IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed  in  particolare,
gli articoli da 1 a 5, e l'allegato A; 
  Visto il Codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327; 
  Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice della  navigazione
(navigazione marittima), approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
  Visto l'articolo 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice
delle comunicazioni elettroniche; 
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  recante  adesione  alla
Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente
di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a  Londra
il 7 luglio 1978, e sua esecuzione; 
  Visto il decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  271,  recante
adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute  dei  lavoratori
marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  dicembre  2008,
n. 211,  concernente  il  regolamento  recante  riorganizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001,  n.
324,  e  successive  modificazioni,  concernente  il  regolamento  di
attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai  requisiti
minimi di formazione per la gente di mare; 
  Vista la nota MSC/Circ. 1089  del  6  giugno  2003,  con  la  quale
l'Organizzazione internazionale marittima invitava i Governi aderenti
alla Convenzione STCW '78, nella sua versione aggiornata, ad adottare
misure atte a  prevenire  pratiche  fraudolente  per  l'emissione  di
certificati adeguati; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005,  n.  108,  concernente
l'attuazione  della   direttiva   1999/63/CE   relativa   all'accordo
sull'organizzazione  dell'orario  di  lavoro  della  gente  di  mare,
concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA)  e
dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea
(FST); 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005,  n.  119,  concernente
l'attuazione della  direttiva  2002/84/CE  in  materia  di  sicurezza
marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006,  n.
246,  concernente  il  regolamento  di  attuazione  delle   direttive
2003/103/CE e  2005/23/CE  che  modificano  la  direttiva  2001/25/CE
concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare; 
  Vista  la  direttiva  2008/106/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i  requisiti  minimi  di
formazione per la gente di mare (rifusione); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2009,  n.
55, recante regolamento di attuazione della direttiva 2005/45/CE  che
modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i  requisiti  minimi  di
formazione per la gente di mare; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 luglio 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  dello   sviluppo
economico, del lavoro e delle politiche sociali e  della  salute,  di
concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia e delle  finanze,  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare,  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica ai lavoratori marittimi italiani,
ai lavoratori marittimi di Stati membri ed a quelli  di  Paesi  terzi
titolari di un  certificato  rilasciato  da  uno  Stato  membro,  che
prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana  adibite
alla navigazione marittima ad eccezione: 
    a) delle navi militari o destinate al trasporto  truppe  o  altre
navi di  proprieta'  o  gestite  dagli  Stati  che  siano  utilizzate
esclusivamente per servizi governativi non commerciali; 
    b) delle navi da pesca; 
    c) delle unita' da diporto  che  non  effettuano  alcun  traffico
commerciale; 
    d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo degli articoli 1 e 5 e dell'allegato A della
          legge 4 giugno  2010,  n.  96,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 giugno 2010, n.  146,  supplemento  ordinario,
          cosi' recita: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro  il  termine  di  recepimento  indicato  in
          ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e  B,  i
          decreti legislativi recanti le norme  occorrenti  per  dare
          attuazione  alle  medesime  direttive.  Per  le   direttive
          elencate  negli  allegati  A  e  B,  il  cui   termine   di
          recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei  tre  mesi
          successivi alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i  decreti
          legislativi di attuazione entro  tre  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della medesima legge.  Per  le  direttive
          elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
          di recepimento,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il  parere  dei  competenti  organi  parlamentari.
          Decorsi quaranta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,  i
          decreti sono emanati anche in mancanza del parere.  Qualora
          il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
          al presente comma ovvero i  diversi  termini  previsti  dai
          commi 4 e 8 scadano nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza  dei  termini  previsti  dai  commi  1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono  prorogati  di  novanta
          giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi  integrativi  di  informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6.  I  decreti  legislativi,  relativi  alle  direttive
          elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.
          117, quinto comma, della  Costituzione,  nelle  materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui  all'art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee,  ogni  sei  mesi,  informa  altresi'  la
          Camera dei deputati e  il  Senato  della  Repubblica  sullo
          stato di attuazione delle direttive da parte delle  regioni
          e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
          secondo  modalita'  di  individuazione  delle   stesse   da
          definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive elencate negli allegati A  e  B,
          ritrasmette  con  le  sue  osservazioni  e  con   eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al  Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  venti  giorni  dalla  data  di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere.». 
              «Art. 5 (Delega al Governo per  il  riordino  normativo
          nelle materie interessate dalle direttive  comunitarie).  -
          1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  con  le
          modalita' e secondo i principi e criteri direttivi  di  cui
          all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  successive
          modificazioni,  entro  ventiquattro  mesi  dalla  data   di
          entrata in vigore di ciascuno dei  decreti  legislativi  di
          cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, testi  unici
          o  codici  di  settore  delle   disposizioni   dettate   in
          attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per
          il  recepimento  di  direttive  comunitarie,  al  fine   di
          coordinare le  medesime  con  le  altre  norme  legislative
          vigenti nelle stesse materie. Qualora i  testi  unici  o  i
          codici di settore riguardino  principi  fondamentali  nelle
          materie  di  cui   all'art.   117,   terzo   comma,   della
          Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni,
          i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al
          parere della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano nonche' al parere  della  commissione  parlamentare
          per le questioni regionali. 
