L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI
  Nella sua riunione di Consiglio del 19 dicembre 2001;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.   318,   recante   "Regolamento   per  l'attuazione  di  direttive
comunitarie  nel  settore delle telecomunicazioni ed, in particolare,
l'art. 3 relativo al servizio universale;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n.  77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e
98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";
  Visto  il  decreto  ministeriale 28 febbraio 1997, recante "Tariffe
telefoniche internazionali";
  Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1998, recante "Finanziamento
del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni";
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante
"Disposizioni    per    l'introduzione   dell'euro   nell'ordinamento
nazionale,  a  norma  dell'art.  1,  comma 1, della legge 17 dicembre
1997, n. 433";
  Visto  il  decreto  legislativo  15 giugno 1999, n. 206, contenente
disposizioni  integrative e correttive del decreto legislativo del 24
giugno 1998;
  Vista  la  propria delibera n. 85/98, del 22 dicembre 1998, recante
"Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale";
  Vista  la  propria  delibera n. 101/99, del 24 giugno 1999, recante
"Condizioni  economiche  di  offerta del servizio di telefonia vocale
alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali";
  Vista  la  propria  delibera n. 170/99, del 28 luglio 1999, recante
"Introduzione della tariffa a tempo";
  Vista  la  propria  delibera n. 171/99, del 28 luglio 1999, recante
"Regolamentazione  e controllo dei prezzi di telefonia vocale offerti
da Telecom Italia S.p.a. a partire dal 1 agosto 1999";
  Vista   la  propria  delibera  n.  2/CIR/99,  del  4  agosto  1999,
concernente  la  "Applicabilita'  del  meccanismo di ripartizione del
costo netto del servizio universale per l'anno 1998";
  Vista  la  propria  delibera  n.  197/99,  del 7 settembre 1999, in
materia  di  "Identificazione  degli  organismi  di telecomunicazioni
aventi notevole forza di mercato";
  Vista   la  propria  delibera  n.  8/00/CIR,  del  1  agosto  2000,
concernente  la  "Applicabilita'  del  meccanismo di ripartizione del
costo netto del servizio universale per l'anno 1999";
  Vista  la  propria  delibera n. 375/01/CONS, del 26 settembre 2001,
concernente la "Variazione delle condizioni di fornitura del servizio
di telefonia internazionale da impianti a disposizione del pubblico";
  Vista  la  propria  delibera  n.  290/01/CONS,  del  1 luglio 2001,
concernente  "Determinazioni  di  criteri  per  la distribuzione e la
pianificazione  sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche
pubbliche";
  Vista  la  propria  delibera  n. 417/01/CONS, del 17 novembre 2001,
concernente  "Emanazione  di linee guida in merito alle comunicazioni
al   pubblico   delle   condizioni   di   offerta   dei   servizi  di
telecomunicazioni offerti al pubblico ed all'introduzione dell'euro";
  Considerata la comunicazione n. 0025839-01 del 15 ottobre 2001, con
la  quale  la  societa'  Telecom  Italia S.p.a., in ossequio a quanto
stabilito  dall'art.  4  della citata delibera n. 375/01/CONS e dalla
citata  delibera n. 290/01/CONS, ha presentato all'Autorita' il piano
relativo  alle modalita' di introduzione dell'euro per il servizio di
telefonia pubblica e alle specifiche iniziative di comunicazione alla
clientela da adottare in tale circostanza;
  Considerato   l'esito   dell'audizione   con  le  associazioni  dei
consumatori  svoltasi in data 7 novembre 2001, ai sensi dell'art. 17,
comma  1,  del  citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica 11
gennaio 2001, n. 77;
  Considerata  la  comunicazione  n. 0029095-01 del 21 novembre 2001,
con  la  quale  la  societa'  Telecom  Italia  S.p.a.,  in esito alle
osservazioni   formulate   dalle  associazioni  dei  consumatori,  ha
integrato  la  precedente  proposta  prevedendo  alcuni correttivi al
piano di introduzione dell'euro per i servizi di telefonia pubblica;
  Considerato che il servizio di telefonia svolto attraverso impianti
a  disposizione  del  pubblico  rientra nel campo di applicazione del
servizio  universale  come regolato dall'art. 3, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
