IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo, e successive  modificazioni,
ed in particolare gli articoli 33 e 34; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, con cui si prevede l'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129, concernente regolamento recante riorganizzazione  del  Ministero
delle  politiche   agricole   alimentari   e   forestali,   a   norma
dell'articolo  74  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto l'articolo  2,  commi  8-bis,  8-quater  e  8-quinquies,  del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, con  i  quali  e'
stato disposto, anche per i Ministeri: 
    a) un'ulteriore riduzione degli uffici  dirigenziali  di  livello
non generale, e delle relative dotazioni  organiche,  in  misura  non
inferiore  al  10  per  cento  di   quelli   risultanti   a   seguito
dell'applicazione dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008; 
    b) la rideterminazione delle dotazioni  organiche  del  personale
non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al
10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti  di
organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del
predetto articolo 74; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in  particolare
l'articolo 7, comma 20, e l'allegata tabella, con il quale e'  stata,
tra l'altro, disposta la soppressione del Centro per la formazione in
economia e politica dello sviluppo rurale e  del  Comitato  nazionale
italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO,  disponendo  il
subentro  del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali alle  attivita'  ed  ai  rapporti  giuridici  dei  predetti
organismi; 
  Visto l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, con il quale  si  stabilisce  che  le  amministrazioni  indicate
nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, all'esito  della  riduzione  degli  assetti
organizzativi prevista dal predetto articolo 74  e  dall'articolo  2,
comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.  25,  provvedono,
anche con le modalita'  indicate  nell'articolo  41,  comma  10,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: 
    a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012,  un'ulteriore  riduzione
degli uffici dirigenziali di livello non generale, e  delle  relative
dotazioni organiche, in misura non  inferiore  al  10  per  cento  di
quelli risultanti a seguito dell'applicazione del  predetto  articolo
2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; 
    b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del  personale
non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli  enti  di  ricerca,
apportando una ulteriore riduzione non  inferiore  al  10  per  cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti di  organico  di
tale personale risultante a seguito  dell'applicazione  del  predetto
articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; 
    Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative
in data 18 luglio 2011; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2011; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 30 agosto 2011; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2011; 
  Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
per la pubblica amministrazione e la semplificazione; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                    Organizzazione del Ministero 
 
  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di
seguito denominato: "Ministero", per l'esercizio delle funzioni e dei
compiti statali  ad  esso  spettanti  in  materia  di  agricoltura  e
foreste,   caccia,   alimentazione,    pesca,    produzione,    prima
trasformazione e commercializzazione dei prodotti  agricoli  e  della
pesca, come definiti dall'articolo 38 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, nonche' dalla vigente  normativa  comunitaria  e
nazionale, e' organizzato nei seguenti Dipartimenti: 
    a) Dipartimento delle politiche europee e internazionali e  dello
sviluppo rurale; 
    b)  Dipartimento  delle  politiche  competitive,  della  qualita'
agroalimentare e della pesca; 
    c) Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. 
  2. I capi dei Dipartimenti svolgono  esclusivamente  i  compiti  ed
esercitano i poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo  30
luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo  e
collaborano tra loro e con gli altri uffici e organismi,  di  cui  al
presente regolamento. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              Si riporta il testo degli articoli 33 e 34 del D.  Lgs.
          30/07/1999 n. 300, recante riforma  dell'organizzazione  di
          Governo: 
              "Art. 33. Attribuzioni. 
              1. Il Ministro per le politiche agricole e il ministero
          per  le  politiche  agricole  assumono  rispettivamente  la
          denominazione  di  ministro  delle  politiche  agricole   e
          forestali e ministero delle politiche agricole e forestali. 
              2. Sono attribuiti al ministero le funzioni e i compiti
          spettanti allo Stato in materia di agricoltura  e  foreste,
          caccia e  pesca,  ai  sensi  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 4 giugno  1997,  n.  143,  fatto  salvo  quanto
          previsto dagli  articoli  25  e  26  del  presente  decreto
          legislativo. 
