IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni, di seguito denominato «codice della strada»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 115 del codice della strada, come
da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, della legge 29 luglio
2010,  n.  120,  recante  «Disposizioni  in  materia   di   sicurezza
stradale»,  che  ha  introdotto  i  commi  da  1-bis   a   1-septies,
prevedendo, tra l'altro, la possibilita', per i minori gia'  titolari
di patente di guida che hanno compiuto diciassette anni, di  condurre
a fini di esercitazione, di seguito  definita  «guida  accompagnata»,
autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore  a  3,5
t, con esclusione del  traino  di  qualunque  tipo  di  rimorchio,  e
comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica  riferita  alla
tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, dello stesso codice  della
strada, nonche' nel rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al  comma
1-quater del predetto articolo 115; 
  Visto l'articolo 16, comma 2, della predetta legge 29 luglio  2010,
n.  120,  che  rinvia  ad   un   regolamento   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  le  norme  di   attuazione   delle
disposizioni introdotte dal comma 1 del  medesimo  articolo  16,  con
particolare  riferimento  alle  condizioni  soggettive,  oggettive  e
procedimentali   necessarie   alla   richiesta   ed    al    rilascio
dell'autorizzazione del minore alla guida accompagnata, ai  contenuti
ed alle modalita' di certificazione del prescritto percorso didattico
da   seguirsi   presso   un'autoscuola,   ai   requisiti   soggettivi
dell'accompagnatore, alle condizioni di espletamento delle  attivita'
di guida accompagnata nonche' alle caratteristiche  del  contrassegno
che deve essere apposto sull'autoveicolo adibito a tale guida; 
  Visti altresi' gli articoli 121, 122, 123 e 180  del  codice  della
strada; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495 e successive modificazioni, recante «Regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo codice della strada»; 
  Ritenuto che il corso pratico di guida, obbligatorio e propedeutico
alla guida accompagnata, svolto presso un'autoscuola  con  istruttore
abilitato e autorizzato, come prescritto dal comma 1-ter  del  citato
articolo 115 del codice della strada, nulla innova sotto  il  profilo
della   competenza   delle   province   in   materia   di   vigilanza
amministrativa e tecnica sull'esercizio dell'attivita' di autoscuola,
sancito dal predetto articolo 123, comma 2, del codice della strada; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
17 maggio 1995, n.  317,  Regolamento  recante  la  disciplina  delle
attivita' delle autoscuole; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2324/2011, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno
2011; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23  agosto  1988,
n. 400, in data 1° agosto 2011; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
   Istanza per richiedere l'autorizzazione alla guida accompagnata 
 
  1.   L'istanza   per   richiedere   l'autorizzazione   alla   guida
accompagnata e' redatta sul modello conforme  all'allegato  1  ed  e'
presentata ad un Ufficio della motorizzazione, firmata dal genitore o
dal legale rappresentante del minore, nonche' da quest'ultimo. 
  2. All'istanza di cui al comma 1 devono essere allegate: 
    a) un'attestazione su conto corrente n. 4028 (per le  imposte  di
bollo sull'istanza e  sull'autorizzazione  alla  guida  accompagnata)
dell'importo di cui agli articoli 3 e 4 della tariffa  approvata  con
decreto del Ministro  delle  finanze  20  agosto  1992  e  successive
modificazioni; 
    b) un'attestazione  di  versamento  su  conto  corrente  n.  9001
dell'importo di cui al  punto  2  della  tabella  3  della  legge  1°
dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni; 
    c)  certificazione  attestante  la  sussistenza   dei   requisiti
psico-fisici, nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2; 
    d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' comprovante la
qualita' di genitore ovvero  di  legale  rappresentante  del  minore,
redatta  sul  modello  all'allegato  2,  corredata  da  fotocopia  di
documento di identita' del dichiarante. 
  3. L'istanza di cui al comma  1  non  puo'  essere  accolta  quando
nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla  guida  risulti  che  la
patente posseduta dal minore e' scaduta di validita' ovvero che sulla
stessa gravino provvedimenti ostativi alla guida. 
  4. L'Ufficio, effettuate le verifiche di cui al comma  3,  rilascia
una ricevuta  di  presentazione  dell'istanza,  conforme  al  modello
previsto dall'allegato 3, che consente al  minore  di  iscriversi  al
corso di formazione propedeutico  alla  guida  accompagnata,  di  cui
all'articolo 3. 
 
    



          Avvertenza:
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  La  legge  23  agosto  1988,  n.   240   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri), e' pubblicata nella Gazz. Uff.
          12 settembre 1988, n. 214, S.O.
              - Si riporta il testo  dell'art.  16,  comma  2,  della
          legge 29 luglio 2010, n. 120:
              «2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma  3,
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro  quattro  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono
          stabilite le norme di  attuazione  dei  commi  da  1-bis  a
          1-septies dell'art. 115 del decreto legislativo n. 285  del
          1992, introdotti dal comma 1  del  presente  articolo,  con
          particolare  riferimento  alle  condizioni   soggettive   e
          oggettive in presenza  delle  quali  l'autorizzazione  puo'
          essere  richiesta  e  alle  modalita'  di  rilascio   della
          medesima, alle condizioni di espletamento dell'attivita' di
          guida  autorizzata,  ai  contenuti  e  alle  modalita'   di
          certificazione  del  percorso  didattico  che   il   minore
          autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti
          soggettivi dell'accompagnatore nonche' alle caratteristiche
          del contrassegno di cui al comma 1-quater del  citato  art.
          115.».
              - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo
          codice della strada.), e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  18
          maggio 1992, n. 114, S.O.
              - Si riporta il testo degli  articoli  115,  117,  121,
          122, 123 e 180 del citato decreto legislativo  n.  285  del
          1992:
              «Art. 115 (Requisiti per la  guida  dei  veicoli  e  la
          conduzione di  animali).  (Testo  applicabile  fino  al  18
          gennaio 2013). - 1. Chi guida  veicoli  o  conduce  animali
          deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici  e  aver
          compiuto:
                a) anni quattordici per guidare  veicoli  a  trazione
          animale o condurre animali da tiro, da  soma  o  da  sella,
          ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
                b) anni quattordici per guidare  ciclomotori  purche'
          non trasporti altre persone oltre al conducente;
                c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata
          fino a 125 cc che non trasportino altre  persone  oltre  al
          conducente; macchine agricole  o  loro  complessi  che  non
          superino i limiti di sagoma  e  di  peso  stabiliti  per  i
          motoveicoli e che non superino la velocita' di 40 km/h,  la
          cui guida  sia  consentita  con  patente  di  categoria  A,
          sempreche'  non  trasportino   altre   persone   oltre   al
          conducente;
                d) anni diciotto per guidare:
                  1)   ciclomotori,   motoveicoli;   autovetture    e
          autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone  e  cose;
          autoveicoli  per  uso  speciale,  con  o  senza  rimorchio;
          macchine agricole diverse da quelle indicate  alla  lettera
          c),  ovvero  che  trasportino  altre   persone   oltre   al
          conducente; macchine operatrici;
                  2) autocarri, autoveicoli per trasporti  specifici,
          autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose  la
          cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;
                  3) i veicoli di  cui  al  punto  2)  la  cui  massa
          complessiva a pieno carico, compresa la massa dei  rimorchi
          o dei semirimorchi, superi 7,5  t,  purche'  munito  di  un
          certificato di abilitazione  professionale  rilasciato  dal
          competente  ufficio  del  Dipartimento  per   i   trasporti
          terrestri;
                  e) anni ventuno per guidare: i veicoli  di  cui  al
          punto 3) della lettera d), quando  il  conducente  non  sia
          munito  del  certificato  di  abilitazione   professionale;
          motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza  o  di
          noleggio con  conducente;  autobus,  autocarri,  autotreni,
          autosnodati, adibiti al trasporto  di  persone,  nonche'  i
          mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
              1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni  e
          che sono titolari di patente di guida e' consentita, a fini
          di  esercitazione,  la  guida  di  autoveicoli   di   massa
          complessiva a pieno carico  non  superiore  a  3,5  t,  con
          esclusione del traino di qualunque  tipo  di  rimorchio,  e
          comunque nel  rispetto  dei  limiti  di  potenza  specifica
          riferita alla  tara  di  cui  all'art.  117,  comma  2-bis,
          purche' accompagnati da un conducente titolare  di  patente
          di guida di categoria B o superiore da almeno  dieci  anni,
          previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte  del
          competente ufficio del Dipartimento  per  i  trasporti,  la
          navigazione ed  i  sistemi  informativi  e  statistici,  su
          istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore  o  dal
          legale rappresentante del minore.
