IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
             IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
                        E LA SEMPLIFICAZIONE 
 
  Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante  "Nuova  disciplina
della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1988, n.
177, recante regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio  1987,
n. 49, recante "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i
Paesi in via di sviluppo"; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante "Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri"; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.  368,  recante
"Attuazione della direttiva 1999/70/CE  relativa  all'accordo  quadro
sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal  CEEP  e  dal
CES", ed in particolare l'articolo 1, comma 01; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli
interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle  Forze
armate e di polizia, convertito con modificazioni con legge 3  agosto
2010, n. 126, ed in particolare l'articolo 3, commi 12 e 13; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2010, n.  228,  recante  proroga
degli interventi di cooperazione  allo  sviluppo  e  a  sostegno  dei
processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni  internazionali
delle Forze armate e di polizia,  convertito  con  modificazioni  con
legge 22 febbraio 2011, n. 9, ed in particolare l'articolo  3,  comma
7-bis; 
  Considerato che la Direzione  Generale  per  la  Cooperazione  allo
Sviluppo ha necessita' di avvalersi  di  un  organo  tecnico  per  la
valutazione  ex  ante,  in  itinere  ed  ex  post  dei  progetti   di
cooperazione; 
  Ritenuto opportuno disciplinare la situazione degli esperti gia' in
servizio, rinviando ad un successivo provvedimento i presupposti e le
procedure  di  reclutamento,  nonche'  la  disciplina  di  stato  del
personale di futura assunzione; 
  Udito il parere del Comitato  Direzionale  di  cui  all'articolo  9
della legge 26 febbraio 1987, n. 49; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2011; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  n.
247791 del 13 settembre 2011 effettuata ai  sensi  dell'articolo  l7,
comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                               Adotta 
 
 
                       il seguente Regolamento 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento  si  applica  ai  contratti  di  diritto
privato, stipulati con gli esperti di cui all'articolo 12, comma 3, e
all'articolo 16, comma 1, lettera e) della legge 26 febbraio 1987, n.
49, in servizio alla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento
stesso. 
  2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si  rinvia,  in
quanto compatibile, all'ordinamento di stato giuridico del  personale
non dirigenziale del Comparto Ministeri. 
 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              La legge 26 febbraio  1987,  n.  49  (Nuova  disciplina
          della cooperazione  dell'Italia  con  i  Paesi  in  Via  di
          sviluppo),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   28
          febbraio 1987, n. 49, S.O. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  18  aprile
          1988, n. 177 (Regolamento  di  esecuzione  della  legge  26
          febbraio  1987,  n.  49),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 3 giugno 1988, n. 129, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. ». 
              - Si  riporta  l'articolo  1,  comma  01,  del  decreto
          legislativo 6 settembre  2001,  n.  368  (Attuazione  della
          direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro
          a tempo determinato concluso dall'UNICE,  dal  CEEP  e  dal
          CES), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9  ottobre  2001,
          n. 235: 
              «Art. 1. Apposizione del termine. 
              01. Il contratto di lavoro subordinato e' stipulato  di
          regola a tempo indeterminato.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 12  e  13,
          del decreto-legge 6 luglio  2010,  n.  102  (Proroga  degli
          interventi di cooperazione allo sviluppo e a  sostegno  dei
          processi di  pace,  di  stabilizzazione  e  delle  missioni
          internazionali delle Forze armate e di polizia), convertito
          con modificazioni  con  legge  3  agosto  2010,  n.  126  e
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2010, n. 156: 
              «Art. 3. Regime degli interventi 
              (Omissis). 
              12. I contratti degli esperti di cui  all'articolo  16,
          comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n.
          49, in scadenza il 31  dicembre  2010,  sono  prorogati  di
          dodici  mesi,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili   a
          legislazione vigente. In ogni  caso  non  si  procede  alla
          proroga dei rapporti contrattuali oltre il  compimento  del
          67° anno di eta'. 
              13. Ai fini della disciplina dei contratti  di  cui  al
          comma 12, da stipulare ai sensi dell'articolo 1, comma  01,
          del decreto  legislativo  6  settembre  2001,  n.  368,  si
          provvede con uno o piu' decreti del Ministro  degli  affari
          esteri, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
          l'innovazione, previo parere del  Comitato  direzionale  di
          cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.». 
              Il decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 228 (Proroga degli
          interventi di cooperazione allo sviluppo e a  sostegno  dei
          processi  di  pace  e  di  stabilizzazione,  nonche'  delle
          missioni internazionali delle forze armate e  di  polizia),
          convertito, con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2011,
          n. 9, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  30  dicembre
          2010, n. 304. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 7-bis, del
          citato decreto legge n. 228 del 2010: 
              «Art. 3. Regime degli interventi 
              (Omissis). 
              7-bis.  Ferme   restando   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 3, commi 12 e 13, del decreto-legge  6  luglio
          2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge  3
          agosto 2010, n. 126, in materia  di  esperti  addetti  alla
          cooperazione  allo  sviluppo,   al   fine   di   migliorare
          l'efficacia della gestione degli  interventi  di  cui  agli
          articoli  1  e  2  del  presente  decreto,  assicurando  la
          flessibilita' e la funzionalita' del  personale  impiegato,
          alla  legge  26  febbraio  1987,  n.   49,   e   successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 12, comma 3,  primo  periodo,  dopo  le
          parole: «centoventi unita'» sono inserite le  seguenti:  «,
          da esperti tratti dalla categoria di cui  all'articolo  16,
          comma 1, lettera e),»; 
              b) all'articolo 13: 
              1) al comma 2, le  parole:  «esecutivo  ed  ausiliario»
          sono soppresse; 
              2) ai commi 2 e  4,  le  parole:  «dell'unita'  tecnica
          centrale di cui  all'articolo  12»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «di cui all'articolo 16, comma 1, lettere  c)  ed
          e),". » 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 12, comma 3, e 16,
          comma 1, lettera e), della citata legge n. 49 del 1987: 
              «Art. 12. Unita' tecnica centrale. 
              (Omissis). 
              3.   L'organico   dell'Unita'   tecnica   centrale   e'
          costituito da esperti  assunti  con  contratto  di  diritto
          privato  a  termine  entro  un   contingente   massimo   di
          centoventi unita', da esperti tratti dalla categoria di cui
          all'articolo 16, comma 1, lettera e),  e  da  personale  di
          supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario del Ministero
          degli  affari  esteri.  All'Unita'  tecnica   centrale   e'
          preposto un funzionario della carriera diplomatica.» 
              «Art. 16. Personale addetto alla Direzione generale per
          la cooperazione allo sviluppo. 
              1. Il personale addetto alla Direzione generale per  la
          cooperazione allo sviluppo e' costituito da: 
              (Omissis). 
              e)  funzionari  esperti,  di   cittadinanza   italiana,
          provenienti da organismi internazionali nei  limiti  di  un
          contingente  massimo  di  trenta  unita',   assunti   dalla
          Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo  sulla
          base di criteri analoghi a quelli  previsti  dalla  lettera
          c).».