              3. Il  ministero  svolge  in  particolare,  nei  limiti
          stabiliti dal predetto articolo 2 del decreto legislativo 4
          giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti
          aree funzionali: 
              a) agricoltura e pesca: elaborazione  e  coordinamento,
          di intesa con la conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano, delle linee di politica agricola e  forestale,  in
          coerenza  con  quella  comunitaria;  trattazione,  cura   e
          rappresentanza degli interessi della pesca  e  acquacoltura
          nell'ambito della politica di mercato in  sede  comunitaria
          ed  internazionale;  disciplina  generale  e  coordinamento
          delle  politiche  relative   all'attivita'   di   pesca   e
          acquacoltura, in materia di gestione delle risorse  ittiche
          marine  di  interesse  nazionale,  di  importazione  e   di
          esportazione dei prodotti ittici,  nell'applicazione  della
          regolamentazione comunitaria e di  quella  derivante  dagli
          accordi  internazionali  e  l'esecuzione   degli   obblighi
          comunitari ed internazionali riferibili a livello  statale;
          adempimenti relativi al Fondo  Europeo  di  Orientamento  e
          Garanzia  in  Agricoltura  (FEOGA),  sezioni   garanzia   e
          orientamento, a livello nazionale e  comunitario,  compresa
          la verifica della regolarita' delle operazioni relative  al
          FEOGA, sezione garanzia; riconoscimento e  vigilanza  sugli
          organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95
          della Commissione del 7 luglio 1995; 
              b)  qualita'  dei  prodotti  agricoli  e  dei  servizi:
          riconoscimento   degli    organismi    di    controllo    e
          certificazione   per   la   qualita';   trasformazione    e
          commercializzazione dei prodotti agricoli e  agroalimentari
          come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato
          che istituisce la Comunita' europea,  come  modificato  dal
          trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n.
          209; tutela e valorizzazione della  qualita'  dei  prodotti
          agricoli e  ittici;  agricoltura  biologica;  promozione  e
          tutela della produzione ecocompatibile  e  delle  attivita'
          agricole  nelle   aree   protette;   certificazione   delle
          attivita' agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione
          del  codex  alimentarius;  valorizzazione   economica   dei
          prodotti agricoli,  e  ittici;  riconoscimento  e  sostegno
          delle unioni e delle associazioni nazionali dei  produttori
          agricoli;   accordi   interprofessionali   di    dimensione
          nazionale;   prevenzione   e   repressione   -   attraverso
          l'ispettorato   centrale   repressione   frodi    di    cui
          all'articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986,  n.  282,
          convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n.
          462 - nella  preparazione  e  nel  commercio  dei  prodotti
          agroalimentari e ad uso agrario; controllo  sulla  qualita'
          delle merci di importazione, nonche' lotta alla concorrenza
          sleale." 
              "Art. 34. Ordinamento. 
              1.   Il   ministero   si   articola   in   dipartimenti
          disciplinati ai sensi degli articoli 4  e  5  del  presente
          decreto.  Il  numero  dei  dipartimenti  non  puo'   essere
          superiore  a  due,  in  riferimento  alle  aree  funzionali
          definite nel precedente articolo.". 
              Il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 reca  le  norme  generali
          sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle PA. 
              Si trascrive il testo del comma 4-bis dell'articolo  17
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              "4-bis. L'organizzazione e la disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.". 
              Il  DPR   22/07/2009,   n.   129   (   Regolamento   di
          riorganizzazione   del   Ministero    Politiche    Agricole
          Alimentari e Forestali.), abrogato dal presente decreto, e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2009, n. 207. 