              2. I testi unici e i codici di settore di cui al  comma
          1 riguardano materie o settori  omogenei.  Le  disposizioni
          contenute nei testi unici  o  nei  codici  di  settore  non
          possono  essere  abrogate,  derogate,  sospese  o  comunque
          modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione
          puntuale  delle   disposizioni   da   abrogare,   derogare,
          sospendere o modificare.». 
                                                          «Allegato A 
                                                (Art. 1, commi 1 e 3) 
              2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa
          alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la
          direttiva 69/465/CE (9); 
              2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008,  relativa
          alla commercializzazione delle piantine di  ortaggi  e  dei
          materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle
          sementi (Versione codificata); 
              2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19  novembre  2008,  concernente  i  requisiti  minimi   di
          formazione per la gente di mare (rifusione); 
              2008/119/CE del Consiglio, del 18  dicembre  2008,  che
          stabilisce le norme minime per la  protezione  dei  vitelli
          (Versione codificata); 
              2008/120/CE del Consiglio, del 18  dicembre  2008,  che
          stabilisce le norme minime  per  la  protezione  dei  suini
          (Versione codificata); 
              2008/124/CE della Commissione, del  18  dicembre  2008,
          che limita la commercializzazione delle sementi  di  talune
          specie di piante foraggere,  oleaginose  e  da  fibra  alle
          sementi  ufficialmente  certificate  "sementi  di  base"  o
          "sementi certificate" (Versione codificata); 
              2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa alle disposizioni  ed  alle  norme
          comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni  e  le
          visite  di  controllo  delle  navi  e  per  le   pertinenti
          attivita' delle amministrazioni marittime (rifusione); 
              2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          6 maggio  2009,  sull'impiego  confinato  di  microrganismi
          geneticamente modificati (rifusione); 
              2009/143/CE del Consiglio, del 26  novembre  2009,  che
          modifica la direttiva 2000/29/CE  per  quanto  riguarda  la
          delega dei compiti di analisi di laboratorio; 
              2009/145/CE della Commissione, del  26  novembre  2009,
          che prevede talune deroghe per l'ammissione  di  ecotipi  e
          varieta' vegetali tradizionalmente coltivati in particolari
          localita' e regioni e  minacciati  dall'erosione  genetica,
          nonche' di varieta' vegetali prive di valore intrinseco per
          la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per
          la  coltivazione  in  condizioni  particolari  e   per   la
          commercializzazione di sementi di tali ecotipi  e  varieta'
          .». 
              - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice  della
          navigazione), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          aprile 1942, n. 93, edizione speciale. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   15
          febbraio  1952,  n.  328,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, supplemento ordinario. 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  12  settembre  1988,  n.   214,
          supplemento ordinario, cosi' recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Il decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.  259,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre  2003,  n.
          214, supplemento ordinario. 
              - La legge 21 novembre  1985,  n.  739,  e'  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  16  dicembre  1985,   n.   295,
          supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo 27 luglio  1999,  n.  271,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n.  185,
          supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
          2008, n. 211, e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  5
          gennaio 2009, n. 3. 
              - Il decreto del presidente della Repubblica  9  maggio
          2001,  n.  324,  abrogato  dal  presente  decreto,  recava:
          «Regolamento  di  attuazione  delle  direttive  94/58/CE  e
          98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per  la
          gente di mare.». 
              - La direttiva 94/58/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 12
          dicembre 1994, n. L 319. 
              - La direttiva 98/35/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 17
          giugno 1998, n. L 172. 
              - Il decreto legislativo 27 maggio  2005,  n.  108,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2005, n. 145. 
              - La direttiva 1999/63/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          2 luglio 1999, n. L 167. 
              - Il decreto legislativo 27 maggio  2005,  n.  119,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2005, n. 153. 
              - La direttiva 2002/84/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          29 novembre 2002, n. L 324. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  2  maggio
          2006,  n.  246,  abrogato  dal  presente  decreto,  recava:
          «Regolamento di attuazione delle  direttive  2003/103/CE  e
          2005/23/CE   che   modificano   la   direttiva   2001/25/CE
          concernente i requisiti minimi di formazione per  la  gente
          di mare.». 
              - La direttiva 2003/103/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          13 dicembre 2003, n. L 326. 
              - La direttiva 2005/23/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          9 marzo 2005, n. L 62. 
              - La direttiva 2001/25/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          18 maggio 2001, n. L 136. 
              - La direttiva 2008/106/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          3 dicembre 2008, n. L 323. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  31  marzo
          2009,  n.  55,  abrogato  dal  presente  decreto,   recava:
          «Regolamento di attuazione della direttiva  2005/45/CE  che
          modifica la direttiva 2001/25/CE  concernente  i  requisiti
          minimi di formazione per la gente di mare.». 
              - La direttiva 2005/45/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          30 settembre 2005, n. L 255. 
              - La direttiva 2001/25/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          18 maggio 2001, n. L 136.