IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il codice della navigazione approvato con  regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n.  201,  recante  adesione  della
Repubblica italiana al Protocollo di modifica della  Convenzione  del
1976 sulla limitazione della responsabilita' in  materia  di  crediti
marittimi, nonche' delega al Governo per la sua attuazione; 
  Vista  la  direttiva  2009/20/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa all'obbligo di  assicurazione
degli armatori per i crediti marittimi; 
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010,  ed  in  particolare
l'articolo 18; 
  Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante norme di
attuazione  della   direttiva   2009/16/CE   concernente   le   norme
internazionali  per  la  sicurezza   delle   navi,   la   prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per  le
navi che approdano nei porti comunitari e che  navigano  nelle  acque
sotto la giurisdizione degli Stati membri; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 24 febbraio 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 maggio 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto introduce norme relative alla  assicurazione
obbligatoria  della  responsabilita'  armatoriale   per   i   crediti
marittimi di cui all'articolo 4. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              Il Regio Decreto 30 marzo 1942, n.  327  (Codice  della
          navigazione) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          aprile 1942, n. 93, Edizione Speciale. 
              La Legge 23  dicembre  2009,  n.  201  (Adesione  della
          Repubblica  italiana  al  Protocollo  di   modifica   della
          Convenzione    del    1976    sulla    limitazione    della
          responsabilita' in materia di crediti marittimi, adottato a
          Londra il 2 maggio 1996, nonche' delega al Governo  per  la
          sua attuazione) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  13
          gennaio 2010, n. 9. 
              La direttiva 2009/20/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 28
          maggio 2009, n. L 131. 
              Il testo dell'articolo 18 della legge 15 dicembre 2011,
          n.  217  (Disposizioni  per   l'adempimento   di   obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee  -  Legge  comunitaria  2010),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita: 
              "Art. 18. Delega  al  Governo  per  l'attuazione  delle
          direttive 2009/20/CE e 2010/36/UE, in  materia  di  crediti
          marittimi e di  sicurezza  delle  navi,  e  2010/35/UE,  in
          materia di attrezzature a pressione trasportabili 
              1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
          di tre mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri o del Ministro per  le  politiche  europee  e  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con i Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia  e
          dell'economia  e  delle  finanze,  uno   o   piu'   decreti
          legislativi per l'attuazione delle direttive 2009/20/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  aprile  2009,
          sull'assicurazione degli armatori per i crediti  marittimi,
          e 2010/36/UE della Commissione, del  1°  giugno  2010,  che
          modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio  relativa  alle  disposizioni  e  norme   di
          sicurezza per le navi da passeggeri,  e,  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
          politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti, di concerto con i Ministri degli affari  esteri,
          della giustizia, dell'economia  e  delle  finanze  e  dello
          sviluppo economico, un decreto legislativo per l'attuazione
          della direttiva 2010/35/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a
          pressione trasportabili  e  che  abroga  le  direttive  del
          Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE  e
          1999/36/CE.". 
              Il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53 (Attuazione
          della direttiva 2009/16/CE recante le norme  internazionali
          per   la   sicurezza    delle    navi,    la    prevenzione
          dell'inquinamento e le condizioni di vita  e  di  lavoro  a
          bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e  che
          navigano nelle acque sotto  la  giurisdizione  degli  Stati
          membri) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  27  aprile
          2011, n. 96.