              1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del  comma  1-bis
          puo' procedere alla guida accompagnato da uno dei  soggetti
          indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno
          dieci ore di corso pratico di  guida,  delle  quali  almeno
          quattro in autostrada o su  strade  extraurbane  e  due  in
          condizione di visione notturna,  presso  un'autoscuola  con
          istruttore abilitato e autorizzato.
              1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis,
          sul veicolo non puo' prendere posto, oltre  al  conducente,
          un'altra persona che non sia l'accompagnatore.  Il  veicolo
          adibito a tale guida deve  essere  munito  di  un  apposito
          contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA".  Chiunque
          viola le disposizioni del presente comma e' punito  con  la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  di  cui  al  comma  9
          dell'art. 122.
              1-quinquies. Nelle ipotesi di guida  di  cui  al  comma
          1-bis si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  comma  2
          dell'art.  117  e,  in  caso  di  violazioni,  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria di cui al comma  5  del  medesimo
          articolo. L'accompagnatore e'  responsabile  del  pagamento
          delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido  con  il
          genitore o con chi esercita l'autorita' parentale o con  il
          tutore del conducente minorenne autorizzato  ai  sensi  del
          citato comma 1-bis.
              1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis,
          se il minore autorizzato commette violazioni per le  quali,
          ai sensi  delle  disposizioni  del  presente  codice,  sono
          previste le sanzioni amministrative accessorie di cui  agli
          articoli  218  e  219,  e'  sempre   disposta   la   revoca
          dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la  revoca
          dell'autorizzazione si applicano le disposizioni  dell'art.
          219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente
          comma   il   minore   non   puo'   conseguire   di    nuovo
          l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.
              1-septies. Nelle ipotesi  di  guida  di  cui  al  comma
          1-bis, se  il  minore  non  ha  a  fianco  l'accompagnatore
          indicato  nell'autorizzazione,  si  applicano  le  sanzioni
          amministrative previste dall'art. 122,  comma  8,  primo  e
          secondo periodo. Si applicano altresi' le disposizioni  del
          comma 1-sexies del presente articolo.
              2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:
                a)  anni  sessantacinque  per  guidare  autotreni  ed
          autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico  sia
          superiore a 20 t. Tale limite puo' essere elevato, anno per
          anno,  fino  a  sessantotto  anni  qualora  il   conducente
          consegua uno specifico attestato  sui  requisiti  fisici  e
          psichici a seguito di visita medica specialistica  annuale,
          con oneri a carico del richiedente,  secondo  le  modalita'
          stabilite nel regolamento;
                b) anni  sessanta  per  guidare  autobus,  autocarri,
          autotreni,   autoarticolati,   autosnodati,   adibiti    al
          trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno
          per anno, fino a sessantotto  anni  qualora  il  conducente
          consegua uno specifico attestato  sui  requisiti  fisici  e
          psichici a seguito di visita medica specialistica  annuale,
          con oneri a carico del richiedente,  secondo  le  modalita'
          stabilite nel regolamento.
              2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi  ha
          superato  ottanta   anni   puo'   continuare   a   condurre
          ciclomotori e veicoli per i quali e' richiesta  la  patente
          delle  categorie  A,  B,  C  ed  E,  qualora  consegua  uno
          specifico attestato  rilasciato  dalla  commissione  medica
          locale di cui al comma 4 dell'art. 119, a seguito di visita
          medica specialistica  biennale,  con  oneri  a  carico  del
          richiedente,  rivolta  ad  accertare  la  persistenza   dei
          requisiti fisici e psichici prescritti.
              3. Chiunque guida veicoli o conduce animali  e  non  si
          trovi nelle condizioni richieste dal presente  articolo  e'
          soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi,  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          80  a  euro  318.  Qualora  trattasi   di   motoveicoli   e
          autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), e' soggetto alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          159 a euro 639.
              4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente  di
          categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata  superiore
          a 125 cc o che trasporta altre persone  su  motoveicoli  di
          cilindrata non superiore a 125 cc e' soggetto alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro
          159.  La  stessa  sanzione  si  applica  al  conducente  di
          ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto
          gli anni diciotto.
              5. Chiunque,  avendo  la  materiale  disponibilita'  di
          veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a
          persone che non si trovino nelle condizioni  richieste  dal
          presente articolo e' soggetto alla sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 39  a  euro  159  se  si
          tratta  di  veicolo  o  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 24 a euro 94 se si tratta di
          animali.
              6.  Le  violazioni  alle  disposizioni  che  precedono,
          quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione
          accessoria del fermo amministrativo del veicolo per  giorni
          trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,  del
          titolo VI.».
              «Art. 115 (Requisiti per la  guida  dei  veicoli  e  la
          conduzione di animali). (Testo applicabile dal  19  gennaio
          2013). - 1.  Fatte  salve  le  disposizioni  specifiche  in
          materia di carta  di  qualificazione  del  conducente,  chi
          guida veicoli o conduce  animali  deve  essere  idoneo  per
          requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
                a) anni quattordici per guidare:
                  1) veicoli a trazione animale o condurre animali da
          tiro, da soma o da sella, ovvero armenti,  greggi  o  altri
          raggruppamenti di animali;
                  2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la
          patente  di  guida  della   categoria   AM,   purche'   non
          trasportino altre persone oltre al conducente;
                b) anni sedici per guidare:
                  1) veicoli cui abilita la patente  di  guida  della
          categoria A1, purche' non trasportino altre  persone  oltre
          al conducente;
                  2) veicoli cui abilita la patente  di  guida  della
          categoria B1, purche' non trasportino altre  persone  oltre
          al conducente;
                c) anni diciotto per guidare:
                  1) veicoli cui abilita la patente  di  guida  delle
          categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone  oltre
          al conducente;
                  2) veicoli cui abilita la patente  di  guida  della
          categoria A2;
                  3) veicoli cui abilita la patente  di  guida  delle
          categorie B e BE;
                  4) veicoli cui abilita la patente  di  guida  delle
          categorie C1 e C1E;
                d) anni venti per guidare:
                  1) veicoli cui abilita la patente  di  guida  della
          categoria A, a condizione che il  conducente  sia  titolare
          della patente di guida della categoria  A2  da  almeno  due
          anni;
                e) anni ventuno per guidare:
                  1) tricicli cui abilita la patente di  guida  della
          categoria A;
                  2) veicoli cui abilita la patente  di  guida  delle
          categorie C e CE;
                  3) veicoli cui abilita la patente  di  guida  delle
          categorie D1 e D1E;
                  4) veicoli per i quali e' richiesto un  certificato
          di abilitazione professionale di tipo KA  o  KB  nonche'  i
          veicoli che circolano in  servizio  di  emergenza,  di  cui
          all'art. 177;
                f) anni ventiquattro per guidare:
                  1) veicoli cui abilita la patente  di  guida  della
          categoria A;
                  2) veicoli cui abilita la patente  di  guida  delle
          categorie D e DE.
