IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2007, ed, in  particolare,
l'articolo 1, comma 5; 
  Visto il decreto legislativo 20  novembre  2008,  n.  188,  recante
attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile,  accumulatori
e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE; 
  Vista  la  direttiva  2006/66/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e  ai
rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE; 
  Vista  la  direttiva  2008/103/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE
relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in
relazione all'immissione di pile e accumulatori sul mercato; 
  Vista la decisione 2009/603/CE  della  Commissione,  del  5  agosto
2009, che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori  di
pile e accumulatori in conformita'  della  direttiva  2006/66/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 13 dicembre 2010; 
  Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati; 
  Preso  atto  che  la  competente  commissione  del   Senato   della
Repubblica non ha espresso il parere nei termini prescritti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 febbraio 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia  e  delle   finanze,   dell'interno,   dello   sviluppo
economico, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008,  n.  188,  recante
  attuazione   della   direttiva   2006/66/CE    concernente    pile,
  accumulatori  e  relativi  rifiuti  e  che  abroga   la   direttiva
  91/157/CEE 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, lettera s), del decreto legislativo  20
novembre 2008, n. 188, le parole: «dell'articolo 7»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'articolo 6». 
  2. All'articolo 5, comma 3, del  decreto  legislativo  20  novembre
2008, n. 188, dopo le parole: «che non  soddisfano  i  requisiti  del
presente decreto» sono inserite le  seguenti:  «successivamente  alla
data di cui al comma 2». 
  3. All'articolo 6 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188,
il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Al fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata
di cui al comma 1, i produttori o i terzi che agiscono in  loro  nome
possono avvalersi delle  strutture  di  raccolta  ove  istituite  dal
servizio pubblico, previa stipula di  apposita  convenzione  definita
sulla base di un  accordo  di  programma  quadro  stipulato  su  base
nazionale tra i produttori di pile e accumulatori portatili e  l'ANCI
in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico  di
gestione dei rifiuti urbani, volto altresi' a stabilire le  modalita'
di  ristoro  degli  oneri  per  la  raccolta  separata  di   pile   e
accumulatori portatili sostenuti dal servizio  pubblico  di  gestione
dei rifiuti urbani e le modalita' di ritiro da parte  dei  produttori
presso i centri di  raccolta  di  cui  alla  lettera  mm),  comma  1,
dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai  sensi  degli
articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006. I produttori
o i terzi che agiscono in loro  nome  sono  in  ogni  caso  tenuti  a
provvedere al ritiro ed alla  gestione  dei  rifiuti  di  pile  o  di
accumulatori portatili raccolti in maniera differenziata  nell'ambito
del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.». 
  4. L'articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 2008,  n.  188,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 7 (Raccolta separata di pile ed  accumulatori  industriali  e
per veicoli). - 1. Al fine  di  promuovere  al  massimo  la  raccolta
separata, i produttori di pile  ed  accumulatori  industriali  e  per
veicoli,  o  i  terzi  che  agiscono  in  loro  nome,  organizzano  e
gestiscono sistemi di  raccolta  separata  di  pile  ed  accumulatori
industriali e per veicoli idonei a coprire in modo omogeneo tutto  il
territorio nazionale. A tale fine, possono: 
    a) aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la rete di  raccolta
facente capo ai medesimi; 
    b) organizzare autonomamente, su base individuale  o  collettiva,
sistemi di raccolta dei rifiuti di pile ed accumulatori industriali e
per veicoli. 
  2. L'attivita' di raccolta di pile e accumulatori industriali e  di
pile e accumulatori per veicoli puo' essere  svolta  anche  da  terzi
indipendenti, purche' senza oneri aggiuntivi per  il  produttore  del
rifiuto o per l'utilizzatore finale e nel  rispetto  della  normativa
vigente. 
  3. I produttori di pile e accumulatori industriali o  i  terzi  che
agiscono in loro nome ritirano gratuitamente  i  rifiuti  di  pile  e
accumulatori  industriali  e  per  veicoli  presso  gli  utilizzatori
finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine. 
  4. Chiunque detiene rifiuti di pile e accumulatori per  veicoli  e'
obbligato al loro  conferimento  ai  soggetti  che  raccolgono  detti
rifiuti ai sensi del comma 1, a meno che la raccolta venga effettuata
in conformita' alle disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  24
giugno 2003, n. 209. 
  5. In caso di batterie e di accumulatori per veicoli ad uso privato
non commerciale, l'utilizzatore finale si disfa, presso i  centri  di
raccolta di pile ed accumulatori per veicoli allestiti  dai  soggetti
di cui al comma 1, dei rifiuti di detti batterie e accumulatori senza
oneri  e  senza  l'obbligo  di  acquistare  nuove  batterie  o  nuovi
accumulatori. 
  6. Per i fini di cui al presente articolo i produttori di  pile  ed
accumulatori  per  veicoli  possono  avvalersi  delle  strutture   di
raccolta ove istituite  dal  servizio  pubblico,  previa  stipula  di
convenzione definita sulla base di un  accordo  di  programma  quadro
stipulato su base nazionale tra  i  produttori  di  accumulatori  per
veicoli e l'ANCI in  rappresentanza  dei  soggetti  responsabili  del
servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani,  volto  altresi'  a
stabilire le modalita' di ristoro degli oneri per la  raccolta  degli
accumulatori per veicoli sostenuti dal servizio pubblico di  gestione
dei rifiuti urbani e le modalita' di ritiro da parte  dei  produttori
presso i centri di  raccolta  di  cui  alla  lettera  mm),  comma  1,
dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai  sensi  degli
articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006.  I  soggetti
di cui al comma 1 sono in ogni caso tenuti  a  provvedere  al  ritiro
gratuito  e  alla  gestione  dei  rifiuti  di  pile  o   accumulatori
industriali e per veicoli raccolti nell'ambito del servizio  pubblico
di gestione dei rifiuti urbani.». 
