IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  recante  istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Visto il decreto  ministeriale  6  agosto  2003,  n.  342,  recante
sostituzione  del   regolamento   concernente   la   composizione   e
l'ordinamento  del  Consiglio  superiore  di  sanita',  adottato  con
decreto ministeriale 27 febbraio  1997,  n.  76  e,  in  particolare,
l'articolo 1, comma 5, che individua  i  componenti  di  diritto  del
Consiglio  superiore  di  sanita',  come   modificato   dal   decreto
ministeriale 22 luglio 2010, n. 172; 
  Visti gli articoli 1, lettera m) e 9  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, recante  regolamento  per  il
riordino degli organismi collegiali presso il Ministero della  salute
a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  20
ottobre 2010, di proroga degli  organismi  collegiali  del  Ministero
della salute e, in particolare, del Consiglio superiore  di  sanita',
fino al 21 luglio 2012; 
  Vista la legge 18  febbraio  1989,  n.  56,  con  la  quale  si  e'
provveduto ad istituire l'Ordine degli  psicologi,  ente  di  diritto
pubblico vigilato dal Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello  Stato  del
13  settembre  1946,  n.  233  e  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 5 aprile 1950, n. 221,  che  disciplina  l'Ordine  dei
veterinari, ente amministrativo di  diritto  pubblico,  vigilato  dal
Ministero della salute; 
  Vista la legge 4 agosto 1965, n. 1103, concernente regolamentazione
giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di
radiologia medica e il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
marzo 1968,  n.  680,  recante  regolamento  per  l'esecuzione  della
predetta legge, modificati ed integrati dalla legge 31 gennaio  1983,
n. 25; 
  Ritenuto opportuno, nelle more di una modifica integrale del citato
decreto ministeriale n. 342 del 2003,  avvalersi  dei  rappresentanti
istituzionali  di  talune  categorie  del  sistema  sanitario   quali
psicologi, veterinari e tecnici sanitari di radiologia medica al fine
di assicurare il loro proficuo apporto al funzionamento del Consiglio
superiore di sanita'; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  dovere  aggiornare  il  medesimo  decreto
ministeriale n. 342 del 2003, con specifico riferimento  all'articolo
1, comma 5, al fine di prevedere la partecipazione alle riunioni  del
Consiglio superiore  di  sanita'  del  Presidente  dell'Ordine  degli
psicologi, del Presidente dell'Ordine dei veterinari e del Presidente
del Collegio dei tecnici sanitari di radiologia medica,  in  qualita'
di componenti di diritto; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2011; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988,
in data 3 novembre 2011 con nota n. 7845, e la nota del  10  novembre
2011, n. DAGL 18.3.4/42-2010, con cui la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici  e  legislativi,  ha
comunicato il proprio nulla osta; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 6 agosto 2003,
n. 342, come modificato dal decreto ministeriale 22 luglio  2010,  n.
172, dopo  le  parole  «il  presidente  della  Federazione  nazionale
collegi infermieri (IPASVI)» e' sostituita la  congiunzione  «e»  con
«,»  e,  infine,  dopo  le  parole  «Federazione  nazionale   collegi
ostetriche (FNCO)»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  il  presidente
dell'Ordine degli psicologi, il Presidente dell'Ordine dei veterinari
e il Presidente dell'Ordine dei tecnici di radiologia medica». 
  2. Il presente decreto, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  3,  del
decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  20  ottobre
2010, citato in premessa, non  comporta  oneri  aggiuntivi  a  carico
della finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
    Roma, 12 novembre 2011 
 
                                                   Il Ministro: Fazio 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2011 
Ufficio di controllo sugli atti del Miur, Mibac, Ministero  salute  e
Ministero del lavoro, registro n. 14, foglio n. 177 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - La legge 13 novembre 2009, n. 172, reca: «Istituzione
          del  Ministero  della  salute  e  incremento   del   numero
          complessivo dei Sottosegretari di Stato». 
              - Il decreto del Ministro della salute 6  agosto  2003,
          n.  342,  reca:  «Regolamento  recante   sostituzione   del
          regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del
          Consiglio  superiore  di  sanita',  adottato  con   decreto
          ministeriale 27 febbraio 1997, n. 76». 
