IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 14 della legge 23  luglio  2009,  n.  99,  che  ha
istituito il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio  (start-up)
di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o  aggregate
e ne affida la gestione alla Simest SpA, ai  sensi  dell'articolo  25
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), della legge 24  aprile
1990, n. 100 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede,
tra l'altro, la partecipazione di Simest SpA a societa' italiane  che
abbiano finalita' strumentali correlate al perseguimento di obiettivi
di internazionalizzazione; 
  Visto l'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 100 del  1990  e
successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che la quota di
utili di competenza del Ministero del  commercio  con  l'estero  (ora
Ministero  dello  sviluppo  economico)  affluisce   all'entrata   del
bilancio dello stato per  essere  contestualmente  riassegnata  a  un
apposito capitolo di spesa  dello  stesso  Ministero  per  interventi
volti a sostenere  l'internazionalizzazione  del  sistema  produttivo
italiano; 
  Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 14  marzo  2005,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
che eleva al 49% il limite massimo di intervento della Simest SpA  in
caso  di  investimenti  all'estero  per  attivita'  aggiuntive  delle
imprese che garantiscano il mantenimento delle  capacita'  produttive
interne; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   recante
«disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», con il  quale
e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto  del  Ministro  del  commercio  internazionale  27
settembre 2007, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre  2007,
registro n. 4, foglio n. 151, con il quale sono stati  individuati  i
progetti da realizzare  a  sostegno  dell'internazionalizzazione  del
sistema produttivo italiano da finanziare con i residui  sugli  utili
di competenza del Ministero a valere sulle disponibilita' finanziarie
del cap. 7360 dello stato di previsione del Ministero stesso; 
  Visto l'articolo 1,  lettera  b)  n.  1,  del  citato  decreto  del
Ministro del commercio  internazionale  27  settembre  2007,  che  ha
previsto la costituzione di un  Fondo  di  Venture  capital  volto  a
sostenere   la   fase   di   start-up   delle   PMI   per   la   loro
internazionalizzazione per complessivi 4.000.000 di euro; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con il quale  sono
state trasferite  al  Ministero  dello  sviluppo  economico,  con  le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni
gia' attribuite  al  Ministero  del  commercio  internazionale  e  al
Ministero delle comunicazioni; 
  Considerata la necessita' di disciplinare le condizioni e modalita'
di funzionamento  del  Fondo  rotativo,  provvedendo  ad  emanare  il
decreto previsto dall'articolo 14, comma 4 della citata legge  n.  99
del 2009; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza  del
25 novembre 2010; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  n.  400  del  1988,
effettuata con nota n. 930 del 18 gennaio 2011; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per: 
    a)  «Fondo  Start-Up  o  Fondo»:  Fondo  rotativo  con  dotazione
iniziale di 4.000.000 di euro, istituito presso  la  Tesoreria  dello
Stato, con apposita contabilita' speciale, per favorire  la  fase  di
avvio (start-up) di progetti  di  internazionalizzazione  di  imprese
singole o aggregate; 
    b) «Societa' destinatarie»: imprese di nuova costituzione la  cui
sede sociale e' in Italia  o  in  altro  paese  dell'Unione  europea,
appositamente costituite, nella forma di  societa'  di  capitali,  da
raggruppamenti di piccole e medie imprese  (PMI)  o  da  singole  PMI
operanti  in   Italia   per   la   realizzazione   di   progetti   di
internazionalizzazione in Paesi al di fuori dell'Unione europea; 
    c) «Piccole e medie imprese (PMI)»: le piccole e medie imprese ai
sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003; 
    d) «Intervento»: acquisizione da parte della Simest Spa, a valere
sul Fondo rotativo - in nome proprio e per conto del Ministero  dello
sviluppo economico - di una quota non di controllo e  temporanea  del
capitale sociale della societa' destinataria; 
    e) «Soggetto gestore»: la Simest SpA, istituita  ai  sensi  della
legge 24 aprile 1990, n. 100. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  23
          luglio  2009  n.  99  (Disposizioni  per  lo   sviluppo   e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia): 
              «Art. 14 (Utilizzo della quota degli utili della Simest
          Spa). - 1. Per il raggiungimento  delle  finalita'  di  cui
          all'art. 3, comma 5, della legge 24 aprile  1990,  n.  100,
          come da ultimo modificato dall'art.  1,  comma  934,  della
          legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e'  istituito  presso  la
          Tesoreria dello Stato, con apposita contabilita'  speciale,
          il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio  (start-up)
          di progetti di internazionalizzazione di imprese singole  o
          aggregate, gestito dalla Simest Spa, ai sensi dell'art.  25
          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. 
              2. Sono assegnate al Fondo, con decreto  del  Ministero
          dello sviluppo  economico,  le  disponibilita'  finanziarie
          derivanti da utili di spettanza  del  Ministero  stesso  in
          qualita' di socio della Simest Spa,  gia'  finalizzate,  ai
          sensi del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  143,  a
          interventi per lo sviluppo delle esportazioni. 