  5. All'articolo 8 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 dopo le parole: «la percentuale di  raccolta  delle
pile e degli accumulatori» e' inserita la seguente: «portatili»; 
    b) al  comma  3  le  parole:  «risultanti  dal  registro  di  cui
all'articolo 14» sono sostituite dalle  seguenti:  «dell'immesso  sul
mercato trasmessi dai produttori ai sensi dell'articolo 15, comma 3». 
  6. All'articolo 10, comma 8, del decreto  legislativo  20  novembre
2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «31 marzo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «28
febbraio,»; 
    b)  la  parola:  «categorie»  e'   sostituita   dalla   seguente:
«tipologie»; 
    c) le parole: «di cui all'allegato III,  punto  3,  lettera  b).»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato II, parte B.». 
  7. All'articolo 13, comma 2, del decreto  legislativo  20  novembre
2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dello
sviluppo economico, sentito il Comitato di vigilanza e  controllo  di
cui al presente decreto, sono definiti  i  criteri»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Il Centro di coordinamento di  cui  all'articolo  16
definisce le modalita'»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Dette  modalita'
sono  approvate  dal  Comitato  di  vigilanza  e  controllo  di   cui
all'articolo 19.». 
  8. All'articolo 14 del decreto legislativo  20  novembre  2008,  n.
188, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il secondo periodo del comma 1 e' soppresso; 
    b) al comma 2, dopo le parole: «dall'allegato III,» sono inserite
le seguenti: «parte A,» e l'ultimo periodo e' soppresso; 
    c) al comma 4, la parola: «annuale» e' soppressa; 
    d) al comma 5, le parole: «Ai fini delle» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ai fini della» e le  parole:  «e  dei  sistemi  collettivi
operativi» sono soppresse. 
  9. L'articolo 15 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.  188,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 15 (Gestione del registro e  dei  dati  relativi  ai  sistemi
collettivi,  all'immesso   sul   mercato,   alla   raccolta   ed   al
riciclaggio). - 1. Il registro di cui all'articolo 14, gli elenchi di
cui al comma 2 e i dati di cui al comma 3 sono detenuti dal Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare.  L'ISPRA
effettua ispezioni a campione sui produttori al fine di verificare il
corretto assolvimento dei compiti di cui all'articolo 14, comma  2  e
al comma 3. 
  2. I  sistemi  collettivi  istituiti  per  il  finanziamento  della
gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori si iscrivono  presso  le
camere di commercio, conformemente a  quanto  previsto  dall'allegato
III, parte B. Le camere di commercio  comunicano  all'ISPRA,  con  le
modalita' di cui all'articolo  14,  comma  5,  l'elenco  dei  sistemi
collettivi  ed  i  successivi  aggiornamenti   e   tutte   le   altre
informazioni di cui all'allegato III, parte B. 
  3. I produttori comunicano annualmente alle  camere  di  commercio,
entro il 31 marzo, i dati relativi alle pile ed accumulatori  immessi
sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi  per  tipologia
secondo quanto riportato nell'allegato III, parte  C.  Le  camere  di
commercio comunicano all'ISPRA, con le modalita' di cui  all'articolo
14, comma 5, i dati di cui al presente comma. 
  4. L'iscrizione di cui al comma 2 e  la  comunicazione  di  cui  al
comma 3  sono  assoggettate  al  pagamento  di  un  corrispettivo  da
determinarsi, secondo il  criterio  della  copertura  dei  costi  dei
servizi, con il provvedimento di cui all'articolo 27, comma 5. 
  5. L'ISPRA svolge, inoltre, i seguenti compiti: 
    a) predispone e aggiorna il registro di cui all'articolo 14 sulla
base delle comunicazioni di produttori di cui all'articolo 14,  comma
2; 
    b) predispone ed aggiorna l'elenco  nazionale  sulla  base  degli
elenchi di cui al comma 2; 
    c)  raccoglie  esclusivamente  in  formato  elettronico  i   dati
relativi ai prodotti immessi sul mercato che i produttori sono tenuti
a comunicare ai sensi del comma 3; 
    d)  raccoglie  i  dati  trasmessi  dai   sistemi   di   raccolta,
relativamente alla raccolta e al riciclaggio secondo quanto  previsto
dagli articoli 8 e 10, nonche' dalle province, ai sensi dell'articolo
10, comma 5; 
    e) elabora i dati relativi alla raccolta e al riciclaggio  e,  ai
fini della trasmissione alla Commissione europea delle  relazioni  di
cui  all'articolo  24,  ne  trasmette  le  risultanze  al   Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e   del   mare   e,
contestualmente, alle regioni.». 
  10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo  20  novembre
2008, n. 188, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) ad assicurare il monitoraggio e la rendicontazione  dei  dati
relativi alla raccolta ed al  riciclaggio  dei  rifiuti  di  pile  ed
accumulatori portatili, industriali e per veicoli,  nonche'  la  loro
trasmissione all'ISPRA entro  il  31  marzo  dell'anno  successivo  a
quello di rilevamento;». 
  11. All'articolo 19 del decreto legislativo 20  novembre  2008,  n.
188, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, ultimo periodo dopo le parole: «secondo i  criteri
stabiliti dal» sono inserite le seguenti: «Centro di coordinamento di
cui all'articolo 16, approvati dal»; 
    b) al comma 6, lettera b), dopo le parole: «decreto legislativo;»
sono aggiunte le seguenti: «a tal fine si avvale del registro di  cui
all'articolo 14, degli elenchi e dei dati  di  cui  all'articolo  15,
commi 2 e 3, predisposti e messi a disposizione dall'ISPRA;»; 
    c) al comma 6, lettera e), le parole: «all'articolo 15, comma  2,
lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 14, comma
2, e 15, comma 3,». 