              Si riporta il testo dell'art. 74 del  D.L.  25/06/2008,
          n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 06/08/2008
          n 133: 
              "Art. 74. Riduzione degli assetti organizzativi 
              In vigore dal 28 febbraio 2010 
              1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo, le agenzie, incluse le  agenzie  fiscali  di  cui
          agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
          enti pubblici non economici, gli enti di  ricerca,  nonche'
          gli enti pubblici di cui  all'articolo  70,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  provvedono  entro  il  30
          novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: 
              a)   a   ridimensionare   gli   assetti   organizzativi
          esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita'  ed
          economicita',   operando   la   riduzione   degli    uffici
          dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
          generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
          al 15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine  le
          amministrazioni adottano misure volte: 
              alla  concentrazione  dell'esercizio   delle   funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici; 
              all'unificazione delle strutture che svolgono  funzioni
          logistiche  e  strumentali,   salvo   specifiche   esigenze
          organizzative, derivanti anche  dalle  connessioni  con  la
          rete periferica, riducendo, in ogni caso, il  numero  degli
          uffici dirigenziali di livello  generale  e  di  quelli  di
          livello non  generale  adibiti  allo  svolgimento  di  tali
          compiti. 
              Le dotazioni  organiche  del  personale  con  qualifica
          dirigenziale  sono   corrispondentemente   ridotte,   ferma
          restando   la   possibilita'   dell'immissione   di   nuovi
          dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404,
          lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
              b) a ridurre il contingente di personale  adibito  allo
          svolgimento  di  compiti  logistico  -  strumentali  e   di
          supporto in misura non inferiore al  dieci  per  cento  con
          contestuale riallocazione  delle  risorse  umane  eccedenti
          tale   limite   negli   uffici   che   svolgono    funzioni
          istituzionali; 
              c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche  del
          personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli
          enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore  al
          dieci per cento della spesa complessiva relativa al  numero
          dei posti di organico di tale personale. 
              2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
          1,  le  amministrazioni  possono   disciplinare,   mediante
          appositi  accordi,  forme  di  esercizio   unitario   delle
          funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
          personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
          in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 
              3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma  1,  le
          amministrazioni   dello   Stato   rideterminano   la   rete
          periferica su base regionale o interregionale,  oppure,  in
          alternativa,   provvedono   alla   riorganizzazione   delle
          esistenti   strutture   periferiche    nell'ambito    delle
          prefetture-uffici territoriali  del  Governo  nel  rispetto
          delle  procedure  previste  dall'articolo  1,  comma   404,
          lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              4. Ai fini dell'attuazione delle  misure  previste  dal
          comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono  essere
          computate altresi' le riduzioni derivanti  dai  regolamenti
          emanati, nei termini di cui al  comma  1,  ai  sensi  dell'
          articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, avuto riguardo anche ai  Ministeri  esistenti
          anteriormente  alla  data  di   entrata   in   vigore   del
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In  ogni
          caso per le  amministrazioni  che  hanno  gia'  adottato  i
          predetti  regolamenti  resta  salva  la   possibilita'   di
          provvedere   alla   copertura   dei   posti   di   funzione
          dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
          disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango  primario
          successive alla data di  entrata  in  vigore  della  citata
          legge n. 296 del 2006.  In  considerazione  delle  esigenze
          generali   di   compatibilita'   nonche'   degli    assetti
          istituzionali, la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti  a
          una riduzione degli organici dirigenziali  pari  al  7  per
          cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al
          15 per  cento  di  quella  di  livello  non  generale,  con
          l'adozione di provvedimenti specifici  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo  30
          luglio  1999,  n.  303,  e  successive  modificazioni,  che
          tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
          presente articolo. 
