IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione dei Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (di seguito denominato MURST), e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 6 del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, di trasferimento delle funzioni dei soppressi organismi dell'intervento straordinario presso il MURST; Visto l'art. 6 della legge n. 104/1995 che regola la competenza MURST nelle aree depresse per il settore della ricerca; Visto il decreto ministeriale n. 623 dell'8 ottobre 1996 che regolamenta i criteri e le modalita' per la concessione di contributi per il funzionamento degli istituti scientifici; Considerato che gli istituti scientifici e culturali a cui si rivolge il presente bando, operano in settori determinanti per la crescita e lo sviluppo delle realta' territoriali e sociali in cui essi stessi operano; Ritenuta la necessita' di promuovere l'assegnazione di un contributo straordinario per i compiti istituzionali di ricerca e/o formazione degli istituti scientifici e culturali privati nelle aree depresse, obiettivo 1, in quanto i succitati istituti, causa anche la soppressione dell'intervento straordinario, hanno visto diminuire i loro flussi finanziari ai fini della loro immissione sul mercato per l'autofinanziamento previsto a regime; Vista la carta degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006 in Italia, lettera della Commissione europea n. 2000/ 175/05 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. C/175/11 del 24 giugno 2000; Vista la delibera C.I.P.E. del 25 maggio 2000 di assegnazione sul fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 96/93 di risorse finanziarie per opere di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio finanziario 2000 tra cui vi sono le iniziative a favore delle istituzioni scientifiche ricadenti nelle aree meridionali per l'importo di L. 15.000.000.000; Decreta: Art. 1. Soggetti ammissibili 1. A valere sull'importo di cui alle premesse del presente decreto, sono ammessi a fruire di contributi straordinari istituti e/o enti di ricerca e/o formazione privati e pubblici, ad esclusione delle universita', con sede operativa nelle aree ricomprese nell'obiettivo 1 del territorio nazionale per il periodo 2000-2006 e che svolgano istituzionalmente attivita' di ricerca e/o formazione post-universitaria di particolare rilievo e interesse per lo sviluppo del territorio. 2. I contributi di cui al comma precedente sono destinati alla totale copertura di attivita' di ricerca e/o formazione, ovvero all'acquisto, ammodernamento, noleggio di attrezzature di ricerca e/o didattiche.