  12. All'articolo 23 del decreto legislativo 20  novembre  2008,  n.
188, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «Entro  il  26  settembre  2009»  sono
soppresse; 
    b) al comma 5, prima delle parole: «In aggiunta al simbolo»  sono
anteposte le seguenti: «Entro il 26 settembre 2009». 
  13. All'articolo 24 del decreto legislativo 20  novembre  2008,  n.
188, al comma 2, le parole: «ai  sensi  dell'articolo  15,  comma  2,
lettere  c)  e  d),»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai   sensi
dell'articolo 15, comma 5, lettere d) ed e),». 
  14. All'articolo 25 del decreto legislativo 20  novembre  2008,  n.
188, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «dopo il 26 settembre 2009, immette sul
mercato pile e accumulatori portatili e per veicoli privi del simbolo
e della indicazione di cui all'articolo  23»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «immette sul mercato pile ed accumulatori privi del simbolo
di cui all'articolo 23, commi 1 e 3, o immette sul mercato,  dopo  il
26 settembre 2009, pile ed accumulatori portatili e per veicoli privi
della indicazione di cui all'articolo 23, comma 5»; 
    b) al comma 3, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «La
stessa sanzione e'  applicata  al  produttore  che  non  fornisce  le
informazioni di cui all'articolo 15, comma 3, ovvero le  fornisce  in
modo incompleto o inesatto.»; 
    c) al comma 6, le parole: «di cui all'articolo 24, comma 2,» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 22, comma 2,». 
  15. L'articolo 28 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188,
e' abrogato. 
  16. L'allegato III al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188,
e' sostituito dall'allegato A al presente decreto. 
  17. All'allegato IV al decreto legislativo  20  novembre  2008,  n.
188, la  rubrica:  «(articolo  22,  comma  1)»  e'  sostituita  dalla
seguente: «(articolo 23, comma 1)». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 11 febbraio 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
                                e della tutela del territorio  e  del
                                mare 
 
                                Frattini,   Ministro   degli   affari
                                esteri 
 
                                Alfano, Ministro della giustizia 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Maroni, Ministro dell'interno 
 
                                Romani,   Ministro   dello   sviluppo
                                economico 
 
                                Sacconi, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
                                Fazio, Ministro della salute 
 
                                Fitto, Ministro per i rapporti con le
                                regioni    e    per    la    coesione
                                territoriale 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma  5,  della  legge  25
          febbraio 2008, n. 34  (Disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee (legge comunitaria 2007) pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  6  marzo  2008,  n.  56,   supplemento
          ordinario cosi' recita: 
              «5. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge,  il  Governo  puo'  emanare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del comma 1, fatto salvo  quanto  previsto  dall'art.
          11-bis della legge  4  febbraio  2005,  n.  11,  introdotto
          dall'art. 6 della presente legge.». 
              - Il decreto  legislativo  20  novembre  2008,  n.  188
          (Attuazione della direttiva  2006/66/CE  concernente  pile,
          accumulatori e relativi rifiuti e che abroga  la  direttiva
          91/157/CEE),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  3
          dicembre 2008, n. 283, supplemento ordinario. 
              - La direttiva 2006/66/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          26 settembre 2006, n. L 266. 
              - La direttiva 91/157/CE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          26 marzo 1991, n. L 78. 
              - La direttiva 2008/103/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          5 dicembre 2008, n. L 327. 
              -  La  decisione  della  commissione   2009/603/CE   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 8 agosto 2009, n. L 206. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 5,  6,  8,  10,
          13, 14, 17, 19, 23, 24 e 25 del citato decreto  legislativo
          20 novembre 2008, n.  188,  come  modificati  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto, si intende per: 
                a) "pila" o  "accumulatore":  una  fonte  di  energia
          elettrica  ottenuta  mediante  trasformazione  diretta   di
          energia chimica, costituita da uno o piu' elementi  primari
          (non ricaricabili) o costituita  da  uno  o  piu'  elementi
          secondari (ricaricabili); 
                b) "pacco batterie": un gruppo di pile o accumulatori
          collegati tra loro o racchiusi come un'unita' singola  e  a
          se' stante in un involucro esterno non destinato ad  essere
          lacerato o aperto dall'utilizzatore; 
                c) "pile o accumulatori portatili": le pile, le  pile
          a bottone, i pacchi batteria o gli  accumulatori  che  sono
          sigillati, sono trasportabili a mano  e  non  costituiscono
          pile   o   accumulatori   industriali,   ne'   batterie   o
          accumulatori per veicoli; 
                d) "pile a  bottone":  piccole  pile  o  accumulatori
          portatili  di  forma   rotonda,   di   diametro   superiore
          all'altezza, utilizzati a fini speciali in  prodotti  quali
          protesi acustiche, orologi e piccoli apparecchi portatili e
          come energia di riserva; 
                e) "batterie o accumulatori per veicoli": le batterie
          o   gli   accumulatori   utilizzati    per    l'avviamento,
          l'illuminazione e l'accensione; 
                f) "pile o accumulatori industriali": le pile  o  gli
          accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale  o
          professionale, o utilizzati in qualsiasi  tipo  di  veicoli
          elettrici; 
                g) "rifiuti di pile o accumulatori": le  pile  e  gli
          accumulatori che costituiscono rifiuti  a  norma  dell'art.