              1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni  e
          che sono titolari di patente di guida e' consentita, a fini
          di  esercitazione,  la  guida  di  autoveicoli   di   massa
          complessiva a pieno carico  non  superiore  a  3,5  t,  con
          esclusione del traino di qualunque  tipo  di  rimorchio,  e
          comunque nel  rispetto  dei  limiti  di  potenza  specifica
          riferita alla  tara  di  cui  all'art.  117,  comma  2-bis,
          purche' accompagnati da un conducente titolare  di  patente
          di guida di categoria B o superiore da almeno  dieci  anni,
          previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte  del
          competente ufficio del Dipartimento  per  i  trasporti,  la
          navigazione ed  i  sistemi  informativi  e  statistici,  su
          istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore  o  dal
          legale rappresentante del minore.
              1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del  comma  1-bis
          puo' procedere alla guida accompagnato da uno dei  soggetti
          indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno
          dieci ore di corso pratico di  guida,  delle  quali  almeno
          quattro in autostrada o su  strade  extraurbane  e  due  in
          condizione di visione notturna,  presso  un'autoscuola  con
          istruttore abilitato e autorizzato.
              1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis,
          sul veicolo non puo' prendere posto, oltre  al  conducente,
          un'altra persona che non sia l'accompagnatore.  Il  veicolo
          adibito a tale guida deve  essere  munito  di  un  apposito
          contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA".  Chiunque
          viola le disposizioni del presente comma e' punito  con  la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  di  cui  al  comma  9
          dell'art. 122.
              1-quinquies. Nelle ipotesi di guida  di  cui  al  comma
          1-bis si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  comma  2
          dell'art.  117  e,  in  caso  di  violazioni,  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria di cui al comma  5  del  medesimo
          articolo. L'accompagnatore e'  responsabile  del  pagamento
          delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido  con  il
          genitore o con chi esercita l'autorita' parentale o con  il
          tutore del conducente minorenne autorizzato  ai  sensi  del
          citato comma 1-bis.
              1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis,
          se il minore autorizzato commette violazioni per le  quali,
          ai sensi  delle  disposizioni  del  presente  codice,  sono
          previste le sanzioni amministrative accessorie di cui  agli
          articoli  218  e  219,  e'  sempre   disposta   la   revoca
          dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la  revoca
          dell'autorizzazione si applicano le disposizioni  dell'art.
          219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente
          comma   il   minore   non   puo'   conseguire   di    nuovo
          l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.
              1-septies. Nelle ipotesi  di  guida  di  cui  al  comma
          1-bis, se  il  minore  non  ha  a  fianco  l'accompagnatore
          indicato  nell'autorizzazione,  si  applicano  le  sanzioni
          amministrative previste dall'art. 122,  comma  8,  primo  e
          secondo periodo. Si applicano altresi' le disposizioni  del
          comma 1-sexies del presente articolo.
              2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:
                a)  anni  sessantacinque  per  guidare  autotreni  ed
          autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico  sia
          superiore a 20 t. Tale limite puo' essere elevato, anno per
          anno,  fino  a  sessantotto  anni  qualora  il   conducente
          consegua uno specifico attestato  sui  requisiti  fisici  e
          psichici a seguito di visita medica specialistica  annuale,
          con oneri a carico del richiedente,  secondo  le  modalita'
          stabilite nel regolamento;
                b) anni  sessanta  per  guidare  autobus,  autocarri,
          autotreni,   autoarticolati,   autosnodati,   adibiti    al
          trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno
          per anno, fino a sessantotto  anni  qualora  il  conducente
          consegua uno specifico attestato  sui  requisiti  fisici  e
          psichici a seguito di visita medica specialistica  annuale,
          con oneri a carico del richiedente,  secondo  le  modalita'
          stabilite nel regolamento.
              2-bis.
              3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 126, comma 12m
          chiunque guida veicoli o conduce animali  e  non  si  trovi
          nelle  condizioni  richieste  dal  presente   articolo   e'
          soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi,  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          80 a euro 318. Qualora trattasi di veicoli di cui al  comma
          1, lettera e), numero 4), ovvero  di  veicoli  per  la  cui
          guida  e'  richiesta  la  carta   di   qualificazione   del
          conducente, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro.
              4. Il minore degli anni  diciotto,  munito  di  patente
          delle categorie AM, A1 e B1, che  trasporta  altre  persone
          sui  veicoli   alla   cui   guida   le   predette   patenti
          rispettivamente lo  abilitano  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da 38 euro a  155
          euro.
              5. Chiunque,  avendo  la  materiale  disponibilita'  di
          veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a
          persone che non si trovino nelle condizioni  richieste  dal
          presente articolo e' soggetto alla sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 39  a  euro  159  se  si
          tratta  di  veicolo  o  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 24 a euro 94 se si tratta di
          animali.
              6.  Le  violazioni  alle  disposizioni  che  precedono,
          quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione
          accessoria del fermo amministrativo del veicolo per  giorni
          trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,  del
          titolo VI.».
              «Art. 117 (Limitazioni nella guida). (Testo applicabile
          fino al 18 gennaio 2013). - 1. E' consentita la  guida  dei
          motocicli  ai  titolari  di  patente  A,  rilasciata   alle
          condizioni e con le limitazioni dettate dalle  disposizioni
          comunitarie in materia di patenti.
              2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente
          di categoria B  non  e'  consentito  il  superamento  della
          velocita' di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le
          strade extraurbane principali.
              2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria  B,
          per il primo anno dal rilascio non e' consentita  la  guida
          di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita  alla
          tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria
          M1, ai fini di cui al  precedente  periodo  si  applica  un
          ulteriore limite di  potenza  massima  pari  a  70  kW.  Le
          limitazioni di cui al presente comma non  si  applicano  ai
          veicoli  adibiti   al   servizio   di   persone   invalide,
          autorizzate ai sensi  dell'art.  188,  purche'  la  persona
          invalida sia  presente  sul  veicolo.  Fatto  salvo  quanto
          previsto dall'art. 120 del presente  codice,  alle  persone
          destinatarie del divieto  di  cui  all'art.  75,  comma  1,
          lettera  a),  del  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,  il
          divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre
          anni dal rilascio della patente di guida.
              3. Nel regolamento saranno stabilite le  modalita'  per
          l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui
          ai commi 1, 2 e 2-bis. Analogamente  sono  stabilite  norme
          per i veicoli in  circolazione  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente codice.
              4. Le limitazioni alla  guida  e  alla  velocita'  sono
          automatiche  e  decorrono   dalla   data   di   superamento
          dell'esame di cui all'art. 121.
              5. Il titolare di patente di  guida  italiana  che  nei
          primi tre anni  dal  conseguimento  della  patente  circola
          oltrepassando i limiti di guida e di velocita'  di  cui  al
          presente articolo e' soggetto alla sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da  euro  152  a  euro  608.  La
          violazione importa la  sanzione  amministrativa  accessoria
          della sospensione della validita' della patente da  due  ad
          otto mesi, secondo le norme del capo  I,  sezione  II,  del
          titolo VI.».
