IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in  particolare  l'articolo  55,
istitutivo del Ministero delle politiche agricole e forestali, e  gli
articoli 4, 7 e 33; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, ed in particolare l'articolo 14; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
3 febbraio 2006 recante norme unificate per la protezione e la tutela
delle informazioni classificate, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
24 febbraio 2006, n. 46; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
attuazione  della  legge  4  marzo  2009,   n.15,   in   materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni,  ed  in
particolare l'articolo 14; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in  particolare
l'articolo 7, comma 20, e l'allegata tabella, con il quale e'  stata,
tra l'altro, disposta la soppressione del Comitato nazionale italiano
per il collegamento tra il Governo e la FAO, disponendo  il  subentro
del Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali  alle
attivita' ed ai rapporti giuridici del predetto organismo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n.
303, recante regolamento di organizzazione degli  Uffici  di  diretta
collaborazione del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
  Ravvisata la necessita' di riallocare  le  funzioni  del  soppresso
Comitato di collegamento nazionale italiano per il  collegamento  tra
il  Governo  e  la  FAO   nell'ambito   degli   Uffici   di   diretta
collaborazione del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2011; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3425/2011, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 30 agosto
2011; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2011; 
  Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
per la pubblica amministrazione e semplificazione; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica all'articolo 2 e all'articolo 3 del decreto  del  Presidente
               della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303 
 
  1. All'articolo 2,  comma  6,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, dopo le parole: «uno o  piu'  vice
capi di Gabinetto» sono aggiunte  le  seguenti  :  «e  un  vice  capo
dell'Ufficio legislativo  senza  maggiori  oneri  e  nell'ambito  del
contingente di cui all'articolo 5». 
  2. L'articolo 3 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
maggio 2001, n. 303, e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 3. 
 
           Funzioni degli Uffici di diretta collaborazione 
 
  1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il  Capo  di  Gabinetto  per  le
competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro.  L'Ufficio  di
Gabinetto  cura  l'attivita'  di  supporto  all'organo  di  direzione
politica in  materia  di  rapporti  con  le  regioni  e  coordina  in
particolare la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali,
con le autorita'  indipendenti  e,  fatte  salve  le  competenze  del
Ministro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f),  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001,  con  il  Consiglio  di  Stato  e  cura,
altresi', l'esame degli atti ai  fini  dell'inoltro  alla  firma  del
Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Svolge attivita' di  supporto
all'organo politico circa  la  destinazione  delle  relative  risorse
finanziarie; tale attivita' di supporto e' svolta in raccordo  con  i
dipartimenti e gli uffici dirigenziali generali competenti, sia nella
fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che  in  quella
dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del
Ministro, nonche'  mediante  la  promozione  di  nuove  attivita'  ed
iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti,  indagini  e
rapporti,  e  l'organizzazione  e  la  partecipazione  a  tavoli   di
concertazione  e  momenti  di   approfondimento   scientifico   quali
convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle  materie  di  competenza
istituzionale  del  Ministero   ed   in   rapporto   con   le   altre
amministrazioni interessate. Sovraintende, altresi', alle funzioni di
comunicazione istituzionale del Ministero, determinando gli indirizzi
strategici e le priorita' operative dell'azione di comunicazione  del
Ministero, ferme restando le attribuzioni gestionali delle  strutture
amministrative del Ministero. Tale Ufficio puo' essere articolato  in
distinte aree organizzative di carattere non  dirigenziale.  Ai  fini
del  supporto   all'organo   politico,nell'ambito   dell'Ufficio   di
Gabinetto e' operativo un Ufficio per i rapporti  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza unificata, di cui  al
decreto legislativo n. 281 del 1997, e  l'Ufficio  Sicurezza  NATO-UE
con i compiti di cui al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri in data 3 febbraio 2006. 
  2. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento
dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli  impegni
ed  alla  predisposizione  ed  elaborazione  dei  materiali  per  gli
interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di
diretta collaborazione. La  Segreteria  del  Ministro  e'  diretta  e
coordinata dal Capo della Segreteria,  che  coadiuva  ed  assiste  il
Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato  a
compiti specifici. Fa, altresi', parte della Segreteria del  Ministro
il Segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza  del
Ministro,  nonche'  i  rapporti  personali  dello  stesso  con  altri
soggetti  pubblici  e   privati   in   ragione   del   suo   incarico
istituzionale. 
