IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362, recante norme  di  riordino
del settore farmaceutico; 
  Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 9, il quale prevede  che
la composizione della  commissione  giudicatrice  per  l'assegnazione
delle sedi farmaceutiche, i criteri per la valutazione dei  titoli  e
l'attribuzione dei punteggi, le prove di  esame  e  le  modalita'  di
svolgimento del concorso sono fissati con decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo
1994, n. 298 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo  3  ottobre  2009,  n.  153,  recante:
«Individuazione di nuovi servizi erogati dalle  farmacie  nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale, nonche' disposizioni in materia  di
indennita' di residenza per i titolari di farmacie  rurali,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
  Ritenuto necessario modificare le materie  delle  domande  previste
per la prova attitudinale dei concorsi per l'assegnazione delle  sedi
farmaceutiche, per far si' che tengano maggiormente conto anche delle
nuove attivita' del farmacista in farmacia; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'Adunanza  dell'  8  novembre
2010; 
  Su proposta del Ministro della salute; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  30  marzo
1994, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7, comma 1, le  parole  «  farmacologia,  tecnica
farmaceutica - anche con riferimenti alla chimica  farmaceutica  -  e
legislazione  farmaceutica  »   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«farmacologia;  farmacognosia;  tossicologia;  tecnica  farmaceutica,
anche con riferimenti alla chimica farmaceutica; farmacoeconomia, con
specifico riferimento  alla  gestione  della  farmacia;  legislazione
farmaceutica; diritto sanitario,  ivi  inclusa  la  legislazione  dei
prodotti di interesse sanitario.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 18 aprile 2011 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei Ministri 
                                                   Berlusconi         
 
Il Ministro della salute 
          Fazio          
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2011 
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n.7, foglio n. 43 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il testo dell'art. 4, comma 9, legge 8 novembre 1991,
          n. 362, e' il seguente: 
              «9. La composizione della commissione  giudicatrice,  i
          criteri per la valutazione dei tioli e  l'attribuzione  dei
          punteggi, le prove di esame e le modalita'  di  svolgimento
          del concorso sono fissati con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  da  emanarsi  entro  centottanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          30 marzo 1994, n . 298, concerne «Regolamento di attuazione
          dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n.  362,
          concernente norme di riordino del settore farmaceutico». 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  7  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri  30  marzo  1994,  n.
          298, come modificato dal presente regolamento: 
              «Art.  7  (Prova   attitudinale).   -   1.   La   prova
          attitudinale si articola in cento domande,  riguardanti  le
          seguenti     materie:     farmacologia,      farmacognosia,
          tossicologia; tecnica farmaceutica, anche  con  riferimenti
          alla chimica farmaceutica; farmaco economia, con  specifico
          riferimento  alla  gestione  della  farmacia;  legislazione
          farmaceutica;   diritto   sanitario,   ivi    inclusa    la
          legislazione  dei  prodotti  di  interesse  sanitario.   Il
          candidato deve indicare la risposta esatta  fra  le  cinque
          gia' predisposte.». 
              2. Le domande, con le relative risposte, sono  estratte
          a sorte  dalla  commissione  esaminatrice  fra  le  tremila
          predisposte ogni due anni dal Ministero della  sanita',  su
          proposta  di  una  commissione  nominata  dal  Ministro   e
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,   unitamente   alle
          relative risposte. 
              2-bis. La commissione  esaminatrice  adotta  le  misure
          necessarie ad impedire che i candidati possano risalire  al
          numero d'ordine con il quale le  domande  sorteggiate  sono
          state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. 
              3. Finche' il  Ministero  della  sanita'  non  provveda
          all'adempimento di cui al comma 2, le domande  della  prova
          attitudinale    sono    predisposte    dalla    commissione
          esaminatrice con modalita' che assicurino la  segretezza  e
          la casualita' della scelta. 
              4. Per la prova e' concesso un tempo  non  superiore  a
          un'ora e trenta minuti. 
              5. A ciascuna risposta esatta sono attribuiti 0,1 punti
          per commissario. Son considerate sufficienti, ai fini della
          idoneita', le prove, dei candidati  che  conseguono  almeno
          37,5 punti.».