IL DIRIGENTE GENERALE

del Dipartimento della navigazione marittima ed interna del soppresso
Ministero dei trasporti e della navigazione - TMA   Vista la legge 21
novembre  1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle
norme  relative  alla formazione della gente di mare, al rilascio dei
brevetti  e  alla  guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, sugli
Standard  di  addestramento certificazioni e tenuta della guardia del
personale   marittimo   (Standards   of  training  certification  and
watchkeeping for seafarers -STCW-);
  Visto  il  comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  275 del 24 novembre 1987, relativo al
deposito   presso   il   Segretariato   generale  dell'Organizzazione
internazionale  marittima  (IMO),  in  data  26  agosto  1987,  dello
strumento di adesione dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata,
pertanto,  in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente
all'art. XIV;
  Vista  la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO
tenutasi  a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati
gli emendamenti all'annesso della sopra citata Convenzione del 1978;
  Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale
con   la   quale  e'  stato  adottato  il  codice  di  addestramento,
certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;
  Viste le risoluzioni n. 66 e 67 adottade durante la sessantottesima
sessione  dal  Comitato  di  sicurezza  marittimo  (MSC), concernenti
l'emendamento 1 del 1997 alla Convenzione suddetta;
  Considerato  che  gli  emendamenti  di  cui  alle risoluzioni sopra
richiamate sono entrati in vigore il 1 gennaio 1999;
  Ritenuta  la  necessita'  di  dare  completa  attuazione alla sopra
citata regola V/3 dell'annesso sopra richiamato;
  Vista  la sezione A-V/3 del codice STCW, relativa all'addestramento
speciale per il personale su particolari tipi di navi;
  Tenuto  conto  della  regola  I/8  dell'annesso sopracitato e della
corrispondente  sezione  A-I/8  del  codice  STCW 1995, relativa agli
standards di qualita' dell'addestramento fornito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Il  presente  decreto  definisce i requisiti dell'addestramento
speciale  per  il  personale  marittimo, destinato all'assistenza dei
passeggeri  in  situazioni di emergenza, imbarcato su navi passeggeri
diverse  dal  tipo  Ro-Ro,  di seguito denominate navi passeggeri, in
conformita'  alla  regola  V/3 dell'annesso della Convenzione STCW'95
sezione A-V/3 del relativo codice.