  3. L'Ufficio legislativo cura l'attivita' di supporto all'organo di
direzione  politica  in  materia  di  rapporti  con  le   regioni   e
l'attivita'   di   definizione   delle   iniziative   legislative   e
regolamentari nelle materie  di  competenza  del  Ministero,  con  la
collaborazione, anche ai fini  dello  studio  e  della  progettazione
normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali  e  garantendo
la  valutazione  dei  costi  della  regolazione,  la   qualita'   del
linguaggio  normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte  e
l'analisi dell'impatto e della fattibilita'  della  regolamentazione,
lo  snellimento   e   la   semplificazione   normativa;   esamina   i
provvedimenti sottoposti  al  Consiglio  dei  Ministri  e  quelli  di
iniziativa parlamentare; cura in particolare il  raccordo  permanente
con l'attivita' normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti  con
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le  altre  amministrazioni
interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti
dell'Unione europea. Partecipa,  ove  necessario,  alla  elaborazione
delle  normative  dell'Unione  europea.  Sovrintende  al  contenzioso
internazionale, comunitario e costituzionale.  Cura  gli  adempimenti
connessi agli atti di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero  e
svolge attivita' di consulenza giuridica, oltre che per  il  Ministro
ed i Sottosegretari, anche nei confronti  dei  dipartimenti  e  degli
uffici dirigenziali generali del Ministero. 
  4. La Segreteria tecnica del Ministro svolge  compiti  di  supporto
tecnico allo stesso  per  l'elaborazione  ed  il  monitoraggio  delle
politiche riguardanti il settore agricolo. 
  5. L'Ufficio per la stampa e la comunicazione cura i  rapporti  con
il sistema e gli organi di informazione nazionali ed  internazionali;
effettua, tra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana  ed
estera curando la rassegna  stampa  con  riferimento  ai  profili  di
competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo  con
le strutture amministrative del Ministero,  programmi  ed  iniziative
editoriali di informazione istituzionale. 
  6. L'Ufficio rapporti  internazionali  e  del  cerimoniale  cura  i
rapporti del Ministro con  le  istituzioni  internazionali  collegate
alle attivita'  del  Ministero  e  svolge  funzioni  di  supporto  al
Ministro  per  l'organizzazione  di  incontri,  convegni  e  missioni
internazionali, in collaborazione con l'Ufficio per la  stampa  e  la
comunicazione.  Cura  i  rapporti  tra  il  Ministro  e  i   comitati
alimentazione e agricoltura presso le  organizzazioni  internazionali
cui l'Italia aderisce. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo
5, comma 1, l'Ufficio, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  del
bilancio  dello  Stato,  subentra  al  soppresso  Comitato  nazionale
italiano  per   il   collegamento   fra   il   Governo   italiano   e
l'Organizzazione  delle   Nazioni   Unite   per   l'alimentazione   e
l'agricoltura nello svolgimento  dei  compiti  previsti  dal  decreto
legislativo 7 maggio  1948,  n.  1182,  e  successive  modificazioni,
compresi  quelli   di   studio   e   predisposizione   di   programmi
agroalimentari a supporto dell'attivita' della FAO.  L'Ufficio  cura,
altresi', tutte le attivita' relative alla  funzione  di  cerimoniale
nei   confronti   delle   istituzioni   interne,    comunitarie    ed
internazionali che riguardano la persona del Ministro e gli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro stesso e  dei  Sottosegretari  di
Stato.». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              Si riporta il testo del comma  4-bis  dell'articolo  17
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              "4-bis. L'organizzazione e la disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.". 
              Si trascrive il testo degli articoli 4, 7 ,33 e 55  del
          D. Lgs. 30/07/1999, n. 300 ( Riforma dell'organizzazione di
          Governo): 
              "Art. 4. Disposizioni sull'organizzazione. 
