IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Vista  la  legge  5  marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in
materia  di  apertura  e  regolazione dei mercati ed, in particolare,
l'art.  2,  comma  3,  che  prevede  il  cofinanziamento da parte del
Consiglio  nazionale  dei  consumatori e degli utenti di programmi di
informazione   e   orientamento,   promossi  dalle  associazioni  dei
consumatori   e   degli   utenti,  rivolti  agli  utenti  di  servizi
assicurativi;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  n.  274 del 24 maggio 2001, concernente criteri per
il  cofinanziamento  dei  programmi di informazione e di orientamento
rivolti   agli  utenti  di  servizi  assicurativi,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2001, n. 158;
  Visto  l'art.  2,  comma  2  dello stesso decreto ministeriale, che
prevede   l'emanazione   di  direttive  relative  alle  modalita'  di
presentazione  dei  programmi, alle procedure per la valutazione e la
scelta degli stessi nonche' ai criteri di erogazione del contributo;
  Viste  le  deliberazioni  del  CNCU  n. 16/01 dell'11 aprile 2001 e
l'estratto del verbale del CNCU n. 16 del 20 giugno 2001 con le quali
lo stesso ha stabilito, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1,
del  predetto  decreto  ministeriale  24  maggio  2001,  n.  274,  di
destinare  la  somma  di  lire  300  milioni  al  cofinanziamento dei
programmi  presentati  dalle  associazioni  dei  consumatori  e degli
utenti,  di  fissare al 70% la misura del cofinanziamento ammissibile
nonche'  di  fissare  in  lire  30  milioni  il  limite  massimo  del
contributo erogabile;
  Vista  la  legge  30  luglio  1998,  n. 281, recante disciplina dei
diritti dei consumatori e degli utenti, ed, in particolare, l'art. 4,
comma  2,  che  stabilisce  che  il  CNCU  "si avvale, per le proprie
iniziative,   della   struttura   e   del   personale  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato";
                              E m a n a
                       la seguente direttiva:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
    a) legge:  legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in
materia di apertura e regolazione dei mercati;
    b) decreto: il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 24 maggio 2001, n. 274, concernente criteri per il
cofinanziamento  dei  programmi  di  informazione  e  di orientamento
rivolti agli utenti di servizi assicurativi;
    c) CNCU:  Consiglio  nazionale  dei consumatori e degli utenti di
cui all'art. 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281;
    d) associazione:   associazione   di   tutela   dei  diritti  dei
consumatori  e  degli utenti, cosi' come definita all'art. 2, lettera
b), della legge 30 luglio 1998, n. 281;
    e) programmi:   programmi   di  informazione  e  di  orientamento
promossi  dalle  associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti
agli  utenti  di  servizi  assicurativi,  relativi  all'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione di veicoli a motore;
    f) Direzione  generale:  Direzione  generale per l'armonizzazione
del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero delle attivita'
produttive.