              5. Sino all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  al
          comma  1  le  dotazioni  organiche  sono   provvisoriamente
          individuate in misura pari ai posti coperti alla  data  del
          30  settembre  2008.  Sono   fatte   salve   le   procedure
          concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              5-bis.  Al  fine  di  assicurare  il   rispetto   della
          disciplina   vigente   sul   bilinguismo   e   la   riserva
          proporzionale di posti nel  pubblico  impiego,  gli  uffici
          periferici delle amministrazioni dello Stato,  inclusi  gli
          enti previdenziali situati sul territorio  della  provincia
          autonoma di Bolzano, sono autorizzati per  l'anno  2008  ad
          assumere personale risultato vincitore o idoneo  a  seguito
          di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
          a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all' articolo
          1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              6. Alle amministrazioni che  non  abbiano  adempiuto  a
          quanto previsto dai  commi  1  e  4  e'  fatto  divieto  di
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo  e
          con qualsiasi contratto. 
              6-bis. Restano escluse dall'applicazione  del  presente
          articolo le strutture del comparto sicurezza,  delle  Forze
          Armate e del Corpo nazionale dei Vigili  del  Fuoco,  fermi
          restando  gli  obiettivi  fissati  ai  sensi  del  presente
          articolo   da   conseguire    da    parte    di    ciascuna
          amministrazione.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 2,  commi  8  bis,  8
          quater  ed  8  quinquies,  del  D.L.  30/12/2009   n   194,
          convertito con modificazioni dalla Legge 26/02/2010 n 25 : 
              "8-bis. In considerazione di quanto previsto  al  comma
          8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74,  comma  1,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, all'esito della  riduzione  degli
          assetti organizzativi prevista dal  predetto  articolo  74,
          provvedono, anche con le modalita'  indicate  nell'articolo
          41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2009, n. 14: 
              a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010,  un'ulteriore
          riduzione  degli  uffici  dirigenziali   di   livello   non
          generale, e delle relative dotazioni organiche,  in  misura
          non inferiore al  10  per  cento  di  quelli  risultanti  a
          seguito dell'applicazione del predetto articolo 74; 
              b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche  del
          personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli
          enti di ricerca, apportando  una  ulteriore  riduzione  non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al  numero  dei  posti  di  organico  di   tale   personale
          risultante  a  seguito   dell'applicazione   del   predetto
          articolo 74." 
              "8-quater.  Alle  amministrazioni   che   non   abbiano
          adempiuto a quanto previsto dal comma  8-bis  entro  il  30
          giugno 2010 e' fatto comunque divieto,  a  decorrere  dalla
          predetta data, di procedere ad assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto;  continuano  ad
          essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti
          ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis  e  6,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui
          al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente
          individuate in misura pari ai posti coperti  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto; sono fatte salve le  procedure  concorsuali  e  di
          mobilita' nonche' di conferimento  di  incarichi  ai  sensi
          dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo
          n. 165 del 2001 avviate alla predetta data." 
              "8-quinquies.  Restano  esclusi  dall'applicazione  dei
          commi da 8-bis a 8-quater le  amministrazioni  che  abbiano
          subito una riduzione delle risorse ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 4, del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n. 102,  e  del  comma  6  del  medesimo  articolo  17,  il
          personale  amministrativo  operante   presso   gli   Uffici
          giudiziari, il Dipartimento  della  protezione  civile,  le
          Autorita' di bacino di rilievo nazionale,  il  Corpo  della
          polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del
          farmaco, nei limiti  consentiti  dalla  normativa  vigente,
          nonche' le strutture del comparto  sicurezza,  delle  Forze
          armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e  quelle
          del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato
          decreto legislativo  n.  165  del  2001.  Restano  altresi'
          escluse dal divieto di cui  al  comma  8-quater  e  di  cui
          all'articolo 17, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2009, n. 102,  le  assunzioni  del  personale  dirigenziale
          reclutato  attraverso  il   corso-concorso   selettivo   di
          formazione bandito dalla Scuola  superiore  della  pubblica
          amministrazione, con decreto direttoriale del  12  dicembre
          2005, n. 269, ai sensi del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare  in
          via  prioritaria  nell'ambito  delle  ordinarie   procedure
          assunzionali. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  8-bis  e
          8-quater si applicano, comunque, anche ai Ministeri.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 20, del D.L.