              1.    L'organizzazione,    la    dotazione    organica,
          l'individuazione  degli  uffici  di  livello   dirigenziale
          generale ed il loro  numero,  le  relative  funzioni  e  la
          distribuzione   dei   posti   di   funzione   dirigenziale,
          l'individuazione dei dipartimenti, nei casi  e  nei  limiti
          fissati   dalle   disposizioni   del    presente    decreto
          legislativo, e la definizione dei rispettivi  compiti  sono
          stabiliti  con  regolamenti  o  con  decreti  del  ministro
          emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge
          23 agosto 1988, n. 400.  Si  applica  l'articolo  19  della
          legge 15 marzo 1997, n.  59.  I  regolamenti  prevedono  la
          soppressione dei ruoli  esistenti  e  l'istituzione  di  un
          ruolo unico  del  personale  non  dirigenziale  di  ciascun
          ministero,  articolato  in  aree   dipartimentali   e   per
          direzioni generali. Fino all'istituzione  del  ruolo  unico
          del personale non  dirigenziale  di  ciascun  ministero,  i
          regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita'  tra  i
          diversi dipartimenti e le diverse direzioni  generali,  nel
          rispetto dei requisiti di  professionalita'  richiesti  per
          l'esercizio delle  relative  funzioni,  ferme  restando  le
          normative contrattuali in materia. La nuova  organizzazione
          e la dotazione organica del personale non  devono  comunque
          comportare incrementi di spesa. 
              2. I ministeri  che  si  avvalgono  di  propri  sistemi
          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne
          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche
          amministrazioni. 
              3. Il regolamento di  cui  al  precedente  comma  1  si
          attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2  del  decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare (5). 
              4-bis. La disposizione di cui al  comma  4  si  applica
          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici
          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero (6). 
              5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
          1 si procede alla revisione  periodica  dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale. 
              6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte  le
          disposizioni normative relative  a  ciascun  ministero.  Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi." 
              "Art.  7.  Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
          Ministro. 
              1. La costituzione e  la  disciplina  degli  uffici  di
          diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio  delle
          funzioni ad esso attribuite  dagli  articoli  3  e  14  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di  personale
          a tali uffici  e  il  relativo  trattamento  economico,  il
          riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di
          Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
              2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14,  comma
          2, del decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  si
          attengono, tra l'altro,  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
              a) attribuzione dei compiti di  diretta  collaborazione
          secondo criteri  che  consentano  l'efficace  e  funzionale
          svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi,  di
          elaborazione delle politiche  pubbliche  e  di  valutazione
          della relativa attuazione e  delle  connesse  attivita'  di
          comunicazione, nel rispetto del  principio  di  distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione; 
              b)   assolvimento   dei   compiti   di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti   ai   centri   di   responsabilita',   ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto  1997,  n.
          279,  anche  in  funzione  della  verifica  della  gestione
          effettuata dagli appositi uffici, nonche'  del  compito  di
          promozione e sviluppo dei sistemi informativi; 
              c) organizzazione degli uffici  preposti  al  controllo
          interno di diretta collaborazione con il ministro,  secondo
          le disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino  e
          potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio  e
          valutazione dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei  risultati
          dell'attivita' svolta dalle amministrazioni  pubbliche,  in
          modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento  dei
          compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso  la
          provvista di adeguati  mezzi  finanziari,  organizzativi  e
          personali; 
              d) organizzazione del settore giuridico  -  legislativo
          in  modo  da  assicurare:  il   raccordo   permanente   con
          l'attivita' normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione  di
          testi normativi del Governo garantendo la  valutazione  dei
          costi  della  regolazione,  la  qualita'   del   linguaggio
          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
          snellimento e la semplificazione della normativa,  la  cura
          dei rapporti con gli altri organi  costituzionali,  con  le
          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato; 
              e) attribuzione dell'incarico di Capo degli  uffici  di
          cui   al   comma   1    ad    esperti,    anche    estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'." 
              "Art. 33. Attribuzioni. 
              1. Il Ministro per le politiche agricole e il ministero
          per  le  politiche  agricole  assumono  rispettivamente  la
          denominazione  di  ministro  delle  politiche  agricole   e
          forestali e ministero delle politiche agricole e forestali. 
              2. Sono attribuiti al ministero le funzioni e i compiti
          spettanti allo Stato in materia di agricoltura  e  foreste,
          caccia e  pesca,  ai  sensi  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 4 giugno  1997,  n.  143,  fatto  salvo  quanto
          previsto dagli  articoli  25  e  26  del  presente  decreto
          legislativo. 
