IL DIRETTORE GENERALE della pesca e dell'acquacoltura Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima", e successive modifiche di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 165, e alla legge 21 maggio 1998, n. 164; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 9 novembre 1982, concernente modalita' tecniche per la concessione degli interventi finanziari previsti dalla citata legge n. 41/1982; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000, di adozione del VI piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, art. 5, comma f), in materia di deroghe dall'applicazione del decreto medesimo nei casi di affidamento a contributo di attivita' di ricerca finalizzate al beneficio di interessi generali e non di esigenze di esclusivo interesse dell'amministrazione; Sentito il comitato per il coordinamento della ricerca scientifica applicata alla pesca marittima che ha espresso parere favorevole nella seduta del 18 ottobre 2000 alla attuazione del "Programma nazionale di ricerca per la pesca e l'acquacoltura (PNR - P/A) 2000-2002" predisposto per la programmazione degli interventi previsti in materia dal VI piano triennale. Decreta: Art. 1. 1. E' aperto l'invito a presentare progetti di ricerca e sperimentazione finanziabili a contributo per l'attuazione del programma nazionale di ricerca 2000-2002, afferente al VI piano triennale della pesca e dell'acquacoltura. La presentazione dei progetti e' riservata ai soggetti pubblici e privati regolarmente iscritti all'anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica. 2. I progetti di cui al precedente comma possono includere anche prestazioni collaborative da parte di soggetti pubblici o privati non in possesso dei requisiti indicati nel precedente comma, purche' le stesse risultino funzionalmente necessarie alla realizzazione del progetto, non prefigurino forme di subappalto da parte del proponente del progetto e siano da questo assunte a proprio carico sui fondi richiesti a contributo.