IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Vista  la  legge  23  luglio 1991, n. 223, contenente, tra l'altro,
norme  in  materia  di  cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione speciale;
  Vista  la  delibera CIPI del 24 marzo 1988, che reca: "Accertamenti
ai  sensi  dell'art.  2,  quinto  comma, legge n. 675/1977: direttive
sullo stato di crisi, riorganizzazione e ristrutturazione";
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto   il   decreto-legge   16   maggio   1994,   convertito,  con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 1, comma 24, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 18812 del 29 settembre 1995, con
il  quale  non  e'  stato approvato il programma di riorganizzazione,
presentato dall'azienda A.T.I. S.p.a.;
  Vista  la  sentenza n. 4043/2001 con la quale il T.A.R. Lazio, sez.
III   bis,  con  la  quale  e'  stato  annullato  il  citato  decreto
ministeriale   n.  18812  del  29 settembre  1995,  con  la  seguente
motivazione  "in  quanto  viziato da difetto di motivazione, facendo,
pertanto, salvi, gli ulteriori atti della P.A.";
  Ritenuto  stante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale
formatosi   in   materia,   di   dover  procedere  al  riesame  della
documentazione agli atti;
  Riesaminata   la   documentazione  agli  atti,  fra  cui  l'istanza
presentata  dall'azienda  A.T.I.  S.p.a.,  il 21 ottobre 1993, per la
richiesta    di    primo    intervento   semestrale   di   CIGS   per
riorganizzazione, per il periodo decorrente dal 2 marzo 1992;
  Considerato   che   la   predetta   richiesta  e'  stata  inoltrata
all'Ufficio  regionale  del  lavoro  e massima occupazione di Napoli,
come  dichiarato  dallo  stesso  in  data 21 ottobre 1993, ben oltre,
quindi,  il termine di presentazione disposto dall'art. 7 della legge
n. 164/1975;
  Viste le successive istanze aziendali di proroga semestrali di CIGS
per  riorganizzazione,  presentate  al predetto Ufficio regionale del
lavoro  e massima occupazione, in data 26 ottobre 1992 per il periodo
dal  21 settembre  1992 al 21 marzo 1993, in data 22 aprile 1993, per
il  periodo  dal  21 marzo  1993 al 21 settembre 1993 in data 21 e 22
ottobre  1993 per il periodo 21 settembre 1993 al 27 novembre 1993, e
poi  in  data  24 dicembre 1993 per il periodo 27 novembre 1993 al 31
dicembre 1993;
  Considerato  che  il piano di riorganizzazione aziendale, prevedeva
interventi  da  realizzare nell'arco di ventiquattro mesi, decorrenti
dal 2 marzo 1992;
  Vista  la  citata  delibera CIPI del 24 marzo 1988, lettera b), che
all'ultimo  capoverso dispone: "I processi riorganizzativi avranno di
norma  una durata non superiore ai ventiquattro mesi ridotti a dodici
se la riorganizzazione segue ad una crisi o ristrutturazione;
  Considerato  che la societa' A.T.I. S.p.a. aveva gia' usufruito del
trattamento   CIGS   per   ristrutturazione   aziendale  nel  periodo
antecedente,  relativamente  al  periodo  dal  28  dicembre  1987  al
29 febbraio 1992;
  Viste  la  nota  del  locale  Servizio ispettivo del 16 marzo 1994,
riguardante  il  piano  di  riorganizzazione  della  societa'  di cui
trattasi;
  Considerato   che   dalle   dette  verifiche  ispettive,  risultano
effettuati  interventi  di riorganizzazione a decorrere dal 1 gennaio
1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni in premessa esplicitate, non si puo' dar corso
alla   richiesta   della  societa'  S.p.a.  A.T.I.  Azienda  tabacchi
italiani,  con  sede  in  Roma,  unita'  di  Battipaglia  (Salerno) e
Pontecagnano (Salerno), riguardante la concessione del trattamento di
CIGS  per riorganizzazione aziendale, da questa presentata in data 21
ottobre   1993,  ben  oltre  il  termine  di  presentazione  disposto
dall'art. 7 legge n. 164/1975.