          31/05/2010 n 78, convertito con modificazioni  dalla  Legge
          30/07/2010 n 122: 
              "20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e  i
          compiti e le attribuzioni esercitati sono  trasferiti  alle
          amministrazioni corrispondentemente indicate. Il  personale
          a tempo indeterminato  attualmente  in  servizio  presso  i
          predetti enti e' trasferito  alle  amministrazioni  e  agli
          enti rispettivamente  individuati  ai  sensi  del  predetto
          allegato, e  sono  inquadrati  sulla  base  di  un'apposita
          tabella  di  corrispondenza  approvata  con   decreto   del
          Ministro  interessato   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          pubblica    amministrazione     e     l'innovazione.     Le
          amministrazioni  di  destinazione   adeguano   le   proprie
          dotazioni organiche in relazione  al  personale  trasferito
          mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
          I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
          fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
          continuative, corrisposto  al  momento  dell'inquadramento.
          Nel caso in cui risulti  piu'  elevato  rispetto  a  quello
          previsto   per   il   personale   dell'amministrazione   di
          destinazione, percepiscono per la differenza un assegno  ad
          personam  riassorbibile  con  i  successivi   miglioramenti
          economici a qualsiasi  titolo  conseguiti.  Dall'attuazione
          delle predette disposizioni non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.   Gli
          stanziamenti finanziari a carico del bilancio  dello  Stato
          previsti, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          provvedimento,  per  le  esigenze  di   funzionamento   dei
          predetti  enti  pubblici  confluiscono   nello   stato   di
          previsione della spesa o nei bilanci delle  amministrazioni
          alle  quali  sono  trasferiti   i   relativi   compiti   ed
          attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico
          degli utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi
          enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono  altresi'
          trasferite  tutte  le   risorse   strumentali   attualmente
          utilizzate  dai  predetti  enti.  Le   amministrazioni   di
          destinazione esercitano i compiti  e  le  funzioni  facenti
          capo   agli   enti   soppressi   con    le    articolazioni
          amministrative individuate mediante le ordinarie misure  di
          definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine  di
          garantire  la  continuita'  delle  attivita'  di  interesse
          pubblico gia' facenti capo agli enti  di  cui  al  presente
          comma   fino   al   perfezionamento   del    processo    di
          riorganizzazione  indicato,  l'attivita'  facente  capo  ai
          predetti enti continua ad essere esercitata presso le  sedi
          e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Fermi  restando  i
          risparmi attesi, per le  stazioni  sperimentali,  il  Banco
          nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per  le
          munizioni  commerciali  e  l'Istituto  nazionale   per   le
          conserve alimentari (INCA), indicati nell' allegato 2,  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, sono individuati
          tempi e concrete modalita' di trasferimento dei  compiti  e
          delle attribuzioni, nonche' del personale e  delle  risorse
          strumentali e finanziarie. 