              3. Il  ministero  svolge  in  particolare,  nei  limiti
          stabiliti dal predetto articolo 2 del decreto legislativo 4
          giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti
          aree funzionali: 
              a) agricoltura e pesca: elaborazione  e  coordinamento,
          di intesa con la conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano, delle linee di politica agricola e  forestale,  in
          coerenza  con  quella  comunitaria;  trattazione,  cura   e
          rappresentanza degli interessi della pesca  e  acquacoltura
          nell'ambito della politica di mercato in  sede  comunitaria
          ed  internazionale;  disciplina  generale  e  coordinamento
          delle  politiche  relative   all'attivita'   di   pesca   e
          acquacoltura, in materia di gestione delle risorse  ittiche
          marine  di  interesse  nazionale,  di  importazione  e   di
          esportazione dei prodotti ittici,  nell'applicazione  della
          regolamentazione comunitaria e di  quella  derivante  dagli
          accordi  internazionali  e  l'esecuzione   degli   obblighi
          comunitari ed internazionali riferibili a livello  statale;
          adempimenti relativi al Fondo  Europeo  di  Orientamento  e
          Garanzia  in  Agricoltura  (FEOGA),  sezioni   garanzia   e
          orientamento, a livello nazionale e  comunitario,  compresa
          la verifica della regolarita' delle operazioni relative  al
          FEOGA, sezione garanzia; riconoscimento e  vigilanza  sugli
          organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95
          della Commissione del 7 luglio 1995; 
              b)  qualita'  dei  prodotti  agricoli  e  dei  servizi:
          riconoscimento   degli    organismi    di    controllo    e
          certificazione   per   la   qualita';   trasformazione    e
          commercializzazione dei prodotti agricoli e  agroalimentari
          come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato
          che istituisce la Comunita' europea,  come  modificato  dal
          trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n.
          209; tutela e valorizzazione della  qualita'  dei  prodotti
          agricoli e  ittici;  agricoltura  biologica;  promozione  e
          tutela della produzione ecocompatibile  e  delle  attivita'
          agricole  nelle   aree   protette;   certificazione   delle
          attivita' agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione
          del  codex  alimentarius;  valorizzazione   economica   dei
          prodotti agricoli,  e  ittici;  riconoscimento  e  sostegno
          delle unioni e delle associazioni nazionali dei  produttori
          agricoli;   accordi   interprofessionali   di    dimensione
          nazionale;   prevenzione   e   repressione   -   attraverso
          l'ispettorato   centrale   repressione   frodi    di    cui
          all'articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986,  n.  282,
          convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n.
          462 - nella  preparazione  e  nel  commercio  dei  prodotti
          agroalimentari e ad uso agrario; controllo  sulla  qualita'
          delle merci di importazione, nonche' lotta alla concorrenza
          sleale." 
              "Art. 55. Procedura di attuazione ed entrata in vigore. 
              1. A decorrere dalla data del  decreto  di  nomina  del
          primo governo costituito a  seguito  delle  prime  elezioni
          politiche successive all'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  legislativo  e  salvo  che  non  sia  diversamente
          disposto dalle norme del presente decreto: 
              a) sono istituiti: 
              - il ministero dell'economia e delle finanze; 
              - il ministero delle attivita' produttive; 
              -  il  ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio; 
              - il ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
              - il ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
              -  il  ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca; 
              - il ministero della salute; 
              b) sono soppressi: 
              -  il  ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica; 
              - il ministero delle finanze; 
              -  il  ministero  dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato; 
              - il ministero del commercio con l'estero; 
              - il dipartimento per il turismo della  presidenza  del
          Consiglio dei ministri; 
              - il ministero dell'ambiente; 
              - il ministero dei lavori pubblici; 
              - il ministero dei trasporti e della navigazione; 
              - il dipartimento per le aree urbane  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri; 
              - il ministero del lavoro e della previdenza sociale; 
              - il ministero della sanita'; 
              -  il  dipartimento  per  le  politiche  sociali  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri; 
              - il ministero della pubblica istruzione; 
              -  il  ministero  dell'universita'  e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica (112). 
              2. Alla data di entrata in vigore del presente  decreto
          legislativo  il  ministro  e  il  ministero  di  grazia   e
          giustizia  assumono  rispettivamente  la  denominazione  di
          ministro della giustizia e ministero della giustizia  e  il
          ministro e il ministero per le politiche agricole  assumono
          rispettivamente  la   denominazione   di   ministro   delle
          politiche agricole e forestali e ministero delle  politiche
          agricole e forestali. 
