IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio  2008,  n.
85, convertito, con modificazioni, dalla legge  14  luglio  2008,  n.
121, istitutivo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto l'articolo 16 del Codice  della  navigazione,  approvato  con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; 
  Visti gli articoli 1 e  2  del  regolamento  per  l'esecuzione  del
Codice della navigazione (navigazione marittima), di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
  Vista la Tabella delle circoscrizioni  territoriali  marittime  del
Ministero dei trasporti e della navigazione,  approvata  con  decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e  successive
modificazioni; 
  Ritenuta la necessita',  al  fine  di  assicurare  un  ottimale  ed
efficace    assetto    funzionale    dell'articolazione    periferica
dell'amministrazione marittima adeguando le relative  strutture  alle
effettive necessita' marittime ed alle esigenze locali, di modificare
le circoscrizioni territoriali ricadenti nelle direzioni marittime di
Genova, Olbia, Reggio Calabria, Palermo, Bari, Venezia  e  sostituire
la Tabella relativa alla direzione marittima di Pescara; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 13 gennaio 2011; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 marzo 2011; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di  concerto  con  i  Ministri  della  giustizia,  della   difesa   e
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Uffici marittimi periferici 
 
  1. L'ufficio locale marittimo di Terrasini e'  elevato  ad  ufficio
circondariale  marittimo,  assumendo  la  denominazione  di   ufficio
circondariale marittimo di Terrasini. 
  2. La delegazione di spiaggia di Diano Marina e' elevata ad ufficio
locale  marittimo,  assumendo  la  denominazione  di  ufficio  locale
marittimo di Diano Marina. 
  3. Sono istituite le delegazioni di spiaggia di Torre a Mare, Porto
Rotondo, Isola di Capo Rizzuto e Bibione,  assumendo  rispettivamente
le denominazioni di delegazione di  spiaggia  di  Torre  a  Mare,  di
delegazione di spiaggia di Porto Rotondo, di delegazione di  spiaggia
di Isola di Capo Rizzuto e di delegazione di spiaggia di Bibione. 
  4. I  limiti  delle  circoscrizioni  territoriali  delle  autorita'
marittime di cui ai commi 1, 2 e 3 sono individuati nella Tabella  A,
allegata al presente regolamento,  la  quale,  vistata  dal  Ministro
proponente, ne forma parte integrante  ed  abroga  e  sostituisce  le
corrispondenti Tabelle delle circoscrizioni  territoriali  marittime,
relative alle direzioni marittime di Genova, Olbia, Reggio  Calabria,
Palermo, Bari e Venezia, approvate con decreto del  Presidente  della
Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle  disposizioni  di  legge  modificate  o  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 87, quinto comma della Costituzione,  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)
          pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n.  214,  S.
          O.: 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
              e)". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art,  l  comma  1   del
          decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, (Disposizioni  urgenti
          per   l'adeguamento   delle   strutture   di   Governo   in
          applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377  della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244), pubblicato nella Gazz.  Uff.  16
          maggio 2008, n. 114,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 14 luglio 2008, n. 121: 
              "Art. 1. 
              1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  il
          comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
              «1. I Ministeri sono i seguenti: 
              1) Ministero degli affari esteri; 
              2) Ministero dell'interno; 
              3) Ministero della giustizia; 
              4) Ministero della difesa; 
              5) Ministero dell'economia e delle finanze; 
              6) Ministero dello sviluppo economico; 
              7) Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
          forestali; 
              8)  Ministero  dell'ambiente   e   della   tutela   del
          territorio e del mare; 
              9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
              10)  Ministero  del  lavoro,  della  salute   e   delle
          politiche sociali; 
              11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
          ricerca; 
              12) Ministero per i beni e le attivita' culturali.». 
              Si riporta il  testo  dell'art.  16  del  Codice  della
          Navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942,  n.
          327, pubblicato nella Gazz. Uff. 18  aprile  1942,  n.  93,
          Ediz. Spec. 
              "Art. 16. Circoscrizione del litorale della Repubblica. 
              Il  litorale  della  Repubblica  e'  diviso   in   zone
          marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi
          in circondari. 
              Alla  zona  e'  preposto  un  direttore  marittimo,  al
          compartimento un capo del compartimento, al circondario  un
          capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in  cui
          ha sede l'ufficio della direzione marittima,  il  direttore
          marittimo e' anche capo del compartimento. Nell'ambito  del
          circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento,  il
          capo del compartimento e' anche capo del circondario. 
              Negli approdi di maggiore importanza in cui  non  hanno
          sede ne' l'ufficio  del  compartimento  ne'  l'ufficio  del
          circondario  sono  istituiti  uffici  locali  di  porto   o
          delegazioni   di    spiaggia,    dipendenti    dall'ufficio
          circondariale. 
              Il capo del compartimento, il capo del circondario e  i
          capi  degli  altri   uffici   marittimi   dipendenti   sono
          comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede.". 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,  n.  328,
          (Approvazione del regolamento per l'esecuzione  del  codice
          della navigazione - Navigazione marittima, pubblicato nella
          Gazz. Uff. 21 aprile 1952, n. 94, S.O.: 
              Art. 1. Circoscrizioni. 
              La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui
          all'articolo  16  del  codice  e  della   loro   estensione
          territoriale lungo il litorale dello  Stato  e'  fatta  con
          decreto del presidente della Repubblica. 
              Con decreto del presidente della Repubblica e' altresi'
          stabilita, agli effetti previsti  dal  codice  e  da  altre
          leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno
          dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.". 
              Art. 2. Denominazione degli uffici marittimi. 
              L'ufficio della zona marittima e' denominato  direzione
          marittima,  l'ufficio  del  compartimento  capitaneria   di
          porto,  l'ufficio  del  circondario  ufficio  circondariale
          marittimo. 
              Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore
          importanza  in  cui  non  hanno  sede  ne'  l'ufficio   del
          compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati
          ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia.". 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  18  aprile
          2000, n. 135, (Regolamento concernente l'approvazione della
          nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime),
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26 maggio 2000, n. 121. 
          Note all'art. 1: 
              Per i  riferimenti  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, si veda nelle note  alle
          premesse.