 
                                                           Allegato 2 
    

          |==========================|=============================|
          |                          |       amministrazione       |
          |                          |       subentrante           |
          |      enti soppressi      |       nell'esercizio        |
          |                          |       dei relativi          |
          |                          |       compiti e             |
          |                          |       attribuzioni          |
          |==========================|=============================|
          |Stazione Sperimentale per |                             |
          |l'industria delle Conserve|        CCIAA Parma          |
          |Alimentari (SSICA)        |                             |
          |--------------------------|-----------------------------|
          |Stazione Sperimentale     |        CCIAA Venezia        |
          |del vetro                 |                             |
          |--------------------------|-----------------------------|
          |Stazione Sperimentale     |                             |
          |per la seta               |                             |
          |--------------------------|-----------------------------|
          |Stazione Sperimentale     |        CCIAA Milano         |
          |per i combustibili        |                             |
          |--------------------------|-----------------------------|
          |Stazione Sperimentale     |                             |
          |Carta, Cartoni e Paste    |                             |
          |per carta (SSCCP)         |                             |
          |--------------------------|-----------------------------|
          |Stazione Sperimentale     |                             |
          |per le Industrie degli    |                             |
          |Oli e dei Grassi (SSOG)   |                             |
          |--------------------------|-----------------------------|
          |Stazione Sperimentale     |                             |
          |per le Industrie delle    |        CCIAA Reggio         |
          |Essenze e dei Derivati    |          Calabria           |
          |dagli Agrumi (SSEA)       |                             |
          |--------------------------|-----------------------------|
          |Stazione Sperimentale     |                             |
          |delle Pelli e Materie     |                             |
          |Concianti, di cui al      |        CCIAA Napoli         |
          |decreto legislativo       |                             |
          |29 ottobre 1999, n. 540   |                             |
          |--------------------------|-----------------------------|
          |Banco nazionale di prova  |                             |
          |per le armi da fuoco      |        CCIAA Brescia        |
          |portatili e per le        |                             |
          |munizioni commerciali     |                             |
          |--------------------------|-----------------------------|
          |IPI, Istituto per la      |                             |
          |promozione industriale    |   Ministero dello sviluppo  |
          |                          |           economico         |
          |--------------------------|-----------------------------|
          |Centro per la Formazione  |                             |
          |in Economia e Politica    |                             |
          |dello Sviluppo Rurale,    |           Ministero         |
          |istituito ai sensi        |       per le politiche      |
          |dell'articolo 13 del      |     agricole e forestali    |
          |decreto legislativo       |                             |
          |29 ottobre 1999, n. 454   |                             |
          |--------------------------|-----------------------------|
          |Comitato Nazionale        |                             |
          |Italiano per il           |                             |
          |collegamento tra il       |                             |
          |Governo e la FAO,         |                             |
          |istituito con decreto     |                             |
          |legislativo 7 maggio      |                             |
          |1948, n. 1182             |                             |
          |--------------------------|-----------------------------|
          |Ente teatrale italiano,   |                             |
          |di cui alla legge         |    Ministero per i beni     |
          |14 dicembre 1978, n. 836  |  e le attivita' culturali   |
          |--------------------------|-----------------------------|
          |Ente Nazionale delle      |                             |
          |Sementi Elette (ENSE),    |                             |
          |istituito con decreto     |     Istituto Nazionale      |
          |del Presidente della      | di Ricerca per gli Alimenti |
          |Repubblica 12 novembre    |      e la Nutrizione        |
          |1955, n. 1461             |                             |
          |--------------------------|-----------------------------|
          |Istituto Nazionale        |      (INRAN), di cui        |
          |Conserve Alimentari       |    all'articolo 11 del      |
          |                          |    decreto legislativo      |
          |                          |  29 ottobre 1999, n. 454".  |
          |==========================|=============================|

    
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, numero 3,
          del D.L. 13/08/2011 n  138,  convertito  con  modificazioni
          dalla Legge 14/09/2011 n 148 : 
              "3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma
          1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, all'esito della  riduzione  degli
          assetti organizzativi prevista dal predetto articolo  74  e
          dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
          2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla  legge  26
          febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche  con  le  modalita'
          indicate nell'articolo 41, comma 10, del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14: 
              a) ad apportare, entro il 31 marzo  2012,  un'ulteriore
          riduzione  degli  uffici  dirigenziali   di   livello   non
          generale, e delle relative dotazioni organiche,  in  misura
          non inferiore al  10  per  cento  di  quelli  risultanti  a
          seguito dell'applicazione del predetto  articolo  2,  comma
          8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; 
              b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche  del
          personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli
          enti di ricerca, apportando  una  ulteriore  riduzione  non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al  numero  dei  posti  di  organico  di   tale   personale
          risultante  a  seguito   dell'applicazione   del   predetto
          articolo 2, comma  8-bis,  del  decreto-legge  n.  194  del
          2009.". 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo dell'articolo 38 del  Trattato  sul
          Funzionamento dell'Unione Europea, recante le  disposizioni
          sulla PAC: 
              "Art. 38. 