              «Art. 117 (Limitazioni nella guida). (Testo applicabile
          dal 19 gennaio 2013). - 1.
              2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente
          di categoria A2, A, B1 e B non e' consentito il superamento
          della velocita' di 100 km/h per le autostrade e di 90  km/h
          per le strade extraurbane principali.
              2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria  B,
          per il primo anno dal rilascio non e' consentita  la  guida
          di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita  alla
          tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria
          M1, ai fini di cui al  precedente  periodo  si  applica  un
          ulteriore limite di  potenza  massima  pari  a  70  kW.  Le
          limitazioni di cui al presente comma non  si  applicano  ai
          veicoli  adibiti   al   servizio   di   persone   invalide,
          autorizzate ai sensi  dell'art.  188,  purche'  la  persona
          invalida sia  presente  sul  veicolo.  Fatto  salvo  quanto
          previsto dall'art. 120 del presente  codice,  alle  persone
          destinatarie del divieto  di  cui  all'art.  75,  comma  1,
          lettera  a),  del  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,  il
          divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre
          anni dal rilascio della patente di guida.
              3. Nel regolamento saranno stabilite le  modalita'  per
          l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui
          ai commi 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i
          veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore  del
          presente codice.
              4. Le limitazioni alla  guida  e  alla  velocita'  sono
          automatiche  e  decorrono   dalla   data   di   superamento
          dell'esame di cui all'art. 121.
              5. Il titolare di patente di guida italiana  che  viola
          le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis e' soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          152  a  euro  608.  La  violazione  importa   la   sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione della validita'
          della patente da due ad otto mesi,  secondo  le  norme  del
          capo I, sezione II, del titolo VI.».
              «Art. 121 (Esame di idoneita'). (Testo applicabile fino
          al 18 gennaio 2013). - 1.  L'idoneita'  tecnica  necessaria
          per  il  rilascio  della  patente  di  guida  si   consegue
          superando una prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei
          comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.
              2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati  secondo
          direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  sulla  base
          delle direttive della Comunita' europea e con il ricorso  a
          sussidi  audiovisivi,  questionari  d'esame  e  quant'altro
          necessario per una uniforme formulazione del giudizio.
              3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati
          professionali di cui all'art. 116 e per  l'idoneita'  degli
          insegnanti e  degli  istruttori  delle  autoscuole  di  cui
          all'art. 123 sono effettuati da dipendenti del Dipartimento
          per i trasporti terrestri.
              4.  Nel  regolamento   sono   determinati   i   profili
          professionali  dei  dipendenti  del  Dipartimento   per   i
          trasporti  terrestri  che  danno  titolo  all'effettuazione
          degli esami di cui al comma 3.
              5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti  sono  determinate  le  norme  e   modalita'   di
          effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per
          l'abilitazione del personale di cui al comma 4.
              6.  L'esame  di  coloro  che  hanno   frequentato   una
          autoscuola puo' svolgersi presso la  stessa  se  dotata  di
          locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento
          per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri
          di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.
              7. Le prove d'esame sono pubbliche.
              8. La prova pratica di guida non puo' essere  sostenuta
          prima che sia trascorso un mese  dalla  data  del  rilascio
          dell'autorizzazione per esercitarsi alla  guida,  ai  sensi
          del comma 1 dell'art. 122.
              9. A partire dal 1° gennaio 1995, la prova  pratica  di
          guida, con esclusione di quella  per  il  conseguimento  di
          patente di categoria A,  va  in  ogni  caso  effettuata  su
          veicoli muniti di doppi comandi.
              10.  Tra  una  prova  d'esame   sostenuta   con   esito
          sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno
          un mese.
              11.  Gli  esami  possono   essere   sostenuti,   previa
          prenotazione da  inoltrarsi  non  oltre  il  quinto  giorno
          precedente  la  data  della  prova,  entro  il  termine  di
          validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
          Nel limite di detta validita' e' consentito  ripetere,  per
          una volta soltanto, la prova pratica di guida.
              12. Contestualmente al superamento con esito favorevole
          dell'esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento
          per i trasporti terrestri rilascia la patente  di  guida  a
          chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.».
              «Art. 121 (Esame di idoneita'). (Testo applicabile  dal
          19 gennaio 2013). - 1. L'idoneita' tecnica  necessaria  per
          il rilascio della patente di guida  si  consegue  superando
          una prova di verifica delle capacita' e  dei  comportamenti
          ed una prova di controllo delle cognizioni.
              2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati  secondo
          direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  sulla  base
          delle direttive della Comunita' europea e con il ricorso  a
          sussidi  audiovisivi,  questionari  d'esame  e  quant'altro
          necessario per una uniforme formulazione del giudizio.
              3.  Gli  esami  per  la  patente  di  guida,   per   le
          abilitazioni  professionali  di  cui  all'art.  116  e  del
          certificato di idoneita' professionale di cui all'art. 118,
          sono  effettuati  da  dipendenti  del  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici,  a  seguito  della  frequenza   di   corso   di
          qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui  ai
          commi 5 e 5-bis, ed esame  di  abilitazione.  Il  permanere
          nell'esercizio della funzione di esaminatore e' subordinato
          alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le
          disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.
              4.  Nel  regolamento   sono   determinati   i   profili
          professionali  dei  dipendenti  del  Dipartimento   per   i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici che danno titolo all'effettuazione  degli  esami
          di cui al comma 3.
              5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti  sono  determinate  le  norme  e   modalita'   di
          effettuazione dei  corsi  di  qualificazione  iniziale,  di
          formazione periodica e degli esami per  l'abilitazione  del
          personale di cui al  comma  3,  adibito  alla  funzione  di
          esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni.
              5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale
          del personale di cui al comma 3, adibito alla  funzione  di
          esaminatore nelle prove di verifica delle capacita'  e  dei
          comportamenti, e delle competenze a  cui  gli  stessi  sono
          finalizzati, sono definiti con decreto del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto  sono
          altresi' disciplinate le condizioni  soggettive  necessarie
          per la frequenza dei suddetti corsi nonche' i  contenuti  e
          le procedure  dell'esame  finale.  Il  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici  provvede  ad  un  controllo  di  qualita'   sul
          predetto personale e  ad  una  formazione  periodica  dello
          stesso.
              6.  L'esame  di  coloro  che  hanno   frequentato   una
          autoscuola puo' svolgersi presso la  stessa  se  dotata  di
          locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento
          per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri
          di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.
              7. Le prove d'esame sono pubbliche.
              8. La prova pratica di guida non puo' essere  sostenuta
          prima che sia trascorso un mese  dalla  data  del  rilascio
          dell'autorizzazione per esercitarsi alla  guida,  ai  sensi
          del comma 1 dell'art. 122.
              9. La prova pratica di guida, con esclusione di  quella
          per il conseguimento di patente di categoria AM, A1, A2  ed
          A, va in ogni caso effettuata su veicoli  muniti  di  doppi
          comandi.
              10.  Tra  una  prova  d'esame   sostenuta   con   esito
          sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno
          un mese.
              11.  Gli  esami  possono   essere   sostenuti,   previa
          prenotazione da  inoltrarsi  non  oltre  il  quinto  giorno
          precedente  la  data  della  prova,  entro  il  termine  di
          validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
          Nel limite di detta validita' e' consentito  ripetere,  per
          una volta soltanto, la prova pratica di guida.
