IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni per assicurare la funzionalita' dei procedimenti elettorali, nonche' per disciplinare il voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni in materia di commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e di agevolazioni di viaggio 1. Al fine di assicurare il quorum necessario al funzionamento delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, il Prefetto designa al Presidente della Corte d'appello, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, funzionari statali da nominare componenti aggiunti. I funzionari statali partecipano ai lavori delle commissioni in caso di assenza dei componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali. 2. All'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241, dopo il primo comma, e' inserito il seguente: «Per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale, e' riconosciuta agli elettori un'agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno, nella misura del 40 per cento del costo del biglietto. L'importo massimo rimborsabile non puo' essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore.».