IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita', il quale ha introdotto una serie di obblighi a carico degli intermediari che, nell'ambito della propria attivita', eseguono pagamenti transfrontalieri, ed in particolare l'articolo 13; Visto l'articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, in base al quale il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2010; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Sanzioni applicabili 1. Per la grave inosservanza degli obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento, previsti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, di seguito denominato:'regolamento', nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro. 2. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. 3. Le sanzioni previste nei commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme ivi indicate o per non aver vigilato, affinche' le stesse fossero osservate da altri. 4. Per l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro. 5. In caso di reiterazione delle violazioni, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, puo' essere disposta la sospensione dell'attivita' di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Avvertenza - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE) Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.400, (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Il regolamento n. 924/2009 del 16 settembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 ottobre 2009, n. L 266. - Il testo dell'art.3 della legge 4 giugno 2010 n.96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita: «Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie) - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative. 2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c). 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.». Note all'art. 1: Per i riferimenti del regolamento n. 924/2009, si veda nelle note alle premesse. - Il testo del comma 2 dell'articolo 146 del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O, cosi' recita: «2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Banca d'Italia, nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento, prestano servizi di pagamento, gestiscono sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento o gestiscono infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete, puo': a) richiedere la comunicazione, anche periodica, con le modalita' e i termini da essa stabiliti, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attivita' esercitata; b) emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: 1) il contenimento dei rischi che possono inficiare il regolare funzionamento, l'affidabilita' e l'efficienza del sistema dei pagamenti; 2) l'accesso dei prestatori di servizi di pagamento ai sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento nonche' alle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete; 3) il funzionamento, le caratteristiche e le modalita' di prestazione dei servizi offerti; 4) gli assetti organizzativi e di controllo relativi alle attivita' svolte nel sistema dei pagamenti; c) disporre ispezioni, chiedere l'esibizione di documenti e prenderne copia al fine di verificare il rispetto delle norme disciplinanti la corretta esecuzione dei servizi di pagamento nonche' di ogni disposizione e provvedimento emanati ai sensi del presente articolo; d) adottare per le materie indicate alla lettera b), ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici volti a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause, ivi inclusi il divieto di effettuare determinate operazioni e la restrizione delle attivita' dei soggetti sottoposti a sorveglianza nonche', nei casi piu' gravi, la sospensione dell'attivita'.».