IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione dei
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
(di seguito denominato MURST), e successive modifiche e integrazioni;
  Visto l'art. 6 del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, di
trasferimento  delle funzioni dei soppressi organismi dell'intervento
straordinario presso il MURST;
  Visto  l'art.  6  della  legge n. 104/1995 che regola la competenza
MURST nelle aree depresse per il settore della ricerca;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  623  dell'8  ottobre 1996 che
regolamenta i criteri e le modalita' per la concessione di contributi
per il funzionamento degli istituti scientifici;
  Considerato  che  gli  istituti  scientifici  e  culturali a cui si
rivolge  il  presente  bando,  operano in settori determinanti per la
crescita  e  lo  sviluppo delle realta' territoriali e sociali in cui
essi stessi operano;
  Ritenuta   la   necessita'   di  promuovere  l'assegnazione  di  un
contributo  straordinario  per i compiti istituzionali di ricerca e/o
formazione  degli istituti scientifici e culturali privati nelle aree
depresse, obiettivo 1, in quanto i succitati istituti, causa anche la
soppressione  dell'intervento  straordinario, hanno visto diminuire i
loro  flussi finanziari ai fini della loro immissione sul mercato per
l'autofinanziamento previsto a regime;
  Vista  la  carta  degli  aiuti a finalita' regionale per il periodo
2000-2006  in  Italia,  lettera  della  Commissione  europea n. 2000/
175/05  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. C/175/11 del 24 giugno
2000;
  Vista  la  delibera C.I.P.E. del 25 maggio 2000 di assegnazione sul
fondo  di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 96/93 di risorse
finanziarie  per opere di competenza del Ministero dell'universita' e
della  ricerca  scientifica e tecnologica per l'esercizio finanziario
2000  tra  cui  vi  sono  le  iniziative  a  favore delle istituzioni
scientifiche  ricadenti  nelle  aree  meridionali per l'importo di L.
15.000.000.000;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Soggetti ammissibili

  1. A valere sull'importo di cui alle premesse del presente decreto,
sono ammessi a fruire di contributi straordinari istituti e/o enti di
ricerca  e/o  formazione  privati  e  pubblici,  ad  esclusione delle
universita',  con sede operativa nelle aree ricomprese nell'obiettivo
1  del  territorio  nazionale per il periodo 2000-2006 e che svolgano
istituzionalmente     attivita'    di    ricerca    e/o    formazione
post-universitaria di particolare rilievo e interesse per lo sviluppo
del territorio.
  2.  I  contributi  di  cui  al comma precedente sono destinati alla
totale  copertura  di  attivita'  di  ricerca  e/o formazione, ovvero
all'acquisto, ammodernamento, noleggio di attrezzature di ricerca e/o
didattiche.