              12. Contestualmente al superamento con esito favorevole
          dell'esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento
          per i trasporti terrestri rilascia la patente  di  guida  a
          chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.».
              «Art. 122 (Esercitazioni di guida). - 1. A chi ha fatto
          domanda per sostenere  l'esame  per  la  patente  di  guida
          ovvero per l'estensione di validita' della patente ad altre
          categorie di veicoli ed e' in possesso dei requisiti fisici
          e psichici prescritti e' rilasciata  un'autorizzazione  per
          esercitarsi alla guida, previo superamento della  prova  di
          controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'art. 121,
          che  deve  avvenire  entro   sei   mesi   dalla   data   di
          presentazione della  domanda  per  il  conseguimento  della
          patente. Entro il termine di cui al periodo precedente  non
          sono consentite piu' di due prove.
              2.   L'autorizzazione   consente    all'aspirante    di
          esercitarsi su veicoli delle  categorie  per  le  quali  e'
          stata richiesta la  patente  o  l'estensione  di  validita'
          della medesima, purche' al suo fianco si trovi, in funzione
          di  istruttore,   persona   di   eta'   non   superiore   a
          sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa
          categoria, conseguita da almeno dieci anni,  ovvero  valida
          per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti  gli
          effetti, vigilare sulla marcia  del  veicolo,  intervenendo
          tempestivamente ed efficacemente in caso di necessita'.  Se
          il veicolo non e' munito di doppi comandi a  pedale  almeno
          per il freno  di  servizio  e  per  l'innesto  a  frizione,
          l'istruttore non puo' avere eta' superiore a sessanta anni.
              3.  Agli  aspiranti  autorizzati  ad  esercitarsi   per
          conseguire la patente di categoria A non  si  applicano  le
          norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.
              4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami  di
          guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti
          la lettera alfabetica "P". Tale contrassegno e'  sostituito
          per i veicoli  delle  autoscuole  con  la  scritta  "scuola
          guida".  Le  caratteristiche  di  tali  contrassegni  e  le
          modalita'   di   applicazione   saranno   determinate   nel
          regolamento.
              5. Le esercitazioni su  veicoli  nei  quali  non  possa
          prendere posto,  oltre  al  conducente,  altra  persona  in
          funzione di  istruttore  sono  consentite  in  luoghi  poco
          frequentati.
              5-bis. L'aspirante al conseguimento  della  patente  di
          guida di  categoria  B  deve  effettuare  esercitazioni  in
          autostrada o su  strade  extraurbane  e  in  condizione  di
          visione  notturna  presso  un'autoscuola   con   istruttore
          abilitato e autorizzato. Con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina
          e le modalita' di svolgimento delle esercitazioni di cui al
          presente comma.
              6. L'autorizzazione e' valida per sei mesi.
              7.   Chiunque   guida   senza   l'autorizzazione    per
          l'esercitazione,  ma  avendo  a  fianco,  in  funzione   di
          istruttore, persona provvista di patente di guida ai  sensi
          del comma 2, e' soggetto alla sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. La  stessa
          sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.
              8. Chiunque,  autorizzato  per  l'esercitazione,  guida
          senza avere a fianco, in funzione  di  istruttore,  persona
          provvista di patente  valida  ai  sensi  del  comma  2,  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 398 a euro 1.596. Alla violazione consegue la
          sanzione accessoria del fermo  amministrativo  del  veicolo
          per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II,  del
          titolo VI. Alla violazione di cui al comma  5  consegue  la
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          80 a euro 318.
              9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 80 a euro 318.».
              «Art. 123 (Autoscuole). (Testo applicabile fino  al  18
          gennaio 2013). - 1. Le scuole  per  l'educazione  stradale,
          l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate
          autoscuole.
              2.   Le   autoscuole   sono   soggette   a    vigilanza
          amministrativa e tecnica  da  parte  delle  province,  alle
          quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di  cui
          al comma 11-bis.
              3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni
          di inizio attivita' e  di  vigilanza  amministrativa  sulle
          autoscuole sono svolti sulla  base  di  apposite  direttive
          emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          nel rispetto dei principi legislativi ed in  modo  uniforme
          per la vigilanza tecnica sull'insegnamento.
              4. Le persone fisiche o giuridiche,  le  societa',  gli
          enti possono presentare l'apposita dichiarazione di  inizio
          attivita'. Il titolare deve avere la proprieta' e  gestione
          diretta, personale, esclusiva e permanente  dell'esercizio,
          nonche'  la  gestione   diretta   dei   beni   patrimoniali
          dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento
          nei confronti del  concedente;  nel  caso  di  apertura  di
          ulteriori   sedi   per   l'esercizio   dell'attivita'    di
          autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso
          di  tutti  i  requisiti  prescritti,  ad  eccezione   della
          capacita' finanziaria che deve essere  dimostrata  per  una
          sola  sede,  e  deve  essere   preposto   un   responsabile
          didattico, in organico  quale  dipendente  o  collaboratore
          familiare ovvero anche, nel caso di societa' di  persone  o
          di capitali, quale rispettivamente socio o  amministratore,
          che sia in possesso dei requisiti di cui  al  comma  5,  ad
          eccezione della capacita' finanziaria.
              5. La dichiarazione puo' essere presentata da chi abbia
          compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e  sia
          in possesso di adeguata capacita' finanziaria,  di  diploma
          di istruzione di secondo  grado  e  di  abilitazione  quale
          insegnante di teoria  e  istruttore  di  guida  con  almeno
          un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque  anni.
          Per  le  persone  giuridiche  i  requisiti  richiesti   dal
          presente comma, ad eccezione  della  capacita'  finanziaria
          che deve essere posseduta  dalla  persona  giuridica,  sono
          richiesti al legale rappresentante.
              6. La dichiarazione  non  puo'  essere  presentata  dai
          delinquenti abituali, professionali o  per  tendenza  e  da
          coloro che  sono  sottoposti  a  misure  amministrative  di
          sicurezza personali o alle misure di  prevenzione  previste
          dall'art. 120, comma 1.
              7. L'autoscuola deve svolgere l'attivita' di formazione
          dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi
          categoria, possedere  un'adeguata  attrezzatura  tecnica  e
          didattica  e   disporre   di   insegnanti   ed   istruttori
          riconosciuti idonei dal Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti,  che  rilascia   specifico   attestato   di
          qualifica professionale. Qualora piu' scuole autorizzate si
          consorzino  e  costituiscano  un   centro   di   istruzione
          automobilistica, riconosciuto dall'ufficio  competente  del
          Dipartimento per  i  trasporti  terrestri  secondo  criteri
          uniformi   fissati   con   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  le  medesime  autoscuole
          possono demandare, integralmente o parzialmente, al  centro
          di istruzione automobilistica la formazione dei  conducenti
          per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS,  BE,
          C, D, CE  e  DE  e  dei  documenti  di  abilitazione  e  di
          qualificazione professionale. In caso di  applicazione  del
          periodo precedente, le dotazioni complessive, in  personale
          e in attrezzature,  delle  singole  autoscuole  consorziate
          possono essere adeguatamente ridotte.
              7-bis.  In  ogni  caso  l'attivita'  non  puo'   essere
          iniziata prima della verifica del  possesso  dei  requisiti
          prescritti.  La  verifica  di  cui  al  presente  comma  e'
          ripetuta  successivamente  ad  intervalli  di   tempo   non
          superiori a tre anni.
