IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione; 
  Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante  il  riordinamento
delle camere di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,
cosi' come modificata dal decreto legislativo 15  febbraio  2010,  n.
23, ed  in  particolare  l'articolo  20,  che  istituisce  un  elenco
nazionale di nominativi per la designazione e la nomina dei segretari
generali, stabilisce che con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico sono definiti i requisiti di professionalita' e  fissati  i
criteri per l'espletamento della selezione  ai  fini  dell'iscrizione
nell'elenco  e  prevede  l'obbligo  per  i  segretari   generali   di
partecipare all'attivita' di formazione organizzata  da  Unioncamere,
secondo modalita' e criteri fissati con il suddetto decreto; 
  Vista la legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive  modificazioni,
recante «Norme integrative della legge  23  febbraio  1968,  n.  125,
concernente il personale statale delle camere di commercio, industria
e  agricoltura  e  degli  uffici  provinciali   dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  documentazione  amministrativa.  (Testo
A)»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visti l'articolo 2 e  l'articolo  3,  commi  6  e  7,  del  decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modifiche; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2012; 
  Vista la nota n. 8427 del 21 settembre 2012, con la quale lo schema
di regolamento e' stato comunicato al Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento: 
    a) «legge» indica  la  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  come
modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23; 
    b) «elenco» indica l'elenco previsto dal comma 3 dell'articolo 20
della legge; 
    c) «Ministro» e «Ministero» indicano rispettivamente il  Ministro
e il Ministero dello Sviluppo economico; 
    d)  «Direttore  generale»   e   «Direzione   generale»   indicano
rispettivamente il Direttore generale e la Direzione generale per  il
mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la  normativa
tecnica del Ministero dello sviluppo economico; 
    e)  «camera  di  commercio»,  indica  la  camera  di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura; 
    f) «commissione» indica la commissione di  cui  all'articolo  20,
comma 5, della legge; 
    g) «divisione»  indica  l'ufficio  dirigenziale  di  livello  non
generale   della   Direzione   generale,   competente   alla   tenuta
dell'elenco; 
    h)  «Unioncamere»  indica  l'Unione  italiana  delle  camere   di
commercio, industria, artigianato e agricoltura». 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
          la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              L'articolo 118 della Costituzione cosi' recita : 
              "Art. 118. Le funzioni amministrative  sono  attribuite
          ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio  unitario,
          siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
          Stato,  sulla  base   dei   principi   di   sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza. 
              I Comuni, le Province e le  Citta'  metropolitane  sono
          titolari di funzioni amministrative  proprie  e  di  quelle
          conferite  con  legge  statale  o  regionale,  secondo   le
          rispettive competenze. 
              La legge statale disciplina forme di coordinamento  fra
          Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b)  e  h)
          del secondo comma dell'articolo 117, e  disciplina  inoltre
          forme di intesa e coordinamento nella materia della  tutela
          dei beni culturali. 
              Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
          favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli  e
          associati, per lo svolgimento  di  attivita'  di  interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.". 
              L'art.  20  della  legge  29  dicembre  1993,  n.   580
          (Riordinamento  delle  camere  di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura) cosi' dispone: 
              "Art. 20. Segretario generale. 
              1. Al segretario generale  della  camera  di  commercio
          competono le funzioni di vertice  dell'amministrazione,  di
          cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
          n.  165.  Il  segretario  generale   coordina   l'attivita'
          dell'ente nel suo complesso e ha la  responsabilita'  della
          segreteria del consiglio e della giunta. 
              2.  Nelle  camere  di  commercio  per  cui  non   viene
          raggiunto un sufficiente equilibrio economico e' consentito
          avvalersi, in forma associata ed in  regime  convenzionale,
          di un segretario  generale  titolare  di  altra  camera  di
          commercio, sulla base di criteri fissati  con  decreto  del
          Ministero dello sviluppo economico. 
              3.  Il  segretario  generale,  su  designazione   della
          giunta, e' nominato dal Ministro dello  sviluppo  economico
          tra gli iscritti in un  apposito  elenco  nazionale  tenuto
          presso il Ministero. 
              4.  All'elenco  di  cui  al  comma  3,  possono  essere
          iscritti, a domanda e  previo  superamento  di  un'apposita
          selezione nazionale per titoli: 
              a) i dirigenti delle camere di commercio, delle  unioni
          regionali  delle  camere  di  commercio,  dell'Unioncamere,
          delle loro aziende speciali e di  altre  amministrazioni  o
          enti  pubblici  che  siano  in   possesso   dei   requisiti
          professionali individuati dal decreto di cui al comma 5; 
              b) i soggetti in possesso  del  diploma  di  laurea  in
          materie  giuridico-economiche,  dotati   della   necessaria
          professionalita' e in ogni caso dei requisiti previsti  dal
          decreto di cui al comma  5  con  esperienza  acquisita  per
          almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali. 
