IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento della navigazione marittima ed interna del soppresso Ministero dei trasporti e della navigazione - TMA Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, sugli Standard di addestramento certificazioni e tenuta della guardia del personale marittimo (Standards of training certification and watchkeeping for seafarers -STCW-); Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV; Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopra citata Convenzione del 1978; Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la quale e' stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi; Viste le risoluzioni n. 66 e 67 adottade durante la sessantottesima sessione dal Comitato di sicurezza marittimo (MSC), concernenti l'emendamento 1 del 1997 alla Convenzione suddetta; Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni sopra richiamate sono entrati in vigore il 1 gennaio 1999; Ritenuta la necessita' di dare completa attuazione alla sopra citata regola V/3 dell'annesso sopra richiamato; Vista la sezione A-V/3 del codice STCW, relativa all'addestramento speciale per il personale su particolari tipi di navi; Tenuto conto della regola I/8 dell'annesso sopracitato e della corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW 1995, relativa agli standards di qualita' dell'addestramento fornito; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto definisce i requisiti dell'addestramento speciale per il personale marittimo, destinato all'assistenza dei passeggeri in situazioni di emergenza, imbarcato su navi passeggeri diverse dal tipo Ro-Ro, di seguito denominate navi passeggeri, in conformita' alla regola V/3 dell'annesso della Convenzione STCW'95 sezione A-V/3 del relativo codice.