IL DIRETTORE GENERALE
                   della pesca e dell'acquacoltura

  Vista  la  legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il "Piano per
la   razionalizzazione  e  lo  sviluppo  della  pesca  marittima",  e
successive  modifiche  di  cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 165, e
alla legge 21 maggio 1998, n. 164;
  Visto  il  decreto  del Ministro della marina mercantile 9 novembre
1982,   concernente  modalita'  tecniche  per  la  concessione  degli
interventi finanziari previsti dalla citata legge n. 41/1982;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il  decreto  ministeriale 25 maggio 2000, di adozione del VI
piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, pubblicato
nel  supplemento  ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del
27 luglio 2000;
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, art. 5, comma
f),  in materia di deroghe dall'applicazione del decreto medesimo nei
casi  di affidamento a contributo di attivita' di ricerca finalizzate
al  beneficio  di  interessi  generali e non di esigenze di esclusivo
interesse dell'amministrazione;
  Sentito  il comitato per il coordinamento della ricerca scientifica
applicata  alla  pesca  marittima  che  ha espresso parere favorevole
nella  seduta  del  18 ottobre  2000  alla  attuazione del "Programma
nazionale  di  ricerca  per  la  pesca  e  l'acquacoltura (PNR - P/A)
2000-2002"   predisposto   per  la  programmazione  degli  interventi
previsti in materia dal VI piano triennale.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   E'   aperto  l'invito  a  presentare  progetti  di  ricerca  e
sperimentazione   finanziabili  a  contributo  per  l'attuazione  del
programma  nazionale  di  ricerca  2000-2002,  afferente  al VI piano
triennale  della  pesca  e  dell'acquacoltura.  La  presentazione dei
progetti  e'  riservata  ai  soggetti pubblici e privati regolarmente
iscritti  all'anagrafe  nazionale delle ricerche, istituita presso il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica.
  2.  I  progetti  di cui al precedente comma possono includere anche
prestazioni collaborative da parte di soggetti pubblici o privati non
in  possesso  dei requisiti indicati nel precedente comma, purche' le
stesse  risultino  funzionalmente  necessarie  alla realizzazione del
progetto, non prefigurino forme di subappalto da parte del proponente
del  progetto  e  siano  da questo assunte a proprio carico sui fondi
richiesti a contributo.