrafi 1 e 3, del regolamento, nei confronti dei  soggetti  che
svolgono funzioni di amministrazione  o  di  direzione,  nonche'  dei
dipendenti dei prestatori di  servizi  di  pagamento  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. 
  3. Le sanzioni previste nei commi 1  e  2  si  applicano  anche  ai
soggetti che svolgono funzioni di controllo per la  violazione  delle
norme ivi indicate o per  non  aver  vigilato,  affinche'  le  stesse
fossero osservate da altri. 
  4. Per l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 6, 7 e
8 del regolamento (CE) n.  924/2009  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 settembre 2009, nei  confronti  dei  prestatori  di
servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da 50.000 euro a 150.000 euro. 
  5. In caso di reiterazione delle violazioni,  ferma  l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria,  puo'  essere  disposta  la
sospensione dell'attivita' di prestazione di servizi di pagamento  ai
sensi dell'articolo 146, comma 2, del  testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385. 
 
          Avvertenza 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE) 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 14 della  legge  23  agosto  1988,
          n.400, (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Il regolamento n. 924/2009 del 16 settembre 2009, del
          Parlamento europeo e del  Consiglio,  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 9 ottobre 2009, n. L 266. 
              - Il testo dell'art.3 della legge 4  giugno  2010  n.96
          (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi   derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge  comunitaria   2009),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita: 
              «Art.  3  (Delega  al   Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)  -
          1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle  norme
          comunitarie nell'ordinamento nazionale, il  Governo,  fatte
          salve le norme penali vigenti,  e'  delegato  ad  adottare,
          entro due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali  o
          amministrative per le violazioni di obblighi  contenuti  in
          direttive  comunitarie  attuate  in  via  regolamentare   o
          amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o
          in regolamenti comunitari pubblicati alla data  di  entrata
          in vigore della presente legge, per i quali non  sono  gia'
          previste sanzioni penali o amministrative. 
              2. La delega di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con
          decreti legislativi adottati ai  sensi  dell'  articolo  14
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
          politiche  europee  e  del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con i Ministri competenti per materia.  I  decreti
          legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di
          cui all'art. 2, comma 1, lettera c). 
              3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  di  cui  al
          presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e
          al Senato della Repubblica per l'espressione del parere  da
          parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
          nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.». 
          Note all'art. 1: 
              Per i riferimenti del regolamento n. 924/2009, si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Il testo del comma 2 dell'articolo  146  del  decreto
          legislativo del 1° settembre 1993 n. 385 (Testo unico delle
          leggi in materia bancaria e creditizia),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.  230,  S.O,  cosi'
          recita: 
              «2. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1  la  Banca
          d'Italia,  nei  confronti  dei  soggetti  che  emettono   o
          gestiscono strumenti  di  pagamento,  prestano  servizi  di
          pagamento, gestiscono sistemi di scambio, di  compensazione
          e di regolamento o  gestiscono  infrastrutture  strumentali
          tecnologiche o di rete, puo': 
                a) richiedere la comunicazione, anche periodica,  con
          le modalita' e  i  termini  da  essa  stabiliti,  di  dati,
          notizie,   atti   e   documenti   concernenti   l'attivita'
          esercitata; 
                b) emanare disposizioni di carattere generale  aventi
          a oggetto: 
                  1) il contenimento dei rischi che possono inficiare
          il regolare funzionamento, l'affidabilita'  e  l'efficienza
          del sistema dei pagamenti; 
                  2) l'accesso dei prestatori di servizi di pagamento
          ai sistemi di scambio, di compensazione  e  di  regolamento
          nonche' alle infrastrutture strumentali tecnologiche  o  di
          rete; 
                  3)  il  funzionamento,  le  caratteristiche  e   le
          modalita' di prestazione dei servizi offerti; 
                  4)  gli  assetti  organizzativi  e   di   controllo
          relativi alle attivita' svolte nel sistema dei pagamenti; 
                c)  disporre  ispezioni,  chiedere  l'esibizione   di
          documenti e  prenderne  copia  al  fine  di  verificare  il
          rispetto delle norme disciplinanti la  corretta  esecuzione
          dei servizi di pagamento nonche'  di  ogni  disposizione  e
          provvedimento emanati ai sensi del presente articolo; 
                d) adottare per le materie indicate alla lettera  b),
          ove la  situazione  lo  richieda,  provvedimenti  specifici
          volti a far cessare le infrazioni accertate o a  rimuoverne
          le cause, ivi inclusi il divieto di effettuare  determinate
          operazioni e la restrizione delle  attivita'  dei  soggetti
          sottoposti a sorveglianza nonche', nei casi piu' gravi,  la
          sospensione dell'attivita'.».