L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione di Consiglio del 19 dicembre 2001; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni ed, in particolare, l'art. 3 relativo al servizio universale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni"; Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, recante "Tariffe telefoniche internazionali"; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1998, recante "Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni"; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante "Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433"; Visto il decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 24 giugno 1998; Vista la propria delibera n. 85/98, del 22 dicembre 1998, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale"; Vista la propria delibera n. 101/99, del 24 giugno 1999, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali"; Vista la propria delibera n. 170/99, del 28 luglio 1999, recante "Introduzione della tariffa a tempo"; Vista la propria delibera n. 171/99, del 28 luglio 1999, recante "Regolamentazione e controllo dei prezzi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia S.p.a. a partire dal 1 agosto 1999"; Vista la propria delibera n. 2/CIR/99, del 4 agosto 1999, concernente la "Applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1998"; Vista la propria delibera n. 197/99, del 7 settembre 1999, in materia di "Identificazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato"; Vista la propria delibera n. 8/00/CIR, del 1 agosto 2000, concernente la "Applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999"; Vista la propria delibera n. 375/01/CONS, del 26 settembre 2001, concernente la "Variazione delle condizioni di fornitura del servizio di telefonia internazionale da impianti a disposizione del pubblico"; Vista la propria delibera n. 290/01/CONS, del 1 luglio 2001, concernente "Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche"; Vista la propria delibera n. 417/01/CONS, del 17 novembre 2001, concernente "Emanazione di linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico ed all'introduzione dell'euro"; Considerata la comunicazione n. 0025839-01 del 15 ottobre 2001, con la quale la societa' Telecom Italia S.p.a., in ossequio a quanto stabilito dall'art. 4 della citata delibera n. 375/01/CONS e dalla citata delibera n. 290/01/CONS, ha presentato all'Autorita' il piano relativo alle modalita' di introduzione dell'euro per il servizio di telefonia pubblica e alle specifiche iniziative di comunicazione alla clientela da adottare in tale circostanza; Considerato l'esito dell'audizione con le associazioni dei consumatori svoltasi in data 7 novembre 2001, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77; Considerata la comunicazione n. 0029095-01 del 21 novembre 2001, con la quale la societa' Telecom Italia S.p.a., in esito alle osservazioni formulate dalle associazioni dei consumatori, ha integrato la precedente proposta prevedendo alcuni correttivi al piano di introduzione dell'euro per i servizi di telefonia pubblica; Considerato che il servizio di telefonia svolto attraverso impianti a disposizione del pubblico rientra nel campo di applicazione del servizio universale come regolato dall'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318; Considerato che Telecom Italia S.p.a. ha previsto il mantenimento in esercizio di 110.000 apparati in grado di accettare come mezzo di pagamento le monete; Considerato che l'introduzione della moneta unica, euro, comporta la necessita' di ridefinire il valore dell'unita' di tassazione e che tale valore va determinato in modo da consentire l'agevole reperimento di monete che permettano il consumo di una singola unita' di tassazione e che, per tal motivo, si ritiene congruo l'utilizzo di monete a partire da 0,10 (dieci centesimi di) euro; Considerato che, visto il valore di cambio dell'euro pari a 1936,27 lire, lo scostamento minimo rispetto all'attuale valore dell'unita' di tassazione, pari a 200 lire, I.V.A. compresa, si ottiene attribuendo alla stessa unita' il valore di 0,10 euro corrispondenti a 193,63 lire; Considerato che l'adozione della valorizzazione di cui al punto precedente comporta, nel periodo di doppia circolazione di euro e lira (1 gennaio 2002-28 febbraio 2002), a parita' di durata della comunicazione e di ritmi di tassazione, una minore spesa da parte dell'utenza che utilizza mezzi di pagamento in euro con conseguente effetto incentivante dell'utilizzo della nuova moneta; Considerato che, per effetto di quanto precede, nel periodo di doppia circolazione di euro e lira coesisteranno schede telefoniche con un diverso prezzo dell'unita' di tassazione in quanto acquistate nelle due diverse monete; Considerato che l'adozione della valorizzazione di cui ai punti precedenti comporta, a parita' di ritmi di tassazione per le diverse tipologie di traffico telefonico, un minore ricavo per Telecom Italia S.p.a., soggetto obbligato alla fornitura del servizio universale, e che tale circostanza rende necessaria una manovra di riequilibrio dei ritmi di tariffazione; Considerato che, fino al momento dell'adeguamento dei ritmi di tassazione, l'impiego di monete o schede telefoniche in euro recanti unita' di tassazione del valore di 10 centesimi, comporta un aggravio del costo del servizio universale valutabile fino a circa il 3,19%; Ritenuto, pertanto, opportuno operare una compensazione del maggior onere attraverso il successivo adeguamento dei ritmi di tassazione che comportera' per l'utenza che fa utilizzo di mezzi di pagamento in lire maggior costo del prezzo medio delle comunicazioni fino al 3,19% circa; Ritenuto opportuno consentire a Telecom Italia S.p.a. di rifornire la catena distributiva con schede telefoniche in lire non oltre il 31 dicembre 2001 termine dal quale saranno immesse sul mercato le nuove schede in euro con unita' di tassazione di dieci centesimi; Ritenuto opportuno, anche in esito alla consultazione delle associazioni dei consumatori, richiedere alla societa' Telecom Italia S.p.a., la fissazione di modalita' trasparenti di comunicazione al pubblico della manovra nel suo complesso e delle nuove condizioni economiche di fornitura del servizio con specifico riferimento ai mutati ritmi di tassazione; Udita la relazione conclusiva del commissario dott.ssa Paola Manacorda, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 il prezzo dell'unita' di pagamento per le comunicazioni svolte da apparecchi a disposizione del pubblico e' determinato in 0,10 (dieci centesimi di) euro comprensivi dell'I.V.A. 2. In considerazione della distribuzione delle comunicazioni in classi di durata, alle comunicazioni effettuate verso le singole direttici vengono applicati i ritmi di tariffazione riportati nella tabella di cui all'allegato A. 3. Le nuove modalita' di tariffazione definite nel precedente comma 2 si applicano alle comunicazioni effettuate dagli apparecchi a disposizione del pubblico a far data dal 1 marzo 2002. 4. Nel caso di utilizzo di schede in lire per il periodo 1 marzo-30 giugno 2002 presso gli apparati denominati DIGITO, riconoscibili mediante apposita targa, troveranno applicazione i ritmi tariffari vigenti al 31 dicembre 2001. Con decorrenza 1 luglio 2002, i nuovi ritmi tariffari di cui alla tabella dell'allegato A saranno applicati anche nel caso di utilizzo di residue schede in lire da apparati DIGITO con conseguente aumento del costo del servizio del 3,19%.