IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio 1996 - registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio   di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6,  del  decreto-legge
1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n.  608, a fronte dei limiti finanziari posti dal
comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della  societa'  S.r.l. Tekne inoltrata presso il
competente  ufficio  della  direzione  generale  della  previdenza  e
assistenza   sociale,  come  da  protocollo  della  stesso,  in  data
25 ottobre  2000,  che  unitamente  al  contratto di soliderieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  9 ottobre  2000
stabilisce  per  un periodo di dodici mesi, decorrente dal 25 ottobre
2000,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali,  come  previsto  dal  contratto collettivo nazionale del
settore   industria   metalmeccanica   applicato,   a  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
trentanove   unita',  di  cui  dieci  lavoratori  in  part-time:  (un
lavoratore  da  30  ore medie settimanali a 20 ore medie settimanali,
otto   lavoratori  da  24  ore  medie  settimanali  a  16  ore  medie
settimanali, un lavoratore da 20 ore medie settimanali a 12 ore medie
settimanali), su un organico complessivo di sessanta unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il periodo dal 25 ottobre 2000 al 24 ottobre
2001,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,   del  decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella   misura   prevista  dall'art.  6,  comma 3  del  decreto-legge
1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l.  Tekne,  con  sede  in  Crema (Cremona), unita' di Castelleone
(Cremona),   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
trentanove   unita',  di  cui  dieci  lavoratori  in  part-time:  (un
lavoratore  da  trenta  ore  medie  settimanali  a  venti  ore  medie
settimanali - otto lavoratori da ventiquattro ore medie settimanali a
sedici  ore  medie  settimanali,  un  lavoratore  da  venti ore medie
settimanali   a   dodici  ore  medie  settimanali),  su  un  organico
complessivo di sessanta unita'.