          183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152; 
                h) "riciclaggio": il trattamento in  un  processo  di
          produzione  di  materiali  di  rifiuto  per   la   funzione
          originaria  o  per  altri  fini,  escluso  il  recupero  di
          energia; 
                i)  "smaltimento":  una  qualsiasi  delle  operazioni
          applicabili di cui all'allegato B  alla  parte  quarta  del
          decreto n. 152 del 2006; 
                l) "trattamento": le attivita' eseguite  sui  rifiuti
          di pile e accumulatori dopo la consegna ad un impianto  per
          la selezione, la  preparazione  per  il  riciclaggio  o  la
          preparazione per lo smaltimento; 
                m) "apparecchio": qualsiasi apparecchiatura elettrica
          o elettronica, secondo la definizione  di  cui  al  decreto
          legislativo 25 luglio 2005, n. 151, alimentata o capace  di
          essere alimentata interamente  o  parzialmente  da  pile  o
          accumulatori; 
                n)  "produttore":  chiunque   immetta   sul   mercato
          nazionale per la prima volta a titolo professionale pile  o
          accumulatori, compresi quelli incorporati in  apparecchi  o
          veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata,
          comprese le tecniche di comunicazione a  distanza  definite
          agli articoli 50, e seguenti,  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2005, n.  206,  di  recepimento  della  direttiva
          97/7/CE  riguardante  la  protezione  dei  consumatori   in
          materia di contratti a distanza; 
                o) "distributore": qualsiasi persona che, nell'ambito
          di un'attivita' commerciale, fornisce pile  e  accumulatori
          ad un utilizzatore finale; 
                p) "immissione sul mercato": la fornitura o la  messa
          a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in  favore  di
          terzi all'interno del territorio della Comunita',  compresa
          l'importazione nel territorio doganale della Comunita'; 
                q)   "operatori   economici":   i    produttori,    i
          distributori, gli  operatori  addetti  alla  raccolta,  gli
          operatori addetti  al  riciclaggio  o  altri  operatori  di
          impianti di trattamento; 
                r)  "utensili  elettrici  senza   fili":   apparecchi
          portatili alimentati da pile o accumulatori e destinati  ad
          attivita'   di   manutenzione,   di   costruzione   o    di
          giardinaggio; 
                s) "tasso  di  raccolta":  la  percentuale  ottenuta,
          dividendo il  peso  dei  rifiuti  di  pile  e  accumulatori
          portatili raccolti in un anno civile a norma  dell'articolo
          6 per la media del peso di pile  e  accumulatori  portatili
          venduti direttamente agli utilizzatori finali da parte  dei
          produttori, ovvero da essi  consegnati  a  terzi  in  vista
          della  vendita  agli  utilizzatori  finali  nel  territorio
          nazionale nel corso di tale anno  civile  e  dei  due  anni
          civili precedenti; 
                t) "punto di  raccolta  per  pile  ed  accumulatori":
          contenitore destinato alla raccolta  esclusiva  di  pile  e
          accumulatori   accessibile   all'utilizzatore   finale    e
          distribuito sul territorio, tenuto conto della densita'  di
          popolazione,  non  soggetto  ai  requisiti  in  materia  di
          registrazione o di autorizzazione di cui alle norme vigenti
          sulla gestione dei rifiuti.». 
              «Art. 5 (Immissione sul mercato). - 1. Le  pile  e  gli
          accumulatori conformi ai requisiti stabiliti  dal  presente
          decreto, sono immessi  sul  mercato  senza  alcun  tipo  di
          restrizione. 
              2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          le pile e gli accumulatori che non soddisfano  i  requisiti
          del  presente  decreto  non  possono  essere  immessi   sul
          mercato. 
              3. In caso di immissione sul mercato nazionale di  pile
          ed accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente
          decreto successivamente alla data di cui  al  comma  2,  le
          autorita' competenti provvedono al  loro  immediato  ritiro
          con oneri a carico di chi li ha immessi. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e  del  mare  e  del  Ministro  dello
          sviluppo economico sono individuate entro centoventi giorni
          dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  le
          autorita' competenti al ritiro ai sensi del comma 3.». 
              «Art. 6 (Raccolta separata e ritiro pile e accumulatori
          portatili). - 1. Al fine di  realizzare  una  gestione  dei
          rifiuti di pile ed accumulatori che  riduca  al  minimo  il
          loro smaltimento insieme al rifiuto urbano  indifferenziato
          e al fine di garantire, entro  la  data  del  26  settembre
          2012, il raggiungimento del tasso di raccolta  separata  di
          pile ed accumulatori portatili di cui all'art.  8,  per  la
          raccolta separata  di  pile  ed  accumulatori  portatili  i
          produttori o i terzi che agiscono in loro nome  organizzano
          e   gestiscono,   su   base   individuale   o   collettiva,
          sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata
          di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in  modo
          omogeneo tutto il territorio nazionale. Tali sistemi: 
                a) consentono agli utilizzatori  finali  di  disfarsi
          gratuitamente dei rifiuti di pile o accumulatori  portatili
          in punti di  raccolta  loro  accessibili  nelle  vicinanze,
          tenuto conto della densita' della popolazione; 
                b) non devono comportare oneri per  gli  utilizzatori
          finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile  o
          accumulatori portatili, ne' l'obbligo di  acquistare  nuove
          pile o nuovi accumulatori. 
              2. I punti di raccolta istituiti a norma della  lettera
          a) del comma 1 non sono soggetti ai requisiti in materia di
          registrazione o  di  autorizzazione  di  cui  alla  vigente
          normativa sui rifiuti. 
