IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche agroalimentari
             del Dipartimento delle politiche di mercato

  Visto  il  regolamento  del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio
1999,  ed  in  particolare  l'allegato  V  che prevede che qualora le
condizioni  climatiche  in  talune  zone  viticole della Comunita' lo
richiedano,   gli   Stati   membri  interessati  possono  autorizzare
l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico  naturale  delle  uve
fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e
del  vino  nuovo  ancora  in fermentazione ottenuti dalle varieta' di
viti  di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino
da tavola, del vino da tavola;
  Visto  il  regolamento  del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio
1999  ed  in  particolare  l'allegato  V,  lettera H),  punto 4), che
prevede  che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le
varieta'  per  le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e
secondo  condizioni  da  stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita
"cuvee" nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24
luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei
trattamenti enologici;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8  giugno  1995, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - del 21 giugno 1995, n. 149,
recante   norme   sulle   autorizzazioni   all'aumento   del   titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162   recante  "Norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione dei mosti, vini e aceti";
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visti  gli  attestati  degli  assessorati regionali all'agricoltura
delle regioni Molise, Abruzzo, Marche e Valle d'Aosta con i quali gli
organi  medesimi  hanno  certificato che nei propri territori si sono
verificate,  per la vendemmia 2001, condizioni climatiche sfavorevoli
ed  hanno  chiesto  l'emanazione  del  provvedimento che autorizza le
operazioni di arricchimento anzidette;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ispettorato centrale
repressione frodi e dall'AG.E.A. in materia;
Decreta:
                           Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 2001-2002 e' consentito aumentare il
titolo   alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati  in
premessa,  ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni
Molise, Abruzzo, Marche e Valle d'Aosta.
  2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo
le  modalita'  previste  dai regolamenti comunitari sopracitati e nel
limite massimo di due gradi.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ed  entra  in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
    Roma, 6 settembre 2001
                                       Il direttore generale: Petroli