              1. L'Unione  definisce  e  attua  una  politica  comune
          dell'agricoltura e della pesca. 
              Il mercato interno comprende l'agricoltura, la pesca  e
          il commercio dei prodotti agricoli. Per  prodotti  agricoli
          si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della
          pesca, come pure i prodotti  di  prima  trasformazione  che
          sono  in  diretta  connessione   con   tali   prodotti.   I
          riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura
          e l'uso del termine  "agricolo"  si  intendono  applicabili
          anche  alla  pesca,  tenendo  conto  delle  caratteristiche
          specifiche di questo settore. 
              2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39  a
          44 inclusi, le norme  previste  per  l'instaurazione  o  il
          funzionamento  del  mercato  interno  sono  applicabili  ai
          prodotti agricoli. 
              3. I prodotti cui si applicano  le  disposizioni  degli
          articoli da 39 a 44 inclusi sono enumerati nell'elenco  che
          costituisce l'allegato I. 
              4. Il funzionamento e lo sviluppo del  mercato  interno
          per  i  prodotti  agricoli   devono   essere   accompagnati
          dall'instaurazione di una politica agricola comune.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  D.  Lgs.
          30/07/1999 n. 300,  sulla  riforma  dell'organizzazione  di
          Governo: 
              "Art. 5. I dipartimenti. 
              1.  I  dipartimenti  sono  costituiti  per   assicurare
          l'esercizio  organico  ed  integrato  delle  funzioni   del
          ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti  compiti  finali
          concernenti grandi aree di materie omogenee  e  i  relativi
          compiti strumentali ivi  compresi  quelli  di  indirizzo  e
          coordinamento delle unita' di gestione in cui si articolano
          i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di
          gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad
          essi attribuite. 
              2. L'incarico di capo del dipartimento viene  conferito
          in conformita' alle disposizioni, di  cui  all'articolo  19
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
          modificazioni ed integrazioni. 
              3.  Il  capo  del  dipartimento   svolge   compiti   di
          coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di
          livello dirigenziale  generale  compresi  nel  dipartimento
          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
          dell'amministrazione  ed  e'  responsabile  dei   risultati
          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
          in attuazione degli indirizzi del ministro. 
              4. Dal capo del dipartimento  dipendono  funzionalmente
          gli uffici di livello dirigenziale  generale  compresi  nel
          dipartimento stesso. 
              5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
          3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: 
              a) determina  i  programmi  per  dare  attuazione  agli
          indirizzi del ministro; 
              b) alloca le risorse umane, finanziarie  e  strumentali
          disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
          di  economicita',  efficacia  ed  efficienza,  nonche'   di
          rispondenza del servizio al pubblico interesse; 
              c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di
          controllo e di vigilanza nei  confronti  degli  uffici  del
          dipartimento; 
              d)  promuove  e  mantiene  relazioni  con  gli   organi
          competenti  dell'Unione  europea  per  la  trattazione   di
          questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; 
              e) adotta gli atti  per  l'utilizzazione  ottimale  del
          personale secondo criteri  di  efficienza,  disponendo  gli
          opportuni  trasferimenti  di  personale   all'interno   del
          dipartimento; 
              f) e' sentito dal ministro ai fini  dell'esercizio  del
          potere di proposta per il conferimento degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
          sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29; 
              g)   puo'   proporre   al   ministro   l'adozione   dei
          provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione  degli
          uffici  di  livello   dirigenziale   generale,   ai   sensi
          dell'articolo  19,  comma  7,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29  e,  comunque,  viene  sentito  nel
          relativo procedimento; 
              h)  e'  sentito  dal  ministro  per  l'esercizio  delle
          attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma  1,
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
              6. Con le modalita' di cui all'articolo  16,  comma  5,
          del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  possono
          essere   definiti   ulteriori   compiti   del   capo    del
          dipartimento.".