              3. Al fine  di  organizzare  e  gestire  i  sistemi  di
          raccolta separata di cui al comma 1, i produttori o i terzi
          che agiscono in loro nome possono avvalersi delle strutture
          di raccolta ove istituite  dal  servizio  pubblico,  previa
          stipula di apposita convenzione definita sulla base  di  un
          accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra
          i produttori di pile e accumulatori portatili e  l'ANCI  in
          rappresentanza  dei  soggetti  responsabili  del   servizio
          pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto  altresi'  a
          stabilire le  modalita'  di  ristoro  degli  oneri  per  la
          raccolta  separata  di  pile   e   accumulatori   portatili
          sostenuti dal servizio pubblico  di  gestione  dei  rifiuti
          urbani e le modalita' di ritiro  da  parte  dei  produttori
          presso i centri di raccolta di cui alla lettera mm),  comma
          1, dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n.  152,  e  successive  modificazioni,  e   le   strutture
          autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 dello  stesso
          decreto n. 152  del  2006.  I  produttori  o  i  terzi  che
          agiscono in loro nome sono in ogni caso tenuti a provvedere
          al ritiro ed  alla  gestione  dei  rifiuti  di  pile  o  di
          accumulatori portatili raccolti  in  maniera  differenziata
          nell'ambito del servizio pubblico di gestione  dei  rifiuti
          urbani. 
              4.  La  raccolta  separata  di  cui  al  comma   1   e'
          organizzata prevedendo che i  distributori  che  forniscono
          nuove pile e accumulatori portatili pongano a  disposizione
          del  pubblico  dei  contenitori  per  il  conferimento  dei
          rifiuti di pile e accumulatori nel proprio  punto  vendita.
          Tali contenitori costituiscono punti di raccolta e non sono
          soggetti ai requisiti in  materia  di  registrazione  o  di
          autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti.». 
              «Art. 8 (Obiettivi di  raccolta).  -  1.  Ai  fini  del
          presente decreto, la percentuale di raccolta delle  pile  e
          degli accumulatori portatili viene calcolata per  la  prima
          volta in  relazione  alla  raccolta  effettuata  nel  corso
          dell'anno 2011.  Fatta  salva  l'applicazione  del  decreto
          legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i dati annuali relativi
          alla  raccolta  e   alle   vendite   comprendono   pile   e
          accumulatori incorporati in apparecchi. 
              2.  Al  fine  di  realizzare  un  sistema  organico  di
          gestione delle pile ed accumulatori portatili che riduca al
          minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto,
          entro  la  data  del  26  settembre  2012   dovra'   essere
          conseguito, anche su base regionale, un tasso  di  raccolta
          minimo di pile ed accumulatori portatili  pari  al  25  per
          cento del quantitativo immesso sul mercato; tale  tasso  di
          raccolta dovra' raggiungere, entro il 26 settembre 2016, il
          45 per cento del quantitativo immesso sul mercato. 
              3. Le percentuali di raccolta di  pile  e  accumulatori
          portatili   sono   calcolati   annualmente    dall'Istituto
          superiore per la protezione e  la  ricerca  ambientale,  di
          seguito: "ISPRA", secondo il piano di cui  all'allegato  I,
          sulla  base  dell'immesso   sul   mercato   trasmessi   dai
          produttori ai sensi dell'articolo 15, comma 3  e  dei  dati
          trasmessi dal Centro di coordinamento di cui all'art. 16.». 
              «Art. 10 (Trattamento e riciclaggio). - 1. Entro il  26
          settembre 2009: 
                a) i produttori od i terzi che agiscono in loro  nome
          istituiscono, su base individuale o collettiva, utilizzando
          le migliori tecniche  disponibili,  in  termini  di  tutela
          della salute e dell'ambiente, sistemi per il trattamento  e
          il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori; 
                b) tutte le pile e gli accumulatori  individuabili  e
          raccolti a norma degli articoli 6 e  7  o  del  decreto  25
          luglio 2005,  n.  151,  sono  sottoposti  a  trattamento  e
          riciclaggio con sistemi che siano conformi  alla  normativa
          comunitaria, in particolare per quanto riguarda la  salute,
          la sicurezza e la gestione dei rifiuti. 
              2.  Il  trattamento  di  cui  al  comma  1  soddisfa  i
          requisiti minimi di cui all'allegato II, parte A. 
              3. Le pile  o  gli  accumulatori  raccolti  assieme  ai
          rifiuti di apparecchiature elettriche  ed  elettroniche,  a
          norma del decreto n. 151 del 2005, sono rimossi dai rifiuti
          delle  apparecchiature  stesse  e  gestiti  secondo  quanto
          disposto all'art. 13, comma 3. 
              4. Il processo di riciclaggio soddisfa le efficienze di
          riciclaggio e le disposizioni associate di cui all'allegato
          II, parte B, entro il 26 settembre 2011. 
              5. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni
          di cui  ai  commi  2  e  4,  le  province  territorialmente
          competenti  effettuano  apposite   ispezioni   presso   gli
          impianti di trattamento e di  riciclaggio  dei  rifiuti  di
          pile e  accumulatori,  e  comunicano  al  Comitato  di  cui
          all'art. 19 gli esiti di tali ispezioni. 
              6. L'operazione di trattamento dei rifiuti  di  pile  e
          accumulatori  di  cui  al  presente  articolo  puo'  essere
          effettuata  al  di  fuori  del   territorio   nazionale   o
          comunitario, a condizione che la spedizione dei rifiuti sia
          conforme  alle  disposizioni  del   regolamento   (CE)   n.
          1013/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  14
          giugno 2006, e successive modificazioni. 
              7. I rifiuti di pile e  accumulatori,  esportati  dalla
          Comunita' a norma del citato regolamento (CE) n.  1013/2006
          e del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione,  del
          29 novembre 2007, come modificato dal regolamento  (CE)  n.
