IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                  e
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

  Vista  la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare l'art. 8,
comma 1,  che  prevede  che  il  trattamento  economico dei direttori
amministrativi  delle  universita'  sia "determinato in conformita' a
criteri   e   parametri   individuati   con   decreti  del  Ministero
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  di
concerto   con   i   Ministri   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica e per la funzione pubblica";
  Visto il decreto ministeriale n. 915 del 9 maggio 2000 con il quale
e'  stato istituito un gruppo di lavoro istruttorio per il preventivo
esame  delle  problematiche correlate all'individuazione di specifici
criteri  per  la  definizione del trattamento economico dei direttori
amministrativi delle universita';
  Tenuto  conto  delle risultanze cui e' pervenuto il predetto gruppo
di lavoro;
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla  definizione del provvedimento
previsto dal citato art. 8, comma 1, della legge n. 370/1999;
                              Decreta:
    Il  trattamento  economico  dei  direttori  amministrativi  delle
universita'  deve  essere  determinato  in  conformita'  dei seguenti
criteri e parametri:
      1)  Vengono  individuate n. 4 fasce parametrali in relazione ai
criteri di valutazione indicati nella seguente tabella:
---->  Vedere Tabella a pag. 17 della G.U.  <----


      2)  L'afferenza  alla  relativa  fascia avverra' in presenza di
almeno  tre  dei  cinque  parametri  rappresentati  nella  suindicata
tabella.
      3)  La  base  economica parametrale di partenza, corrispondente
alla  posizione di vertice di un dirigente del comparato universita',
comprensiva  dell'indennita'  di  posizione, viene quantificata in L.
130.000.000, con i seguenti correttivi:
        a)   per   cio'  che  attiene  alla  prima  fascia,  la  base
parametrale  di  cui  al precedente punto 2) sara' incrementata di un
importo  fisso  L.  6.500.000 (pari al 5% della stessa base) per ogni
prametro raggiunto;
        b)  la  misura  del  trattamento  delle  fasce successive, si
ottiene   incrementando   del   25%  la  misura  piena  della  fascia
precedente;
        c)  indipendentamente  dalla  fascia  di  afferenza, per ogni
parametro  mancante,  oltre  il terzo, la misura corrispondente viene
ridotta del 5%.
      4)  In linea con i principi in materia di trattamento economico
posti  dall'art.  24  del decreto legislativo n. 29/1993 ai direttori
amministrativi  delle  universita' compete una retribuzione legata ai
risultati   conseguiti   pari   al   20%  del  trattamento  economico
complessivo previsto per ciascuna fascia dal presente decreto.
      5)   L'applicazione  dei  criteri  e  parametri  stabiliti  nei
precedenti  punti  avra'  decorrenza  dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
    Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la
prescritta registrazione.
      Roma, 23 maggio 2001

               p. Il Ministro dell'universita' e della
                  ricerca scientifica e tecnologica
                              Guerzoni

               p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
                  e della programmazione economica
                              Solaroli

                Il Ministro per la funzione pubblica
                              Bassanini

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2001
    Ufficio  di  controllo  preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 6