IL DIRETTORE GENERALE
                  del Dipartimento per le politiche
                       sociali e previdenziali
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni,, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio 1996 - registrato
dalla  Corte dei conti il 6 marzo 1996, Registro n. 1, foglio n. 24 -
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della societa' S.p.a. Metro Italia Cash and Carry
per  l'unita'  di  Venezia  -  Mestre  inoltrata presso il competente
ufficio  della  Direzione  generale  della  previdenza  e  assistenza
sociale,  come da protocollo dello stesso, in data 9 aprile 2001, che
unitamente  al  contratto  di solidarieta' per riduzione di orario di
lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni   sindacali  dei  lavoratori  in  data  28 marzo  2001
stabilisce per un periodo di diciannove mesi, decorrente dal 2 aprile
2001,  la  riduzione dell'orario di lavoro nei confronti di un numero
massimo  di  132  unita',  di  cui  27 con contratto part-time, su un
organico   complessivo   di   139  dipendenti,  secondo  la  seguenti
modalita':
    lavoratori  full-time: percentuale di riduzione sull'orario medio
settimanale pari al 7,1%;
    lavoratori  part-time  a  20  ore:  riduzione  della  prestazione
lavorativa di 117 ore;
    lavoratori  part-time  a  24  ore:  riduzione  della  prestazione
lavorativa di 140 ore;
    lavoratori  part-time  a  28  ore:  riduzione  della  prestazione
lavorativa di 164 ore;
    lavoratori  part-time  a  30  ore:  riduzione  della  prestazione
lavorativa di 175 ore;
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
.ce: Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata, per il periodo dal 2 aprile 2001 al 1 aprile 2002,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6,  comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metro Italia
Cash  and  Carry  con  sede  in Cinisello Balsamo (Milano), unita' di
Venezia  -  Mestre  (Venezia),  per  i  quali  e'  stato stipulato un
contratto di solidarieta'.
  Il  citato  contratto stabilisce, per diciannove mesi, la riduzione
dell'orario  di  lavoro,  nei  confronti  di un numero massimo di 132
unita', di cui 27 con contratto part-time, su un organico complessivo
di 139 dipendenti, secondo le seguenti modalita':
    lavoratori  full-time: percentuale di riduzione sull'orario medio
settimanale pari al 7,1%;
    lavoratori  part-time  a  20  ore:  riduzione  della  prestazione
lavorativa di 117 ore;
    lavoratori  part-time  a  24  ore:  riduzione  della  prestazione
lavorativa di 140 ore;
    lavoratori  part-time  a  28  ore:  riduzione  della  prestazione
lavorativa di 164 ore;
    lavoratori  part-time  a  30  ore:  riduzione  della  prestazione
lavorativa di 175 ore;