IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, cosi' come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, ed in particolare l'articolo 20, che istituisce un elenco nazionale di nominativi per la designazione e la nomina dei segretari generali, stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i requisiti di professionalita' e fissati i criteri per l'espletamento della selezione ai fini dell'iscrizione nell'elenco e prevede l'obbligo per i segretari generali di partecipare all'attivita' di formazione organizzata da Unioncamere, secondo modalita' e criteri fissati con il suddetto decreto; Vista la legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni, recante «Norme integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale statale delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visti l'articolo 2 e l'articolo 3, commi 6 e 7, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2012; Vista la nota n. 8427 del 21 settembre 2012, con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento: a) «legge» indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23; b) «elenco» indica l'elenco previsto dal comma 3 dell'articolo 20 della legge; c) «Ministro» e «Ministero» indicano rispettivamente il Ministro e il Ministero dello Sviluppo economico; d) «Direttore generale» e «Direzione generale» indicano rispettivamente il Direttore generale e la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico; e) «camera di commercio», indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; f) «commissione» indica la commissione di cui all'articolo 20, comma 5, della legge; g) «divisione» indica l'ufficio dirigenziale di livello non generale della Direzione generale, competente alla tenuta dell'elenco; h) «Unioncamere» indica l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. L'articolo 118 della Costituzione cosi' recita : "Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.". L'art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) cosi' dispone: "Art. 20. Segretario generale. 1. Al segretario generale della camera di commercio competono le funzioni di vertice dell'amministrazione, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il segretario generale coordina l'attivita' dell'ente nel suo complesso e ha la responsabilita' della segreteria del consiglio e della giunta. 2. Nelle camere di commercio per cui non viene raggiunto un sufficiente equilibrio economico e' consentito avvalersi, in forma associata ed in regime convenzionale, di un segretario generale titolare di altra camera di commercio, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 3. Il segretario generale, su designazione della giunta, e' nominato dal Ministro dello sviluppo economico tra gli iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto presso il Ministero. 4. All'elenco di cui al comma 3, possono essere iscritti, a domanda e previo superamento di un'apposita selezione nazionale per titoli: a) i dirigenti delle camere di commercio, delle unioni regionali delle camere di commercio, dell'Unioncamere, delle loro aziende speciali e di altre amministrazioni o enti pubblici che siano in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 5; b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalita' e in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 5 con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali. 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i requisiti di professionalita' e stabiliti i criteri per l'espletamento della selezione di cui al comma 4 ed e' istituita una commissione, composta da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, da due esperti in rappresentanza rispettivamente dello stesso Ministero e delle regioni, di provata esperienza in discipline economiche e giuridiche, e da un rappresentante di Unioncamere. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 3. 6. E' fatto obbligo a ciascun segretario generale di partecipare alle attivita' di formazione organizzate da Unioncamere secondo criteri e modalita' stabiliti con il decreto di cui al comma 5. 7. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 4, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, e' consentito il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere a conseguenti ampliamenti della dotazione organica qualora i dirigenti di cui alla lettera a) del comma 4 vengano nominati segretari generali. 8. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni.". La Legge 25 luglio 1971, n. 557 (Norme integrative della L. 23 febbraio 1968, n. 125 , concernente il personale statale delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 9 agosto 1971, n. 200. Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. La Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192. Gli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23 (Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99) cosi' dispongono: "Art. 2. Disposizioni di coordinamento In vigore dal 12 marzo 2010 1. In sede di prima applicazione i decreti previsti dagli articoli 10, comma 3, 12, comma 4, e 20, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal presente decreto legislativo, sono adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo." "Art. 3 Disposizioni transitorie In vigore dal 12 marzo 2010 1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge. Alla successiva scadenza degli organi gli enti di cui al comma 3 avviano le procedure per la costituzione degli stessi a norma degli articoli 7, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificati dal presente decreto legislativo. 2. Entro il termine di cui al comma 1, primo periodo, gli enti di cui al comma 3 adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificate e integrate dal presente decreto legislativo. 3. Gli organi degli enti del sistema camerale italiano gia' insediati alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica fino alla loro naturale scadenza. 4. Le incompatibilita', i vincoli, le limitazioni ed i requisiti previsti dal presente decreto legislativo per i componenti degli organi degli enti del sistema camerale, decorrono dal primo rinnovo degli organi successivo al termine di cui al comma 1, primo periodo. 5. Le procedure di rinnovo dei consigli camerali in corso alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, primo periodo, vengono completate secondo la disciplina vigente al momento del loro avvio. Le gestioni commissariali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino all'esaurimento del relativo mandato. 6. Ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continua a d applicarsi la disposizione transitoria di cui al comma 5, terzo periodo, dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto. 7. Le disposizioni dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993, come modificato dall'articolo 1, comma 20, del presente decreto, si applicano decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo 20.". Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O. L'art. 17 della Legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) cosi' dispone: "Art. 17. Regolamenti. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.". Note all'art. 1: Per i riferimenti alla legge n. 580 del 1993, si veda nelle note alle premesse.