          740/2008 della Commissione, del 29 luglio 2008, sono  presi
          in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e
          del conseguimento delle efficienze stabiliti  nell'allegato
          II, solo se l'esportatore puo' dimostrare che  l'operazione
          di  riciclaggio   e'   stata   effettuata   in   condizioni
          equivalenti a quelle stabilite dal presente decreto. 
              8.  A  decorrere  dall'anno  2012   gli   impianti   di
          riciclaggio dei rifiuti di pile e  accumulatori  comunicano
          ogni anno al Centro di coordinamento  di  cui  all'art.  16
          entro il  28  febbraio,  con  riferimento  all'anno  solare
          precedente, le informazioni  relative  ai  quantitativi  di
          rifiuti trattati, suddivisi per singole tipologie di pile e
          accumulatori, e alle percentuali di riciclaggio conseguite,
          con riferimento alle tre tipologie di pile ed  accumulatori
          di cui all'allegato II, parte B.». 
              «Art. 13 (Finanziamento). - 1. Il  finanziamento  delle
          operazioni di raccolta, di trattamento e di riciclaggio dei
          rifiuti di pile ed accumulatori di cui agli articoli 6 e  7
          e 10 e' a carico dei produttori o dei terzi che agiscono in
          loro nome. 
              2. Il Centro di coordinamento di  cui  all'articolo  16
          definisce le modalita' di determinazione e di  ripartizione
          dei finanziamenti delle operazioni di raccolta, trattamento
          e riciclaggio, in funzione anche della tipologia delle pile
          e  degli   accumulatori   raccolti,   dell'ubicazione   sul
          territorio dei punti di raccolta e della quota  percentuale
          di raccolta separata effettuata, nonche' tenuto  conto  dei
          ricavi derivanti dalla vendita dei metalli  ottenuti  dalle
          operazioni di trattamento e  riciclaggio.  Dette  modalita'
          sono approvate dal Comitato di vigilanza e controllo di cui
          all'articolo 19. 
              3.  I  rifiuti  di   pile   e   accumulatori   raccolti
          nell'ambito dei sistemi di cui ai decreti n. 151 del 2005 e
          n. 209 del 2003 sono rimossi dai rifiuti di apparecchiature
          elettriche ed elettroniche e dai veicoli fuori  uso  presso
          gli impianti di trattamento di  tali  rifiuti  e  presi  in
          carico dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome
          ai sensi del comma 1. 
              4. I produttori sono tenuti a  sostenere  i  costi  del
          funzionamento e delle attivita' del Centro di coordinamento
          di cui all'art. 16. 
              5. I  costi  della  raccolta,  del  trattamento  e  del
          riciclaggio   non   sono   indicati   separatamente    agli
          utilizzatori finali al momento della vendita di nuove  pile
          e accumulatori portatili. 
              6.  I  produttori  e  gli  utilizzatori   di   pile   e
          accumulatori industriali e per veicoli  possono  concludere
          accordi  che  stabiliscano  il  ricorso  a   modalita'   di
          finanziamento diverse da quelle di cui al comma 1. 
              7. Il presente articolo si applica a tutti i rifiuti di
          pile e accumulatori,  indipendentemente  dalla  data  della
          loro immissione sul mercato. 
              8. L'obbligo di cui al comma 1 non  puo'  implicare  un
          doppio addebito per  i  produttori,  nel  caso  di  pile  o
          accumulatori raccolti conformemente  alle  disposizioni  di
          cui ai decreti n. 209 del 2003 e n. 151 del 2005.». 
              «Art. 14  (Registro  nazionale).  -  1.  E'  istituito,
          presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, il Registro nazionale  dei  soggetti
          tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti
          di pile e accumulatori ai sensi dell'art. 13. 
              2. Il produttore di pile e accumulatori  soggetto  agli
          obblighi di cui al comma 1 puo' immettere sul mercato  tali
          prodotti  solo  a  seguito  di  iscrizione  telematica   al
          Registro da effettuarsi presso la camera  di  commercio  di
          competenza.  Tale  iscrizione   deve   essere   effettuata,
          conformemente a quanto previsto dall'allegato III, parte A,
          entro nove  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto.  Una  volta  effettuata  l'iscrizione,  a
          ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione
          tramite il sistema informatico delle camere  di  commercio.
          Entro  trenta  giorni  dal  suo  rilascio,  il  numero   di
          iscrizione deve essere indicato dal produttore in  tutti  i
          documenti di trasporto e nelle fatture commerciali. 
              4.  L'iscrizione  al  Registro   e'   assoggettata   al
          pagamento di un corrispettivo da determinarsi,  secondo  il
          criterio della copertura dei  costi  dei  servizi,  con  il
          provvedimento di cui all'art. 27, comma 5. 
              5. Ai fini della predisposizione  e  dell'aggiornamento
          del Registro di cui al comma 1,  le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura comunicano annualmente
          all'ISPRA, secondo modalita' di interconnessione telematica
          da definirsi mediante accordo tra le parti, l'elenco  delle
          imprese   identificate   come   produttori   di   pile    e
          accumulatori, nonche' tutte le altre informazioni di cui al
          comma 2.». 
              - Il testo dell'art.  17,  comma  2,  lettera  c),  del
          decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, citato  nelle
          note alle premesse,  cosi'  come  modificato  dal  presente
          decreto, recita: 
              «Art. 17 (Compiti del Centro di coordinamento). - 1. Il
          Centro di coordinamento ha il  compito  di  ottimizzare  le
          attivita'  di  competenza   dei   sistemi   collettivi   ed
          individuali a garanzia di omogenee ed  uniformi  condizioni
          operative  al  fine  di  incrementare  le  percentuali   di
          raccolta  e  di  riciclaggio  dei   rifiuti   di   pile   e
          accumulatori. 