              3.  Gli  interventi  del  Fondo   hanno   per   oggetto
          investimenti transitori e non di controllo nel capitale  di
          rischio di societa'  appositamente  costituite  da  singole
          piccole e medie imprese,  o  da  loro  raggruppamenti,  per
          realizzare progetti di internazionalizzazione. 
              4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro un  mese
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          stabilisce, con decreto  emanato  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le  condizioni
          e le modalita' operative del Fondo.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  25  del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in  materia
          di commercio con l'estero, a norma dell'art.  4,  comma  4,
          lettera c), e dell'art. 11 della legge 15  marzo  1997,  n.
          59): 
              «Art.  25  (Razionalizzazione   degli   interventi   di
          sostegno finanziario). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999
          la  gestione  degli  interventi  di  sostegno   finanziario
          all'internazionalizzazione del sistema  produttivo  di  cui
          alla legge 24 maggio 1977,  n.  227,  al  decreto-legge  28
          maggio 1981, n. 251 , convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20  ottobre  1990,
          n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100,  e  all'art.  14
          della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene  attribuita  alla
          Simest S.p.a. A decorrere dalla medesima data  la  gestione
          degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991,  n.  19,
          viene  attribuita   alla   Finest   S.p.a.   Con   apposita
          convenzione   sono    disciplinate    le    modalita'    di
          collaborazione fra Simest S.p.a. e Finest S.p.a. 
              2. Per la gestione degli interventi di cui al  comma  1
          la  Simest  S.p.a.  stipula  apposite  convenzioni  con  il
          Ministero del commercio con  l'estero,  al  fine  anche  di
          determinare  i  relativi  compensi  e  rimborsi,  che   non
          potranno,   comunque,    essere    superiori    a    quelli
          precedentemente sostenuti  per  la  gestione  dei  medesimi
          interventi. 
              3.  La  Simest  S.p.a.  succede  nei   diritti,   nelle
          attribuzioni  e  nelle  situazioni  giuridiche  dei   quali
          l'attuale ente gestore dei fondi previsti  dalle  leggi  di
          cui  al  comma  1  e'  titolare  in  forza  di  leggi,   di
          provvedimenti amministrativi e di contratti  relativi  alla
          gestione degli interventi trasferiti. 
              4. Entro le date di cui al  comma  1  il  Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          d'intesa  con  il  Ministro  del  commercio  con  l'estero,
          provvede al trasferimento alla Simest S.p.a.  dei  fondi  e
          delle disponibilita' finanziarie previste  dalle  leggi  di
          cui al comma 1. 
              5. Con  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione  economica  e  del  commercio  con
          l'estero, sono stabiliti i criteri, le modalita' e i  tempi
          per il passaggio  dal  Mediocredito  Centrale  S.p.a.  alla
          Simest S.p.a.  delle  risorse  materiali  e  del  personale
          impiegato per  la  gestione  degli  interventi  trasferiti,
          nonche' per la determinazione dell'indennizzo spettante  al
          precedente gestore,  compreso  l'avviamento,  in  relazione
          all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il  personale
          trasferito  mantiene  comunque  inalterato  il  trattamento
          giuridico ed economico. 
              6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e'  autorizzato  ad  apportare  le
          necessarie variazioni di bilancio. 
              7. Il Comitato di cui al decreto-legge 28 maggio  1981,
          n. 251,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          luglio 1981, n. 394, e' soppresso a partire dalla  data  di
          entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2. 
              8. Con decreto legislativo da emanare  ai  sensi  degli
          articoli 10 e 11, comma 3, della legge 15  marzo  1997,  n.
