IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto  il  decreto  legislativo  29 maggio 1991, n. 178, pubblicato
nella   Gazzetta  Ufficiale  19  giugno  1991,  n.  139,  cosi'  come
modificato   dal   decreto   legislativo  18 febbraio  1997,  n.  44,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 54
del 6 marzo 1997;
  Considerato  l'art. 7 del predetto decreto legislativo, che prevede
che  le  facolta'  ispettive  possono essere esercitate dal Ministero
della  sanita'  anche  nelle  fasi  di  ricerca  e  di  sviluppo  dei
medicinali;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' del 19 marzo 1996 e
successive  modifiche ed integrazioni, con il quale vengono designati
i  funzionari  abilitati  a  condurre  ispezioni  di buona pratica di
fabbricazione;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  15  luglio 1997,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 191
del  18  agosto 1997, con il quale sono state recepite le linee guida
dell'Unione  europea  di buona pratica clinica per l'esecuzione delle
sperimentazioni cliniche dei medicinali;
  Considerato  che  il  predetto  decreto elenca in allegato le guide
europee  per  le  prove cliniche, da tenere presente nella esecuzione
delle sperimentazioni;
  Considerato  in  particolare  che le predette linee guida prevedono
attivita'  ispettive  sulle  sperimentazioni,  cosi' come definite al
paragrafo 1.29 dell'allegato 1 al decreto;
  Visto  il  decreto  7  novembre  1997 del Ministro della sanita' di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro in applicazione dell'art. 1,
lettera  a),  punto  2 del richiamato decreto legislativo 18 febbraio
1997, n. 44;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della sanita' del 18 marzo 1998,
recante  modalita' per l'esenzione dagli accertamenti, sui medicinali
utilizzati  nelle sperimentazioni cliniche, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 maggio 1998, n. 122;
  Considerato  in particolare l'art. 7, comma 6, del predetto decreto
che  prevede  che  il Ministero della sanita' effettui a campione, la
vigilanza  sulle  modalita'  di  istituzione  e  di funzionamento dei
comitati   etici   nonche'   sulle   attivita'  svolte  dagli  stessi
nell'ambito  della  materia  disciplinata  dal medesimo decreto e dal
decreto 15 luglio 1997;
  Visto  il decreto del Ministro della sanita' 18 marzo 1998 relativo
alle  linee guida di riferimento per l'istituzione e il funzionamento
dei  comitati  etici  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 28 maggio
1998, n. 122;
  Considerato  il  paragrafo  4.5 dell'allegato 1 al predetto decreto
che prevede che la documentazione relativa all'attivita' dei comitati
etici, inclusa quella prodotta dai proponenti la sperimentazione deve
essere  resa  disponibile  ai  fini  delle attivita' di vigilanza del
Ministero della sanita';
  Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 2000 inerente "Accertamenti
ispettivi  sulla  osservanza  delle  norme  di buona pratica clinica"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000;
  Vista   la  direttiva  2001/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  4  aprile  2001  in  tema di applicazione delle buone
pratiche   cliniche,   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
Comunita' europee del 1 maggio 2001;
  Ritenuto  utile,  al  fine  di  istituire  un  corpo  ispettivo nel
settore,  mettere  in  atto  uno  specifico percorso formativo che si
avvalga sia di interventi didattici che di tirocini pratici;
  Ritenuto  altresi'  utile attivare interventi formativi a favore di
coloro che sono oggetto degli accertamenti ispettivi di buona pratica
clinica;

                              Decreta:

                               Art. 1.
                              Ispettori
  1.  Ai  fini  della  realizzazione  delle  ispezioni  di  cui  alle
premesse, con decreto del direttore generale della Direzione generale
della  valutazione  dei  medicinali  e  della farmacovigilanza, viene
istituita  una lista di ispettori di buona pratica di fabbricazione e
una  lista  di  ispettori  di buona pratica clinica, che posseggano i
requisiti   stabiliti  dalle  procedure  operative  standard  per  le
ispezioni, in vigore presso la stessa Direzione generale, tra i quali
la  partecipazione a specifico iter formativo da dettagliare in dette
procedure.
  2.  I  singoli  accertamenti  ispettivi di cui al presente decreto,
sono  effettuati,  su incarico del dirigente dell'ufficio competente,
dal  personale  di  cui  alle  liste  istituite ai sensi del comma 1,
secondo le professionalita' occorrenti.
  3.  Nelle  more  della definizione delle liste di cui al comma 1 le
ispezioni  di  cui al presente decreto vengono svolte su designazione
del direttore generale del predetto dipartimento, dietro proposta del
dirigente dell'ufficio competente.
  4.  Ai  fini dell'espletamento delle proprie funzioni, il dirigente
dell'ufficio  competente  e gli ispettori di cui al presente decreto,
ciascuno per quanto di propria competenza, hanno accesso agli archivi
degli  uffici  i  cui  atti possono essere utili per le attivita' che
debbono svolgere, nonche' ai relativi sistemi informatizzati.