              2. In particolare il Centro di coordinamento provvede: 
                a) ad organizzare ed effettuare in  maniera  uniforme
          sull'intero   territorio   nazionale   le    campagne    di
          informazione di cui all'art. 22; 
                b) ad organizzare per tutti i consorziati un  sistema
          capillare di raccolta dei rifiuti di  pile  e  accumulatori
          che copra in modo omogeneo l'intero territorio nazionale; 
                c) ad assicurare il monitoraggio e la rendicontazione
          dei dati relativi  alla  raccolta  ed  al  riciclaggio  dei
          rifiuti di pile ed accumulatori  portatili,  industriali  e
          per veicoli, nonche' la loro trasmissione  all'ISPRA  entro
          il 31 marzo dell'anno successivo a quello di rilevamento; 
                d)   a   garantire   il   necessario   raccordo   tra
          l'amministrazione  pubblica,   i   sistemi   collettivi   o
          individuali e gli altri operatori economici; 
                e) a svolgere le funzioni di cui al comma 2 dell'art.
          13, d'intesa con il Comitato di vigilanza  e  controllo  di
          cui all'art. 19.». 
              «Art. 19 (Comitato di vigilanza e controllo). -  1.  Il
          Comitato di vigilanza e controllo gia' istituito  ai  sensi
          dell'art. 15 del decreto n. 151 del 2005, assume  anche  le
          funzioni  di  Comitato  di  vigilanza  e  controllo   sulla
          gestione delle pile e degli  accumulatori  e  dei  relativi
          rifiuti di cui al presente decreto. 
              2. Gli oneri di funzionamento del Comitato  di  cui  al
          comma 1 sono posti in ugual misura a carico dei  produttori
          di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle  pile
          ed accumulatori. I produttori di apparecchiature elettriche
          ed elettroniche ripartiscono gli oneri di cui  al  presente
          comma in  base  alle  quote  di  mercato  come  individuate
          dall'art. 15, comma 1, lettera c), del decreto n.  151  del
          2005. I produttori di pile e accumulatori ripartiscono  gli
          oneri di cui al presente comma secondo i criteri  stabiliti
          dal  Centro  di  coordinamento  di  cui  all'articolo   16,
          approvati dal Comitato di  vigilanza  di  cui  al  presente
          articolo. 
              3. Il Comitato di cui al comma 1 e'  composto  da  otto
          membri, di cui tre designati dal Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, uno dei  quali  con
          funzioni di presidente, uno  dal  Ministro  dello  sviluppo
          economico, con funzione di vicepresidente, uno dal Ministro
          dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro del lavoro,
          della salute e delle politiche sociali,  uno  dal  Ministro
          per la pubblica amministrazione e l'innovazione e uno dalla
          Conferenza unificata, nominati  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto. Fino all'adozione del decreto  di  nomina
          dei  nuovi  componenti,  lo  svolgimento  delle   attivita'
          istituzionali e' garantito dai componenti  in  carica  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto. 
              4. Il sistema contabile, l'attivita' e il funzionamento
          del Comitato sono disciplinati da  un  regolamento  interno
          adottato dal Comitato stesso. La segreteria del Comitato e'
          assicurata dall'ISPRA. Per l'esame  di  problemi  specifici
          possono essere invitati alle sedute  del  Comitato  esperti
          particolarmente qualificati nelle materie da trattare. 
              5. Il Comitato di vigilanza  e  controllo  assicura  la
          direzione unitaria e il coordinamento  delle  attivita'  di
          gestione dei rifiuti di pile  e  accumulatori  e  relaziona
          annualmente al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare. 
              6. Al Comitato di vigilanza e controllo spetta inoltre: 
                a) l'elaborazione e l'aggiornamento permanente  delle
          regole necessarie per l'allestimento e la cooperazione  tra
          i  centri  di  raccolta/punti  di  raccolta   di   pile   e
          accumulatori e/o enti locali; 
                b) assicurare  il  monitoraggio  sull'attuazione  del
          presente decreto legislativo  a  tal  fine  si  avvale  del
          registro di cui all'articolo 14, degli elenchi e  dei  dati
          di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, predisposti e messi  a
          disposizione dall'ISPRA; 
                c)  garantire  l'esame   e   la   valutazione   delle
          problematiche sottoposte dalle categorie interessate e  dai
          sistemi di raccolta, in particolare,  in  mancanza  di  una
          specifica valutazione a  livello  comunitario,  si  esprime
          circa l'applicabilita' o meno del presente decreto; 
                d) favorire l'adozione di  iniziative  finalizzate  a
          garantire  l'uniforme  applicazione  del  presente  decreto
          legislativo  e  dei  suoi  provvedimenti  attuativi,  anche
          sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa
          ai Ministeri competenti; 
                e) programmare e disporre, sulla base di un  apposito
          piano, ispezioni  nei  confronti  dei  produttori  che  non
          effettuano le comunicazioni di cui agli articoli 14,  comma
          2, e 15, comma 3, avvalendosi dell'ISPRA e della Guardia di
          finanza.». 
              «Art.  23  (Etichettatura).  -  1.  Le   pile   e   gli
          accumulatori   sono   immessi   sul   mercato    solo    se
          contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con
          il simbolo raffigurato nell'allegato IV. 
              2. Tale simbolo occupa almeno  il  3  per  cento  della
          superficie del lato maggiore della pila,  dell'accumulatore
          o del pacco batterie, con una dimensione massima di 5×5 cm.
          Per gli elementi cilindrici, il simbolo occupa almeno l'1,5
          per cento della superficie della pila o  dell'accumulatore,
          con una dimensione massima di  5×5  cm.  Se  le  dimensioni
          della pila, dell'accumulatore o  del  pacco  batterie  sono
          tali  per  cui  la  superficie  del  simbolo   risulterebbe
          inferiore a 0,5×0,5  cm,  non  e'  richiesta  la  marcatura
          bensi'  la  stampa  di  un  simbolo  di   almeno   1×1   cm
          sull'imballaggio. 