              3. Sino all'attuazione del  comma  1,  con  regolamento
          adottato ai sensi del comma 4-bis  dell'articolo  17  della
          legge 23  agosto  1988,  n.  400,  si  puo'  provvedere  al
          riassetto dell'organizzazione  dei  singoli  ministeri,  in
          conformita' con la riorganizzazione del governo e secondo i
          criteri  ed  i  principi  previsti  dal  presente   decreto
          legislativo (113). 
              4.  Sono,  comunque,  fatti  salvi  i  regolamenti   di
          organizzazione gia'  adottati  ai  sensi  del  comma  4-bis
          dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della
          legge 3 aprile 1997, n. 94. 
              5. Le disposizioni contenute all'articolo 11, commi  1,
          2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata
          al comma 1. 
              6.  Salvo   disposizione   contraria,   la   decorrenza
          dell'operativita' delle disposizioni del  presente  decreto
          e' distribuita, con decreto del  presidente  del  consiglio
          dei ministri,  entro  l'arco  temporale  intercorrente  tra
          l'entrata in vigore del presente decreto e la data  di  cui
          al  comma  1.  Qualora  ricorrano  specifiche  e   motivate
          esigenze, il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del  Ministro  competente,  puo',   con   proprio
          decreto, differire o  gradualizzare  temporalmente  singoli
          adempimenti  od   atti,   relativi   ai   procedimenti   di
          riorganizzazione dei Ministeri (114) (115). 
              7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia  e
          del Magistrato per il  Po  si  provvede,  nel  rispetto  di
          quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          112, con i decreti  previsti  dall'articolo  11,  comma  3,
          della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
              8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative
          al settore agroindustriale esercitate dal ministero per  le
          politiche  agricole  sono  trasferite,  con   le   inerenti
          risorse,  al  ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato. Per l'esercizio  delle  funzioni  di  cui
          agli articoli 35 e 36 del presente decreto  legislativo  il
          ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello
          Stato. 
              9. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, le parole «per le  amministrazioni  e
          le aziende autonome» sono sostituite dalle parole  «per  le
          amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome»". 
              Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato D. Lgs.
          n 165 del 2011: 
              "Art. 14. Indirizzo politico-amministrativo. 
              1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo
          4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno
          entro dieci giorni (27) dalla pubblicazione della legge  di
          bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti  di
          cui all'articolo 16: 
              a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da
          attuare ed emana  le  conseguenti  direttive  generali  per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione; 
              b)  effettua,  ai  fini  dell'adempimento  dei  compiti
          definiti ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione  ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive   amministrazioni   delle   risorse    di    cui
          all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente  decreto,
          ivi comprese quelle  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
          legislativo  7  agosto   1997,   n.   279,   e   successive
          modificazioni e integrazioni, ad esclusione  delle  risorse
          necessarie per il funzionamento  degli  uffici  di  cui  al
          comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
          modalita'  previste  dal  medesimo  decreto  legislativo  7
          agosto  1997,  n.   279,   tenendo   altresi'   conto   dei
          procedimenti e subprocedimenti  attribuiti  ed  adotta  gli
          altri provvedimenti ivi previsti. 
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1  il
          Ministro si avvale di  uffici  di  diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
          nei limiti stabiliti dallo stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o
          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo
          determinato disciplinati dalle norme  di  diritto  privato;
          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le assegnazioni di personale, ivi  compresi  gli  incarichi
          anche  di  livello  dirigenziale  e  le  consulenze   e   i
          contratti, anche a  termine,  conferiti  nell'ambito  degli
          uffici di cui al presente comma,  decadono  automaticamente
          ove non confermati entro trenta giorni dal  giuramento  del
          nuovo Ministro. Per i dipendenti  pubblici  si  applica  la
          disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della  legge
          15 maggio 1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento  si
          provvede  al  riordino  delle  segretarie  particolari  dei
          Sottosegretari   di    Stato.    Con    decreto    adottato
          dall'autorita' di governo competente, di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica, e' determinato, in attuazione dell'articolo  12,
          comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
          aggravi di spesa  e,  per  il  personale  disciplinato  dai
          contratti collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad  una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio, da corrispondere mensilmente,  a  fronte  delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli uffici dei Ministri e  dei  Sottosegretari  di  Stato.