              - I testi degli articoli 1, lettera m), e 9 del decreto
          del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86,  del
          (regolamento  per  il  riordino  degli  organismi  operanti
          presso il Ministero della salute, a norma dell'art. 29  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248)  sono  i
          seguenti: 
              «Art.  1  (Conferma  degli  organismi).   -   1.   Sono
          confermati e continuano ad operare per la  durata  indicata
          nell'art. 9,  i  seguenti  organismi  istituiti  presso  il
          Ministero della salute: 
                (Omissis); 
                m) Consiglio superiore di sanita' di cui  all'art.  4
          del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;». 
              «Art. 9 (Durata delle commissioni). -  1.Gli  organismi
          di cui al presente provvedimento durano in carica tre anni,
          decorrenti dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              2. Tre mesi prima della scadenza del termine di  durata
          indicato al  comma  1  ciascuno  degli  organismi  suddetti
          presenta una relazione sull'attivita'  svolta  al  Ministro
          della  salute,  che  la  trasmette  alla   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta
          della sua perdurante utilita' e della conseguente eventuale
          proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da
          adottarsi con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  salute.  Gli
          eventuali  successivi  decreti  di  proroga  sono  adottati
          secondo la medesima  procedura.  I  componenti  di  ciascun
          organismo restano in carica fino alla scadenza del  termine
          di durata del medesimo organismo.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          20 ottobre 2010, reca: «Proroga degli organismi  collegiali
          del Ministero della salute». 
              - La legge 18 febbraio 1989, n. 56, reca:  «Ordinamento
          della professione di psicologo.». 
              - Il decreto legislativo  del  Capo  Provvisorio  dello
          Stato del 13 settembre 1946, n. 233, reca:  «Ricostituzione
          degli  ordini  delle  professioni  sanitarie   e   per   la
          disciplina dell'esercizio delle professioni stesse». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  5  aprile
          1950, n. 221, reca: «Approvazione del  regolamento  per  la
          esecuzione del decreto legislativo 13  settembre  1946,  n.
          233, sulla ricostituzione degli  ordini  delle  professioni
          sanitarie  e  per  la   disciplina   dell'esercizio   delle
          professioni stesse». 
              -  La   legge   4   agosto   1965,   n.   1103,   reca:
          «Regolamentazione   giuridica   dell'esercizio    dell'arte
          ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica». 
              - Il decreto del Presidente della  Repubblica  6  marzo
          1968, n. 680, reca:  «Regolamento  per  l'esecuzione  della
          legge 4 agosto 1965, n. 1103, concernente  regolamentazione
          giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria  di
          tecnico di radiologia medica». 
              - La legge 31 gennaio 1983, n. 25, reca: «Modifiche  ed
          integrazioni alla legge  4  agosto  1965,  n.  1103,  e  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1968,  n.
          680,  sulla   regolamentazione   giuridica   dell'esercizio
          dell'attivita' di tecnico sanitario di radiologia medica». 
              - Il testo dell'art. 1, comma  5,  del  citato  decreto
          ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, e' il seguente: 
              «Art. 1 (Consiglio superiore di sanita'). - (Omissis). 
              5. Sono componenti di diritto del  Consiglio  superiore
          di sanita' i dirigenti di prima fascia, di cui all'art.  19
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, preposti  ai
          dipartimenti ed alle direzioni generali del Ministero della
          salute, il presidente dell'Istituto superiore  di  sanita',
          il presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione  e
          la sicurezza del lavoro, il direttore  dell'Agenzia  per  i
          servizi sanitari regionali, direttore generale dell'Agenzia
          italiana  del   farmaco,   il   presidente   del   Comitato
          scientifico  permanente  del  CCM,  il   presidente   della
          Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri
          (FNOM  CeO),  il  presidente   della   Federazione   ordini
          farmacisti italiani (FOFI), il presidente della Federazione
          nazionale collegi infermieri (IPASVI) e il presidente della
          Federazione nazionale collegi ostetriche (FNCO).». 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 5, del citato decreto
          n. 342 del 2003, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il decreto ministeriale 22 luglio 2010, n. 172, reca:
          «Modifica al decreto ministeriale 6 agosto  2003,  n.  342,
          concernente la composizione e l'ordinamento  del  Consiglio
          superiore di sanita'». 
              - Il testo dell'art. 1, comma 3, del citato decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri del 20  ottobre  2010
          e' il seguente: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              3.  In  ottemperanza   all'art.   6,   comma   1,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  la
          partecipazione  agli  organismi  di  cui  al  comma  1   e'
          onorifica e puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle
          spese  sostenute  ove  previsto  dalla  normativa  vigente;
          eventuali  gettoni  di  presenza   non   possono   superare
          l'importo di euro 30 a seduta giornaliera.».