              3. In aggiunta al simbolo di cui al comma 1,  le  pile,
          gli accumulatori e le pile a  bottone  contenenti  piu'  di
          0,0005 per cento di mercurio (simbolo chimico Hg), piu'  di
          0,002 per cento di cadmio (simbolo chimico Cd)  o  piu'  di
          0,004  per  cento  di  piombo  (simbolo  chimico  Pb)  sono
          contrassegnati con il simbolo chimico del relativo metallo.
          Il simbolo  indicante  il  tenore  di  metalli  pesanti  e'
          apposto sotto al simbolo di cui al comma  1  e  occupa  una
          superficie pari ad almeno un quarto  della  superficie  del
          predetto simbolo. 
              4. La marcatura deve essere effettuata dal  fabbricante
          o dal suo rappresentante in Italia oppure, in  mancanza  di
          tali soggetti, dal responsabile dell'immissione sul mercato
          nazionale. 
              5. Entro il 26 settembre 2009 in aggiunta al simbolo di
          cui al comma 1, le pile e gli accumulatori portatili e  per
          veicoli riportano l'indicazione  della  loro  capacita'  in
          modo visibile, leggibile ed  indelebile.  La  capacita'  si
          misura secondo  le  modalita'  stabilite  con  decreto  del
          Ministero dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, in  conformita'  alle  determinazioni  ed  ai  metodi
          armonizzati definiti dalla Commissione europea.». 
              «Art. 24 (Relazioni alla Commissione europea). - 1.  Il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare trasmette alla Commissione europea, per la prima volta
          entro il 26 giugno 2013 per il periodo fino al 26 settembre
          2012 e successivamente ogni tre anni, entro il  30  giugno,
          una relazione sull'attuazione del presente  decreto,  sulla
          base del questionario adottato in sede comunitaria. 
              2.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare trasmette ogni anno alla  Commissione
          europea, entro il 30 giugno dell'anno successivo  a  quello
          di rilevamento, le informazioni sui livelli di  riciclaggio
          raggiunti e sui  livelli  di  efficienza  dei  processi  di
          riciclaggio fornite ai sensi  dell'articolo  15,  comma  5,
          lettere d) ed e). Tali informazioni sono trasmesse  per  la
          prima volta entro il 30 giugno 2012. 
              3. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE)  n.
          2150/2002 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25
          novembre 2002, relativo alle statistiche  sui  rifiuti,  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare trasmette alla Commissione europea un rapporto annuale
          contenente le informazioni di cui all'art. 8, comma 3, e le
          modalita' di ottenimento dei dati necessari al calcolo  del
          tasso di  raccolta  dei  rifiuti  di  pile  e  accumulatori
          portatili, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
          di rilevamento. Tale rapporto e'  trasmesso  per  la  prima
          volta entro il 30 giugno 2013.». 
              «Art.  25  (Sanzioni).  -  1.  Salvo   che   il   fatto
          costituisca reato, il produttore che, immette  sul  mercato
          pile ed accumulatori privi del simbolo di cui  all'articolo
          23, commi 1  e  3,  o  immette  sul  mercato,  dopo  il  26
          settembre  2009,  pile  ed  accumulatori  portatili  e  per
          veicoli privi della indicazione  di  cui  all'articolo  23,
          comma  5,  e'  punito  con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro 50 ad euro 1.000  per  ciascuna  pila  o
          accumulatore immesso  sul  mercato.  La  medesima  sanzione
          amministrativa pecuniaria si applica  nel  caso  in  cui  i
          suddetti  indicazione  o  simbolo  non  siano  conformi  ai
          requisiti stabiliti dal medesimo comma. 
              2. Salvo che il fatto costituisca reato, il  produttore
          che, senza  avere  provveduto  alla  iscrizione  presso  la
          camera di commercio ai sensi dell'art. 14, comma 2, immette
          sul mercato pile o accumulatori, e' punito con la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000. 
              3. Salvo che il fatto costituisca reato, il  produttore
          che, entro il termine di cui  all'art.  14,  comma  2,  non
          comunica al  registro  nazionale  dei  soggetti  tenuti  al
          finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e
          accumulatori le informazioni di cui al  medesimo  articolo,
          ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, e' punito
          con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000  ad
          euro 20.000. La stessa sanzione e' applicata al  produttore
          che non fornisce le informazioni di  cui  all'articolo  15,
          comma 3, ovvero le fornisce in modo incompleto o inesatto. 
              4. Salvo che il fatto costituisca reato, fatte salve le
          eccezioni di cui all'art. 3, commi 2 e  3,  chiunque,  dopo
          l'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  immette  sul
          mercato pile e accumulatori contenenti le sostanze  di  cui
          all'art.  3,  comma  1,   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 100  ad  euro  2.000  per
          ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato. 
              5.  Salvo  che   il   fatto   costituisca   reato,   il
          distributore  che  indebitamente  non  ritira,   a   titolo
          gratuito, una pila o un  accumulatore,  e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 ad euro  150,
          per ciascuna pila o accumulatore non ritirato o ritirato  a
          titolo oneroso. 
              6. Il distributore che non fornisce le informazioni  di
          cui all'articolo 22, comma 2, e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000. 
              7. Il produttore di apparecchi in cui sono  incorporati
          pile o accumulatori che non fornisce le istruzioni  di  cui
          all'art.  9,  comma  1,   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000. 
              8. Per l'accertamento e  l'irrogazione  delle  sanzioni
          previste dal presente decreto si applicano le  disposizioni
          di cui all'art. 262 del decreto n. 152 del 2006.».