          59,  entro  il  31  dicembre  1998,  sono   dettate   norme
          integrative e  correttive  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo in relazione al trasferimento alla Simest
          della gestione degli interventi indicati al comma 1.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge
          24 aprile  1990,  n.  100  (Norme  sulla  promozione  della
          partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero): 
              «2. La Simest S.p.a., anche  avvalendosi,  in  base  ad
          apposita convenzione, dei  servizi  dell'Istituto  centrale
          per il credito a  medio  termine  (Mediocredito  centrale),
          provvede  in  particolare,  sulla  base  di  programmi  che
          evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa: 
                a)  a  promuovere   la   costituzione   di   societa'
          all'estero  da  parte  di  societa'   ed   imprese,   anche
          cooperative, e loro consorzi e  associazioni,  cui  possono
          partecipare enti  pubblici  economici  ed  altri  organismi
          pubblici e privati; 
                b) a partecipare, con quote di minoranza, nel  limite
          indicato  all'art.  3,  comma  1,  a  societa'  ed  imprese
          all'estero, anche gia' costituite; 
                c)  a  sottoscrivere  obbligazioni  convertibili   in
          azioni e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti
          di opzione di quote o azioni delle societa' ed  imprese  di
          cui alle lettere a) e  b),  con  il  limite  previsto  alla
          lettera b); 
                d)  a  partecipare  ad  associazioni  temporanee   di
          imprese e ad altri accordi di cooperazione tra societa'  ed
          imprese all'estero, con il limite previsto alla lettera b); 
                e) ad effettuare, a favore delle societa' ed  imprese
          partecipate, ogni altra operazione di  assistenza  tecnica,
          amministrativa, organizzativa e finanziaria; 
                f) ad effettuare  ricerche  di  mercato,  sondaggi  e
          studi di fattibilita', anche mediante apposite convenzioni,
          preordinate  alla  costituzione  di  societa'  ed   imprese
          all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per  il
          commercio estero (ICE); 
                g) a rilasciare garanzia  in  favore  di  aziende  ed
          istituti di credito italiani o esteri per  finanziamenti  a
          soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle
          societa' ed imprese, nel rispetto del limite  di  cui  alla
          lettera b); 
                h)  a  partecipare,  in  posizione  di  minoranza,  a
          consorzi e societa' consortili, fra piccole e medie imprese
          che abbiano come scopo la prestazione di  servizi  reali  a
          favore di imprese all'estero ed usufruiscano dei contributi
          o di altre agevolazioni del Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato; 
                h-bis)  a  concedere  finanziamenti,  di  durata  non
          superiore a otto anni, alle imprese o  societa'  estere  di
          cui alla lettera b), in misura  non  eccedente  il  25  per
          cento  dell'impegno  finanziario  previsto  dal   programma
          economico dell'impresa o societa' estera;  tale  limite  e'
          aumentato al 50 per cento per le piccole e  medie  imprese,
          come definite ai sensi  della  raccomandazione  2003/361/CE
          della Commissione, del 6 maggio  2003.  I  limiti  riferiti
          alla  durata  del  finanziamento,  al  destinatario   dello
          stesso,  nonche'   all'impegno   previsto   dal   programma
          economico dell'impresa o societa' estera, non si  applicano
          alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca
          europea per la ricostruzione e lo  sviluppo  (BERS),  dalla
          Banca   europea   per   gli   investimenti   (BEI),   dalla
          International  Financial  Corporation  (IFC)  o  da   altre
          organizzazioni finanziarie internazionali di cui  lo  Stato
          italiano e' membro; 
                h-ter) a partecipare a societa' italiane o estere che
          abbiano finalita' strumentali  correlate  al  perseguimento
          degli  obiettivi  di  promozione  e   di   sviluppo   delle
          iniziative  di  imprese  italiane  di  investimento  e   di
          collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali
          societa'  finanziarie,   assicurative,   di   leasing,   di
          factoring e di general trading; 
                h-quater) a costituire uno o piu' patrimoni  ciascuno
          dei quali destinato  in  via  esclusiva  ad  uno  specifico
          affare; 
                h-quinquies) in base ad apposite convenzioni  con  il
          Ministero delle attivita' produttive, a gestire i fondi  di
          cui al comma 1 dell'art.  25  del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998,  n.  143,  nonche'  i  fondi  rotativi  di  cui
          all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001,
          n. 84, e quelli istituiti ai sensi dell'art. 46 della legge
          12 dicembre 2002, n. 273.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  3,  comma  5,  della
          citata legge n. 100 del 1990: 
              «5. Gli utili conseguiti dalla Simest S.p.a., anche per
          la parte degli  stessi  determinati  da  plusvalenze  sulle
          cessioni  di  partecipazioni  effettuate,  possono   essere
          distribuiti gli azionisti diversi dallo Stato. La quota  di
          utili di competenza del Ministro del commercio con l'estero
          affluisce all'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
          contestualmente riassegnata  ad  un  apposito  capitolo  di
          spesa  del  Ministero  del  commercio  con   l'estero   per
          interventi volti a sostenere  l'internazionalizzazione  del
          sistema produttivo italiano.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  6,  del
          decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  14   maggio   2005,   n.   80
          (Disposizioni urgenti nell' ambito del Piano di azione  per
          lo sviluppo economico, sociale e territoriale): 
              «6.  Il  limite  massimo  di  intervento  della  Simest
          S.p.a., come previsto dalla legge 24 aprile 1990,  n.  100,
          e' elevato al 49 per cento per gli investimenti  all'estero
          che  riguardano   attivita'   aggiuntive   delle   imprese,
          derivanti da acquisizioni  di  imprese,  "joint-venture"  o
          altro e che garantiscano il  mantenimento  delle  capacita'
          produttive interne. Resta ferma la  facolta'  del  CIPE  di
          variare, con proprio provvedimento,  la  percentuale  della
          predetta partecipazione.». 
              - Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.  233,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114. 
              - Il decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  14  luglio  2008,  n.  121
          (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture  di
          Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
          legge 24  dicembre  2007,  n.  244),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114. 
          Note all'art. 1: 
              - La raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003,  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 20 maggio 2003, n. L 124. 
              - La citata legge n. 100 del 1990 e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale  20  aprile  1999,  n.  91,  supplemento
          ordinario.