              5. Con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico
          sono definiti i requisiti di professionalita' e stabiliti i
          criteri per l'espletamento della selezione di cui al  comma
          4 ed e' istituita una commissione, composta da un dirigente
          del Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, da
          due esperti in rappresentanza rispettivamente dello  stesso
          Ministero  e  delle  regioni,  di  provata  esperienza   in
          discipline economiche e giuridiche, e da un  rappresentante
          di Unioncamere. Con lo stesso  decreto  sono  stabilite  le
          modalita' per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco  di  cui
          al comma 3. 
              6. E' fatto obbligo a ciascun  segretario  generale  di
          partecipare alle attivita'  di  formazione  organizzate  da
          Unioncamere secondo criteri e modalita'  stabiliti  con  il
          decreto di cui al comma 5. 
              7. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 4,  al
          momento  della  cessazione  dalla  carica   di   segretario
          generale,   e'   consentito   il    rientro    nei    ruoli
          dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche  in
          soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di  provenienza
          non  possono  procedere  a  conseguenti  ampliamenti  della
          dotazione organica qualora i dirigenti di cui alla  lettera
          a) del comma 4 vengano nominati segretari generali. 
              8. Sono fatte salve le disposizioni di cui  alla  legge
          25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni.". 
              La Legge 25 luglio  1971,  n.  557  (Norme  integrative
          della  L.  23  febbraio  1968,  n.  125  ,  concernente  il
          personale statale delle camere di  commercio,  industria  e
          agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato)  e'  pubblicata  nella  Gazz.
          Uff. 9 agosto 1971, n. 200. 
              Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione amministrativa  -  Testo  A)  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. 
              La Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in  materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 18
          agosto 1990, n. 192. 
              Gli artt. 2 e 3 del  D.Lgs.  15  febbraio  2010  n.  23
          (Riforma   dell'ordinamento   relativo   alle   camere   di
          commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura,   in
          attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009,  n.
          99) cosi' dispongono: 
              "Art. 2. Disposizioni di coordinamento 
              In vigore dal  12  marzo  2010  1.  In  sede  di  prima
          applicazione i decreti previsti dagli articoli 10, comma 3,
          12, comma 4, e 20, comma 5, della legge 29  dicembre  1993,
          n. 580, come modificata dal presente  decreto  legislativo,
          sono adottati entro 120 giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo." 
              "Art. 3 Disposizioni transitorie 
              In vigore dal 12 marzo 2010 1. Le disposizioni  di  cui
          agli articoli 10, 12, 13,  14,  15  e  16  della  legge  29
          dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente decreto
          legislativo,   si   applicano   dal   sessantesimo   giorno
          successivo all'emanazione dei  regolamenti  previsti  dagli
          articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta  legge.
          Alla successiva scadenza degli organi gli enti  di  cui  al
          comma 3 avviano le  procedure  per  la  costituzione  degli
          stessi a norma degli articoli 7, 10, 12, 13, 14,  15  e  16
          della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come  modificati  dal
          presente decreto legislativo. 
              2. Entro il termine di cui al comma 1,  primo  periodo,
          gli enti di cui al comma 3  adeguano  i  propri  statuti  e
          regolamenti alle disposizioni della legge 29 dicembre  1993
          n. 580, come modificate e integrate  dal  presente  decreto
          legislativo. 
              3. Gli organi degli enti del sistema camerale  italiano
          gia' insediati alla data di entrata in vigore del  presente
          decreto restano in carica fino alla loro naturale scadenza. 
              4. Le incompatibilita', i vincoli, le limitazioni ed  i
          requisiti previsti dal presente decreto legislativo  per  i
          componenti degli organi degli enti  del  sistema  camerale,
          decorrono dal primo  rinnovo  degli  organi  successivo  al
          termine di cui al comma 1, primo periodo. 
              5. Le procedure di rinnovo  dei  consigli  camerali  in
          corso alla data di scadenza del termine di cui al comma  1,
          primo periodo, vengono  completate  secondo  la  disciplina
          vigente  al   momento   del   loro   avvio.   Le   gestioni
          commissariali in essere alla data di entrata in vigore  del
          presente  decreto  proseguono  fino   all'esaurimento   del
          relativo mandato. 
              6. Ai segretari  generali  in  servizio  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto legislativo continua
          a d applicarsi la disposizione transitoria di cui al  comma
          5, terzo periodo, dell'articolo 20 della legge n.  580  del
          1993, nel testo vigente prima dell'entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              7. Le disposizioni dell'articolo 20 della legge n.  580
          del 1993, come modificato dall'articolo 1,  comma  20,  del
          presente decreto, si applicano decorsi novanta giorni dalla
          data di entrata in vigore del decreto di  cui  al  comma  5
          dello stesso articolo 20.". 
              Il  D.Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 9
          maggio 2001, n. 106, S.O. 
              L'art. 17 della Legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri) cosi' dispone: 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.". 
 
          Note all'art. 1: 
              Per i riferimenti alla legge n. 580 del 1993,  si  veda
          nelle note alle premesse.