              8.  L'attivita'  dell'autoscuola  e'  sospesa  per   un
          periodo da uno a tre mesi quando:
                a)  l'attivita'   dell'autoscuola   non   si   svolga
          regolarmente;
                b) il titolare non provveda alla  sostituzione  degli
          insegnanti o degli istruttori che non siano  piu'  ritenuti
          idonei  dal  competente  ufficio  del  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri;
                c) il titolare non ottemperi alle  disposizioni  date
          dall'ufficio competente del Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri    ai    fini    del    regolare    funzionamento
          dell'autoscuola.
              9. L'esercizio dell'autoscuola e' revocato quando:
                a) siano venuti meno la  capacita'  finanziaria  e  i
          requisiti morali del titolare;
                b) venga  meno  l'attrezzatura  tecnica  e  didattica
          dell'autoscuola;
                c) siano stati adottati piu' di due provvedimenti  di
          sospensione in un quinquennio.
              9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta  carenza  dei
          requisiti morali del titolare, a quest'ultimo e'  parimenti
          revocata   l'idoneita'   tecnica.   L'interessato    potra'
          conseguire una nuova idoneita' trascorsi cinque anni  dalla
          revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.
              10. Il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          stabilisce, con  propri  decreti:  i  requisiti  minimi  di
          capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita', i corsi di
          formazione iniziale e periodica, con i relativi  programmi,
          degli insegnanti e degli istruttori  delle  autoscuole  per
          conducenti; le modalita' di svolgimento delle verifiche  di
          cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte
          delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui
          al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui  locali  e
          sull'arredamento didattico, anche  al  fine  di  consentire
          l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata  dei
          corsi;  i  programmi  di  esame  per  l'accertamento  della
          idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori,  cui
          si accede dopo la citata formazione iniziale;  i  programmi
          di esame per il conseguimento della patente di guida.
              10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e  degli
          istruttori delle autoscuole,  di  cui  al  comma  10,  sono
          organizzati:
                a)  dalle  autoscuole  che  svolgono  l'attivita'  di
          formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi
          categoria  di  patente  ovvero  dai  centri  di  istruzione
          automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
                b) da soggetti  accreditati  dalle  regioni  o  dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base  della
          disciplina  quadro  di  settore   definita   con   l'intesa
          stipulata in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano il 20  marzo  2008,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009,  nonche'  dei  criteri
          specifici  dettati  con  il  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10.
              11.   Chiunque   gestisce   un'autoscuola   senza    la
          dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti  prescritti
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 10.240 a euro  15.360.  Dalla  violazione
          consegue    la    sanzione    amministrativa     accessoria
          dell'immediata chiusura  dell'autoscuola  e  di  cessazione
          della relativa attivita', ordinata dal  competente  ufficio
          secondo le norme di cui al capo I, sezione II,  del  titolo
          VI.
              11-bis. L'istruzione o  la  formazione  dei  conducenti
          impartita in forma professionale o,  comunque,  a  fine  di
          lucro al di  fuori  di  quanto  disciplinato  dal  presente
          articolo costituisce esercizio  abusivo  dell'attivita'  di
          autoscuola. Chiunque  esercita  o  concorre  ad  esercitare
          abusivamente l'attivita' di  autoscuola  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          10.240 a euro 15.360. Si applica inoltre  il  disposto  del
          comma 9-bis del presente articolo.
              11-ter. Lo  svolgimento  dei  corsi  di  formazione  di
          insegnanti e di istruttori di cui al comma  10  e'  sospeso
          dalla regione territorialmente competente o dalle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del
          soggetto che svolge i corsi:
                a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il  corso
          non si tiene regolarmente;
                b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il  corso
          si tiene in carenza dei  requisiti  relativi  all'idoneita'
          dei docenti, alle  attrezzature  tecniche  e  al  materiale
          didattico;
                c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi  nel
          caso di reiterazione, nel triennio, delle  ipotesi  di  cui
          alle lettere a) e b).
              11-quater. La regione territorialmente competente o  le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   dispongono
          l'inibizione  alla  prosecuzione   dell'attivita'   per   i
          soggetti a  carico  dei  quali,  nei  due  anni  successivi
          all'adozione di un provvedimento di  sospensione  ai  sensi
          della lettera c) del comma 11-ter, e' adottato un ulteriore
          provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b)
          del medesimo comma.
              12.  Chiunque  insegna  teoria   nelle   autoscuole   o
          istruisce alla guida su  veicoli  delle  autoscuole,  senza
          essere a cio' abilitato ed autorizzato,  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          159 a euro 639.
              13. Nel regolamento saranno stabilite le modalita'  per
          la dichiarazione di inizio attivita', fermo restando quanto
          previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento saranno
          dettate norme per  lo  svolgimento,  da  parte  degli  enti
          pubblici  non  economici,  dell'attivita'  di   consulenza,
          secondo la L. 8 agosto 1991, n. 264.».
              «Art.  123  (Autoscuole).  (Testo  applicabile  dal  19
          gennaio 2013). - 1. Le scuole  per  l'educazione  stradale,
          l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate
          autoscuole.
              2.   Le   autoscuole   sono   soggette   a    vigilanza
          amministrativa e tecnica  da  parte  delle  province,  alle
          quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di  cui
          al comma 11-bis.
              3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni
          di inizio attivita' e  di  vigilanza  amministrativa  sulle
          autoscuole sono svolti sulla  base  di  apposite  direttive
          emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          nel rispetto dei principi legislativi ed in  modo  uniforme
          per la vigilanza tecnica sull'insegnamento.
              4. Le persone fisiche o giuridiche,  le  societa',  gli
          enti possono presentare l'apposita dichiarazione di  inizio
          attivita'. Il titolare deve avere la proprieta' e  gestione
          diretta, personale, esclusiva e permanente  dell'esercizio,
          nonche'  la  gestione   diretta   dei   beni   patrimoniali
          dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento
          nei confronti del  concedente;  nel  caso  di  apertura  di
          ulteriori   sedi   per   l'esercizio   dell'attivita'    di
          autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso
          di  tutti  i  requisiti  prescritti,  ad  eccezione   della
          capacita' finanziaria che deve essere  dimostrata  per  una
          sola  sede,  e  deve  essere   preposto   un   responsabile
          didattico, in organico  quale  dipendente  o  collaboratore
          familiare ovvero anche, nel caso di societa' di  persone  o
          di capitali, quale rispettivamente socio o  amministratore,
          che sia in possesso dei requisiti di cui  al  comma  5,  ad
          eccezione della capacita' finanziaria.
              5. La dichiarazione puo' essere presentata da chi abbia
          compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e  sia
          in possesso di adeguata capacita' finanziaria,  di  diploma
          di istruzione di secondo  grado  e  di  abilitazione  quale
          insegnante di teoria  e  istruttore  di  guida  con  almeno
          un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque  anni.
          Per  le  persone  giuridiche  i  requisiti  richiesti   dal
          presente comma, ad eccezione  della  capacita'  finanziaria
          che deve essere posseduta  dalla  persona  giuridica,  sono
          richiesti al legale rappresentante.
              6. La dichiarazione  non  puo'  essere  presentata  dai
          delinquenti abituali, professionali o  per  tendenza  e  da
          coloro che  sono  sottoposti  a  misure  amministrative  di
          sicurezza personali o alle misure di  prevenzione  previste
          dall'art. 120, comma 1.