          Tale trattamento,  consiste  in  un  unico  emolumento,  e'
          sostitutivo dei compensi per il lavoro  straordinario,  per
          la  produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'   della
          prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
          del regolamento di cui al presente comma sono  abrogate  le
          norme del regio decreto legge 10 luglio 1924,  n.  1100,  e
          successive modificazioni ed  integrazioni,  ed  ogni  altra
          norma riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina  dei
          gabinetti dei Ministri e delle segretarie  particolari  dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato. 
              3. Il Ministro non puo' revocare, riformare,  riservare
          o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o  atti
          di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia  o  ritardo
          il Ministro puo' fissare un  termine  perentorio  entro  il
          quale  il  dirigente   deve   adottare   gli   atti   o   i
          provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga,  o  in  caso  di
          grave inosservanza delle direttive generali  da  parte  del
          dirigente  competente,  che  determinano  pregiudizio   per
          l'interesse pubblico, il Ministro puo'  nominare,  salvi  i
          casi di urgenza previa  contestazione,  un  commissario  ad
          acta, dando comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei
          ministri del relativo  provvedimento.  Resta  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge  23
          agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 6 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   e
          dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta  salvo  il  potere  di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.". 
              Il DPCM del 03/02/2006 reca  "Norme  unificate  per  la
          protezione e la tutela delle informazioni classificate". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  14  del  D.  Lgs.
          27/10/2009, n 150: 
              "Art. 14. Organismo indipendente di  valutazione  della
          performance 
              In vigore dal 15 novembre 2009 
              1.  Ogni  amministrazione,  singolarmente  o  in  forma
          associata, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  si  dota  di  un   Organismo   indipendente   di
          valutazione della performance. 
              2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i  servizi
          di  controllo  interno,  comunque  denominati,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
          piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.  Esercita,
          altresi', le  attivita'  di  controllo  strategico  di  cui
          all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo  n.
          286 del  1999,  e  riferisce,  in  proposito,  direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
              3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
          sentita la Commissione di cui all'articolo 13,  dall'organo
          di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di  tre
          anni. L'incarico dei componenti puo' essere  rinnovato  una
          sola volta. 
              4.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance: 
              a) monitora il funzionamento  complessivo  del  sistema
          della  valutazione,  della  trasparenza  e  integrita'  dei
          controlli interni ed elabora una  relazione  annuale  sullo
          stato dello stesso; 
              b) comunica tempestivamente le  criticita'  riscontrate
          ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
          nonche'  alla  Corte  dei  conti,  all'Ispettorato  per  la
          funzione pubblica e alla Commissione  di  cui  all'articolo
          13; 
              c)  valida  la  Relazione  sulla  performance  di   cui
          all'articolo 10 e ne assicura la visibilita' attraverso  la
          pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; 
              d)  garantisce   la   correttezza   dei   processi   di
          misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei  premi
          di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal  presente
          decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai  contratti
          integrativi, dai regolamenti  interni  all'amministrazione,
          nel rispetto del principio di valorizzazione del  merito  e
          della professionalita'; 
              e) propone, sulla base del sistema di cui  all'articolo
          7,  all'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo,  la
          valutazione   annuale   dei   dirigenti   di   vertice    e
          l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; 
              f) e' responsabile della  corretta  applicazione  delle
          linee  guida,   delle   metodologie   e   degli   strumenti
          predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13; 
              g) promuove e  attesta  l'assolvimento  degli  obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo; 
              h)  verifica  i  risultati  e  le  buone  pratiche   di
          promozione delle pari opportunita'. 
              5.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance, sulla base di appositi modelli  forniti  dalla
          Commissione di cui all'articolo  13,  cura  annualmente  la
          realizzazione di indagini sul personale dipendente volte  a
          rilevare il livello di benessere organizzativo e  il  grado
          di condivisione  del  sistema  di  valutazione  nonche'  la
          rilevazione  della  valutazione   del   proprio   superiore
          gerarchico da parte del  personale,  e  ne  riferisce  alla
          predetta Commissione. 
              6. La validazione della Relazione sulla performance  di
          cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile  per
          l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui  al
          Titolo III. 
              7.   L'Organismo   indipendente   di   valutazione   e'
          costituito  da  un  organo  monocratico  ovvero  collegiale
          composto da 3 componenti  dotati  dei  requisiti  stabiliti
          dalla Commissione  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  6,
          lettera g), e di elevata  professionalita'  ed  esperienza,
          maturata nel campo del management, della valutazione  della
          performance  e  della  valutazione  del   personale   delle
          amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
          alla Commissione di cui all'articolo 13. 
