IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative  al  fine  di
garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Proroga termini in materia di assunzioni 
 
  1. Il termine per procedere alle assunzioni di  personale  a  tempo
indeterminato di cui all'articolo 1, commi  523,  527  e  643,  della
legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni,  e
all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2012. 
  2. Il termine per procedere alle assunzioni di  personale  a  tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009  e
nell'anno 2010, di cui all'articolo 3,  comma  102,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all'articolo  66,
commi 9-bis, 13 e 14, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133  e
successive modificazioni, e' prorogato  al  31  dicembre  2012  e  le
relative autorizzazioni ad assumere,  ove  previste,  possono  essere
concesse entro il 31 luglio 2012. 
  3. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "Per  il   triennio
2009-2011"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Per  il  quadriennio
2009-2012". Al medesimo comma e' soppresso il sesto periodo. 
  4.  L'efficacia  delle  graduatorie  dei  concorsi   pubblici   per
assunzioni  a  tempo  indeterminato,  relative  alle  amministrazioni
pubbliche  soggette  a  limitazioni   delle   assunzioni,   approvate
successivamente al 31 dicembre 2005, e' prorogata fino al 31 dicembre
2012. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 346,  lettera  e),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  continua  ad  applicarsi,  nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
  5. Il termine per procedere alle assunzioni relative all'anno 2011,
previste dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010,  n.
240, e' prorogato al 31 dicembre 2012; a tal fine, e' considerato  il
limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, come vigente al 31 dicembre 2010. 
  6. I termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a  tempo
indeterminato relative alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,
prorogati dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  28
marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74  del  31  marzo
2011, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2012.