  Considerato  che  Telecom Italia S.p.a. ha previsto il mantenimento
in  esercizio di 110.000 apparati in grado di accettare come mezzo di
pagamento le monete;
  Considerato  che  l'introduzione della moneta unica, euro, comporta
la necessita' di ridefinire il valore dell'unita' di tassazione e che
tale   valore   va   determinato  in  modo  da  consentire  l'agevole
reperimento di monete che permettano il consumo di una singola unita'
di tassazione e che, per tal motivo, si ritiene congruo l'utilizzo di
monete a partire da 0,10 (dieci centesimi di) euro;
  Considerato che, visto il valore di cambio dell'euro pari a 1936,27
lire,  lo  scostamento minimo rispetto all'attuale valore dell'unita'
di   tassazione,  pari  a  200  lire,  I.V.A.  compresa,  si  ottiene
attribuendo  alla stessa unita' il valore di 0,10 euro corrispondenti
a 193,63 lire;
  Considerato  che  l'adozione  della  valorizzazione di cui al punto
precedente  comporta,  nel  periodo  di doppia circolazione di euro e
lira  (1  gennaio  2002-28  febbraio 2002), a parita' di durata della
comunicazione  e  di  ritmi  di tassazione, una minore spesa da parte
dell'utenza  che  utilizza mezzi di pagamento in euro con conseguente
effetto incentivante dell'utilizzo della nuova moneta;
  Considerato  che,  per  effetto  di  quanto precede, nel periodo di
doppia  circolazione  di euro e lira coesisteranno schede telefoniche
con  un diverso prezzo dell'unita' di tassazione in quanto acquistate
nelle due diverse monete;
  Considerato  che  l'adozione  della  valorizzazione di cui ai punti
precedenti  comporta, a parita' di ritmi di tassazione per le diverse
tipologie di traffico telefonico, un minore ricavo per Telecom Italia
S.p.a.,  soggetto obbligato alla fornitura del servizio universale, e
che tale circostanza rende necessaria una manovra di riequilibrio dei
ritmi di tariffazione;
  Considerato  che,  fino  al  momento  dell'adeguamento dei ritmi di
tassazione,  l'impiego di monete o schede telefoniche in euro recanti
unita' di tassazione del valore di 10 centesimi, comporta un aggravio
del costo del servizio universale valutabile fino a circa il 3,19%;
  Ritenuto, pertanto, opportuno operare una compensazione del maggior
onere  attraverso  il  successivo adeguamento dei ritmi di tassazione
che comportera' per l'utenza che fa utilizzo di mezzi di pagamento in
lire maggior costo del prezzo medio delle comunicazioni fino al 3,19%
circa;
  Ritenuto  opportuno consentire a Telecom Italia S.p.a. di rifornire
la catena distributiva con schede telefoniche in lire non oltre il 31
dicembre  2001 termine dal quale saranno immesse sul mercato le nuove
schede in euro con unita' di tassazione di dieci centesimi;
  Ritenuto   opportuno,  anche  in  esito  alla  consultazione  delle
associazioni dei consumatori, richiedere alla societa' Telecom Italia
S.p.a.,  la  fissazione  di modalita' trasparenti di comunicazione al
pubblico  della  manovra  nel  suo complesso e delle nuove condizioni
economiche  di  fornitura  del  servizio con specifico riferimento ai
mutati ritmi di tassazione;
  Udita  la  relazione  conclusiva  del  commissario  dott.ssa  Paola
Manacorda,   ai   sensi  dell'art.  32  del  regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2002  il  prezzo  dell'unita' di
pagamento  per  le  comunicazioni svolte da apparecchi a disposizione
del  pubblico  e'  determinato  in  0,10  (dieci  centesimi  di) euro
comprensivi dell'I.V.A.
  2.  In  considerazione  della  distribuzione delle comunicazioni in
classi  di  durata,  alle  comunicazioni  effettuate verso le singole
direttici  vengono  applicati i ritmi di tariffazione riportati nella
tabella di cui all'allegato A.
  3. Le nuove modalita' di tariffazione definite nel precedente comma
2  si  applicano  alle  comunicazioni  effettuate  dagli apparecchi a
disposizione del pubblico a far data dal 1 marzo 2002.
  4.  Nel  caso  di  utilizzo  di  schede  in  lire  per il periodo 1
marzo-30 giugno   2002   presso   gli   apparati  denominati  DIGITO,
riconoscibili  mediante  apposita  targa,  troveranno  applicazione i
ritmi  tariffari vigenti al 31 dicembre 2001. Con decorrenza 1 luglio
2002,  i  nuovi  ritmi  tariffari di cui alla tabella dell'allegato A
saranno  applicati  anche  nel  caso di utilizzo di residue schede in
lire  da  apparati  DIGITO  con  conseguente  aumento  del  costo del
servizio del 3,19%.