              8.  I   componenti   dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione non possono essere nominati  tra  soggetti  che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
              9. Presso l'Organismo indipendente  di  valutazione  e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
              10. Il responsabile della struttura tecnica  permanente
          deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
          nel  campo  della  misurazione  della   performance   nelle
          amministrazioni pubbliche. 
              11. Agli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 20, del D.L.
          31/05/2010, n 78, convertito con modificazioni dalla  Legge
          30/07/2010, n 122: 
              "20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e  i
          compiti e le attribuzioni esercitati sono  trasferiti  alle
          amministrazioni corrispondentemente indicate. Il  personale
          a tempo indeterminato  attualmente  in  servizio  presso  i
          predetti enti e' trasferito  alle  amministrazioni  e  agli
          enti rispettivamente  individuati  ai  sensi  del  predetto
          allegato, e  sono  inquadrati  sulla  base  di  un'apposita
          tabella  di  corrispondenza  approvata  con   decreto   del
          Ministro  interessato   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          pubblica    amministrazione     e     l'innovazione.     Le
          amministrazioni  di  destinazione   adeguano   le   proprie
          dotazioni organiche in relazione  al  personale  trasferito
          mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
          I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
          fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
          continuative, corrisposto  al  momento  dell'inquadramento.
          Nel caso in cui risulti  piu'  elevato  rispetto  a  quello
          previsto   per   il   personale   dell'amministrazione   di
          destinazione, percepiscono per la differenza un assegno  ad
          personam  riassorbibile  con  i  successivi   miglioramenti
          economici a qualsiasi  titolo  conseguiti.  Dall'attuazione
          delle predette disposizioni non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.   Gli
          stanziamenti finanziari a carico del bilancio  dello  Stato
          previsti, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          provvedimento,  per  le  esigenze  di   funzionamento   dei
          predetti  enti  pubblici  confluiscono   nello   stato   di
          previsione della spesa o nei bilanci delle  amministrazioni
          alle  quali  sono  trasferiti   i   relativi   compiti   ed
          attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico
          degli utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi
          enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono  altresi'
          trasferite  tutte  le   risorse   strumentali   attualmente
          utilizzate  dai  predetti  enti.  Le   amministrazioni   di
          destinazione esercitano i compiti  e  le  funzioni  facenti
          capo   agli   enti   soppressi   con    le    articolazioni
          amministrative individuate mediante le ordinarie misure  di
          definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine  di
          garantire  la  continuita'  delle  attivita'  di  interesse
          pubblico gia' facenti capo agli enti  di  cui  al  presente
          comma   fino   al   perfezionamento   del    processo    di
          riorganizzazione  indicato,  l'attivita'  facente  capo  ai
          predetti enti continua ad essere esercitata presso le  sedi
          e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Fermi  restando  i
          risparmi attesi, per le  stazioni  sperimentali,  il  Banco
          nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per  le
          munizioni  commerciali  e  l'Istituto  nazionale   per   le
          conserve alimentari (INCA), indicati nell' allegato 2,  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, sono individuati
          tempi e concrete modalita' di trasferimento dei  compiti  e
          delle attribuzioni, nonche' del personale e  delle  risorse
          strumentali e finanziarie. 
