IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista  l'ordinanza  ministeriale n. 29 del 13 febbraio 2001 recante
istruzioni  e modalita' organizzative ed operative per lo svolgimento
degli  esami  di  Stato  conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria  superiore  nelle  scuole  statali  e  non  statali.  Anno
scolastico 2000-2001.
                               Ordina:
                           Articolo unico
  1. Il  comma  4  dell'art.  12  dell'ordinanza  ministeriale n. 29,
citata   in   premessa  e'  integrato  facendo  seguire  alle  parole
"valutazione  finale"  la seguente locuzione "determinando, altresi',
con adeguate motivazioni, una data unica per lo svolgimento sia degli
scrutini finali che della pubblicazione dei risultati contestualmente
per le due classi abbinate".
  2. Il comma 1 dell'art. 20 e' modificato nel senso di sostituire la
locuzione   "ciascuna   classe-commissione"   con   la   dizione  "la
commissione".
  3. Il  comma  1  dell'art.  21  e'  modificato  nel senso che viene
eliminata  la  locuzione  "al  termine dei lavori di ciascuna classe"
inserita fra le parole "candidati" e "nell'albo".
  La  presente  ordinanza  e'  inviata  alla  Corte  dei  conti per i
controlli di rito.
    Roma,  26 giugno  2001 Il Ministro: Moratti Registrato alla Corte
dei  conti  il  12 luglio  2001  Ufficio  di controllo preventivo sui
Ministeri  dei  servizi alla persona   e dei beni culturali, registro
n. 5, foglio n. 389