              7. L'autoscuola deve svolgere l'attivita' di formazione
          dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi
          categoria, possedere  un'adeguata  attrezzatura  tecnica  e
          didattica  e   disporre   di   insegnanti   ed   istruttori
          riconosciuti idonei dal Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti,  che  rilascia   specifico   attestato   di
          qualifica professionale. Qualora piu' scuole autorizzate si
          consorzino  e  costituiscano  un   centro   di   istruzione
          automobilistica, riconosciuto dall'ufficio  competente  del
          Dipartimento per  i  trasporti  terrestri  secondo  criteri
          uniformi   fissati   con   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  le  medesime  autoscuole
          possono demandare, integralmente o parzialmente, al  centro
          di istruzione automobilistica la formazione dei  conducenti
          per il conseguimento di  tutte  le  categorie  di  patenti,
          anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria  B,
          e  dei  documenti  di  abilitazione  e  di   qualificazione
          professionale.  In  caso  di   applicazione   del   periodo
          precedente, le dotazioni complessive,  in  personale  e  in
          attrezzature, delle singole autoscuole consorziate  possono
          essere adeguatamente ridotte.
              7-bis.  In  ogni  caso  l'attivita'  non  puo'   essere
          iniziata prima della verifica del  possesso  dei  requisiti
          prescritti.  La  verifica  di  cui  al  presente  comma  e'
          ripetuta  successivamente  ad  intervalli  di   tempo   non
          superiori a tre anni.
              8.  L'attivita'  dell'autoscuola  e'  sospesa  per   un
          periodo da uno a tre mesi quando:
                a)  l'attivita'   dell'autoscuola   non   si   svolga
          regolarmente;
                b) il titolare non provveda alla  sostituzione  degli
          insegnanti o degli istruttori che non siano  piu'  ritenuti
          idonei  dal  competente  ufficio  del  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri;
                c) il titolare non ottemperi alle  disposizioni  date
          dall'ufficio competente del Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri    ai    fini    del    regolare    funzionamento
          dell'autoscuola.
              9. L'esercizio dell'autoscuola e' revocato quando:
                a) siano venuti meno la  capacita'  finanziaria  e  i
          requisiti morali del titolare;
                b) venga  meno  l'attrezzatura  tecnica  e  didattica
          dell'autoscuola;
                c) siano stati adottati piu' di due provvedimenti  di
          sospensione in un quinquennio.
              9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta  carenza  dei
          requisiti morali del titolare, a quest'ultimo e'  parimenti
          revocata   l'idoneita'   tecnica.   L'interessato    potra'
          conseguire una nuova idoneita' trascorsi cinque anni  dalla
          revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.
              10. Il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          stabilisce, con  propri  decreti:  i  requisiti  minimi  di
          capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita', i corsi di
          formazione iniziale e periodica, con i relativi  programmi,
          degli insegnanti e degli istruttori  delle  autoscuole  per
          conducenti; le modalita' di svolgimento delle verifiche  di
          cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte
          delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui
          al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui  locali  e
          sull'arredamento didattico, anche  al  fine  di  consentire
          l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata  dei
          corsi;  i  programmi  di  esame  per  l'accertamento  della
          idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori,  cui
          si accede dopo la citata formazione iniziale;  i  programmi
          di esame per il conseguimento della patente di guida.
              10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e  degli
          istruttori delle autoscuole,  di  cui  al  comma  10,  sono
          organizzati:
                a)  dalle  autoscuole  che  svolgono  l'attivita'  di
          formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi
          categoria  di  patente  ovvero  dai  centri  di  istruzione
          automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
                b) da soggetti  accreditati  dalle  regioni  o  dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base  della
          disciplina  quadro  di  settore   definita   con   l'intesa
          stipulata in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano il 20  marzo  2008,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009,  nonche'  dei  criteri
          specifici  dettati  con  il  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10.
              11.   Chiunque   gestisce   un'autoscuola   senza    la
          dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti  prescritti
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 10.240 a euro  15.360.  Dalla  violazione
          consegue    la    sanzione    amministrativa     accessoria
          dell'immediata chiusura  dell'autoscuola  e  di  cessazione
          della relativa attivita', ordinata dal  competente  ufficio
          secondo le norme di cui al capo I, sezione II,  del  titolo
          VI.
              11-bis. L'istruzione o  la  formazione  dei  conducenti
          impartita in forma professionale o,  comunque,  a  fine  di
          lucro al di  fuori  di  quanto  disciplinato  dal  presente
          articolo costituisce esercizio  abusivo  dell'attivita'  di
          autoscuola. Chiunque  esercita  o  concorre  ad  esercitare
          abusivamente l'attivita' di  autoscuola  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          10.240 a euro 15.360. Si applica inoltre  il  disposto  del
          comma 9-bis del presente articolo.
              11-ter. Lo  svolgimento  dei  corsi  di  formazione  di
          insegnanti e di istruttori di cui al comma  10  e'  sospeso
          dalla regione territorialmente competente o dalle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del
          soggetto che svolge i corsi:
                a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il  corso
          non si tiene regolarmente;
                b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il  corso
          si tiene in carenza dei  requisiti  relativi  all'idoneita'
          dei docenti, alle  attrezzature  tecniche  e  al  materiale
          didattico;
                c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi  nel
          caso di reiterazione, nel triennio, delle  ipotesi  di  cui
          alle lettere a) e b).
              11-quater. La regione territorialmente competente o  le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   dispongono
          l'inibizione  alla  prosecuzione   dell'attivita'   per   i
          soggetti a  carico  dei  quali,  nei  due  anni  successivi
          all'adozione di un provvedimento di  sospensione  ai  sensi
          della lettera c) del comma 11-ter, e' adottato un ulteriore
          provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b)
          del medesimo comma.
              12.  Chiunque  insegna  teoria   nelle   autoscuole   o
          istruisce alla guida su  veicoli  delle  autoscuole,  senza
          essere a cio' abilitato ed autorizzato,  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          159 a euro 639.
              13. Nel regolamento saranno stabilite le modalita'  per
          la dichiarazione di inizio attivita', fermo restando quanto
          previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento saranno
          dettate norme per  lo  svolgimento,  da  parte  degli  enti
          pubblici  non  economici,  dell'attivita'  di   consulenza,
          secondo la L. 8 agosto 1991, n. 264.».
              «Art. 180 (Possesso dei documenti di circolazione e  di
          guida). (Testo applicabile fino al 18 gennaio 2013).  -  1.
          Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve
          avere con se' i seguenti documenti:
                a) la carta  di  circolazione  o  il  certificato  di
          idoneita' tecnica alla circolazione del veicolo;
                b) la patente di guida valida per  la  corrispondente
          categoria del veicolo;
                c) l'autorizzazione per  l'esercitazione  alla  guida
          per la corrispondente categoria del veicolo in luogo  della
          patente di  guida  di  cui  alla  lettera  b),  nonche'  un
          documento personale di riconoscimento;
                d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
              2. La  persona  che  funge  da  istruttore  durante  le
          esercitazioni di guida deve avere con  se'  la  patente  di
          guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida
          deve  aver  con  se'   anche   l'attestato   di   qualifica
          professionale di cui all'art. 123, comma 7.
              3.  Il  conducente  deve,  altresi',  avere   con   se'
          l'autorizzazione  o  la  licenza  quando  il   veicolo   e'
          impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.
              4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso  diverso  da
          quello  risultante  dalla  carta  di  circolazione,  ovvero
          quando  il  veicolo  sia  in  circolazione  di  prova,   il
          conducente deve avere con se' la  relativa  autorizzazione.
          Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di  trasporto  di
          persone e per quelli adibiti a locazione  senza  conducente
          la  carta  di  circolazione  puo'  essere   sostituita   da
          fotocopia  autenticata  dallo   stesso   proprietario   con
          sottoscrizione del medesimo.
              5. Il conducente deve avere con se' il  certificato  di
          abilitazione professionale, la carta di qualificazione  del
          conducente  e   il   certificato   di   idoneita',   quando
          prescritti.
              6. Il conducente di ciclomotore deve avere con  se'  il
          certificato di circolazione del veicolo, il certificato  di
          idoneita'  alla  guida  ove  previsto  e  un  documento  di
          riconoscimento.
              7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 39  a  euro  159.  Quando  si  tratta  di
          ciclomotori la sanzione e' da euro 24 a euro 94.
              8. Chiunque senza  giustificato  motivo  non  ottempera
          all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il  termine
          stabilito nell'invito medesimo, ad uffici  di  polizia  per
          fornire  informazioni   o   esibire   documenti   ai   fini
          dell'accertamento delle violazioni amministrative  previste
          dal   presente   codice,   e'   soggetto   alla    sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  398  a
          euro 1.596.  Alla  violazione  di  cui  al  presente  comma
          consegue l'applicazione, da parte  dell'ufficio  dal  quale
          dipende l'organo accertatore, della sanzione  prevista  per
          la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei
          termini per la notificazione dal giorno successivo a quello
          stabilito per la presentazione dei documenti.».
              «Art. 180 (Possesso dei documenti di circolazione e  di
          guida). (Testo applicabile dal 19 gennaio 2013). -  1.  Per
          poter circolare con veicoli a  motore  il  conducente  deve
          avere con se' i seguenti documenti:
                a)  la  carta  di  circolazione,  il  certificato  di
          idoneita' tecnica alla circolazione  o  il  certificato  di
          circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;
                b) la patente di guida valida per  la  corrispondente
          categoria del veicolo, nonche' lo specifico  attestato  sui
          requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano  le  ipotesi
          di cui all'art. 115, comma 2;
                c) l'autorizzazione per  l'esercitazione  alla  guida
          per la corrispondente categoria del veicolo in luogo  della
          patente di  guida  di  cui  alla  lettera  b),  nonche'  un
          documento personale di riconoscimento;
                d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
              2. La  persona  che  funge  da  istruttore  durante  le
          esercitazioni di guida deve avere con  se'  la  patente  di
          guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida
          deve  aver  con  se'   anche   l'attestato   di   qualifica
          professionale di cui all'art. 123, comma 7.
              3.  Il  conducente  deve,  altresi',  avere   con   se'
          l'autorizzazione  o  la  licenza  quando  il   veicolo   e'
          impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.
              4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso  diverso  da
          quello  risultante  dalla  carta  di  circolazione,  ovvero
          quando  il  veicolo  sia  in  circolazione  di  prova,   il
          conducente deve avere con se' la  relativa  autorizzazione.
          Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di  trasporto  di
          persone e per quelli adibiti a locazione  senza  conducente
          la  carta  di  circolazione  puo'  essere   sostituita   da
          fotocopia  autenticata  dallo   stesso   proprietario   con
          sottoscrizione del medesimo.
              5. Il conducente deve avere con se' il  certificato  di
          abilitazione professionale, la carta di qualificazione  del
          conducente  e   il   certificato   di   idoneita',   quando
          prescritti.
              6. Il conducente di ciclomotore deve avere con  se'  il
          certificato di circolazione del veicolo, il certificato  di
          idoneita'  alla  guida  ove  previsto  e  un  documento  di
          riconoscimento.
              7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 39  a  euro  159.  Quando  si  tratta  di
          ciclomotori la sanzione e' da euro 24 a euro 94.
              8. Chiunque senza  giustificato  motivo  non  ottempera
          all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il  termine
          stabilito nell'invito medesimo, ad uffici  di  polizia  per
          fornire  informazioni   o   esibire   documenti   ai   fini
          dell'accertamento delle violazioni amministrative  previste
          dal   presente   codice,   e'   soggetto   alla    sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  398  a
          euro 1.596.  Alla  violazione  di  cui  al  presente  comma
          consegue l'applicazione, da parte  dell'ufficio  dal  quale
          dipende l'organo accertatore, della sanzione  prevista  per
          la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei
          termini per la notificazione dal giorno successivo a quello
          stabilito per la presentazione dei documenti.».
              - Il  decreto  17  maggio  1995,  n.  317  (Regolamento
          recante la disciplina dell'attivita' delle autoscuole),  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1995, n. 177.
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          citata legge n. 400 del 1988:
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
          Note all'art. 1:
              - Si riporta la tabella 3 della legge 1 dicembre  1986,
          n. 870 (Misure urgenti straordinarie per  i  servizi  della
          Direzione  generale  della  motorizzazione  civile  e   dei
          trasporti in concessione del Ministero dei trasporti):
                     «TARIFFE APPLICABILI ALLE OPERAZIONI
                         IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE
                  (Tabella 3, legge 1° dicembre 1986, n. 870)



          «TARIFFE APPLICABILI ALLE OPERAZIONI
              IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE

       (Tabella 3, legge 1° dicembre 1986, n. 870)

Voci                   Operazioni                   Tariffe
                                                  (in euro)

1.   Esami per conducenti di veicoli a motore        15,00

2.   Duplicati, certificazioni, ecc. inerenti ai
     veicoli, ai componenti e alle entita' tecniche
     degli stessi, ai contenitori e alle casse
     mobili. Duplicati, certificazioni ecc.,
     inerenti agli imballaggi, ai grandi imballaggi
     per il trasporto alla rinfusa (GIR), ai
     recipienti, alle cisterne, ai contenitori e
     casse mobili comunque destinati al trasporto
     di merci pericolose con esclusione di quelle
     appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Duplicati,
     certificazioni ecc., inerenti ai conducenti      9,00

3.   Visite e prove di veicoli, prova idraulica per
     dispositivi di alimentazione a gas              25,00

4.   Visite e prove speciali di veicoli, costruiti
     in un unico esemplare o che presentino
     particolari caratteristiche, secondo quanto
     stabilito dal Dipartimento dei Trasporti
     Terrestri. Visite e prove speciali di com-
     ponenti, di' entita' tecniche, di contenitori
     e casse mobili. Visite e prove di imballaggi
     di grandi imballaggi per il trasporto alla
     rinfusa (GIR), di recipienti e di cisterne, di
     contenitori e casse mobili, comunque destinati
     al trasporto di merci pericolose con
     esclusione di quelle appartenenti alla classe
     2 dell'ADR. Visite e prove per modifica delle
     caratteristiche o dell'elenco delle merci
     pericolose ammesse al trasporto con
     imballaggi, grandi imballaggi, recipienti,
     cisterne, contenitori e casse mobili e
     accertamenti periodici e straordinari sugli
     stessi. Visite e prove per il rilascio o il
     rinnovo del certificato di conformita' ADR ai
     veicoli                                         45,00

5.   Omologazione di veicoli; approvazione di
     autobus con carrozzeria diversa da quella di
     tipo omologato                                 200,00

6.   Omologazione di componenti, di entita'
     tecniche, di contenitori e di casse mobili.
     Omologazioni od approvazioni per serie di
     imballaggi grandi imballaggi per il trasporto
     alla rinfusa (GIR), di recipienti, di
     cisterne di contenitori e casse mobili
     comunque destinati al trasporto di merci
     pericolose con esclusione di quelle
     appartenenti alla classe 2 dell'ADR.           100,00»