 
                                                           Allegato 2 
    

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                                                   amministrazione
                                                     subentrante
           enti soppressi                         nell'esercizio dei
                                                   relativi compiti
                                                    e attribuzioni
---------------------------------------------------------------------
Stazione Sperimentale per l'industria delle
Conserve Alimentari (SSICA)                       CCIAA Parma
---------------------------------------------------------------------
Stazione Sperimentale del vetro                   CCIAA Venezia
---------------------------------------------------------------------
Stazione Sperimentale per la seta
---------------------------------------------------------------------
Stazione Sperimentale per i combustibili          CCIAA Milano
---------------------------------------------------------------------
Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e
Paste per carta (SSCCP)
---------------------------------------------------------------------
Stazione Sperimentale per le Industrie
degli Oli e dei Grassi (SSOG)
---------------------------------------------------------------------
Stazione Sperimentale per le Industrie delle      CCIAA Reggio
Essenze e dei Derivati dagli Agrumi (SSEA)        Calabria
---------------------------------------------------------------------
Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie
Concianti, di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 540                           CCIAA Napoli
---------------------------------------------------------------------
Banco nazionale di prova per le armi da fuoco
portatili e per le munizioni commerciali          CCIAA Brescia
---------------------------------------------------------------------
IPI, Istituto per la promozione industriale       Ministero dello
                                                  sviluppo economico
---------------------------------------------------------------------
Centro per la Formazione in Economia e Politica   Ministero per le
dello Sviluppo Rurale, istituito ai sensi         politiche agricole
dell'articolo 13 del decreto legislativo          e forestali
29 ottobre 1999, n. 454
---------------------------------------------------------------------
Comitato Nazionale Italiano per il collegamento
tra il Governo e la FAO, istituito con decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 1182
---------------------------------------------------------------------
Ente teatrale italiano, di cui alla legge         Ministero per i
14 dicembre 1978, n. 836                          beni e le attivita'
                                                  culturali
---------------------------------------------------------------------
Ente Nazionale delle Sementi Elette (ENSE),       Istituto Nazionale
istituito con decreto del Presidente della        di Ricerca per gli
Repubblica 12 novembre 1955, n. 1461              Alimenti e la
                                                  Nutrizione
---------------------------------------------------------------------
Istituto Nazionale Conserve Alimentari            (INRAN), di cui
                                                  all'articolo 11 del
                                                  decreto legislativo
                                                  29 ottobre 1999, n.
                                                  454".
---------------------------------------------------------------------

    
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  comma  6,  del
          citato DPR n. 303 del 2001, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "6. Il Capo di Gabinetto,  salvo  quanto  previsto  dai
          commi 3 e 4, collabora con il  Ministro  nell'attivita'  di
          indirizzo politico-amministrativo e coordina gli uffici  di
          diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al  decreto
          legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono  un  unico
          centro di responsabilita', ed assicura il raccordo  tra  le
          funzioni di  indirizzo  del  Ministro  e  le  attivita'  di
          gestione del  Ministero,  nel  rispetto  del  principio  di
          distinzione tra tali funzioni. Con decreto del Ministro  su
          proposta del Capo di Gabinetto e' definita l'organizzazione
          degli  Uffici  di  diretta  collaborazione.  Il   Capo   di
          Gabinetto puo' nominare uno o piu' vice capi di Gabinetto e
          un vice capo dell'Ufficio legislativo senza maggiori  oneri
          e nell'ambito del contingente di cui all'articolo 5.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 4, comma  1,  lettera
          f), del citato D. Lgs. n. 165 del 2011: 
              "Art. 4. Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni  e
          responsabilita'. 
              (Art. 3 del D. Lgs. n. 29  del  1993,  come  sostituito
          prima dall'art. 2 del D. Lgs. n. 470 del 1993 poi dall'art.
          3 del D. Lgs. n. 80 del 1998 e  successivamente  modificato
          dall'art. 1 del D. Lgs. n. 387 del 1998). 
              1. Gli organi di  governo  esercitano  le  funzioni  di
          indirizzo politico-amministrativo, definendo gli  obiettivi
          ed i programmi da  attuare  ed  adottando  gli  altri  atti
          rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano
          la rispondenza dei risultati dell'attivita'  amministrativa
          e  della  gestione  agli  indirizzi  impartiti.   Ad   essi
          spettano, in particolare: 
              a)  le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi   e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo; 
              b)  la  definizione  di  obiettivi,  priorita',  piani,
          programmi e direttive generali per l'azione  amministrativa
          e per la gestione; 
              c) la individuazione delle risorse umane, materiali  ed
          economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e
          la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
          generale; 
              d) la definizione dei criteri generali  in  materia  di
          ausili finanziari a terzi e di determinazione  di  tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 
              e) le nomine, designazioni ed  atti  analoghi  ad  essi
          attribuiti da specifiche disposizioni; 
              f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative
          indipendenti ed al Consiglio di Stato;". 
              Il D. Lgs. 28/08/1997, n.  281,  reca  "Definizione  ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni,  con  la  Conferenza  Stato  -
          citta' ed autonomie locali". 
              Il  D.  Lgs.  07/05/1948,  n.  1182  (Costituzione  del
          Comitato nazionale italiano  per  il  collegamento  tra  il
          Governo italiano e la Organizzazione  delle  Nazioni  Unite
          per l'alimentazione e l'agricoltura), e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 27 settembre 1948, n. 225.