IL DIRETTORE GENERALE
                  del Dipartimento per le politiche
                       sociali e previdenziali
     Vista   la   legge  5  novembre  1968,  n.  1115,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista  l'istanza della societa' S.p.a. Metro Italia Cash and Carry,
inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della
previdenza  e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in
data  9  aprile 2001, che unitamente al contratto di solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  28  marzo  2001
stabilisce per un periodo di diciannove mesi, decorrente dal 2 aprile
2001,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali,  come  previsto  dal  contratto collettivo nazionale del
settore  terziario  applicato,  a  36,20  ore  medie  settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 151 unita' di cui
59  dipendenti  in  part-time,  per  i  quali e' prevista la seguente
riduzione  di  orario:  i lavoratori part-time a 20 ore ridurranno la
prestazione  lavorativa  di  156  ore;  quelli a 24 ore ridurranno la
prestazione  lavorativa  di  187  ore;  quelli a 28 ore ridurranno la
prestazione  lavorativa  di  218  ore e quelli a 30 ore ridurranno la
prestazione  lavorativa  di 234 ore su un organico complessivo di 156
unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata, per il periodo dal 2 aprile 2001 al 1 aprile 2002,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19  dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metro Italia
Cash  and  Carry,  con  sede in Cinisello Balsamo (Milano), unita' di
Bari, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che
stabilisce,  per diciannove mesi, la riduzione massima dell'orario di
lavoro  da  40  ore  settimanali  a  36,20  ore medie settimanali nei
confronti  di  un  numero massimo di lavoratori pari a 151 unita', di
cui  59  dipendenti in part-time, per i quali e' prevista la seguente
riduzione  di  orario:  i lavoratori part-time a 20 ore ridurranno la
prestazione  lavorativa  di  156  ore;  quelli a 24 ore ridurranno la
prestazione  lavorativa  di  187  ore;  quelli a 28 ore ridurranno la
prestazione  lavorativa  di  218  ore e quelli a 30 ore ridurranno la
prestazione  lavorativa di 234 ore, su un organico complessivo di 156
unita';