IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge  10 aprile 1951, n. 287, relativa al riordinamento
dei giudizi di assise;
  Vista  la  legge  21  febbraio 1984, n. 14, che modifica ed integra
quanto disposto dalla legge sopra citata;
  Vista  la nota del 9 ottobre 2000, con la quale il Presidente della
Corte  di  appello  di  Salerno  ha  rappresentato  la  necessita' di
istituire  presso  l'ufficio una seconda sezione in funzione di Corte
di  assise  di  appello,  al  fine  di  adeguare  il relativo assetto
organizzativo  alle  determinazioni gia' assunte con riferimento agli
uffici giudiziari di primo grado operanti nell'ambito del distretto;
  Rilevato  infatti che all'attuale assetto organizzativo della Corte
di  assise di appello di Salerno in una unica sezione corrisponde una
articolazione  degli uffici di primo grado in due sezioni di Corte di
assise  e  che  il  rapporto  che  si determina tra uffici di primo e
secondo grado non consente una ottimale ripartizione del lavoro tra i
magistrati addetti al settore;
  Ritenuto  che  alla maggiore produttivita' delle Corti di assise di
primo  grado  corrisponde  un proporzionale incremento dell'attivita'
dell'ufficio giudicante di secondo grado, giacche' le sentenze emesse
in  primo  grado  dall'autorita'  giudiziaria, in special modo quelle
relative  a  procedimenti per gravi fatti di sangue addebitabili alla
criminalita' organizzata con un alto numero di imputati, di testimoni
e di collaboratori di giustizia, risultano nella generalita' dei casi
oggetto di impugnazione;
  Considerato pertanto che il costante afflusso di nuovi procedimenti
determina  sovente  la  necessita',  per  l'unica sezione di Corte di
assise   di   appello   attualmente   esistente,  di  procedere  alla
trattazione  di  nuovi  maxi processi prima ancora che siano definiti
quelli  gia'  pendenti  e  che  la  contemporanea trattazione di piu'
procedimenti   di   tale   complessita'  determina  un  considerevole
ampliamento  dei  relativi  tempi  di  definizione,  con  il concreto
rischio  di  decorrenza  dei  termini imposti dallo stato di custodia
cautelare in cui versano detenuti di notevole pericolosita' sociale;
  Valutato  che la condizione di disagio rappresentata dal Presidente
con  la  nota  citata  trova  puntuale  riscontro dall'esame dei dati
statistici  riferiti  alla  attivita'  dell'ufficio  nel  corso degli
ultimi quattro anni;
  Considerato  infatti  che  il consistente incremento delle pendenze
finali,  che  nel periodo compreso tra il 1995 e il 1999 sono passate
da  sei  a  trentotto procedimenti nonostante l'elevata produttivita'
dei   magistrati  addetti  al  settore  testimoniata  dal  numero  di
procedimenti  definiti, induce a ritenere che in assenza di specifici
interventi  la  situazione  di  disagio  sia  destinata ad aggravarsi
ulteriormente nel tempo;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  al  riguardo dal Consiglio
superiore   della  magistratura  nella  seduta  del  25  luglio  2000
("Risoluzione  sui problemi posti all'amministrazione della giustizia
dalla criminalita' organizzata in Campania");
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  giustizia di concerto con il
Ministro del tesoro;
                              Decreta:
  Presso  la  Corte  di  appello  di Salerno e' istituita una seconda
sezione  in  funzione  di  Corte  di  assise  di appello, con sede di
normale convocazione in Salerno.
  La  circoscrizione  territoriale  ed il numero dei giudici popolari
relativi  alla citata sede sono determinati dalla tabella allegata al
presente  decreto  che  modifica,  per  la parte cui si riferisce, la
tabella  N  annessa  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 30
agosto 1951, n. 757, e successive variazioni.
    Dato a Roma, addi' 28 maggio 2001
                               CIAMPI
                              Fassino, Ministro della giustizia
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica

Registrato alla Corte dei conti il 1 agosto 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 11 Giustizia, foglio n. 169